TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-07-29, n. 202109064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-07-29, n. 202109064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109064
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2021

N. 09064/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06235/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6235 del 2012, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di eredi del -OMISSIS-, gen. brig. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cremona 21;

contro

Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei Ministri p.t. , non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del decreto della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati del Ministero della difesa n. -OMISSIS-, pos. n.-OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificato con nota prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-/I/1^/-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS- del-OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza prodotta dai ricorrenti il -OMISSIS-ed intesa ad ottenere la concessione della speciale largizione prevista dall’art. 1079, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, per l’infermità sofferta “ -OMISSIS- ” causa di morte del padre, gen. brig. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica speciale di smaltimento del giorno 23 luglio 2021 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Riferiscono i ricorrenti che il loro -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha prestato servizio tra-OMISSIS-presso il Poligono sperimentale e di addestramento interforze di -OMISSIS-, collocato nel -OMISSIS-, ove ha disimpegnato funzioni di comandate in seconda ed altri incarichi speciali, con il grado prima di colonnello e dal-OMISSIS-di generale di brigata, risiedendo all’interno della base. Rappresenta, poi, parte ricorrente che il -OMISSIS-è deceduto il -OMISSIS-a causa di un “ -OMISSIS- ”, diagnosticatogli il -OMISSIS-e che simili patologie hanno colpito anche altro personale militare addetto al suddetto poligono, oltre a civili risedenti nelle aree limitrofe.

Su tale base, i ricorrenti in data -OMISSIS-hanno inoltrato al Ministero della difesa istanza intesa ad ottenere, per la suddetta -OMISSIS- causa di morte -OMISSIS-e nella loro qualità di eredi, la concessione della speciale largizione prevista dal d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 (Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell’art. 2, commi 78 e 79, l. 24 dicembre 2007 n. 244), poi abrogato dall’art. 2269, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, che la ha sostituita con l’istituto previsto dall’art. 1079, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90.

Il Ministero della difesa, con decreto n. -OMISSIS-, pos. n.-OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificato con nota prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-/I/1^/-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS- del-OMISSIS-, ha denegato il riconoscimento del beneficio economico in parola, ritenendo che la grave infermità che ha determinato la morte del -OMISSIS-non sia dipendente da causa di servizio e non sia riconducibile a particolari condizioni ambientali od operative ovvero a particolari fattori di rischio evincibili dal suo stato di servizio. Tale determinazione è stata assunta sulla base dei giudizi medico-legali contenuti nel verbale della Commissione medico-ospedaliera di -OMISSIS-e nel parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS-.

2. – Avuto riguardo ai fatti di cui sopra, -OMISSIS-e -OMISSIS- con il ricorso all’esame, avviato per la notifica il-OMISSIS-e depositato il successivo giorno -OMISSIS-, hanno gravato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:

I) violazione degli artt. 5, l. 3 agosto 2004 n. 206, 2, comma 78, l. 24 dicembre 2007 n. 244, 2 ss., d.P.R. n. 37 del 2009 e del principio tempus regit actum , poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare al procedimento avviato dai ricorrenti con l’istanza del -OMISSIS-la normativa vigente all’epoca, senza tenere in considerazione la meno favorevole disciplina sopravvenuta, ipotizzandosi al riguardo anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 603, commi 1 e 2, d.lgs. n. 66 del 2010, come modificato dall’art. 5, comma 3- bis , lett. a), d.l. 29 dicembre 2010 n. 228, convertito con modificazioni nella l. 22 febbraio 2011 n. 9, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., potendo dubitarsi della perdurante vigenza del d.P.R. n. 37 cit. alla luce della l. n. 9 del 2011, con susseguente incertezza sul regime applicabile alle istanze volte all’ottenimento della provvidenza di cui è causa;

II) violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, ed eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta, dato che le ragioni fornite dal Comitato di verifica per le cause di servizio, che hanno giudicato il -OMISSIS- del -OMISSIS-, seguito da decesso, come non dipendente da causa di servizio e non riconducibile a particolari condizioni ambientali od operative o a particolari fattori di rischio, sarebbero una mera formula di stile generica e stereotipata, non idonea a far cogliere l’ iter logico seguito per valutare il caso sottoposto e l’avvenuta esposizioni del de cuius -OMISSIS- ”;

III) violazione degli artt. 9 e ss., l. n. 241 cit. e del principio del contraddittorio, nonché eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, dato che l’Amministrazione militare a sostegno delle proprie determinazioni ha assunto che all’interno del poligono di -OMISSIS- non vi sarebbe uranio impoverito e che le forze armate italiane non disporrebbero di armi realizzate con tale materiale, mentre una tale circostanza di fatto sarebbe smentita dalla giurisprudenza con cui sono stati riconosciuti ad appartenenti alle forze armate i risarcimenti previsti dalla legge per le gravi patologie contratte in servizio;

IV) violazione degli artt. 9 e ss., l. n. 241 cit. ed eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, poiché a fronte della conclamata pericolosità dell’uranio impoverito l’Amministrazione non ha specificamente motivato sulle ragioni per le quali il -OMISSIS-, in ragione del ruolo di comando e della permanenza nel poligono di -OMISSIS-, non sarebbe stato esposto ai relativi rischi correlati e derivanti non solo -OMISSIS-ma anche dal “ -OMISSIS- ”, affermando al riguardo che “ -OMISSIS- ”, citando giurisprudenza che ha affermato la responsabilità del Ministero della difesa per omessa predisposizione delle cautele necessarie a prevenire l’insorgenza tra il personale militare di patologie tumorali connesse -OMISSIS-.

A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente ha prodotto una relazione di consulenza tecnica medico-legale a firma del prof. -OMISSIS-e datata -OMISSIS-ed ha richiamato anche le conclusioni cui sono giunte: a) la “ Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico ”, istituita nella XV legislatura con deliberazione del Senato della Repubblica -OMISSIS-, pubblicata sulla GU n. 247 del 23 ottobre 2006; b) la “ Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proietti all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni ”, istituita nella XVII legislatura con delibera della Camera dei deputati -OMISSIS-, pubblicata sulla GU -OMISSIS-del -OMISSIS-.

All’udienza pubblica straordinaria di smaltimento del 23 luglio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. – Il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito illustrato.

3.1 Il primo mezzo di impugnazione è manifestamente privo di fondamento alla luce del principio generale tempus regit actum , alla cui stregua la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1908;
sez. III, 4 febbraio 2021 n. 1045;
sez. V, 14 agosto 2020 n. 5038;
sez. IV, 30 luglio 2019 n. 5395;
sez. V, 18 marzo 2019 n. 1733). Del resto, in virtù di tale principio generale, le norme di diritto pubblico trovano immediata applicazione nei confronti dei procedimenti ancora in itinere alla data della loro entrata in vigore (Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2017 n. 545;
TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 luglio 2021 n. 458);
ciò in quanto gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione, “ essendo espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui son posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l’immediata operatività delle norme di diritto pubblico ” (Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2016 n. 3536;
sez. IV, 14 gennaio 2016 n. 83;
TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 luglio 2021 n. 458;
TAR Lazio, Roma, sez. 2, 19 marzo 2020 n. 3451).

Ne consegue che la circostanza per cui, in pendenza di procedimento amministrativo, il d.P.R. n. 37 cit. sia stato abrogato e sostituito da un istituto dai contenuti analoghi, ancorché non identici, non rappresenta di per sé una patologia dell’azione amministrativa, bensì un evento del tutto fisiologico, a fronte del quale la mera presentazione di un’istanza secondo la disciplina previgente non costituisce un fatto idoneo a fondare un legittimo affidamento tale da prevalere sull’immediata applicabilità della normativa pubblicistica sopravvenuta.

Anche la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 603, commi 1 e 2, d.lgs. n. 66 cit., come modificato dall’art. 5, comma 3- bis , lett. a), d.l. n. 228 del 2010, conv. con modificazioni nella l. n. 9 cit., per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è per l’effetto manifestamente infondata, non essendovi al riguardo né incertezza in ordine all’applicazione, ai procedimenti ancora non definiti, del solo ius superveniens , né alcuna discriminazione irragionevole tra situazioni simili, proprio perché l’entrata in vigore di una nuova disciplina imperativa di fonte primaria costituisce una valida ragione di differenziazione del trattamento anche di situazioni simili.

3.2 Si procede all’esame del secondo motivo di censura, con il quale si fa valere difetto di motivazione a fronte dell’acclarata pericolosità per la salute umana delle attività poste in essere nel poligono di -OMISSIS- e, più in generale, nei poligoni militari, con susseguente affermazione della riconducibilità a causa di servizio della grave -OMISSIS- del -OMISSIS-che ha determinato il decesso del -OMISSIS-, senza che il Ministero della difesa abbia fornito specifiche evidenze contrarie.

A tal riguardo si osserva che, in linea generale, il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, con l’effetto che esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2021 n. 2481;
sez. IV, 26 febbraio 2021 n. 1671;
sez. IV, 9 novembre 2020 n. 6898). Inoltre, con riguardo alla specifica vicenda di cui è causa, secondo una consolidata giurisprudenza dalla quale il collegio non ritiene di deflettere, una volta che sia stata accertata l’esposizione del militare ad agenti patogeni è onere dell’Amministrazione dimostrare che questi non abbiano determinato l’insorgere della patologia e che essa dipenda, invece, da altri fattori esogeni dotati di autonomia ed esclusiva portata eziologica ( ius receptum : Cons. Stato, sez. I, parere 19 maggio 2021 n. 915;
sez. I, parere 29 aprile 2021 n. 794;
sez. I, parere 17 marzo 2021 n. 435;
TAR Lazio, Roma, sez. I, 7 luglio 2021 n. 8063;
TAR Toscana, sez. I, 28 gennaio 2021 n. 156).

Nel caso di specie, il provvedimento di diniego avversato rinvia al giudizio medico legale negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nel parere n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS-, ove può leggersi che “ la patologia non può ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione così come risultanti e descritte in atti, ovvero a particolari fattori di rischio [...]. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e forniti dall’Amministrazione ”.

Tanto premesso, per le motivazioni di seguito illustrate può ragionevolmente ritenersi comprovata l’avvenuta esposizione del -OMISSIS-agli agenti contaminanti che sono tipicamente presenti in siti militari del tipo di quello presso cui ha servito in funzione di comandante in seconda ed ha svolto altri incarichi speciali tra il 7 marzo 1975 sino -OMISSIS- settembre 1978, risiedendo all’interno del poligono interforze di -OMISSIS-.

Al riguardo, a giudizio del collegio appaiono determinanti le risultanze contenute a pag. 90-116 della relazione sull’attività svolta, a firma dell’on.-OMISSIS-, approvata nella seduta del 7 febbraio 2018 dalla “ Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proietti all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni ”, istituita con delibera della Camera dei deputati -OMISSIS- e ss. mod., cui parte ricorrente fa riferimento nella sua memoria difensiva del 21 giugno 2021.

Si premette che la suddetta Commissione parlamentare d’inchiesta si è raccordata agli omologhi organi inquirenti istituiti presso il Senato della Repubblica nella XV e XVI legislatura con deliberazioni -OMISSIS- e del 16 marzo 2010, al punto che essa “ fonda la sua attività sulle conclusioni e promuove l’attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali presentate al termine dei propri lavori ” dalle richiamate Commissioni di inchiesta del Senato (cfr. art. 1, comma 2, del. Camera dei deputati -OMISSIS-). Pertanto, sebbene la relazione finale della suddetta Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati sia successiva rispetto ai fatti di causa, il sopra riferito collegamento consente di ritenere che le conclusioni in essa rassegnate siano, in realtà, riconducibili ad un’attività di indagine ampiamente antecedente che, quindi, ben avrebbe potuto essere tenuta presente dall’Amministrazione al fine di ponderare con maggiore attenzione la decisione di diniego del beneficio richiesto che, alla luce di tali elementi, appare sostanzialmente tautologica e, quindi, illegittima.

Infatti, le conclusioni raggiunte dalla Commissione d’inchiesta insediata presso la Camera dei deputati rivestono ai fini del presente giudizio particolare valore non solo per tale continuità temporale con l’attività delle omologhe commissioni del Senato della Repubblica – che hanno lungamente analizzato, tra l’altro, i profili di rischio per la salute umana del poligono di -OMISSIS- – ma anche perché, diversamente “ dalle precedenti legislature, la Commissione si è avvalsa in numerosi casi dei poteri dell’autorità giudiziaria, di cui all’articolo 82 della Costituzione, ascoltando come testi, con il relativo obbligo di deporre e di rispondere, secondo verità, alle domande poste, i soggetti ritenuti informati di fatti rilevanti ai fini dello svolgimento dell’inchiesta nell’ambito degli accertamenti finalizzati a valutare l’esistenza e la portata del rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari. Questo procedimento è stato adottato, in particolare, per il personale in servizio investito dall’amministrazione militare di compiti specificamente concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ” (relazione del 7 febbraio 2018, pag. 92).

In particolare, la Commissione d’inchiesta citata ha esplicitamente indagato le condizioni ambientali dei poligoni di tiro e degli ambienti circostanti, nonché i rischi per la popolazione civile residente nelle aree prossime e del personale delle forze armate ivi addetto, muovendo dalla constatazione che i dati dell’osservatorio epidemiologico militare hanno rivelato che, tra il 1991 e il 21 febbraio 2012, su 3.761 casi di patologie -OMISSIS- registrate, ben 3.063 hanno colpito “ persone che non si erano mai mosse dal territorio nazionale ”. Inoltre, nella citata relazione del 7 febbraio 2018, la Commissione d’inchiesta in parola dà atto che, per quanto riguarda specificamente il poligono interforze di -OMISSIS-, l’Istituto superiore di sanità ha acclarato che “ l’analisi dell’ospedalizzazione dell’area considerata aveva fatto riscontrare, per gli uomini, eccessi relativamente ai tumori del sistema linfoematopoietico [...]” e che gli eccessi per questi particolari tumori sembrerebbero coerenti con le attività militari, soprattutto ove si consideri che “ l’area complessiva di tutti i tumori su cui insistono i due poligoni, sia quello a mare che quello a terra, vede un eccesso di malattie -OMISSIS-. Questo farebbe pensare a sostanze tossiche specifiche di una possibile esposizione professionale ” (pag. 98-99).

Stante quanto sopra, può ritenersi ragionevolmente comprovata, da parte dei ricorrenti, l’avvenuta esposizione del loro congiunto agli agenti patogeni che sono propri di un poligono sperimentale militare e cioè, verosimilmente, agli effetti oncogeni delle nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. Ciò ridonda nella susseguente illegittimità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione che, limitandosi ad affermare succintamente la non riconducibilità a causa di servizio della -OMISSIS- del -OMISSIS-sofferta dal -OMISSIS-, non ha specificamente dimostrato che gli incarichi da lui svolti per circa tre anni in un sito altamente inquinato, nel quale ha anche vissuto, non abbiano determinato il suo insorgere e che essa, per contro, dipenda da altri fattori esogeni dotati di autonomia ed esclusiva portata eziologica.

3.3 La fondatezza del secondo motivo di impugnazione esime il collegio dalla disamina degli ulteriori ordini di censure articolati da parte ricorrente, che restano pertanto assorbiti.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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