TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200527

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200527
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200527
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 00527/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00944/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 944 del 2021, proposto da
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G N, R E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via

XXIV

Maggio, n. 43;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

nei confronti

I - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci, Carmine Morrone, Umberto Michielin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Michielin in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n.68;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Grandi Stazioni Rail S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'opposizione

alla sentenza di questo Tribunale n. 646/2021, pubblicata in data 23 giugno 2021 e conosciuta in data 7 ottobre 2021, resa sul ricorso con R.G. n. 834/2020 proposto da I – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. per l'annullamento della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 30 luglio 2020 n. 142, comunicata il 31 luglio 2020, per la parte in cui è stato con tale atto respinto il reclamo presentato da I-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 avente ad oggetto l'assegnazione di spazi in stazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di I - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente Trenitalia S.p.A. ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza di questo Tribunale n. 646 del 23 giugno 2021 ritenendola pregiudizievole per la propria sfera giuridica in quanto resa senza la sua partecipazione al giudizio, chiedendo di rescindere la sentenza impugnata e respingere il ricorso di primo grado proposto da I S.p.A. con R.G. n. 834/2020.

La vicenda oggetto della sentenza opposta trae origine dal reclamo proposto da I-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. all’Autorità di regolazione dei Trasporti (di seguito: ART o Autorità) ai sensi dell’art. 37, comma 9, d.lgs. n. 112/2015, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del rigetto di RFI S.p.A. e Grandi Stazioni Rail S.p.A. nei confronti delle istanze formulate da I concernenti l’assegnazione di spazi aggiuntivi per l’espletamento dei servizi di biglietteria tradizionale e BSS nelle stazioni di Roma Termini, Verona Porta Nuova e Firenze SMN, nonché delle condotte discriminatorie tenute dai predetti Gestori delle stazioni di Venezia Santa Lucia e Milano Centrale relative all’assegnazione provvisoria all’ incumbent Trenitalia di uno spazio dell’atrio della Stazione di Venezia destinato all’installazione di una BSS temporanea e nella mancata rimozione delle grafiche pubblicitarie dell’ incumbent sulla struttura di protezione di un desk sito nella stazione di Milano.

L’ART con la delibera n. 142 del 30 luglio 2020 ha disposto di non dare ulteriore corso alla parte del reclamo nella quale viene lamentata una discriminazione operata dai Gestori a beneficio dell’impresa incumbent nell’assegnazione di maggiori spazi di stazione, in applicazione del mero principio di proporzionalità;
nonché alla parte in cui vengono lamentate più puntuali condotte discriminatorie, sempre a carico dei Gestori, con riferimento a richieste relative alle stazioni di Venezia S.L. e Milano Centrale.

Avverso la delibera ART n. 142/2020, per la parte in cui è stato con essa respinto il reclamo concernente la condotta discriminatoria di RFI e GSR nella mancata assegnazione degli spazi all’interno delle stazioni di Roma Termini, Firenze S.M. Novella e Verona Porta Nuova, è insorto I proponendo rituale gravame innanzi a questo Tribunale ed individuando come controinteressati necessari esclusivamente RFI e GSR.

La sentenza opposta si è quindi pronunciata sulla legittimità della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 142/2020, disponendo l’annullamento della stessa in ragione delle lacune istruttorie e motivazionali caratterizzanti la disamina condotta dall’Autorità e risultanti dall’atto impugnato, concernenti l’omesso scrutinio sia della concorrente situazione dell’ incumbent sia dei profili sistemici enucleati nella misura 11.5 della delibera 130/2019, ossia “ l’ubicazione, l’estensione e il grado di utilizzo di spazi già eventualmente assegnati al richiedente nella stessa stazione ”, in raffronto a quelli assegnati ad altre imprese nella stessa stazione, nonché il “ numero e l’estensione di spazi richiesti e ottenuti in altre stazioni sul territorio nazionale, sia dal richiedente che da altre imprese […] e il grado di utilizzo degli stessi ”.

L’ART con delibera del 7 ottobre 2021, n. 130 recante “ Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, 23 giugno 2021, n. 646, in materia di assegnazione degli spazi in stazione. Avvio del procedimento ” ha avviato un procedimento finalizzato alla riedizione del potere sul reclamo proposto da I al fine di riesaminarlo alla luce dei vizi accertati con la citata pronuncia.

Ricostruita la vicenda processuale di riferimento, Trenitalia S.p.A. si oppone alla sentenza ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.p.a., articolando tre motivi di ricorso, e corredando, altresì, il gravame di istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza opposta.

Questi i motivi dedotti:

1) “ Violazione del principio del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 41, comma 2 CPA. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2 Cost. Lesione del diritto di difesa in giudizio. Inammissibilità del ricorso proposto da I per omessa notifica ad almeno un controinteressato ”.

Con la prima doglianza la ricorrente rileva la sussistenza dei presupposti per promuovere rituale opposizione alla predetta sentenza stante la sua posizione di controinteressata formale e sostanziale nel giudizio, considerato che l’accoglimento del ricorso avrebbe comportato una lesione della sfera giuridica della stessa alla luce del mutamento dell’assetto di interessi in punto di assegnazione degli spazi in stazione predisposto con la delibera ART n. 142/2020.

Nello specifico, a favore del riconoscimento della qualifica di controinteressata soggiungerebbe non solo il formale coinvolgimento di Trenitalia da parte dell’Autorità nel procedimento amministrativo instaurato a seguito della proposizione del reclamo, ma, altresì, l’espresso riconoscimento nel reclamo dell’impresa incumbent quale beneficiaria delle utilità derivanti dalle scelte disposte dai gestori delle infrastrutture ferroviarie in tema di assegnazione degli spazi nelle stazioni.

Il necessario coinvolgimento di Trenitalia sarebbe, altresì, avvalorato in considerazione della capillare presenza della stessa sul mercato del trasporto passeggeri, in conseguenza della quale qualsiasi provvedimento amministrativo recante un diverso assetto della ripartizione degli spazi nelle stazioni ferroviarie comporterebbe una lesione alla sfera giuridica della stessa.

A conferma di tale assunto soggiungerebbe quanto disposto dalla sentenza oggetto dell’odierna opposizione la quale avrebbe censurato il provvedimento regolatorio proprio nella parte in cui avrebbe omesso di allargare il fuoco dell’indagine secondo un apprezzamento sistematico a livello di rete.

Ne conseguirebbe, secondo la ricostruzione prospettata, che l’evocazione nel precedente giudizio dei soli soggetti gestori dell’infrastruttura ferroviaria comporterebbe l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. non potendo essere riconosciuta in capo a quest’ultimi una posizione di interesse contrario ed opposto a quella dell’originario ricorrente I.

2) “ Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 2 e 6 D.lgs. 112/2015. Motivazione illogica. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà ”.

Con il secondo motivo l’opponente rileva che, a fronte del suo mancato coinvolgimento nel giudizio in qualità di controinteressata, la sentenza opposta si fonderebbe su una motivazione mancante di qualsivoglia contributo istruttorio-difensivo concernente la necessità di garantire servizi di bigliettazione proporzionalmente adeguati all’ampio bacino di utenza di Trenitalia, nella maggior parte funzionali all’espletamento del servizio di trasporto ferroviario regionale e, pertanto, non limitati, come per I, al solo segmento di mercato relativo all’alta velocità.

La pretermissione di Trenitalia avrebbe, altresì, determinato in fase di legittima declinazione del criterio di proporzionalità nell’allocazione degli spazi, la mancata considerazione nella pronuncia opposta, della titolarità in capo alla stessa di obblighi di servizio pubblico da garantire alla platea di passeggeri, nonché dell’impossibilità di operare una segmentazione all’interno delle stazioni delle aree adibite alle due tipologie di servizi dalla stessa espletati in qualità di impresa ferroviaria che opera nel mercato, ovvero in veste di operatore soggetto ai predetti oneri di servizio pubblico.

3) “ Sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 2 e 6 D.lgs. 112/2015. Motivazione illogica. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà ”.

Con l’ultima censura la ricorrente appunta l’illegittimità della pretermissione laddove la sentenza opposta promuove un allargamento del fuoco dell’indagine “ al numero e estensione di spazi richiesti e ottenuti in altre stazioni sul territorio nazionale, sia dal richiedente che da altre imprese […] e il grado di utilizzo degli stessi ” secondo un “ apprezzamento sistematico a livello di rete, onde cogliere la portata e le ricadute di un diniego – eventualmente discriminatorio - nella cornice dell’assetto concorrenziale del mercato nazionale ”.

Ciò si porrebbe a riprova della illegittimità del mancato coinvolgimento della ricorrente e della conseguente contraddittorietà della sentenza opposta.

Si sono ritualmente costituiti in giudizio l’Autorità di regolazione dei Trasporti e la controinteressata I-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. rispettivamente in data 11 e 15 novembre 2021.

I S.p.A., con memoria del 22 novembre 2021, con riguardo alla fase rescindente del giudizio, rileva l’inammissibilità del ricorso per opposizione a fronte dell’impossibilità di riconoscere in capo alla ricorrente la qualifica di controinteressata in quanto soggetto interessato solo di riflesso dalla sentenza opposta e, pertanto, non titolare di una posizione giuridica qualificata.

Secondo I S.p.A., le previsioni della delibera n. 142 del 2020 impugnate da I S.p.A. nel giudizio definito dalla sentenza opposta, riguardando solo la reiezione del reclamo a suo tempo proposto da I, non avrebbero prodotto alcun effetto ampliativo nella sfera giuridica dell’odierna opponente. Rispetto a tali previsioni, a parere di I S.p.A., non poteva quindi sostenersi la titolarità in capo a Trenitalia S.p.A. di un interesse (uguale e contrario a quello di I) alla conservazione della delibera impugnata.

Nella medesima prospettiva, l’annullamento della delibera n. 142/2020 disposta da questo Tribunale non avrebbe inciso negativamente sugli interessi della ricorrente, non determinando una riduzione degli spazi in stazione ad essa attribuiti.

Non rileverebbero, ai fini del riconoscimento di una posizione giuridica qualificata in capo alla ricorrente, né il coinvolgimento della stessa nel procedimento amministrativo avviato dall’ART a seguito del reclamo - in quanto volto all’ottenimento di informazioni oggetto di un successivo autonomo procedimento - né la posizione di incumbent rivestita da Trenitalia in ragione dell’abuso di posizione dominante che si determinerebbe se si ritesse che Trenitalia assuma per definizione veste di controinteressata rispetto a qualsiasi giudizio e/o provvedimento avente ad oggetto l’accesso di altre imprese ferroviarie alle infrastrutture di rete e ciò indipendentemente dalla circostanza che la caducazione del provvedimento oggetto di giudizio, per il proprio contenuto e/o per la propria natura, non possa produrre nella sfera giuridica di Trenitalia alcuna conseguenza diretta.

Ferma, quindi, la ricostruzione di I in punto di inammissibilità del ricorso per opposizione, viene rilevata, altresì, l’infondatezza nel merito delle censure dedotte da Trenitalia S.p.A.

Con riguardo all’asserita inammissibilità del ricorso originario per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. I evidenzia come la delibera ART n. 142/2020 sia stata impugnata nella parte in cui l’Autorità ha respinto il reclamo non ritenendo integrata una condotta discriminatoria dei gestori RFI e GSR nell’assegnazione degli spazi in stazione. I gestori, in quanto titolari di un interesse alla conservazione dell’atto impugnato non assumevano una posizione neutrale e, pertanto, sono stati correttamente identificati quali controinteressati del giudizio.

Secondo tale ricostruzione nessuna violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. sarebbe stata perorata e tutt’al più, la pretermissione di Trenitalia, se commessa, determinerebbe esclusivamente l’esigenza di integrare il contraddittorio.

Per quanto concerne il secondo ordine di censure, I rileva come la sentenza opposta abbia correttamente declinato il parametro della “pari e adeguata visibilità” in termini non strettamente proporzionali in linea con il quadro di riferimento nazionale ed euro-unitario, atteso che, in un mercato in cui l’ incumbent mantiene una posizione dominante, l’assegnazione degli spazi in stazione sulla base di criteri rigidamente ancorata al dato quantitativo sulla base dei volumi di traffico complessivi determinerebbe una violazione della logica pro-concorrenziale sottesa al quadro regolatorio di riferimento.

Da ultimo I contesta la fondatezza della terza doglianza evidenziando come con la sentenza opposta questo Tribunale non sia entrato nel merito di una valutazione comparativa degli spazi in stazione assegnati ad I rispetto a quelli nella titolarità dell’ incumbent , bensì si sia limitato a richiamare gli elementi di valutazione previsti dalla misura 11.5 dell’allegato A alla delibera n. 130/2019 che l’Autorità avrebbe dovuto scrutinare al fine di vagliare la legittimità del reclamo e tra questi anche “ il numero e l’estensione di spazi richiesti ed ottenuti in altre stazioni sul territorio nazionale, sia dal richiedente che da altre imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari che prestano servizio nella stessa stazione cui si riferisce il reclamo, ed il grado di utilizzo degli stessi ”.

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con memoria del 22 novembre 2021, chiede, nell’ipotesi in cui venga accolta l’opposizione di Trenitalia, il rigetto del ricorso presentato da I richiamando le difese svolte nel precedente giudizio deciso con l’odierna sentenza opposta.

Con ordinanza del 29 novembre 2021 n. 487, questo TAR si è pronunciato sull’istanza cautelare ritenendo che le esigenze della ricorrente fossero tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito.

Con lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a. avvenuto in data 1° aprile 2022, le parti hanno ribadito le rispettive difese. Segnatamente, Trenitalia ha evidenziato come la sentenza opposta abbia disposto una necessaria riedizione del potere da parte dell’Autorità alla luce dei parametri ivi enunciati, determinando il sorgere di un interesse uguale e contrario in capo alla stessa al mantenimento dell’assetto spaziale cristallizzato con la delibera n. 142/2020.

All’udienza pubblica del 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. – Va premesso, sulla competenza, che, ai sensi dell’art. 109, comma 1, c.p.a. l’opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2 ”, che disciplina l’ipotesi in cui sia stato proposto appello contro la sentenza di primo grado, prevedendo che, in quel caso, il terzo debba introdurre la domanda intervenendo nel giudizio di appello.

Nel caso che ci occupa, non essendo stato proposto appello avverso la sentenza n. 646 del 23 giugno 2021 di cui si tratta, il ricorso in opposizione è stato correttamente proposto innanzi a questo Tribunale.

2. – Ciò premesso, il fuoco dell’indagine sottoposta all’odierno esame deve necessariamente prendere le mosse dallo scrutinio dell’eccezione sollevata da I S.p.A., concernente l’inammissibilità del ricorso per opposizione di terzo per insussistenza dei presupposti legittimanti, alla quale risulta essere connesso il primo motivo di gravame.

Al fine di un corretto vaglio della posizione rivestita da Trenitalia S.p.A. nel presente giudizio, occorrerà, pertanto, ripercorrere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato l’istituto dell’opposizione di terzo.

Come noto, l’opposizione di terzo c.d. ordinaria è un mezzo di impugnazione attraverso il quale soggetti che non sono stati parti del giudizio possono contrastare gli effetti pregiudizievoli (a diritti o interessi legittimi) derivanti da una pronuncia resa inter alios , anche nel caso in cui la stessa abbia acquisito efficacia di giudicato.

L’applicabilità dell’istituto al processo amministrativo è stata prevista a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, 17 maggio 1995, n. 177, la quale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui non prevedeva l’opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, ha chiarito che la mancanza del rimedio nel processo amministrativo determinava una situazione di contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L’istituto è attualmente previsto all’art. 108, comma 1, c.p.a. il quale recita che “ un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi ”.

Siffatto mezzo di impugnazione si pone a presidio del rispetto del principio del contraddittorio - pilastro fondante dell’intero sistema giuridico nazionale ed euro-unitario - sancito a livello costituzionale all’art. 111, comma 2, Cost. a rigore del quale “ ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale ”.

La rilevanza di tale principio nel giudizio amministrativo si appalesa sin dalla sua declinazione all’art. 2 c.p.a., considerato che lo stesso viene articolato in termini di naturale corollario del principio del giusto processo, garantito soltanto laddove vi sia una integrazione completa del contraddittorio, ossia allorquando l’atto introduttivo sia stato notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati (art. 27 c.p.a.).

Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il canone del contraddittorio non è formale, bensì elastico proprio “ perché plasmato sulla vicenda processuale concreta ” (cfr., Cass. civile, Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7055;
T.A.R. Lombardia, sez. II, 6 agosto 2021, n. 1894;
T.A.R. Lombardia, sez. II, 23 aprile 2020, n. 677). Più nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che “ l’elasticità del contraddittorio risiede, comunque, in una fase della vicenda processuale successiva ad una originaria integrità del contraddittorio stesso. Esso, infatti, costituisce il pilastro del processo, dato che gli conferisce le parti: e il fenomeno giuridico del processo si verifica se giuridicamente lo compongono - in modalità effettiva o in modalità potenziale - le parti. Invero, il potere del giudice, in un processo a piena cognizione, insorge legittimamente soltanto quando nel processo si siano "incastonati" i litigatores. Il giudice è chiamato infatti a dirimere una lite;
la sua potestà giurisdizionale contenziosa scatta quando la lite concretamente sussiste, ovvero quando sussistono parti che si contrappongono, pur nei limiti di potenzialità propri della contumacia. È solo allora, quindi, che il giudice è abilitato a prender cognizione di tale sua potestà, accertando la sussistenza della giurisdizione e della competenza. Il che discende dal fatto che l’oggetto del processo, che su ciò incide, deve essere “fabbricato” dai litigatores, mediante il loro duplice strumento difensivo/dispositivo. La parte che promuove il giudizio non può, pertanto, mettere immediatamente il giudice nelle condizioni di “funzionare”;
occorre che sia stata data alla controparte la possibilità di apportare il suo
”.

L’opposizione di terzo è, dunque, un rimedio cardine al fine di garantire una tutela effettiva per i soggetti titolari di una posizione qualificata che non abbiano preso parte al processo.

Tale strumento risolve essenzialmente il contrasto, eventualmente sussistente, tra la cosa giudicata in senso sostanziale ex art. 2909 c.c. – la quale limita l’efficacia di quanto accertato con la sentenza passata in giudicato ai soggetti parti del giudizio, ai loro eredi o aventi causa – e la posizione di colui che, pur vantando una posizione giuridica qualificata, non abbia assunto la veste di parte nel processo.

Alla luce di quanto sin qui considerato è possibile passare al vaglio l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta in tema di soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo ordinaria, dando sin da ora atto della progressiva interpretazione estensiva attuata in materia.

La versione originaria dell’art. 108 c.p.a. prevedeva testualmente che “ un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi ”. Tale disposizione, limitando l’esperimento del rimedio ai soli titolari di una posizione autonoma e incompatibile, si poneva in contrasto con i principi statuiti dalla giurisprudenza amministrativa, formatasi dopo la richiamata sentenza n. 177/1995 della Consulta.

Siffatte incompatibilità sono state ovviate dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, che, eliminando l’inciso “ titolare di una posizione autonoma e incompatibile ” dall’art. 108 c.p.a., ha permesso l'accesso al rimedio ai titolari di situazioni comunque coinvolte nel rapporto amministrativo, ovvero di quei soggetti non intervenuti nel processo, quando tale assenza non sia dipesa da una loro decisione, ma sia conseguenza di un’omissione comunque rilevante, sia essa dovuta alla controparte, come pure alla mancata attivazione dei poteri di integrazione del contraddittorio del giudice o, addirittura, derivante da vizi del procedimento amministrativo a monte, per mancata corretta individuazione dei soggetti di cui al capo III della legge n. 241 del 1990 (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4829).

La predetta modifica ha, quindi, posto in essere un totale allineamento in materia tra il processo amministrativo e quello civile, poiché, l’attuale disposizione dettata all’art. 108 c.p.a., analogamente a quanto stabilito dall’art. 404 c.p.c., incentra la legittimazione a proporre opposizione sulla mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta, nonché sul pregiudizio che la stessa reca alla posizione giuridica di cui l’opponente risulta essere titolare.

In adesione a queste generali coordinate la giurisprudenza ritiene che la legittimazione alla proposizione di opposizione di terzo nei confronti di una decisione resa inter alios spetti quindi:

i) ai controinteressati necessari pretermessi intendendosi, come tale, i soggetti individuati nell’atto stesso o facilmente individuabili portatori di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto o alla mancata adozione dello stesso (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1862;
sul punto, più di recente, Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2021, n. 3359);

ii) ai controinteressati non identificati o non facilmente identificabili nell’atto amministrativo (c.d. controinteressati occulti) ed ossia quei soggetti che vedono lesa in via immediata la propria situazione soggettiva dalla sentenza che accoglie la domanda;

iii) ai controinteressati sopravvenuti intendendosi, come tali, i soggetti la cui posizione qualificata antitetica rispetto a quella del ricorrente emerga in seguito alla adozione della sentenza opposta, che crea una situazione di incompatibilità con la situazione soggettiva;

iv) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione (cfr., per una completa disamina, Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, Sez. I, 3 agosto 2020, n. 699;
Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 20 dicembre 2019, n. 1075;
Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 13 gennaio 2021, n. 27;
Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2985).

La giurisprudenza, accedendo ad un’interpretazione ampia e costituzionalmente orientata della nozione di soggetto titolare di una situazione soggettiva pregiudicata dalla sentenza di cui all’art. 108 c.p.a., riconosce una posizione qualificata di interesse opposta a quella del ricorrente, anche ai soggetti che per effetto dell’atto impugnato abbiano “ evitato un pregiudizio specifico ”. Tale ricostruzione, seppur abbia preso le mosse dalla giurisprudenza consolidatasi in tema di proposizione del ricorso in opposizione avverso decisioni di annullamento di provvedimenti di diniego del permesso di costruire ben si presta ad una applicazione maggiormente estensiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5817;
Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2011, n. 5391).

Più nello specifico, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “ È possibile, quindi, ritenere che “titolare di una posizione pregiudicata dalla decisione interessata dal ricorso in opposizione, ossia di una situazione incompatibile con la statuizione giurisdizionale, non si deve intendere solo colui il quale aspiri al medesimo bene conseguito dal ricorrente vittorioso ma, in senso più lato, colui che intenda difendere un bene della vita inciso negativamente, nella sua integrità o nel suo valore, dalla sentenza opposta. Titolare di una posizione qualificata di interesse antitetica a quella del ricorrente non è, quindi, solo chi abbia conseguito un vantaggio specifico per effetto dell’atto impugnato ma anche chi, per effetto dell’atto negativo gravato, abbia evitato un pregiudizio specifico. Tale soggetto è, infatti, portatore di un interesse qualificato al mantenimento del provvedimento amministrativo a contenuto negativo annullato dalla sentenza opposta. ” (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2011, n. 5391;
Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5817).

Per converso, non è legittimato alla proposizione di opposizione di terzo ordinaria il titolare di una posizione giuridica collegata da un rapporto di dipendenza o di derivazione con quella delle parti in giudizio (es. in virtù di un rapporto contrattuale con i legittimati al ricorso) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2014, n. 1178).

La giurisprudenza ha chiarito che questi terzi possono essere equiparati ai titolari di un interesse di mero fatto, evidenziando che “ Costoro, per un verso non possono vantare una posizione soggettiva autonoma (stante la postulata relazione di dipendenza) e, per altro verso, non sono mai e per definizione, rispetto al giudicato inter alios, in posizione di incompatibilità giuridica, ma – semmai – di mera (e non rilevante) incompatibilità pratica (che, se vale ad abilitarli all’intervento adesivo dipendente ad adiuvandum, ne esclude la legittimazione all’opposizione impugnatoria) ” (Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5817).

Si è esclusa la legittimazione attiva alla proposizione di opposizione di terzo ordinaria anche di soggetti interessati solo per effetto riflesso della situazione da cui deriva l’incompatibilità (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5440).

La giurisprudenza ha precisato che il titolare di una posizione secondaria, accessoria e riflessa, pur potendo intervenire nel giudizio di opposizione, presentare domande di fissazione di udienza e proporre regolamento preventivo di giurisdizione, non è legittimato a proporre opposizione avverso la sentenza di primo o di secondo grado lesiva per il titolare della posizione principale (Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1862;
Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5817).

Trasponendo siffatte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, il Collegio ritiene sussistente la legittimazione di Trenitalia a proporre il rimedio dell’opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a.

Preliminarmente si evidenzia che il d.l.gs. 15 luglio 2015, n. 112 “ Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico” , all’art. 13, commi 2 e 6 recita: “ Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito: a) stazioni passeggeri, relativamente…agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario” (comma 2);
Alle richieste di accesso agli impianti di servizio di cui al comma 2 e di fornitura dei servizi, ove forniti, è data risposta entro limiti ragionevoli di tempo stabiliti dall'organismo di regolazione…La presente disposizione non obbliga gli operatori degli impianti di servizio a investire in risorse o impianti per soddisfare tutte le richieste delle imprese ferroviarie, ma ad ottimizzare ed efficientare la capacità utilizzata nell'impianto” (comma 6).

Successivamente, il decreto legislativo citato, all’art. 37 comma 2, prevede che “ ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione, se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria o dall'operatore di un impianto di servizio” ;
al comma 9 stabilisce che: “ L'organismo di regolazione esamina tutti i reclami e, a seconda dei casi, richiede le informazioni pertinenti e avvia consultazioni con tutte le parti interessate entro un mese dal ricevimento del reclamo. Esso decide in merito ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare alla situazione e informa le parti interessate della sua decisione motivata entro un lasso di tempo ragionevole e prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. Fatte salve le competenze dell’autorità garante della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi ferroviari, ove opportuno, l'organismo di regolazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al comma 2, lettere da a) a g-quater) ” e, al comma 10, precisa che “ La decisione dell'organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata ed è atto definitivo. L'organismo di regolazione può imporre il rispetto delle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni ”.

Nel caso sottoposto all’odierno esame, l’oggetto dell’impugnazione nel giudizio r.g. n. 834/2020 era la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 30 luglio 2020, n. 142, nella parte in cui aveva respinto il reclamo presentato da I-Nuovo Trasporti Viaggiatori S.p.A. ai sensi dell’art. 37, comma 9 del d.l.gs. n. 112 del 2015.

Più nello specifico, nel reclamo di che trattasi, si legge “ I rilievi sopra esposti dimostrano l’esistenza di condotte sistematiche di carattere discriminatorio ed escludente, poste in essere dai Gestori ai danni dei concorrenti dell’incumbent, al fine di favorire l’impresa Ferroviaria del Gruppo FS, cui i medesimi Gestori appartengono. In particolare, da quanto esposto, emerge chiaramente il trattamento asimmetrico riservato rispettivamente all’incumbent e ad I dai Gestori… ”. Alla luce di quanto sopra evidenziato, I S.p.A. chiedeva all’ART di “ accertare l'illegittimità del rigetto da parte di RFI e GSR delle istanze formulate da I per l'assegnazione di spazi aggiuntivi per servizi di biglietteria tradizionale e tramite BSS nelle Stazioni di Roma Termini, Verona Porta Nuova e Firenze SMN, sanzionandone, altresì, la condotta;
ordinare, ai suindicati Gestori di procedere senza ulteriore ritardo all'assegnazione degli spazi di che trattasi, impartendo all’uopo le prescrizioni ritenute più opportune, anche al fine di compensare i pregiudizi medio tempore illegittimamente causati alla scrivente Impresa Ferroviaria
”.

Ebbene, l’Autorità, disponendo di non dare corso alla parte di reclamo in cui viene lamentata una discriminazione operata dai Gestori a beneficio specifico dell’impresa incumbent nell’assegnazione di maggiori spazi di stazione, ha garantito a Trenitalia S.p.A. la conservazione dell’attuale distribuzione degli spazi all’interno delle stazioni (assetto spaziale satisfattivo delle esigenze di Trenitalia S.p.A.), escludendo dunque una rimodulazione degli stessi a suo danno.

Tali considerazioni inducono il Collegio a ritenere privo di alcun pregio valutativo quanto articolato dalla ricorrente in punto di generale ed astratto interesse di Trenitalia S.p.A. ad acquisire per definizione la titolarità di parte controinteressata necessaria tout court in qualsiasi giudizio avente ad oggetto l’accesso di altre imprese alle infrastrutture ferroviarie.

È in tale ottica che appare doversi configurare la posizione di Trenitalia S.p.A. nel giudizio proposto da I S.p.A. avverso la decisione dell’ART sul reclamo, cioè come titolare di una posizione qualificata di interesse opposta a quella di I S.p.A., volta alla conservazione dell’atto a contenuto negativo sul reclamo (che conferma di fatto le decisioni assunte dai Gestori in merito all’assegnazione degli spazi di stazione) annullato dalla sentenza opposta.

Contrariamente a quanto sostiene I S.p.A., si deve dunque ritenere che Trenitalia S.p.A., in quanto titolare di una posizione qualificata nei termini dianzi delineati e, pertanto, in qualità di controinteressato pretermesso (non essendole stato notificato da I S.p.A. il ricorso avverso la decisione dell’ART sul reclamo e non essendo stata disposta da questo Tribunale l’integrazione del contraddittorio in suo favore), abbia la legittimazione a proporre ricorso per opposizione di terzo.

Il presente ricorso per opposizione è dunque ammissibile.

Quanto sopra evidenziato è utile anche al fine valutare il primo motivo di ricorso dedotto da Trenitalia S.p.A.

3. – Si procede dunque a valutare il primo motivo di ricorso in opposizione dedotto da Trenitalia S.p.A.

In primis, Trenitalia S.p.A., sulla base di plurimi elementi (la stessa aveva preso parte al procedimento amministrativo avviato dall’ART, la sua qualità di impresa ferroviaria incumbent , espressamente identificata dalla reclamante come imprese a beneficio della quale GSR ed RFI avrebbero attuato una condotta discriminatoria degli interessi di I, la sua peculiare posizione di mercato e di soggetto gravato di obblighi di servizio pubblico) afferma la propria qualità di controinteressata pretermessa.

Sul punto, in particolare, Trenitalia S.p.A. evidenzia che, per effetto dell’impostazione conferita al reclamo presentato all’ART, se ne ricavava de plano che la stessa avesse poi conseguito un beneficio per effetto delle conclusioni raggiunte con la determinazione n. 142/2020, con cui l’autorità di regolazione ha inteso non dare corso al predetto reclamo, non fosse altro che per il mantenimento dello status quo relativo all’assegnazione degli spazi nelle stazioni ferroviarie, evidentemente satisfattivo dei propri interessi.

Trenitalia S.p.A. sostiene che, nel momento in cui I aveva inteso avversare le conclusioni regolatorie raggiunte dall’ART impugnando la delibera 142/2020, tale iniziativa processuale vedeva Trenitalia S.p.A. assumere la veste di impresa controinteressata formale e sostanziale, appunto considerando che dall’eventuale esito di accoglimento del ricorso proposto da I, al pari dell’eventuale accoglimento del reclamo presentato da quest’ultimo nel procedimento, sarebbe derivata la definizione di un assetto degli interessi incidente sull’assegnazione degli spazi in stazione siccome attualmente presente (e complessivamente satisfattivo per Trenitalia), di per sé lesivo delle prerogative dell’opponente.

In conclusione, Trenitalia S.p.A. sostiene che, pur avendo la stessa pieno titolo a partecipare al precedente giudizio per ivi far valere le proprie ragioni, il ricorso promosso da I aveva visto l’evocazione in giudizio esclusivamente dei soggetti gestori RFI e GSR, pretermettendo, invece, l’odierna ricorrente.

In merito al riconoscimento della qualificazione di controinteressata pretermessa all’odierna opponente, si rinvia al punto 2 di questa sentenza.

Partendo da tale assunto, Trenitalia S.p.A. sostiene che il ricorso proposto da I avverso la delibera n. 142/2020 sarebbe stato inammissibile per omessa notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati.

Tale censura è priva di pregio.

Il ricorso, invero, è stato notificato oltre che all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in qualità di amministrazione resistente, anche a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e a Grandi Stazioni Rail S.p.A.

Non si dubita che tali società abbiano la qualità di controinteressate.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Grandi Stazioni Rail S.p.A. sono le destinatarie dirette della decisione sul reclamo proposto da I avente ad oggetto, per l’appunto, il diniego da parte dei predetti Gestori dell’istanza concernente l’assegnazione di spazi aggiuntivi nelle stazioni di Roma Termini, Verona Porta Nuova e Firenze Santa Maria Novella, da adibire a biglietterie tradizionali o automatiche (BSS).

Sul punto, non può che rilevarsi l’infondatezza di quanto dedotto dalla ricorrente in merito all’asserita posizione di neutralità rivestita dai Gestori nell’ambito delle scelte concernenti l’allocazione degli spazi in stazione, posta alla base della ricostruzione prospettata in punto di asserita impossibilità di individuare gli stessi come portatori di un interesse qualificato al mantenimento dell’atto impugnato.

Invero, l’ART, con la decisione sul reclamo, ha valutato l’operato dei Gestori in punto di corretta ripartizione degli spazi e servizi disponibili tra gli operatori ferroviari, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori.

Siffatta attività di allocazione è espressione dell’autonoma attività di gestione dell’infrastruttura rimessa in capo ai Gestori. Nello specifico, questi soggetti, da un lato, sono destinatari delle indicazioni dell’Autorità, dall’altro, sono deputati a declinare in concreto siffatte indicazioni addivenendo, se necessario, alla rimodulazione dell’assegnazione degli spazi.

Le concrete soluzioni allocative, seppur necessariamente aderenti alle direttive dettate dalle misure regolatorie dell’ART, sono pertanto frutto di autonome valutazioni di rango prettamente operativo ai fini di una corretta gestione degli spazi in stazione.

Ne consegue che l’impugnazione della decisione dell’ART sul reclamo, confermativa del rigetto espresso dai richiamati Gestori delle stazioni sull’istanza di assegnazione di maggiori spazi proposta da I, ha determinato il naturale sorgere di una posizione di controinteresse al mantenimento della modulazione degli spazi dagli stessi operata e, quindi, di una posizione opposta a quella di I S.p.A.

Non si tratta, come prospettato da parte ricorrente, della scelta da parte del gestore dello specifico operatore ferroviario cui allocare gli spazi, bensì della correttezza applicativa dei criteri cui ancorare la distribuzione.

È in questa prospettiva che i Gestori, nel caso di specie, assumono una posizione qualificata opposta a quella di I S.p.A., da qui il pieno soddisfacimento della condizione di ammissibilità del ricorso sancita dall’art. 41, comma 2, c.p.a.

Il ricorso originale risulta dunque rituale perché notificato ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2 c.p.a.

Questa specifica censura dedotta da Trenitalia S.p.A. pertanto è priva di pregio.

4. - Si passa così ad analizzare il secondo e il terzo motivo del ricorso per opposizione.

In via preliminare, il Collegio osserva che il ricorso in opposizione è stato notificato a tutte le parti del ricorso R.G. n. 834/2020 e che, nel presente giudizio di opposizione, si sono costituite tutte le parti già costituite nel giudizio R.G. n. 834/2020, conclusosi con la sentenza opposta.

Più nello specifico, il presente giudizio si è celebrato con la presenza processuale oltre che dei difensori di Trenitalia S.p.A. (in qualità di ricorrente-opponente) anche dei difensori di I S.p.A. e dell’Avvocatura dello Stato a difesa dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Ciò premesso, il Collegio non può non osservare che Trenitalia S.p.A., sollevando censure avverso la sentenza n. 646 del 23 giugno 2021, mira sostanzialmente a difendere e preservare la delibera n. 142 del 30 luglio 2020, annullata da questo Tribunale, con la quale l’ART ha deciso il reclamo di I S.p.A. Infatti, nelle conclusioni, Trenitalia S.p.A. chiede espressamente di respingere il ricorso di primo grado proposto da I S.p.A. con R.G. n. 834/2020.

In questo giudizio, pertanto, sia in applicazione del principio della corrispondenza del chiesto al pronunciato, sia per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, il Collegio ritiene di poter valutare tali motivi sollevati da Trenitalia S.p.A. in quanto contenenti argomenti a sostegno anche della specifica domanda di respingimento del ricorso di I S.p.A.

Invero, con tali motivi, Trenitalia S.p.A. contesta la ricostruzione operata con la sentenza impugnata, laddove la stessa avrebbe illegittimamente declinato il criterio di proporzionalità nell’allocazione degli spazi in stazione senza considerare la peculiare posizione rivestita da Trenitalia S.p.A. che, a dispetto di I S.p.A., è impresa ferroviaria attiva in qualsiasi segmento di mercato del trasporto ferroviario di persone, anche ove gravati da oneri di servizio pubblico.

Trenitalia S.p.A. sostiene che tale peculiare posizione, al netto della più elevata magnitudine del potenziale bacino di utenti che fruiscono di servizi di trasporto prestati (in taluni casi, soltanto) dalla medesima, comporti la necessità di assicurare alla stessa servizi correlati, tra i quali quello di bigliettazione (tradizionale ed automatica), proporzionalmente adeguati.

L’Avvocatura dello Stato, nella memoria del 22 novembre 2021, dopo aver ricostruito in modo dettagliato la vicenda da cui origina il ricorso per opposizione in esame, afferma che, in caso di ammissione dell’opposizione di Trenitalia, non potrebbe che ribadire la domanda di rigetto del ricorso presentato da I S.p.A. per i motivi esposti nelle proprie difese nel corso del giudizio R.G. n. 646.

I S.p.A., nella memoria del 22 novembre 2021, dopo aver ricostruito anch’essa in modo dettagliato la vicenda da cui origina il ricorso per opposizione in esame, evidenzia in primis che, nella sentenza opposta, questo Tribunale non sarebbe entrato nel merito di una valutazione comparativa degli spazi in stazione attualmente assegnati alla stessa rispetto a quelli nella titolarità dell’ incumbent , né avrebbe preteso definire i criteri allocativi degli spazi in stazione a cui l’ART avrebbe dovuto attenersi in sede di definizione del reclamo presentato da I, ma avrebbe solamente affermato che l’aumento del traffico commerciale dimostrato dall’allora ricorrente in sede procedimentale avrebbe imposto all’Autorità una più seria istruttoria.

Nel merito, I S.p.A. sostiene che Trenitalia S.p.A., affermando che il criterio allocativo degli spazi in stazione previsto dall’art. 11.1. dell’allegato A alla delibera ART n. 130/2019 debba essere applicato sulla base di parametri meramente numerici e quantitativi, ancorati quindi ai volumi di traffico complessivi di ciascuna impresa ferroviaria, pretenderebbe declinare tale criterio in una prospettiva di rigida proporzionalità diretta rispetto ai volumi di traffico, in chiaro contrasto con l’interpretazione che la giurisprudenza amministrativa ha dato al quadro normativo e regolatorio di riferimento. I S.p.A. si sofferma poi a illustrare tale quadro normativo e regolatorio, tenendo conto anche della cornice giurisprudenziale.

Secondo I S.p.A., il fatto che l’allocazione degli spazi in stazione debba avvenire sulla base di criteri non rigidamente proporzionali sarebbe stato poi confermato (oltre che dalla giurisprudenza amministrativa), dalla vigente delibera ART n. 130/2019 la quale, sostituendo le corrispondenti prescrizioni della delibera ART n. 70/2014, ha posto in correlazione la ripartizione degli spazi disponibili con l’obiettivo di proteggere il diritto delle imprese ferroviarie alla pari e adeguata visibilità (misura 11.1).

I S.p.A. sostiene che la misura 11.1 della citata delibera 130, nella parte in cui dispone la ripartizione degli spazi in stazione tra le imprese ferroviarie richiedenti sulla base di un criterio di “ pari e adeguata visibilità ”, mirerebbe infatti proprio a garantire che l’allocazione degli spazi in stazioni tra le imprese ferroviarie non avvenga in maniera rigidamente proporzionale rispetto alla quota di mercato gestita dall’impresa richiedente e che l’introduzione di misure regolatorie strumentali ad evitare le distorsioni derivanti dall’applicazione di criteri rigidamente proporzionali (vale a dire ancorati al dato meramente quantitativo dei passeggeri serviti dall’impresa ferroviaria richiedente) sarebbe strumentale a garantire un mercato dei servizi ferroviari passeggeri nell’alta velocità realmente concorrenziale.

I S.p.A. conclude evidenziando che le censure articolate da Trenitalia S.p.A., nella parte in cui pretendono di declinare il principio allocativo della pari e adeguata visibilità e accessibilità sulla base di un criterio rigidamente proporzionale, sarebbero destituite di fondamento.

Ritiene il Collegio che, nel merito, le censure sollevate da Trenitalia S.p.A. con il ricorso in opposizione non siano accoglibili poiché, anche tenendo conto delle argomentazioni dedotte dalla stessa opponente, il ricorso di I S.p.A. di cui si chiede il respingimento, risulta essere fondato nella parte in cui deduce il difetto istruttorio e motivazionale.

Come ampiamente chiarito, il gravame che ha portato alla pronuncia qui opposta, aveva ad oggetto la legittimità della decisione sul reclamo proposto da I ai sensi dell’art. 37, comma 9, d.lgs. n. 112/2015, la cui procedura prevede che l’Autorità, al fine di valutarne la fondatezza, scrutini plurimi elementi valutativi enucleati nella misura 11.5 della delibera n. 130/2019, ossia: “ l’ubicazione, l’estensione ed il grado di utilizzo (in termini di numero e valore dei titoli di viaggio venduti e numero di passeggeri serviti) di spazi già eventualmente assegnati al richiedente nella stessa stazione;
l’ubicazione, l’estensione ed il grado di utilizzo di spazi già eventualmente assegnati ad altre imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari che prestano servizio nella stessa stazione cui si riferisce il reclamo;
il numero e l’estensione di spazi richiesti ed ottenuti in altre stazioni sul territorio nazionale, sia dal richiedente che da altre imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari che prestano servizio nella stessa stazione cui si riferisce il reclamo, ed il grado di utilizzo degli stessi
”.

Si evidenzia che la misura 11.1 della delibera n. 130/2019 precisa che “ Ad ogni impresa operante nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari deve essere garantita una ripartizione degli spazi e servizi disponibili, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, presso la stazione in cui rende o intende rendere il proprio servizio, per l’offerta ai propri clienti di servizi di biglietteria (automatica e non), servizi di accoglienza e assistenza ai passeggeri e desk informativi. Tali criteri devono garantire a tutte le imprese interessate pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori ”.

Per quanto interessa in questa sede, nella delibera n. 142 del 2020, con la quale ART ha deciso sul reclamo, in particolare si legge: “ Vista la relazione predisposta dall’Ufficio;
Considerato quanto rappresentato nella suddetta relazione, circa la non sussistenza di presupposti per dare ulteriore corso a talune parti del reclamo di I e, specificamente:

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