TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-23, n. 201906324
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Pubblicato il 23/05/2019
N. 06324/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03993/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3993 del 2018, integrato da atto recante motivi aggiunti, proposto dalla società Centro Servizi Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore 2, e dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S R, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti
Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sull'istanza del 18.01.2018 con cui la società Centro Servizi Ambientali s.r.l. ha invitato la Regione Lazio ad applicare, nell'esercizio del potere di indirizzo direttiva e controllo, tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di prossimità territoriale da parte del Comune di Sant'Ambrogio Sul Garigliano affinché conferisca i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio comunale presso l'impianto di trattamento più vicino al luogo di raccolta, nonché per la declaratoria dell'obbligo gravante sulla Regione Lazio di provvedere sull'istanza della ricorrente,
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 giugno 2018
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 215235 del 13.04.2018, trasmesso in pari data, emesso dalla Regione Lazio in risposta all'istanza presentata dalla società Centro Servizi Ambientali s.r.l. srl il 18.01.2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Vista l’ordinanza collegiale n.7838 che attesa la proposizione dell’atto recante motivi aggiunti ha fissato la odierna udienza pubblica per la trattazione del merito della causa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso introduttivo la società Centro Servizi Ambientali S.r.l. (C.S.A.srl ), titolare di un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti urbani ubicato in Castelforte (LT) alla Via Viaro, riferisce che detto impianto riceve dai Comuni la frazione secca dei rifiuti urbani (avente codice CER 20.03.01) e, a seguito di apposito trattamento meccanico del materiale ricevuto, produce combustibile solido secondario (c.d. C.S.S.) che conferisce, poi, ai termovalorizzatori.
Espone che il predetto impianto è indicato nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di Consiglio n. 14/2012 e di recente anche nella “Determinazione del fabbisogno” impiantistico regionale di cui alla Determinazione n. 199 del 20.04.2016.
La società per quanto concerne il trattamento dei rifiuti urbani richiama l’art. 182 bis del Codice dell’Ambiente che disciplina il principio di prossimità prescrivendo, nel dichiarato intento di ridurre i movimenti dei rifiuti, che lo smaltimento avvenga nell’impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta. Principio confermato anche nel Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 14/2012 e, in tal senso, la Regione Lazio – Area Ciclo Integrato Rifiuti, con nota prot. n. GR/02/16/695237 del 15.12.2015, ha ribadito che “lo smaltimento dei RSU avviene nel rispetto del quadro normativo vigente e, quindi, del principio di prossimità” non ammettendo deroghe alla normativa di settore.
Dopo l’inquadramento normativo, la società rappresenta i fatti della vicenda in causa e riferisce che il Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano fino all’anno 2015 conferiva la frazione secca derivante dalla raccolta differenziata (Cer 20.03.01) prodotta nel proprio territorio comunale presso l’impianto di trattamento più vicino al luogo di raccolta, ossia l’impianto della stessa società ubicato in Castelforte, situato a circa 16,4 Km dal Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano;a partire dal 01.01.2016, detto Comune avrebbe intrapreso una gestione non conforme al principio di prossimità, conferendo i rifiuti urbani del territorio comunale presso l’impianto situato a Colfelice – distante circa 34 Km da Sant’Ambrogio sul Garigliano - in titolarità della Società Ambiente Frosinone spa (S.A.F. srl) e quindi in violazione delle prescrizioni inderogabili, finalizzate alla tutela dell’ambiente, con ripercussioni negative sull’attività della società C.S.A. srl.
Pertanto dopo varie segnalazioni la società C.S.A. srl con istanza del 18.01.2018, ha invitato la Regione Lazio ad applicare, nell’esercizio del potere di indirizzo direttiva e controllo, tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di prossimità territoriale da parte del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio comunale presso l’impianto di trattamento più vicino al luogo di raccolta.
1.1.Lamenta la società che a tale atto di diffida del 18.01.2018 non è seguito alcun riscontro da parte dell’Amministrazione regionale e pertanto ha proposto ricorso avverso il silenzio della stessa deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 – violazione articoli 178, 182 bis, 196 e ss. del d.lgs. 152/2006 – violazione leggi regionali n. 14/1999 e n. 27/1998 - violazione Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - eccesso di potere - violazione delle regole del giusto procedimento e dell’obbligo di provvedere , in quanto il modus procedendi della Regione Lazio sarebbe in contrasto con la disciplina del procedimento amministrativo sull’obbligo di conclusione del procedimento ad iniziativa del privato o iniziato d’ufficio con l’adozione di un provvedimento decisorio espresso entro un termine previsto dalla legge. In particolare il comportamento del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano, riguardo al conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio comunale non presso l’impianto di trattamento più vicino al luogo di raccolta, ma a quello di Colfelice, sarebbe in contrasto con i principi cogenti. La Regione sarebbe competente all’adozione di ogni misura idonea a controllare e garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani, previste dalla normativa statale e dallo stesso Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, spettando, quindi, alla Regione stessa il potere di indirizzo, direttiva e controllo sulla gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni, ai sensi degli artt. 196, 199 del d.lgs. n. 152 del 2006, degli articoli 4 e 7, comma 3, della L.R. n. 27/1998 e delle funzioni di programmazione, indirizzo, direttiva e controllo ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.14/1999. Pertanto conclude la società ricorrente con la richiesta di una pronuncia di declaratoria della illegittimità del silenzio tenuto dalla Regione Lazio sull’istanza del 18.01.2018, disponendo l’ordine all’Amministrazione resistente di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza della ricorrente, con la nomina di un Commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
1.2. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio intimata in resistenza ed ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere del giudizio, tenuto conto della risposta fornita dalla stessa alla ricorrente con la nota prot. 215235 del 13/04/2018 all’istanza, inviata per conoscenza anche al Comune interessato, recante i chiarimenti richiesti e le indicazioni sulla normativa applicabile.
2. In data 19.6.2018 la società ha proposto atto recante motivi aggiunti motivi aggiunti avverso la predetta nota regionale prot. n. 215235 del 13.04.2018, in risposta all’istanza presentata dalla società C.S.A. srl il 18.01.2018, denunciando il carattere meramente soprassessorio e interlocutorio del provvedimento, non contenente la specifica volontà conclusiva della P.A. in ordine all’istanza della società ricorrente, ossia l’applicazione da parte della Regione, nell’esercizio del potere di indirizzo direttiva e controllo, di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di prossimità territoriale da parte del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano. Secondo parte ricorrente la Regione non si sarebbe pronunciata in ordine al modus operandi del Comune, e quindi l’atto impugnato sarebbe nullo per indeterminatezza del contenuto ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241/1990 (primo mezzo);la nota sarebbe altresì contraddittoria in quanto la riconosciuta cogenza del principio di prossimità non potrebbe portare a ritenere l’operato del Comune controinteressato conforme a tale principio e comunque il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione degli articoli 178, 182 bis, 196, 199 e ss. del d.lgs. n.152/2006 e delle leggi regionali in materia n. 14/1999 e n. 27/1998, nonché del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con difetto di istruttoria e di motivazione (secondo mezzo);in ogni caso sarebbe documentato e incontestabile l’operato del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano in violazione del principio di prossimità e il provvedimento impugnato sarebbe viziato da un radicale d ifetto di istruttorio e ciò in violazione articoli 178, 182 bis, 196 e ss. del d.lgs. 152/2006 – violazione leggi regionali n. 14/1999 e n. 27/1998 - violazione Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (terzo mezzo).
Assume inoltre la ricorrente che l’obbligo di gara pubblica (come indicato dalla Regione) per la scelta dell’impianto sarebbe incompatibile con il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ex art. 16, comma 3, della Direttiva UE n. 2008/98/CE e l’art. 182 bis del D.Lgs 152/2006 e l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs 152/2006, sarebbe competente all’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed alla relativa attuazione. Ed infatti con Delibera di Consiglio Regionale n. 14/2012 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani, con l’indicazione di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati, tra cui quello della società C.S.A. s.r.l.;l’indizione di una gara pubblica – come tale aperta alla partecipazione di gestori di impianti non situati in prossimità dei territori comunali ove avviene la raccolta dei rifiuti – sarebbe incompatibile con il riferito quadro normativo in quanto all’esito dell’eventuale gara si potrebbe concretizzare la possibilità dell’affidamento del servizio all’impianto più distante, in spregio dei principi informanti il settore de quo.
Inoltre in base all’art. 29, comma 2, della L.R. n. 27/1998 e del Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale n. 15 del 11.03.2005, recepito dalla Giunta Regionale del Lazio con D.G.R. 516/2008, la tariffa degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati è stabilita dalla Regione e, quindi, gli impianti non possono applicare ai Comuni conferitori prezzi diversi da quelli prestabiliti autoritativamente. Tale circostanza confermerebbe secondo la ricorrente l’impossibilità di applicazione del principio di gara pubblica al settore de quo, in quanto a fronte della predeterminazione delle tariffe, sarebbe preclusa alle ditte la possibilità di applicare un minor prezzo;da qui la violazione articoli 178, 182 bis, 196, 199 e ss. del d.lgs. 152/2006 – violazione direttiva UE n. 2008/98/CE - violazione leggi regionali n. 14/1999 e n. 27/1998 - violazione Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (quarto mezzo).
Da ultimo, assume la ricorrente che laddove si ritenesse necessario procedere alla gara pubblica, l’operato della Regione sarebbe ugualmente illegittimo atteso che il Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano non avrebbe indetto alcuna procedura di gara per individuare l’impianto di conferimento, procedendo invece ad un affidamento diretto del servizio all’impianto di Colfelice gestito dalla S.A.F. s.p.a. In nessuna delle determine comunali depositate agli atti del giudizio sarebbe indicata una procedura di gara espletata e quindi la ricorrente deduce la violazione articoli 178, 182 bis, 196 e ss. del d.lgs. 152/2006 – violazione direttiva UE n. 2008/98/ce - violazione leggi regionali n. 14/1999 e n. 27/1998 - violazione piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - eccesso di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione (quinto mezzo), posto che se anche fosse corretto il (contraddittorio) riferimento alla necessaria gara pubblica, la Regione avrebbe dovuto verificare se l’operato in deroga al principio di prossimità da parte del Comune sia giustificato dall’avvenuto svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, verifica non effettuata.
2.1. Alla Camera di consiglio del 26 giugno 2018 per la trattazione del rito camerale del silenzio il Collegio, con ordinanza n.7838 del 2018 - alla luce del deposito dell’atto recante motivi aggiunti da parte ricorrente, proposto per l’annullamento della nota regionale, come sopra indicata, di risposta alla istanza - ha fissato la udienza pubblica del 19 febbraio 2019 per la trattazione del merito della causa nel rito ordinario.
In data 8.1.2019 parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla procedura.
2.2. La Regione Lazio resistente ha controdedotto alle censure della ricorrente avanzate con l’atto recante motivi aggiunti, evidenziando di aver ribadito con la nota impugnata ai destinatari della stessa, società ricorrente e Comune interessato, i principi in materia di rifiuti, non rientrando nei poteri della stessa quello di ordinare ad un Comune di conferire i rifiuti in uno specifico impianto, come nella specie, in quanto sarebbe rispettato il principio dell’appartenenza all’ATO (ATO Frosinone), nel quale sono presenti sia l’impianto della ricorrente C.S.A., sito in Castelforte, sia l’impianto della soc. S.A.F., sito in Colfelice. La Regione Lazio, quindi, non potrebbe in alcun modo intervenire sulla decisione del Comune che, nella sua autonomia e competenza, per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani avrebbe scelto la forma di gestione prevista dall’art. 113 lett. e) del Testo Unico EE.LL., ossia la società pubblica di cui sarebbe socio.
2.3. Con atto depositato in data 28.1.2019 si è costituito in giudizio altro difensore per la ricorrente, in aggiunta, e con memoria depositata alla medesima data ha prodotto repliche alla difesa regionale in quanto i Comuni dovrebbero gestire il servizio di smaltimento in ossequio al principio di prossimità, ciò a prescindere dagli ATO, trattandosi quest’ultima di pianificazione regionale non attuata e quindi, priva di efficacia. Inoltre il rapporto di partecipazione tra la società S.A.F. s.p.a. la Provincia di Frosinone e gli altri Comuni della provincia di Frosinone non imporrebbe a carico dei soci di avvalersi della società S.A.F.srl per il servizio di smaltimento dei rifiuti (tra l’altro il Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano fino al 31.12.2015 pur detenendo partecipazioni nella S.A.F. avrebbe conferito i rifiuti alla C.S.A. srl) e la Regione dovrebbe esercitare il potere di indirizzo, direttiva e controllo al fine di garantire il rispetto del principio di prossimità territoriale che con detti comportamenti dei Comuni della Provincia di Frosinone, soci della S.A.F. s.p.a., conferenti presso l’impianto della stessa anche se non più vicino, verrebbe svuotato di portata precettiva e di utilità per l’ambiente.
Alla udienza pubblica del 19 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Va in primo luogo esaminata l’ammissibilità del ricorso introduttivo per il denunciato silenzio dell’Amministrazione regionale, con riguardo al presupposto profilo giurisdizionale dell’attività di cui il ricorrente lamenta l’inerzia pubblica, invocando la conseguente pronuncia compulsiva.
Al riguardo va rilevato che il rito speciale sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 c.p.a. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'istanza che le è stata presentata e sulla quale doveva invece provvedere. Pertanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio serbato, con il conseguente ordine di provvedere: l'omessa attività dell'Amministrazione costituisce, dunque, una condizione dell'azione che deve persistere sino al momento della decisione. Sotto tale angolazione si ritiene che, in linea generale, l'adozione nelle more del giudizio di un provvedimento esplicito (anche non satisfattivo dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato), in risposta all'istanza dell'interessato, rende il ricorso avverso il silenzio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione/elusione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini all'uopo previsti (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez.V, 1 ottobre 2015, n. 4605;idem sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502;id. sez. VI, 30 maggio2018, n. 3235;Tar Basilicata, 15 marzo 2016, n.259;Tar Campania, Napoli, sez. VII, 9 novembre 2016, n. 5167;Tar Lombardia, Milano, sez. I , 29 settembre 2017, n. 1876;Tar Veneto, sez. III , 29 ottobre 2018, n. 999). Il rito speciale del silenzio prevede che nel caso di provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio e ritenuto illegittimo dal soggetto interessato, sussiste quale tutela per quest’ultimo la possibilità di avanzare contro di esso specifica impugnazione, anche ex art. 117, comma 5, c.p.a., con motivi aggiunti (cfr.Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2012, n.985, n. 989;Tar Veneto, sez. III, 12 febbraio 2016, n. 146;Tar Liguria, sez. I, 28 gennaio 2016, n. 92).
Nella specie, la Regione con la nota prot. 215235 del 13/04/2018, inviata per conoscenza anche al Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano, ha riscontrato l’istanza presentata il 18.1.2018 dalla società C.S.A. s.r.l. e tale provvedimento esplicito, sul piano meramente procedimentale, ha superato così la contestata situazione di inerzia dell’Amministrazione;ne consegue, quindi, che il ricorso introduttivo proposto avverso il silenzio serbato dalla Regione Lazio sulla predetta istanza-diffida presentata dalla ricorrente va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. L’esame del Collegio passa all’atto recante motivi aggiunti proposto avverso la predetta nota regionale prot. n. 215235 del 13.04.2018, in risposta all’istanza presentata dalla società C.S.A. s.r.l. finalizzata ad attivare i poteri di indirizzo, direttiva e controllo della Regione sulle modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti da parte del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano.
4.1. Parte ricorrente, nella sostanza, denuncia il carattere meramente interlocutorio del provvedimento, non contenente la specifica volontà conclusiva della Regione in ordine all’istanza presentata dalla società stessa e lamenta il mancato esercizio della Regione stessa, nell’ambito del potere di indirizzo, direttiva e controllo, di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di prossimità territoriale da parte del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano, conferente i rifiuti nell’impianto della società S.A.F. srl, sito in Colfelice e distante 37 km, e non in quello della ricorrente, sito in Castelforte, più vicino, in quanto distante solo 17 km. Secondo la società C.S.A. srl la nota regionale sarebbe “disancorata dalla legittima aspettativa” della stessa di poter trattare i rifiuti del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano ed avrebbe carattere soprassessorio.
4.2. Al riguardo osserva il Collegio che la società ricorrente con l’istanza in data 18.1.2018, dopo aver richiamato l’impianto normativo di cui agli art.178, 182 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, confermato dal Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio di cui alla Delibera C.R n.14/2012, ha rilevato che “ la gestione dei RSU da parte del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano non è conforme al principio di prossimità in quanto i rifiuti urbani del territorio comunale, a partire del 1.1.2016, non vengono più conferiti presso l’impianto di trattamento più vicino…….ma conferisce presso l’impianto situato a Colfelice – distante circa 34 Km da Sant’Ambrogio sul Garigliano – in titolarità della Società Ambiente Frosinone spa (S.A.F.)…….Considerato che: la Regione deve assicurare che il trattamento dei rifiuti urbani avvenga presso un impianto ubicato il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti ” e ciò ai sensi degli articoli 196 e 199 del predetto d.lgs. n. 152 del 2006 e della competenza ribadita dagli artt. 4 e 7 della L.R. n. 27 del 1998 “ spetta , quindi, alla Regione il potere di indirizzo direttiva e controllo sulla gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni onde assicurare il rispetto della normativa di settore……Significa….l’obbligo giuridico di controllare……Diffida l’Amministrazione regionale ad applicare, nell’esercizio del potere di indirizzo direttiva e controllo, tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di prossimità territoriale da parte del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano affinchè conferisca i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio comunale presso l’impianto di trattamento più vicino al luogo di raccolta”.
La Regione con la nota prot. n.215235 del 13.4.2018 ha riscontrato l’istanza della società ricorrente richiamando la normativa in materia e il punto 7.2 del Piano Regionale Rifiuti riguardo all’attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità per lo smaltimento e recupero dei rifiuti (di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 205 del 2010 che ha modificato l’art. 182 bis del d.lgs. n. 152 del 2006) con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) all’uopo individuati, ed ha precisato che “ una diversa opzione, oltre a collidere con il vigente PRR, non può eludere il rigoroso principio della gara pubblica per la individuazione delle imprese che possono operare nel complesso sistema del servizio di smaltimento dei RSU e dei relativi CER …..Alla diffida pervenuta che sollecita –esplicitamente o implicitamente – deroghe al richiamato PRR si chiarisce che lo smaltimento dei RSU avviene nel rispetto del quadro normativo vigente e, quindi del principio di prossimità, servendosi della esistente rete integrata ed adeguata di impianti, non sussistendo, nei casi di specie, i presupposti per una diversa determinazione” .
Al riguardo va posto in rilievo che seppur generico il richiamo nella nota impugnata in risposta alla diffida al “ rispetto del quadro normativo vigente ” riguardo alla disciplina dello smaltimento dei RSU, è infondato il primo motivo riguardo alla indeterminatezza del contenuto dell’atto in quanto nella specie è nota l’applicazione delle specifiche norme in materia;né può censurarsi una integrazione postuma giudiziale della motivazione, come da ultimo rilevato da parte ricorrente, per la espressa indicazione delle norme negli scritti difensivi regionali: in tale sede sono state meglio esplicitate le ragioni di fatto e di diritto già espresse nel contenuto della nota ai fini di una migliore esposizione per il convincimento del giudice, risultando ammessa la possibilità di una successiva indicazione di una fonte normativa non prima menzionata nel provvedimento, quando questa, per la sua notorietà, ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore professionale, come nel caso di specie (cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. II , 7 maggio 2018, n. 910: Tar Trento, sez. I , 28 marzo 2017, n.103).
4.3. Rileva il Collegio che “il quadro normativo vigente” applicabile in materia è noto ed è richiamato dalle stesse parti: sono dettati i principi di autosufficienza e prossimità (art. 182 bis del d.lgs. n. 152 del 2006) con la previsione dell’attuazione dello smaltimento e del recupero dei rifiuti urbani non differenziati mediante una rete integrata e adeguata di impianti in ambiti territoriali ottimali (ATO), consentendo lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione o raccolta.
In particolare l’art 182-bis (Principi di autosufficienza e prossimità), inserito dall’art.9, comma 1 del d.lgs. n. 205 del 2010, così recita:”1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;”.
Il Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.14 del 18.1.2012 ha istituito 5 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO Frosinone, ATO Latina, ATO Roma, ATO Rieti, ATO Viterbo).
Nella specie il Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano appartiene all’individuato Ambito territoriale Frosinone (non attuato per il servizio rifiuti) nel quale sono presenti sia l’impianto della ricorrente C.S.A. srl , sito in Castelforte, sia l’impianto della soc. S.A.F. srl, sito in Colfelice (impianti distanti dal predetto Comune rispettivamente Km 17 e Km 37) e va dato atto che il predetto Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano ha scelto per lo smaltimento dei propri rifiuti l’impianto sito in Colfelice gestito dalla società S.A.F. srl , società partecipata dalla Provincia di Frosinone e dai Comuni della Provincia, tra cui lo stesso Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano.
Va rilevato che l’invocato principio di prossimità previsto dal predetto art. 182 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e confermato dal Piano Gestione Rifiuti, va attuato consentendo lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, non necessariamente il più vicino;ed inoltre il principio non può ritenersi violato dalla scelta operata dal Comune per lo smaltimento dei propri rifiuti, con l’individuazione dell’impianto gestito da una società partecipata dallo stesso, appartenente alla rete integrata di impianti dell’ambito territoriale, sia pure più distante dall’impianto della ricorrente C.S.A. srl, tenuto conto dei differenziati interessi economici e di univocità di indirizzo operativo tra i soggetti interessati legati da un rapporto di partecipazione, non opponibili.
Al riguardo va evidenziato che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), ai sensi del quale " gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali " e, ai sensi dell'art. 198 d.lgs.152 del 2006, spetta ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di trasporto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1435;id. sez. V, 13 dicembre 2012, n. 6399). Del resto se pur come rileva la ricorrente nella Regione non sono attivate le gestioni rifiuti degli ATO comunque istituiti, la stessa ricorrente ammette che ogni Comune provvede ad organizzare il proprio servizio dei rifiuti urbani e nella specie, il Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano in questione ha scelto di avvalersi, per la forma di gestione dello specifico servizio, ai sensi dell’art. 113, comma 4, lett.a) del d.lgs. n. 267 del 2000, della società pubblica di cui è socio, senza che tale scelta possa essere considerata distorta, come inteso dalla ricorrente (cfr. Cons. Stato Sez. V, 12 maggio 2017, n.2238).
Ne consegue che il secondo e terzo mezzo, come indicati in premessa, sono infondati.
Né varrebbe obiettare, come da ultimo argomenta la ricorrente (con il richiamo degli artt. 196, 199 del d. lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 4 e7 l.r. n. 27 del 1998 e dell’art.3 l.r. n.14 del 1999), della sussistenza della competenza dell’Amministrazione regionale al controllo del rispetto delle previsioni cogenti in materia di gestione dei rifiuti da parte dei Comuni per assicurare in particolare l’osservanza del principio di prossimità territoriale, tenuto conto da un lato, della specifica competenza dei comuni, ai sensi dell’art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006, alla gestione dei rifiuti urbani, disciplinata da appositi regolamenti, e al ciclo di gestione dei rifiuti gestito ai sensi degli art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, come sopra evidenziato, e dall’altro che dal dato testuale delle norme espressamente indicate da parte ricorrente, non emerge una competenza regionale al detto specifico controllo, ma una attività volta alla cura e predisposizione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti ai sensi degli art. 196 (in forma regolamentare e di indirizzo) e dell’art 199 del d. lgs. n. 152 del 2006, con la previsione di una specifica attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, garantita da informazioni sulla produzione, sulla percentuale di raccolta, sulle caratteristiche degli impianti, capacità degli stessi ecc, come espressamente previste dal comma 12 bis dello stesso articolo 199, vigilanza ben diversa da quella di controllo come intesa da parte ricorrente.
Pertanto alla Regione, sulla base delle disposizioni e dei principi in materia, non è riconosciuto il potere di intervenire sulla scelta del Comune dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto come sopra indicato della specifica autonomia e competenza comunale nella organizzazione del servizio in questione, nonché peraltro che nella scelta risulta rispettato il principio dell’appartenenza all’ambito territoriale e quello di prossimità territoriale e della vicinanza dell’impianto (anche se non il più vicino).
4.4. Quanto poi alla censurata illegittimità della nota impugnata per il richiamato obbligo della gara pubblica per la scelta dell’impianto con conseguente illegittimità dell’operato della Regione in relazione al mancato controllo dell’affidamento diretto del Comune all’impianto in questione (quarto e quinto motivo), va osservato che valgono le precedenti considerazioni sulla applicazione delle norme in materia, a cui rinvia la nota impugnata, e il richiamo a tale obbligo non appare assumere rilevanza nel contesto del contenuto della nota stessa alla luce delle specifiche norme in materia ivi richiamate e della indicata applicazione del “quadro normativo vigente”, che prevede la disciplina per la gestione del servizio da parte del comuni, nei sensi già esposti.
4.5. Per quanto sopra indicato, la nota regionale impugnata con l’atto recante motivi aggiunti non appare viziata e le censure dedotte sono infondate.
5. In definitiva il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e l’atto recante motivi aggiunti, in quanto infondato, va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente, da liquidarsi come in dispositivo in favore della Regione Lazio;nulla in favore del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano intimato, non costituito in giudizio.