TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-06-28, n. 202201068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-06-28, n. 202201068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201068
Data del deposito : 28 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2022

N. 01068/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00368/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2017, proposto da
Comune di Cavallino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S D G ed E S Damiani, con domicilio eletto presso lo studio E S Damiani in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;



contro

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F E L, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Minerva in Lecce, via Zanardelli N 7;



nei confronti

Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L Q e P Q, con domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;



per l'annullamento

della sentenza n. 1602/2011 pubblicata in data 14/9/2011, della sentenza n. 2069/2012 pubblicata in data 14/12/2012, della sentenza n.1375/2012 pubblicata in data 25/7/2012 e della sentenza n. 1525/2014 pubblicata in data 19/6/2014, tutte pronunciate dal T.A.R. Puglia Lecce nel giudizio n. 79/2011 RG; nonché della sentenza n.958/2016 pubblicata in data 15/6/2016 pronunciata dallo stesso T.A.R. nel giudizio n. 205/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. e Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 7.03.2017 il Comune di Cavallino ha chiesto la riforma, mediante opposizione di terzo, delle sentenze di questo T.A.R., Prima Sezione n. 1602/2011, n. 2069/2012, n. 1375/2012, n. 1525/2014 (pronunciate nel giudizio RG 79/2011) e n. 958/2016 (pronunciata nel giudizio RG 205/2016), con le quali sono stati stabiliti gli adeguamenti tariffari per il periodo dal 2010 sino a giugno 2013 dovuti dai Comuni aderenti all’ex A.T.O. Lecce per il conferimento della FSC nell’impianto di produzione di CDR sito in Cavallino e gestito dalla società Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., giusta contratto di affidamento del 28.04.2006 stipulato tra il soggetto gestore e il Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia.

A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

Violazione del contraddittorio necessario.

Difetto di giurisdizione del giudice adito.

Nullità della clausola di adeguamento tariffario.

Infondatezza della pretesa.

Il 6 aprile 2017 si è costituita in giudizio la Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. eccependo l’improponibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso ex art. 108 c.p.a spiegato dal Comune ricorrente.

Anche l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti si è costituita in giudizio il 6.4.2017, in qualità di successore dell’A.T.O. Lecce ex art. 9 L.R. Puglia n. 24/2012 e s.m.i., nell’esecuzione delle sentenze impugnate, assumendo la posizione, ove occorra, di interventore ad adiuvandum.

All’udienza del 12 aprile 2017, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, su richiesta di parte, la causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari.

Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.

All’udienza pubblica del 19 maggio – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato; può, pertanto, per ragioni di economia processuale prescindersi dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate

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