TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-08-19, n. 202205453

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-08-19, n. 202205453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205453
Data del deposito : 19 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2022

N. 05453/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02544/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 31 e 117 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2022, proposto da N F s.p.a., in persona del procuratore speciale Avv. M R, in virtù dei poteri conferiti con atto notarile del 4 marzo 2020 (Repertorio n. 17013, Raccolta n. 4136), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati S S e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre Annunziata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

“dell’inerzia del Comune resistente e per la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere in capo allo stesso in merito alla SCIA presentata in data 24.09.2021 (prot. n. 18390) ed alla successiva diffida inviata in data 18.02.2022 (prot. n. 4412), aventi ad oggetto l’effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di osmosi per il trattamento dell’acqua , da realizzarsi nello stabilimento industriale di proprietà della ricorrente;

NONCHE’, IN CONSEGUENZA, PER

l’adozione di espresso ordine in capo al Comune resistente di dare avvio all’attività istruttoria conseguente e necessaria, sub specie di convocazione/indizione della Conferenza di Servizi e/o di adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti di competenza volti all’effettivo avvio ed alla conclusione del procedimento edilizio de quo ;

E ANCORA, IN ULTERIORE CONSEGUENZA, PER

la fissazione di un preciso termine in capo al Comune resistente per provvedere e la contestuale nomina di un Commissario ad acta , in considerazione di tutte le circostanze concrete e della peculiarità della fattispecie, nei termini di cui al presente ricorso.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato il 20 maggio 2022, N F s.p.a., ha chiesto l’accertamento dell’inerzia del Comune di Torre Annunziata e la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere in capo allo stesso in merito alla SCIA presentata in data 24 settembre 2021 (prot. n. 18390) ed alla successiva diffida inviata in data 18 febbraio 2022 (prot. n. 4412), aventi ad oggetto l’effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di osmosi per il trattamento dell’acqua , da realizzarsi nello stabilimento industriale di proprietà della ricorrente, nonché, in conseguenza, l’adozione di espresso ordine in capo al suddetto Comune di dare avvio all’attività istruttoria conseguente e necessaria, sub specie di convocazione/indizione della conferenza di servizi e/o di adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti di competenza volti all’effettivo avvio ed alla conclusione del procedimento edilizio de quo , e ancora, in ulteriore conseguenza, per la fissazione di un preciso termine in capo al medesimo Comune per provvedere e la contestuale nomina di un Commissario ad acta , in considerazione di tutte le circostanze concrete e della peculiarità della fattispecie, nei termini di cui al presente ricorso;

CONSIDERATO che parte ricorrente assume che nel caso di specie sussisterebbero i presupposti dell’azione ex art. 31. In particolare sussisterebbe l’obbligo di provvedere del Comune resistente, e quando meno di procedere, in merito alla “istanza” (SCIA) presentata da essa società, in quanto riconducibile alle disposizioni di cui agli artt. 2, 14 e 14-bis L. n. 241/1990, i quali fissano anche i relativi termini, che sarebbero tutti ampiamente decorsi. Evidenzia altresì, al fine di escludere la formazione del c.d. “silenzio-inadempimento”, e comunque di dare rilievo alla protratta “inerzia” della P.A., come alcun valore potrebbe avere la nota del Comune prot. n. 25142 del 29 dicembre 2021 peraltro prontamente riscontrata, giusta la diffida inviata, il cui mancato riscontro da solo legittimerebbe la proposizione dell’azione ex art. 31 c.p.a.;

CONSIDERATO che il Comune di Torre Annunziata si è costituito a resistere in giudizio depositando una memoria in data 17 luglio 2022, alle ore 19.42;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 18 luglio 2022 il difensore di parte ricorrente si è opposto al deposito della memoria del Comune di Torre Annunziata perché tardiva ed ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio per mancato deposito della delibera di conferimento incarico;
inoltre ha segnalato che la procura non sarebbe asseverata. Il Presidente ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata impugnazione del nuovo atto del Comune. Alla medesima camera di consiglio la causa è stata assunta in decisione;

RITENUTO che il Collegio debba preliminarmente esaminare l’eccezione di tardività della memoria del Comune di Torre Annunziata e della nullità della costituzione in giudizio per mancato deposito della delibera di conferimento incarico, nonché della mancata asseverazione della procura, sollevata da parte ricorrente alla camera di consiglio del 18 luglio 2022;

RITENUTO, quanto alla eccezione di nullità della costituzione in giudizio per mancato deposito della delibera di conferimento incarico, che:

- Alla luce della giurisprudenza amministrativa, fatta propria dalla Sezione e condivisa dal Collegio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 ottobre 2021, n. 6777), deve ritenersi che “ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riproduce l'art. 36 comma 1, l.n. 142/1990, il Sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio, ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell'ente, senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2013, n. 3934;
sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1700;
sez. V, sentenza 11 novembre 2011, n. 5961;
18 ottobre 2011, n. 5584;
21 gennaio 2009, n. 280;
26 ottobre 2006, n. 6399). Ed infatti, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, compete al Sindaco, senza alcun necessità di delibera della Giunta Comunale, conferire la procura alle liti al difensore del Comune, essendo allo stesso attribuita la rappresentanza dell'Ente, salva espressa e diversa statuizione dello Statuto comunale (cfr. T.a.r. Molise, Campobasso, I 18 luglio 2007, n. 611;
Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2007, n. 11516;
T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. I, 7 luglio 2008, n. 1342).” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 19 febbraio 2019, n. 56).

Al riguardo anche la Corte di Cassazione ha precisato che “Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione: salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (L. n. 142 del 1990, "ex" art. 36 e 35;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 6, comma 2, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia: Cass. sez. un. 12868/2005;
186/2001).” (Cassazione Civile, sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).

“Nel caso di specie, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco. Quest’ultimo, infatti, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo 5^ della Parte 2″ della Costituzione dalla Legge Costituzionale 3/2001 nonché di quelle introdotte dalla L. n. 131 del 2003 con ripercussioni anche sull’impianto del D.Lgs. n. 267 del 2000, il cui art. 50 indica il sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell’ente (ex multis Corte di Cassazione sentenza n. 21330/06).” (Corte di Cassazione, Sezione V Civile, 11 dicembre 2015, n. 24996).

- Passando ad esaminare il caso di specie alla luce della sopra richiamata giurisprudenza l’eccezione deve ritenersi infondata in quanto la procura alle liti del Comune di Torre Annunziata richiama espressamente la delibera esecutiva, di resistenza in giudizio e nomina del difensore n. 289 del 13 novembre 2018;
al riguardo si osserva che la mancata produzione della delibera non rileva ai fini della sua validità ma della relativa prova e non ci sono elementi per ritenere che tala delibera non esista, né parte ricorrente ha fornito elementi probatori in senso contrario e né ha provato che la procura fosse stata adottata in violazione della suddetta delibera e/o che lo statuto del suddetto Comune contenesse espressa e diversa statuizione, tale da far ritenere illegittima la procura speciale alle liti del difensore di parte resistente;

RITENUTO, quanto alla eccezione relativa alla mancata asseverazione di conformità della procura, che:

- Rilevato che la procura alle liti del Comune di Torre Annunziata risulta priva della rituale asseverazione di conformità, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 2017, richiamato espressamente dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.;

- che alla luce della giurisprudenza anche della Sezione, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, trattasi di irregolarità che può essere sanata disponendo a carico della parte l’onere di regolarizzare la procura alle liti in conformità al PAT (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 26 ottobre 2020 e n. 4811 e Sez. III, ordinanza 12 maggio 2021, n. 904);

- che nel caso di specie parte resistente, a seguito della comunicazione di cortesia a cura della Segreteria della Sezione, inviata in data 17 luglio 2022, ha provveduto alla regolarizzazione depositata in giudizio in data 18 luglio 2022 alle ore 12:05 e, pertanto, prima della celebrazione della camera di consiglio della relativa decisione;
di conseguenza, per economia dei mezzi giuridici, si ritiene che possa ritenersi regolarizzata senza necessità di rinviare ad altra data la presente decisione;

RITENUTO, quanto alla eccezione di tardività della memoria del Comune di Torre Annunziata, che:

- Al riguardo va evidenziato che, nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall'art. 46 c.p.a., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso. Tuttavia, nel caso di costituzione avvenuta in prossimità dell’udienza, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui al precedente art. 73 comma 1, c.p.a., con la conseguenza che, in tale ipotesi, la costituzione è ammessa nei limiti delle difese orali, dovendo il giudice ritenere non utilizzabili ai fini del decidere le memorie ed i documenti depositati tardivamente (ex multis: Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 25 febbraio 2013, n.5;
Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2015 n. 5199;
Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 13 gennaio 2016 n. 130;
Consiglio di Stato sez. III 15 marzo 2016 n. 1038, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. III, 20 aprile 2016, n. 245).

Dunque, se, per un verso, il termine per la costituzione in giudizio previsto dall’art. 46 c.p.a. ha carattere ordinatorio, di contro, i termini fissati dall'art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio e sono sottratti alla disponibilità delle parti (TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 23 gennaio 2017, n. 450, 28 agosto 2017, n. 4125).

A questo riguardo, non può che ricordarsi come la giurisprudenza sia consolidata nel ritenere che i termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti abbiano carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335, TAR Campania, Napoli, Sezione VI, 11 ottobre 2016, n. 4661).

Come chiarito condivisibilmente anche dalla Sezione “il termine fissato dal menzionato art. 73, comma 1, c.p.a. ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194;
Idem, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511;
TAR Milano, sez. II, 7 gennaio 2020, n. 37). Nel consegue che il deposito tardivo di memorie e documenti ne comporta l'inutilizzabilità processuale degli stessi, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini, circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame.” - T.A.R. Napoli, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 3432 e 8 aprile 2020, n. 1358.

La giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ha puntualizzato che, sebbene in generale i termini previsti dall'art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti e memorie siano perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, tuttavia il loro deposito tardivo deve ritenersi ammesso in via del tutto eccezionale nei casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, così come previsto dall'art. 54, comma 1, dello stesso codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez IV, n. 916 del 2013, TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 12 giugno 2018, n. 3917, 23 gennaio 2017, n. 450 e 28 agosto 2017, n. 4125 cit.).

Applicando le coordinate giurisprudenziali sopra tracciate, in applicazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a., si perviene alla conclusione della ammissibilità della costituzione in giudizio ma della inutilizzabilità per tardività della memoria prodotta dal Comune di Torre Annunziata per la camera di consiglio;

RITENUTO, confermando l’avviso dato dal Presidente alla camera di consiglio del 18 luglio 2022, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata impugnazione del nuovo atto del Comune;

RITENUTO al riguardo che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi,

- l’adozione da parte dell'Amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato (anche non satisfattivo dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato), interrompe l'inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio: a) inammissibile, per carenza originaria d'interesse ad agire se il provvedimento, intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 febbraio 2022, n. 806), come è accaduto nel caso di specie;
b) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio (cfr., ex multis , T.A.R. Venezia, sez. III, 29 ottobre 2018, n.999, Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n.2660, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2007 n. 2237, Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2013, n. 2465);

RITENUTO che, applicando la sopra richiamata giurisprudenza al caso di specie, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, atteso che prima della proposizione del ricorso stesso il Comune di Torre Annunziata si è pronunciato espressamente in merito alla SCIA presentata in data 24 settembre 2021 (prot. n. 18390), avente ad oggetto l’effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di osmosi per il trattamento dell’acqua, da realizzarsi nello stabilimento industriale di proprietà della ricorrente, con il provvedimento prot. n. 25142 del 29 dicembre 2021, che parte ricorrente aveva l’onere di impugnare con ricorso impugnatorio ordinario;

RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico di parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo.

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