TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-18, n. 202203273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-18, n. 202203273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203273
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 03273/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01253/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F L V e G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Ministero della Difesa e il Comando della Legione Carabinieri Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;

per l'annullamento

- del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il trasferimento dal Reparto Comando Ufficio Logistico-sezione telematica e AES – nucleo AES, alla Compagnia Speciale di Palermo, 2° plotone, 3° squadra;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dal Ministero della Difesa e dal Comando della Legione carabinieri Sicilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Udito, nella pubblica udienza del giorno 20 settembre 2022, il difensore di parte ricorrente presente così come specificato nel verbale;


FATTO

Con atto notificato il 19 agosto 2020 e depositato il giorno 24 seguente, il ricorrente in epigrafe, Appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato, al fine dell’annullamento, l’ordine di trasferimento prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS- - notificatogli il-OMISSIS-, al momento del suo rientro in servizio presso il nuovo reparto, dopo il congedo per malattia fruito dal -OMISSIS- al -OMISSIS- - con il quale il Comando Legione Carabinieri Sicilia SM -Ufficio Personale ha disposto il trasferimento “per servizio” (per incompatibilità ambientale) dal Reparto Comando Ufficio Logistico-sezione telematica e AES/nucleo AES alla Compagnia Speciale di Palermo, 2° plotone, 3° squadra, quale addetto s.a.s..

L’ordine di trasferimento ha causa nel procedimento avviato dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di -OMISSIS-per il reato di insubordinazione con ingiuria e minaccia grave continuata e aggravata nei riguardi del superiore, il Capitano dei Carabinieri -OMISSIS-, di cui all’informazione di garanzia notificata all’odierno ricorrente il -OMISSIS-, seguita poi dal rinvio a giudizio;
con sentenza del -OMISSIS-, divenuta definitiva in data-OMISSIS-, il ricorrente è stato assolto “per non aver commesso il fatto”.

Deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per i motivi di:

“1. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione - violazione dell’art. 97 cost.”.

L’avviso di garanzia del -OMISSIS-, al momento della sua esecuzione a seguito della notifica avvenuta il-OMISSIS-, era già stato superato nei fatti, sia dall’avvenuta assoluzione piena disposta dal Tribunale Militare di -OMISSIS-con sentenza del -OMISSIS-, divenuta definitiva in data-OMISSIS-, sia dal trasferimento alla compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-(in provincia di -OMISSIS-) con avanzamento di carriera, del superiore (il Capitano -OMISSIS-) coinvolto nei fatti di rilevanza penale, nel mese di settembre dell’anno 2019;
l’Amministrazione intimata, del resto, non ha evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato altri fatti diversi che avrebbero potuto giustificarne l’esecuzione;

2. Eccesso di potere per illogicità e sviamento di potere”.

Sarebbe evidente la volontà persecutoria dell’Amministrazione poichè le nuove mansioni affidate (addetto alla vigilanza dell’ingresso del Palazzo di Giustizia), ancorché formalmente non inferiori a quelle di “armaiolo” precedentemente svolte, sarebbero sostanzialmente generiche e meno gratificanti.

Inoltre, un eguale provvedimento di trasferimento non venne adottato in occasione di una precedente analoga vicenda accaduta nel 2014, quando il ricorrente e l’allora Tenente -OMISSIS- continuarono a lavorare nel medesimo reparto e nel medesimo edificio per ulteriori 5 anni.

3. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – violazione dell’art. 97 cost. ” poiché a seguito del trasferimento impugnato il “posto” di armaiolo sarebbe rimasto vacante.

L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, con memoria del 14 luglio 2022, ha contestato analiticamente le difese avverse;
in particolare ha evidenziato:

- che il ricorrente, già in data 19 settembre 2019, a seguito di apposita istanza di accesso agli atti amministrativi presentata il 26 agosto 2019, aveva avuto cognizione del contestato provvedimento di trasferimento n. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS- (vedi relazione di accesso all. 21, depositata il -OMISSIS-);

- a seguito di analogo episodio, verificatosi il -OMISSIS-, sfociato in un procedimento instaurato dall’A.G. militare a carico del ricorrente per “insubordinazione con ingiuria aggravata” sempre nei confronti del Cap. -OMISSIS- (allora Tenente) e conclusosi con sentenza di assoluzione, “perché il fatto non sussiste”, emessa il 2.12.2014 e divenuta irrevocabile il 6.2.2015, non si è proceduto con alcun ordine di trasferimento dal momento che entrambi, all’epoca, erano assegnati a distinti Comandi di Corpo;

- la perdurante natura conflittuale del rapporto tra il ricorrente e il Capitano -OMISSIS-, dal quale è sfociato altro procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di -OMISSIS- VI sez. penale, per il reato di “diffamazione aggravata” (art. 595, co. 1 e 4, C.P.) a carico del ricorrente, per fatti avvenuti nel giugno 2018;

- il trasferimento del Capitano -OMISSIS- ad altra sede nel settembre 2019 è avvenuta sette mesi dopo l’ordine di trasferimento emanato nei confronti del ricorrente, periodo nel quale quest’ultimo era assente per malattia già dal -OMISSIS-;

- l’impugnato trasferimento presso altro Ufficio nel Comune di Palermo, è stato adottato previo bilanciamento degli interessi coinvolti, al fine di superare la situazione di conflittualità creatasi ma arrecando il minor sacrificio allo stesso ricorrente, il quale peraltro, nel corso del procedimento amministrativo, non ha indicato Reparti di suo gradimento, ove essere trasferito “a domanda”.

Il ricorrente ha replicato (tardivamente) con memoria del 30 agosto 2022.

All’udienza pubblica del 20 settembre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato nel merito, oltre che tardivamente proposto.

Risulta agli di causa - ed è circostanza non specificamente contestata ex adverso – che il ricorrente - già in data 19 settembre 2019, a seguito di apposita istanza di accesso agli atti amministrativi presentata il 26 agosto 2019, aveva avuto cognizione del provvedimento di trasferimento n. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS- (vedi relazione di accesso all. 21, depositata il -OMISSIS-) ora tardivamente impugnato.

In disparte il rilevato profilo di irricevibilità, il ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni di seguito esposte.

Per pacifico principio giurisprudenziale, nella materia in argomento, competono all’amministrazione ampi poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo , in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine di merito (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione III, 10 settembre 2015, n. 4234;
Consiglio di Stato, sezione VI, 7 maggio 2009, n. 2828, e 19 giugno 2009, n. 4057;
Consiglio di Stato, sezione IV, 30 settembre 2008, n. 4716).

Si tratta di una discrezionalità alla quale è riconosciuta una maggiore ampiezza rispetto a quella di cui gode l’amministrazione nei confronti degli altri pubblici dipendenti, stante la rilevante esigenza che la funzione di pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento dei suoi agenti (cfr. Consiglio Stato, sezione VI, 26 gennaio 2009, n. 337, e 13 febbraio 2009, n. 777).

E’ principio giurisprudenziale altrettanto consolidato quello secondo cui il trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, non postulando, infatti, comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato soltanto alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’amministrazione, che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione II, 3 dicembre 2021, n. 8050;
Consiglio di Stato, sezione IV, 28 settembre 2016, n. 4023;
Consiglio di Stato, sezione III, 10 settembre 2015, n. 4234) e ciò a prescindere dall’imputabilità di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi.

In altre parole, ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, non è significativa l’origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all’interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell’amministrazione sia messo in pericolo (cfr., ex aliis , C.G.A.R.S., a 23 maggio 2022, n. 615;
Consiglio di Stato, sezione II, 3 dicembre 2021, n. 8050;
Consiglio di Stato, sezione III, 20 giugno 2018, n. 3784;
Consiglio di Stato, sezione VI, 9 febbraio 2009, n. 731).

Delineato tale quadro generale, si rileva che nel caso di specie è incontrovertibile che da tempo tra il ricorrente e il C P sia insorta una relazione fortemente conflittuale sfociata nei processi penali di cui è cenno nella parte in fatto che, indipendentemente dagli esiti favorevoli al ricorrente in sede giudiziaria, appare lesiva del prestigio dell’Arma cui entrambi appartengono.

L’azione amministrativa appare del tutto coerente con i principi sopra esposti, giacché nel provvedimento contestato vi è l’indicazione chiara del motivo della sua adozione, ossia il coinvolgimento dell’interessato in un procedimento penale per fatti che sarebbero accaduti nell’ambiente lavorativo militare che ha “inevitabilmente deteriorato il clima di serenità ed armonia che deve necessariamente, invece, caratterizzare il delicato contesto ambientale di uno Stato Maggiore…e fatto venire meno il rapporto di fiducia con l’intera scala gerarchica”.

Non hanno altresì rilievo, al fine della affermazione dell’illegittimità dell’ordine impugnato, la circostanza della assoluzione piena disposta dal Tribunale Militare di -OMISSIS-con sentenza del -OMISSIS-, divenuta definitiva in data-OMISSIS-, successiva all’emanazione dell’ordine di trasferimento anche se anteriore alla notifica avvenuta il-OMISSIS-, nonché il trasferimento alla compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-(in provincia di -OMISSIS-) con avanzamento di carriera, del superiore (il Capitano -OMISSIS-), nel mese di settembre dell’anno 2019, né il fatto che l’Amministrazione intimata non abbia evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato altri fatti diversi che avrebbero potuto giustificarne l’esecuzione, poiché la successiva evoluzione della vicenda non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo che va valutato alla luce della piattaforma fattuale sussistente al momento della sua adozione.

Ad ogni modo, ha valenza assorbente la considerazione che essendo il trasferimento per incompatibilità ambientale, come già sottolineato, scevro di connotati sanzionatori, gli esiti del procedimento penale favorevoli in via piena e definitiva per l’interessato, restano fatti neutri in relazione alla fattispecie in esame.

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo, essendo stato il trasferimento per motivi d’incompatibilità ambientale oggetto di impugnazione correttamente disposto al fine di tutelare il prestigio e il corretto e sereno funzionamento dell’attività istituzionale dell’ufficio di provenienza del ricorrente.

Anche le altre due doglianze proposte sono infondate;
a tal fine è sufficiente osservare che nell’adottare il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di un militare, l’amministrazione non è tenuta a operare espressamente alcuna considerazione comparativa in merito alle carenze organizzative degli uffici interessati dal trasferimento, né deve esplicitare i criteri con cui sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 2 settembre 2013, n. 4368), né questa tipologia di trasferimento può essere condizionata dalle condizioni personali e familiari del destinatario, ovvero dal gradimento delle nuove funzioni assegnate che nel caso di specie non hanno integrato alcun demansionamento per riconoscimento dello stesso ricorrente (che neppure ha ritenuto di indicare preferenza per qualche reparto specifico) circostanze che restano recessive di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, 27 ottobre 2021, n.7183;
Consiglio di Stato, sezione III, 7 marzo 2014, n. 1073).

In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente salvezza dell’atto impugnato.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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