TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-04-29, n. 202402817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-04-29, n. 202402817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402817
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 02817/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03030/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3030 del 2022, proposto da
A G, rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giuseppe Verdi n.18;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Per l’accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di trasferimento di cui all' articolo 1 comma 1 della legge 29.3.2001 n.86 e conseguente condanna del Ministero intimato al pagamento delle somme a tale titolo dovute, oltre interessi legali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, con il presente ricorso ritualmente riassunto dopo che il giudice civile, con sentenza n.270/2022 pubblicata in data 14 marzo 2022, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, espone che è stato trasferito d’ufficio, ex d.lgs. n. 177 del 2016, dalla sede dell’ex Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Cerreto Sannita (BN) a quella attuale di Benevento c/o Vigili del Fuoco Comando Provinciale, a partire dal primo gennaio 2017, e che ha chiesto invano all’amministrazione il pagamento dell’indennità per il trasferimento d’autorità ad altra sede di servizio (nelle date del 14.03.2017, 12.10.2017, 16.01.2020, 18.02.2020, 23.04.2020, 22.09.2020, 20.01.2021 e 22.10.2021).

Il ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n.86 del 2001, deducendo che ne sussisterebbero tutti i presupposti (come da giurisprudenza del Cons. di Stato in materia, in particolare sent. n. 2383 del 2019) dal momento che: il trasferimento è avvenuto d’autorità;
la sede di Benevento è distante oltre dieci chilometri dalla vecchia sede di Cerreto Sannita;
il comune della nuova sede è diverso dal precedente e i due comuni non sono limitrofi, cioè non sono confinanti. Inoltre, il bonifico effettuato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Campania in favore del ricorrente per l’importo di € 1.461,06 a titolo di “competenze generiche” dimostrerebbe la fondatezza della domanda giudiziale proposta avendo controparte provveduto al parziale pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha argomentato per la reiezione del ricorso.

In particolare, l’amministrazione evidenzia che al ricorrente è stata riconosciuta solo la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’indennità di trasferta ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 417 del 26 luglio 1978 ed è a questa che si riferisce il bonifico citato nel ricorso (pari ad euro 1.461,06) e non, invece, come asserito, al parziale accoglimento della pretesa indennità di trasferimento. Per quanto riguarda l’indennità di trasferimento, la pretesa sarebbe infondata in quanto l’art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 prevede che “ Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86 ”, con ciò escludendo la spettanza della indennità in questione a seguito dell’operazione di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, con l’intento, anche, di evitare l’insorgere di possibili controversie sulla tematica. Inoltre, nel caso di specie, non si sarebbe in presenza di un trasferimento d’autorità con carattere definitivo ma di un’assegnazione temporanea del personale ex forestale alle sedi dei Comandi Provinciali e/o Direzioni Regionali dei VVF. E, ancora, la sede di servizio, per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, si identificherebbe con il Comando Provinciale o la Direzione Regionale, coincidente con la sede dirigenziale presso cui il personale viene assegnato, per cui nei casi di movimentazione del personale nell’ambito del territorio provinciale (tra il presidio centrale e i presidi distaccati del medesimo), i relativi provvedimenti dirigenziali non integrerebbero trasferimenti d’ufficio stricto sensu bensì costituirebbero esercizio del potere di organizzazione interno al Comando e dunque meri atti dispositivi nell’ambito della medesima sede giuridica di assegnazione.

Il ricorrente ha replicato, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 20 marzo 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato, secondo quanto segue.

L’art. 1 della legge n. 86 del 2001, al comma 1, definisce l’indennità di trasferimento stabilendo che: “ Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare… trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ”.

Il comma 1-bis del medesimo art. 1 della legge n. 86 del 2001 circoscrive l’ambito di applicazione di tale indennità prevedendo che: “ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ”.

Nel disciplinare l’“ assorbimento del Corpo forestale dello Stato ”, l’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 177 del 2016, richiama espressamente il solo comma 1-bis della legge n. 86 del 2001, stabilendo che “ Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86 ”.

Tuttavia in base ad una interpretazione sistematica non può dubitarsi che il richiamo al comma 1 bis presupponga anche il richiamo al comma 1 della medesima disposizione in cui viene definita l’indennità di trasferimento. Il comma 1 costituisce infatti il presupposto logico del comma 1 bis.

Del resto, ove il legislatore avesse voluto escludere tout court la corresponsione dell’indennità in parola in occasione dei trasferimenti originati dall’assorbimento del Corpo forestale, ben avrebbe potuto richiamare non già l’art. 1, comma 1-bis, avente la delimitata portata sopra descritta, ma affermare senz’altro la sua non debenza.

Deve quindi ritenersi, come già affermato da parte della giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr. tra le altre, Tar Venezia, sent. n. 1697 del 2022, Tar Parma, sent. 175/2023) e di recente anche dal Consiglio di Stato (sent. n. 2520 del 2024) che, attraverso il richiamo all’art. 1, comma 1-bis del d.l. n. 86 del 2001, il legislatore, nel disciplinare le conseguenze del disposto “assorbimento” del Corpo forestale, non abbia inteso escludere tout court la debenza dell’indennità di trasferimento.

In definitiva anche per i dipendenti del Corpo Forestale - al pari degli altri dipendenti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001 - l’indennità per il trasferimento d’ufficio deve essere riconosciuta salvo che la nuova sede non sia distante meno di 10 km dalla precedente o sia limitrofa alla precedente.

Tale interpretazione risulta peraltro conforme sia alla ratio dell’istituto dell’indennità di trasferimento – consistente nell’indennizzare il dipendente dei maggiori costi derivanti dal trasferimento subito per esigenze organizzative dell’ente – sia al dettato costituzionale che vieta l’introduzione di ingiustificate disparità di trattamento.

L’interpretazione opposta, sostanzialmente seguita dall’Amministrazione risulterebbe, invece, in contrasto con il dato letterale del medesimo comma 1-bis richiamato dall’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 177 del 2016, che espressamente esclude la corresponsione dell’indennità di trasferimento nei soli casi di trasferimento presso sedi limitrofe, non nella generalità delle ipotesi.

Inoltre, si osserva che il decreto legislativo n. 177 del 2016 reca “ Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ” e la legge-delega n. 124 del 2015, all’art. 8, comma 1, lett. a), prevede, per quel che rileva in questa sede, il “[…] riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;
conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: […] 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche
[…]”.

La delega quindi prevede - come indicato nell’epigrafe del decreto delegato – l’“assorbimento” del Corpo Forestale dello Stato in altre Forze di Polizia con conseguente riorganizzazione.

A ciò deve aggiungersi che il Consiglio di Stato in sede consultiva (Ad. Comm. Spec., 18 aprile 2016, n. 1183/16 e 14 ottobre 2016, n. 2112/16) ha valorizzato, come elemento escludente la mera soppressione, la permanenza delle funzioni già esercitate dal Corpo forestale e attribuite ad altre strutture e la consistenza legislativa confluente in una operazione di riassorbimento di una pubblica amministrazione, “assimilabile ad una successione o - ancor meglio - ad una incorporazione”.

Vi è stata, quindi, una riorganizzazione delle Amministrazioni considerate nella riforma, che comunque ha determinato, oggettivamente, il trasferimento del luogo di lavoro del ricorrente in un comune diverso, ad oltre 10 chilometri dal precedente e non confinante.

Si rileva, inoltre, che la giurisprudenza ha evidenziato che si è in presenza di un trasferimento di ufficio o di autorità, ogniqualvolta il trasferimento sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza (Cons. di Stato, sent. n. 8616 del 2023) e che i presupposti necessari e sufficienti, ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento, ex art. 1 comma 1 bis della legge n. 86 del 2001 in combinato disposto con il comma 1, sono costituiti esclusivamente dal trasferimento d'ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e dall'ubicazione della nuova sede in un comune diverso non limitrofo, dovendosi interpretare la formulazione normativa di sede di servizio limitrofa introdotta con il comma 1 bis citato come riferita ad una sede di servizio ubicata in un comune confinante (tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 6219 del 2023;
sent. n.2383 del 2019).

Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che l'indennità di trasferimento, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001, si applica anche al militare trasferito d'ufficio ad una sede situata in un comune diverso e distante più di 10 chilometri dalla sede precedente, senza che possa assumere rilevanza ostativa al riconoscimento del beneficio economico de quo la circostanza che l'ufficio di destinazione sia un presidio facente parte di un medesimo ufficio dirigenziale, giacché una simile condizione restrittiva, fondata sulle peculiarità dell'organizzazione interna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “ non è espressamente prevista dalla Legge, che valorizza il solo dato della sede fisica presso cui il dipendente medesimo presta materialmente servizio ” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 28 gennaio 2019, n. 40, confermata sul punto da Cons. di Stato, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5941).

Non ricorrono inoltre i presupposti per qualificare il trasferimento come temporaneo, stante la perdurante assegnazione del ricorrente alla sede di Benevento dal primo gennaio 2017, il che ne esclude la “temporaneità”.

Considerato quanto sopra e tenuto conto che, nel caso di specie, la nuova sede di servizio nel comune di Benevento è posta ad una distanza superiore a dieci chilometri rispetto alla sede precedente nel comune di Cerreto Sannita e che i due comuni non sono confinanti, il ricorso va accolto, con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di indennità di trasferimento, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo pagamento (Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 2487), previa detrazione delle somme liquidate a titolo di indennità di trasferta, trattandosi di emolumenti alternativi diretti a reintegrare il dipendente dei medesimi costi (Tar Venezia sent. n. 1697 del 2022 co la giurisprudenza citata).

Le spese di lite possono essere compensate attesi i contrasti giurisprudenziali in materia, salva rifusione del contributo unificato a carico del Ministero dell’Interno.

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