TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-01-12, n. 201800341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-01-12, n. 201800341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800341
Data del deposito : 12 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2018

N. 00341/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11103/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11103 del 2001, proposto da Soc Rouge Et Noir S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N L A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gorizia, 52,

contro

Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura comunale domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura in Roma , via del Tempio di Giove, 21;

per l'accertamento

a)del diritto della ricorrente a pagare il contributo per il rilascio della concessione in sanatoria prot. 53464 del 1.3.1995 relativo alle opere eseguite nella struttura alberghiera denominata Rouge et Noir in misura minore di quella determinata dal Comune di Roma;

a.1.) ed in particolare per la declaratoria dell’inesistenza del credito di lire 238.739.00 vantato dal Comune di Roma a titolo di interessi sugli oneri concessori per il rilascio di detta concessione, con condanna del Comune alla restituzione delle somme indebitamente versate e versande a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione dalla data del versamento sino al rimborso

in subordine

b) la declaratoria di versare gli interessi sugli oneri concessori in misura minore rispetto a quella di lire 238.739.000 determinata dal Comune da accertarsi in corso di causa e condanna del Comune alla restituzione delle somme indebitamente versate e versande a titolo di interessi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

in ulteriore subordine,

c) la condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa della ritardata definizione della pratica di condono;

d) ove occorra, per l’annullamento della nota dell’Ufficio condono n. 2011/67149 del 12.6.2001 ritirata il 19.6.2001 solo e unicamente nella parte in cui prevede il pagamento degli interessi sul contributo per gli oneri concessori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2017 il cons. Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 24 dicembre 2001, la società Rouge et Noir s.r.l. ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a pagare il contributo per il rilascio della concessione in sanatoria prot. 53464 del 1.3.1995, relativo alle opere abusive esistenti nella struttura alberghiera denominata “Rouge et Noir”, in misura minore di quella determinata dal Comune di Roma.

Sul punto ha premesso:

-di aver rilevato la struttura alberghiera Rouge et Noir dalla società RAM S.p.a., che aveva a suo tempo richiesto (domanda prot. 53464 del 1.3.1995) la concessione in sanatoria per abusi commessi tra il 16.3.1985 e il 31.12.1993, inizialmente classificati esclusivamente come tipologia 1 ma in realtà classificabili anche come tipologia 4 (cambio di destinazione d’uso);

- che il Comune aveva definito la pratica con nota prot. 107461 del 24 giugno 1998, liquidando gli oneri concessori senza tener conto dell’errore di classificazione di cui sopra, della quale, pertanto, la Rouge et Noir, mediante documentata richiesta di riesame (dom. prot. 21169 dell’11 febbraio 1999) chiedeva il ricalcolo tenuto conto delle parti di immobile non costituenti nuove volumetrie ma cambio di destinazione d’uso;

- che la domanda di riesame veniva accolta dal Comune di Roma, Ufficio speciale Condono, con nota n. prot. 67149 del 12 giugno 2001 (che veniva ritirata il 19 giugno 2001 unitamente alla nota n. 74322 del 18 giugno 2001), con la quale l’ente dava atto di aver provveduto a scorporare le superfici non costituenti nuova volumetria, ricalcolando l’ammontare delle somme da corrispondere e precisamente lire 299.659.000 a titolo di oblazione e lire 496.699.000 a titolo di oneri concessori al netto di eventuali interessi ;

- di aver pagato l’oblazione e ottenuto così il calcolo degli interessi sulla somma (lire 496.699.000) dovuta a titolo di oneri concessori, che il Comune quantificava in lire 238.739.000, calcolati sulla somma di lire 378.450.000 quale anticipo alla data del 31 marzo 1995 degli oneri concessori ex art. 39 l. 724/94.

2. Ritenendo tale quantificazione degli interessi incongrua, la società Rouge et Noir ha presentato il ricorso oggetto del presente giudizio lamentando la violazione e errata applicazione del citato art. 39, commi 4 e 9 della l. 724/94, dell’art. 2 della L. 662/96, dell’art. 3 della L. 10/77 e di alcune delibere del Consiglio regionale e della Giunta regionale del Lazio.

In sintesi, la ricorrente afferma che il Comune aveva l’obbligo di legge, confermato dalle proprie delibere interne, di evadere la pratica in tempi brevi, senza far decorrere anni prima della liquidazione degli oneri concessori, anche in relazione alla corretta tipologia di abuso, che era stata oggetto di rettifica.

Conseguentemente, secondo la parte, sarebbe inesatto indicare la data del 31 marzo 1995 quale decorrenza per il pagamento degli oneri concessori (che quindi sarebbero stati anticipati dal Comune), addossandosi alla parte privata un “ ritardo” in realtà imputabile solo all’ente ;
e quindi, far decorrere gli interessi da tale momento sarebbe sbagliato, non potendosi mettere in mora la società per un mancato pagamento relativo a una somma che è stata quantificata solamente nel 2001 e che nel 1995 non solo non era quantificata, ma lo sarebbe stata su una tipologia di abuso rivelatasi, successivamente, errata.

La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del debito effettivo vantato dal Comune e la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in eccesso.

2.1. In subordine, la Rouge et Noir ha altresì eccepito la prescrizione del diritto, chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni e la modifica della somma chiesta per errore nel calcolo degli interessi.

3. Il Comune di Roma si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Alla udienza pubblica del 10 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso va accolto.

Il comma 9 dell’art. 39 della legge 724 del 1994 stabilisce che “alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d ), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria.”

Tale disposizione costituisce una evidente eccezione alla regola generale per la quale la determinazione degli oneri relativi alla concessione edilizia deve essere riferita alla data del rilascio della concessione medesima ( ex plurimis, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 25 gennaio 2013 n. 593 T.A.R. Puglia Bari sez. III, 10 febbraio 2011 n. 243), posto che in questo caso l’anticipazione precede, a volte di anni, l’emissione del provvedimento.

Sotto questo aspetto la tesi della ricorrente che pretenderebbe di non pagare interessi perché il Comune avrebbe dovuto esaminare la pratica in tempi diversi da quelli effettivamente impiegati, non coglie nel segno.

5.2. Tuttavia, la ricorrente ha ragione laddove collega la debenza degli interessi alla natura dell’obbligazione di pagamento, in quanto in alcuni casi la natura dell’obbligazione inferisce sulla data dalla quale il privato, che ha presentato la domanda di condono, può essere costituito in mora (o deve essere ritenuto moroso) ai fini del decorso del termine per il calcolo degli interessi.

5.2.1.Orbene, per giurisprudenza assolutamente pacifica ( ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2015 n. 5412) il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione (ma ciò vale anche per quelle condonate) ne ritrae, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall'ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse.

Come ha ribadito il T.A.R. Campania Salerno sez. II 05 ottobre 2009 n. 5318, per la determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione deve essere fatto necessario ed esclusivo riferimento alle norme di legge che regolano i relativi criteri di conteggio, sicchè nel caso del cd. terzo condono il "dies a quo" della liquidazione degli interessi legali relativo agli oneri concessori coincide con la data di presentazione delle istanze di sanatoria configurandosi, a tale data, a carico dell'istante l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria, le cui somme la parte è tenuta ad autoliquidare e versare, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla p.a. locale in cui è stato commesso l'abuso, risultando definiti e certi tutti gli elementi dell'obbligazione, nella relativa disposizione.

5.3. In sostanza, si conferma la natura portable di tale obbligazione, come normalmente portable sono le obbligazioni nei confronti della p.a. (in argomento T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 12 marzo 2012 n. 1237), il cui adempimento spetta all'iniziativa esclusiva del debitore alla scadenza stabilita, ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n. 3, c.c. (così anche T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 gennaio 2008 n. 70), per cui il debitore si intende automaticamente costituito in mora alla scadenza del termine.

Orbene, secondo la giurisprudenza costante, da ultimo richiamata nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 13 settembre 2016 n. 17898, un requisito fondamentale per poter ritenere portabile un’obbligazione (agli effetti sia della mora ex re , sia della determinazione del forum destinatae solutionis ) è che essa sia “liquida”;
la liquidità dell'obbligazione pecuniaria ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità.

Non così per le obbligazioni pecuniarie “illiquide”, che richiedono, ai fini dell’adempimento, il passaggio di un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale.

Secondo le Sezioni Unite “ questa particolarità non è indifferente rispetto alla disciplina di tale categoria di obbligazioni”, rilevando la nozione di obbligazione portabile (1182, co. 3 c.c.) non solo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solulionis contemplato dall'art. 20 c.p.c., ma anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, che esclude la necessità della costituzione in mora “ quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore ”, come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1182, comma 3, c.c.

Tornando sul tema delle obbligazioni pecuniarie illiquide, la Corte sostanzialmente conferma il principio “ in illiquidis non fit mora ” (vedi sez. III 13 maggio 2004 n. 9092) (che in passato aveva escluso potesse trovare applicazione ma solo nei casi in cui il credito fosse facilmente liquidabile ovvero quando il debitore frapponesse ostacoli ingiustificati alla sua liquidazione del debito,Cass. Civ., sez. II, 14 maggio 1994, n. 4712), sul presupposto che “ se tra le obbligazioni pecuniarie "portabili" contemplate da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora - e con essa la responsabilità ai sensi dell'art. 1224 c.c. - scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perchè l'ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che sarebbe ingiustificato, nonchè contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). L'interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile è inoltre coerente anche con il favor debitoris che ispira la regola generale di cui all'art. 1182, comma 2, n. 4 cit..”.

Sempre secondo la Corte, è sempre per via del favor debitoris che la liquidità del credito deve essere ancorata a dati oggettivi, posto che le esigenze di tutela del debitore, che è comunque parte debole del rapporto, sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo (come invece sostenuto da Cass. 7674/2005, e dagli altri precedenti che vi si richiamano).

“In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris , bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale.”

Per la Corte, in conclusione, sono obbligazioni portabili, idonee a mettere in mora il debitore ex art. 1219 comma 2 n. 3 c.c., esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide , il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.

6. Quanto sopra esposto consente al collegio di pervenire alla conclusione che nel caso concreto la Rouge et Noir non poteva essere messa in mora calcolando gli interessi dal 1995, come ha fatto il Comune di Roma, perché a quella data il credito per oneri concessori dovuti era certamente illiquido.

Infatti, anche se l’art. 39 l. 724/95 prevede un meccanismo di anticipazione del pagamento degli oneri, che, come visto, è agganciato alla data di entrata in vigore della legge, essa lo consente a condizione che essi siano “ dovuti”.

Nel caso concreto è evidente che di fatto esisteva una situazione oggettivamente inidonea a consentire la pronta liquidazione della somma astrattamente dovuta , data dal fatto che la tipologia di abuso era stata cambiata, in parte, da tip. 1 a tip. 4, come pure riconosciuto dal Comune di Roma che, con nota del 12 giugno 2001 n. 67149 (doc. 5 produzione ricorrente), ha accolto l’istanza di riesame presentata dalla Rouge et Noir l’11 febbraio 1999.

Ciò è altresì confermato dalla nota del 18 giugno successivo (doc. 4), che ha valore confessorio laddove fa riferimento ai “ nuovi importi” da corrispondere, perché ricalcolati dal Comune per effetto dell’esercizio dell’autotutela, e dalla cui data di rilascio vi sarà effettiva esecutorietà.

È pertanto dimostrato che l’obbligazione a carico della società era certamente illiquida prima del 12 giugno 2001, data di emissione dei provvedimenti coi nuovi importi, e se era illiquida, in base a quanto sopra esposto, non poteva essere portabile, sicchè, in finale, non poteva determinare la costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 co. 2 n. 3 c.c.

7. In conclusione, gli interessi sugli oneri concessori in favore del comune di Roma e a carico della Rouge et Noir s.r.l., questi ultimi ammontanti a lire 496.699,00, devono essere calcolati esclusivamente a decorrere dal 12 giugno 2001.

Il calcolo di tali somme, la rideterminazione del dovuto, la conversione in euro della valuta italiana vigente all’epoca della domanda, spetta agli uffici comunali competenti, che dovranno provvedervi con la massima sollecitudine.

Il Comune di Roma è condannato, come richiesto in domanda, alla restituzione delle eventuali somme versate dalla parte ricorrente e non dovute secondo quanto sopra stabilito, maggiorate di interessi legali dalla data del versamento fino al soddisfo, esclusa la rivalutazione in quanto credito di valuta.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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