TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202301654

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202301654
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301654
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 01654/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01510/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2022, proposto da:
Madolab S.a.s. di C S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V C, V C, S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ASL Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R A P, G R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

a) della nota, priva di numero di protocollo, della ASL Napoli 3 Sud, comunicata a mezzo PEC in data 20 dicembre 2021, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macro area assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011 -2016”;

b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese, ove lesive, e per quanto di ragione, le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 509 del 22 giugno 2018, avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2011- macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”;

- n. 796 del 15 ottobre 2018 avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2012 - macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del

Direttore Generale n. 195 del 27 febbraio 2019 ad oggetto “Presa d’atto del Decreto del Commissario ad Acta n. 123 del 10.12.2012 inerente la definizione per l’esercizio 2012 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera-Presa d’atto del Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 14.1.2013 inerente l’attuazione del Decreto commissariale n. 66 del 19.06.2012. Adempimenti”;

- n. 286 del 25 marzo 2019 avente ad oggetto “presa d’atto del decreto del commissario ad acta n. 88 del 24 luglio 2013 – definizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macro area di assistenza

specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 28 maggio 2019 avente ad oggetto “Rettifica delibera 286/2019 – ridefinizione regressione tariffaria

unica anno 2013 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 20 giugno 2019 avente ad oggetto “rettifica ed

integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28.5.2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 914 del 4 novembre 2019 avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 20.6.2019 – Ridefinizione Regressione Tariffaria Unica anno 2013 – Macro area di assistenza specialistica

ambulatoriale”;

- n. 586 del 20 giugno 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto del decreto del commissario ad acta n. 129 del 31.10.2014 – definizione regressione tariffaria unica anno 2014 – macro area di assistenza

specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 9 luglio 2019 avente ad oggetto “rettifica ed integrazione delibera 586/2019 – ridefinizione regressione

tariffaria unica anno 2014 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”;

- n. 645 del 9 luglio 2019 avente ad oggetto “definizione regressione tariffaria unica anno 2015 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”;

- n. 1070 del 17 dicembre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto del decreto del commissario ad acta n. 89 del 8.8.2016 – definizione regressione tariffaria unica anno 2016 – macro area di assistenza

specialistica ambulatoriale/assistenza termale”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL Napoli 3 Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Madolab s.as. di C S, ha esposto quanto segue:

a) è titolare di un laboratorio autorizzato di analisi cliniche, giusto provvedimento sindacale aggiornato ex

DDGRC

3958 e 7301/2001, nonché istituzionalmente accreditato, con il SSR e per esso, con la ASL Napoli 3 Sud, ai sensi del DCA 67/2014;

b) con nota priva di protocollo, notificata via pec in data 20 dicembre 2021, l’ASL Napoli 3 Sud ha dichiarato di avere accertato nei confronti della società ricorrente un presunto credito per un importo pari a € 46.371,85.

La ricorrente, col presente ricorso, ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento e le delibere presupposte, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo:

Violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990;
dell’art 8-quinquies del d.lgs. 502/1992;
eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e d’istruttoria, lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Violazione dei precetti costituzionali di trasparenza e buon andamento della p.a. ex art. 96 Cost.;
ingiustizia manifesta, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.

L’ASL Napoli 3 Sud si è costituita in giudizio in data 12 dicembre 2022. Ha chiesto in via preliminare la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., deducendo di essere venuta a conoscenza del ricorso solo a seguito di consultazione del ruolo d’udienza, a seguito di un attacco hacker sui propri terminali, dal gennaio al marzo 2022, con conseguente difficoltà di gestione del protocollo aziendale. Ha quindi eccepito in via preliminare l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso;
in ogni caso, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito delle pretese.

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In via preliminare va esaminata la richiesta dell’ASL resistente di essere rimessa in termini.

L’art. 37 c.p.a. consente la rimessione in termini della parte che sia incorsa in decadenza (“in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”), con norma di stretta interpretazione, rigidamente ancorata alla ricorrenza degli indicati presupposti, atteso che “un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che l'istituto presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale” (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 18 ottobre 2022 n. 8889).

Il riconoscimento dell’errore scusabile è stato quindi affermato qualora “sussista una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenta il carattere dell’assolutezza, come quello relativo al Covid, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà” (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 621).

In tal caso è necessario che sia comprovata la ricorrenza dell’impedimento assoluto al rispetto dei termini processuali (cfr., in relazione alle disposizioni del codice di procedura civile, applicabili al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno ex art. 39 c.p.a., Cass., sez. III, 6/7/2018 n. 17729: “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c., (applicabile nella specie "ratione temporis") che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perché dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 c.c.”).

Nella specie, non essendo stata fornita la dimostrazione di quanto addotto, va disattesa la richiesta di rimessione in termini per il deposito delle memorie, assoggettato ai termini perentori di cui all’art. 73 del codice del processo amministrativo.

La parte che si sia costituita in prossimità dell’udienza di discussione è tuttavia ammessa alla difesa orale (cfr., di recente, la sentenza della sez. III di questo TAR del 19 agosto 2022 n. 5453, con ampi richiami: “Al riguardo va evidenziato che, nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall'art. 46 c.p.a., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso. Tuttavia, nel caso di costituzione avvenuta in prossimità dell'udienza, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui al precedente art. 73 comma 1, c.p.a., con la conseguenza che, in tale ipotesi, la costituzione è ammessa nei limiti delle difese orali, dovendo il giudice ritenere non utilizzabili ai fini del decidere le memorie ed i documenti depositati tardivamente”).

3.- Ciò chiarito, il Collegio intende affermare espressamente la sussistenza della propria giurisdizione, osservando che la parte contesta tempi e modalità della regressione tariffaria, cosicché la sua pretesa è rivolta ad opporsi all’esercizio del potere espletato;
ne consegue che la relativa controversia è affidata alla giurisdizione del G.A., venendo in rilievo “la decisione delle modalità di determinazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.), quale espressione di potere autoritativo, quindi pienamente rientrante nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ex art. 33 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 della L. n. 205/2000, emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, ed in ultimo, in base all'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.” (Cons. Stato, sez. III, 19 novembre 2018, n. 6495;
conf., 22 novembre 2018, n. 6605;
30 agosto 2021, n. 6066).

È stato in tal caso chiarito che “il merito della controversia non può infatti essere circoscritto alla mera debenza dei corrispettivi maturati dal concessionario”, poiché le censure “comportano un'indagine da parte del Giudice diretta a verificare se l'ASL, nell'applicare la R.T.U., abbia correttamente osservato la disciplina di riferimento, per cui, benché le parti abbiano sottoscritto il contratto ex art.

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