TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-09-04, n. 202313559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-09-04, n. 202313559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313559
Data del deposito : 4 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2023

N. 13559/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10136/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10136 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, piazzale Clodio, n. 22;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

- della determina del Comando interregionale dell’Italia centrale della Guardia di finanza, datato -OMISSIS- a firma del Comandante interregionale gen. c.a. -OMISSIS- e notificata al ricorrente il successivo -OMISSIS-, con cui si dispone la perdita del grado per rimozione con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano senza alcun grado a decorrere ai soli fini giuridici dalla data del -OMISSIS-;

- ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso a quello impugnato ivi compresi gli atti citati nella determina del Comando interregionale dell’Italia centrale della Guardia di finanza, datato -OMISSIS-, ancorché non conosciuti, e laddove lesivi, tra cui il foglio -OMISSIS-, il rapporto finale del -OMISSIS- del Nucleo di polizia economico-finanziaria di -OMISSIS-, la determinazione n. -OMISSIS- del Comandante regionale Lazio e il verdetto di non meritevolezza dell’organo collegiale del -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 giugno 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento disciplinare oggetto dell’odierno giudizio, il Comando interregionale della Guardia di finanza, disponeva nei confronti del ricorrente, la perdita del grado per rimozione con l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano senza alcun grado.

1.1. Nel dettaglio, il procedimento disciplinare veniva avviato a seguito della condanna del ricorrente (dal Tribunale di -OMISSIS- in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato) alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e alla interdizione dai pubblici uffici, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ex artt. 319, 319- bis e 321 c.p.

2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, all’esito della camera di consiglio del 31 ottobre 2018, veniva respinta con ordinanza non appellata.

4. Al termine dell’udienza pubblica del 30 giugno 2023 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Terminata l’illustrazione dello svolgimento del processo, può passarsi all’esame delle doglianze spiegate.

5.1. Con il primo motivo si evidenzia la violazione dell’art. 2149, comma 8 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ord. mil.) atteso che il procedimento disciplinare si è concluso pur non risultando il ricorrente condannato in via definitiva. V, la condanna riportata in primo grado non comporterebbe l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Inoltre, la perdita del grado è stata disposta con efficacia retroattiva a partire dall’adozione del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego, in violazione dell’art. 867, comma 3 ord. mil.

5.2. A mezzo della seconda doglianza, invece, si lamenta la mancata apertura di un’autonoma istruttoria, avendo l’amministrazione trasposto in sede disciplinare quanto emerso nel corso del procedimento penale, senza operare alcuna valutazione del comportamento tenuto dal militare negli anni di servizio. In aggiunta, viene dedotto un difetto di proporzionalità, atteso che l’irrogazione della sanzione disciplinare non sarebbe gradata sulla base dell’effettiva pericolosità del ricorrente, nonché in contraddizione con la precedente determinazione di riammissione in servizio.

5.3. Con la terza censura viene lamentata la violazione dell’art. 1392 ord. mil. in quanto il procedimento disciplinare ha preso avvio nel -OMISSIS- ossia novanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza di condanna (-OMISSIS-).

5.4. Tramite il quarto motivo, infine, si rappresenta la carenza della motivazione, esaurendosi questa nell’estrapolazione di alcuni passi della sentenza penale.

6. Nessuno dei quattro motivi può essere accolto per le ragioni che seguono.

7. L’infondatezza del primo motivo, nelle sue varie articolazioni, si deve a quanto statuito all’interno della cornice normativa di riferimento.

7.1. In primo luogo, va rammentato che, ai sensi dall’art. 1393 ord. mil., la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale costituisce l’eccezione alla regolare prosecuzione parallela dei due procedimenti. Nel dettaglio, la normativa prescrive la possibilità di sospensione nel caso di violazioni gravi (circostanza da parametrare alla sanzione in astratto irrogabile) qualora l’accertamento si presenti particolarmente complesso, ovvero nell’ipotesi di indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare (sul punto v. Cons. Stato, ad. plen., 13 settembre 2022, n. 14, che sostiene esservi un’« autonomia temperata » del disciplinare rispetto al penale). V, l’amministrazione sospende (o non avvia) il procedimento disciplinare ove si tratti di « atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio », oggetto di un procedimento penale.

7.2. Orbene, ciò premesso, appare evidente che, nel caso in esame, non sussisteva alcuna necessità di sospendere il procedimento disciplinare, disponendo l’amministrazione di tutti gli elementi per l’accertamento dell’illecito e non risultando la condotta posta in essere in adempimento degli obblighi di servizio.

7.3. V, un’ulteriore notazione processual-penalistica è di conforto: difatti, l’odierno ricorrente accedeva al giudizio abbreviato che, oltre a comportare uno sconto di pena, «trasforma» gli indizî raccolti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari in prove utilizzabili dal giudice per la decisione (v. art. 438, comma 1 c.p.p.). Conseguentemente, risulta di solare evidenza come non fosse doverosa la sospensione, essendo l’amministrazione in possesso di tutti gli elementi di prova che costituivano la base della sentenza del giudice penale, residuando unicamente necessaria una nuova valutazione, a fini disciplinari, delle risultanze istruttorie: in altre parole, essendo preclusa la possibilità di integrazione di nuovi mezzi di prova a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, appare evidente la sufficienza del compendio istruttorio a disposizione dell’amministrazione.

7.4. Quanto alla violazione dell’art. 2149, comma 8 ord. mil., va rilevato come trattasi di una disposizione di carattere sostanziale e non procedurale, ossia che collega al ricorrere di certi fatti (in particolare alcune specifiche condanne penali) la comminazione di una particolare sanzione disciplinare (in tal senso v. Tar Liguria, sez. I, 18 marzo 2022, n. 205). Conseguentemente, il richiamo operato nel ricorso appare fuori luogo, atteso che la disposizione non impone di sospendere il procedimento disciplinare avviato. In aggiunta, la clausola di salvezza appare necessaria solamente per evidenziare come la perdita del grado possa essere conseguenza diretta (nei casi previsti dall’art. 866 ord. mil.) della condanna penale: in simili ipotesi, infatti, l’amministrazione non deve procedere ad un giudizio disciplinare (salvo quanto previsto da Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 268).

7.5. Sulla dedotta violazione dell’art. 867, comma 5 ord. mil. va poi osservato come non sia censurabile la retrodatazione degli effetti della determinazione impugnata in quanto la sanzione della perdita del grado decorre dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se, sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare perfezionatosi successivamente con la medesima sanzione (in termini Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2042). D’altronde, a conferma della correttezza dell’operato dell’amministrazione va rilevato come la retrodatazione fosse fissata al -OMISSIS-, ossia il dies a quo della seconda sospensione precauzionale, essendovi una soluzione di continuità a seguito della prima sospensione obbligatoria terminata il -OMISSIS-.

8. La seconda e la quarta doglianza, entrambe infondate, possono essere esaminate congiuntamente, risultando intimamente connesse.

8.1. Difatti, va rilevato come la sanzione sia stata irrogata all’esito di un’autonoma e completa istruttoria disciplinare nel corso della quale sono state esaminate le difese del militare, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di utilizzare gli indizî di colpevolezza ( rectius , elementi di prova, v. supra § 7.3.) raccolti in sede penale, non sussistendo l’obbligo di svolgere una diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova: ciò soprattutto nel caso, come quello in esame, in cui gli elementi a disposizione siano stati reputati (con valutazione ampiamente discrezionale) sufficienti per decidere (sul punto v. Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 2021, n. 825).

8.2. Con riferimento al paventato difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, ritagliato il perimetro del sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di abnormità o illogicità (Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018 n. 5700), il Collegio ritiene che la partecipazione al sodalizio criminoso sia idonea a sorreggere la determinazione impugnata, avendo compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’amministrazione di appartenenza. Neppure possono richiamarsi i meriti di servizio dimostrati dal militare, atteso che la specifica fattispecie (corruzione per favorire una candidata nel concorso di accesso al Corpo) appare dimostrare una peculiare violazione ai danni sia dell’amministrazione, sia della collettività (cfr. in termini, Tar Lazio, sez. IV, 16 febbraio 2023, n. 2766).

8.3. Quanto esposto, dimostra altresí l’infondatezza della dedotta carenza motivazionale, atteso che essa rende immediatamente percepibile l’offensività della condotta del ricorrente nonché il nocumento recato all’amministrazione: in aggiunta, va osservato come l’impiego di stralci della sentenza di condanna costituisce corretto impiego di una risultanza istruttoria, atteso che ciò avveniva per valorizzare il logico ragionamento operato dall’autorità disciplinare (v. Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2020 n. 6253).

8.4. D’altronde, va rilevato come le doglianze di parte ricorrente censurino direttamente l’accertamento compiuto dal giudice penale, risolvendosi in un’inammissibile (per la sede prescelta) critica della sentenza di condanna del Tribunale di -OMISSIS-.

8.5. Né può considerarsi contraddittoria la riammissione dopo la prima sospensione dal servizio: difatti, quest’ultima veniva disposta (essendo obbligatoria) a seguito dell’arresto del ricorrente;
una volta cessata la misura coercitiva ( rectius , sostituita con altra meno gravosa), l’amministrazione con valutazione discrezionale riammetteva in servizio l’esponente (senza procedere quindi a sospensione facoltativa), avendo complessivamente bilanciato gli interessi pubblici con quelli privati e considerata la peculiare fase del procedimento penale. Si tratta quindi di un logico sviluppo che però non evidenzia in alcun modo un giudizio di valore sulla condotta disciplinarmente rilevante.

9. Infine, sulla terza censura è sufficiente osservare come il procedimento disciplinare è stato avviato tempestivamente. Difatti, l’art. 1392, comma 2 ord. mil. prescrive di avviare il procedimento entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, per i quali l’amministrazione dispone (ai sensi degli artt. 1040, comma 1, lett. d), n. 19) e 1041, comma 1, lett. s), n. 6) d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90) di 180 giorni decorrenti dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente: orbene, considerando come dies a quo il giorno del deposito della motivazione della sentenza (-OMISSIS-), gli accertamenti preliminari si concludevano in 165 giorni (ossia il-OMISSIS-, con la concordanza del Comandante interregionale sulla proposta di avvio di un procedimento disciplinare di stato formulata dalla sottostante linea gerarchica) e la contestazione veniva notificata 45 giorni dopo (18 -OMISSIS-). Nessuna violazione di legge, indi, è riscontrata.

10. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.

11. Le spese, stante la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.

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