TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-07-25, n. 202402306
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2024
N. 02306/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01890/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2021, proposto da
-O-nato a-O- rappresentato e difeso dall’avvocato S M, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Via Mario Rutelli n. 38;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via M. Stabile n. 182;
per l’accertamento e la declaratoria della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Amministrazione resistente per gli atti persecutori e di mobbing patiti dal ricorrente;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, quantificato in €. 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non, spese legali ed altro, nonché per danno cd. da mobbing ; ed inoltre al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente da liquidarsi in via equitativa, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’articolo 34 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente ha adito questo Tribunale esponendo di essere stato un Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito, in servizio presso il 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo dal 1982 (data del suo arruolamento nelle FF.AA.) fino al 19.12.2016; in seguito e fino al suo collocamento a riposo, avvenuto il 02.11.2019, presso il Reggimento Lancieri Aosta, essendovi stato trasferito per incompatibilità ambientale. Le ragioni di tale trasferimento sono state indicate nelle “difficoltà” incontrate sul luogo di lavoro (dopo una carriera nelle FF.AA. fino a quel momento lodevole e piena di encomi) causate dall’atteggiamento vessatorio e prevaricatore dei suoi superiori pro tempore , in particolare del Colonnello -O- Capo dell’Ufficio Matricola di cui il ricorrente faceva parte durante il servizio presso il Reggimento Trasmissioni; e del Comandante del medesimo Reggimento, il Colonnello -O- Secondo quanto prospettato in gravame dopo l’assunzione dell’incarico di Capo dell’Ufficio Matricola da parte del -O-(nell’anno 2013) si sono manifestate delle incompatibilità caratteriali tra quest’ultimo ed il -O-, acuitesi con il passare del tempo tanto da convincere il ricorrente a portare la situazione a conoscenza del loro superiore gerarchico diretto, il Col.-O-, avanzando in data 29.09.2014 richiesta di rapporto per motivi di servizio (allegato n. 18 fasc. ricorrente). In considerazione della rilevanza di tale documento ai fini della decisione il Tribunale ritiene opportuno riportarne per esteso il contenuto: “Il Primo Mar. Lgt. -O-, Capo Sezione Matricola/Ufficiale alla Matricola del Reggimento, chiede ai sensi dell’art. 735 del d.P.R. 15.03.2010 n. 90, di conferire con il Comandante del Reggimento per i seguenti motivi legati al servizio espletato in seno al Reparto: condizione di malessere derivata da un costante stress lavorativo dovuto a : - continue e logoranti divergenze di carattere tecnico ed esecutivo con il Capo Ufficio Amministrazione rispetto alla corretta applicazione della procedura inerente alla vigente normativa matricolare in relazione alla gestione delle pratiche trattate dalla Sezione Matricola nell’ambito del Reggimento; - continua e reiterata mancanza di coerenza nelle disposizioni da parte del medesimo Capo Ufficio in relazione all’esecuzione delle disposizioni di servizio; - mancanza di serenità lavorativa del personale alle dirette dipendenze del Capo Sezione per disparità di trattamento in ambito all’Ufficio Amministrazione. Ciò dovuto alle continue richieste di relazioni scritte da parte del Capo Ufficio Amministrazione per argomenti che coinvolgono il Capo Sezione”. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal -O- tale iniziativa si era resa necessaria per porre un freno ad una serie ininterrotta di angherie perpetrare a suo danno, mediante l’abuso sistematico dei poteri disciplinari. La cronologia di dette vicissitudini può essere sintetizzata nei termini che seguono. Dopo diversi episodi d’idiosincrasia sul luogo di lavoro tra il -O- ed il -O-, il 30.04.2014 è stata avanzata da parte del -O-una richiesta formale di provvedimento disciplinare a carico del -O-, non seguita però dall’avvio di alcun procedimento in tal senso (allegato n. 24 fasc. ric.). Una seconda ed analoga istanza è stata inoltrata il successivo 16.06.2014, anche in questo caso senza esito (allegato n. 25 fasc. ric.). Il 29.09.2014 il -O-ha redatto poi una scheda di valutazione, esattamente la n. 58, sul rendimento del -O- dal contenuto negativo, mercé il ritiro di una prima bozza di detto documento, al contrario, di elogio della professionalità del ricorrente; scheda avvero la quale risulta pendente presso questo Tribunale il giudizio R.G. n. -O- incardinato dopo l’esperimento infruttuoso di un ricorso amministrativo (allegato n. 36 fasc. ric.). Risulta documentalmente provato inoltre che dopo la presentazione della richiesta di colloquio col Comandante di Reggimento per fare rapporto sulla situazione lavorativa venutasi a creare nell’Ufficio Matricola, il -O- è stato immediatamente demansionato con provvedimento del medesimo Comandante adottato il 30.09.2014, essendogli stato revocato l’incarico di Capo Sezione Matricola, con la pedissequa assegnazione in qualità di semplice “addetto” all’Ufficio Logistico (il provvedimento in discorso, in seguito annullato in autotutela per vizi di procedura, è l’allegato n. 29 fasc. ric.). Ancora il 20.10.2014 è stata stilata una relazione disciplinare a carico del ricorrente, che ha portato all’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero; sanzione dapprima impugnata in via amministrativa ed in seguito in sede giurisdizionale, dinanzi questo Tribunale con il ricorso incardinato con il numero R.G.-O- (allegati nn. 39 ss fasc. ric.). In data 12.12.2014 è stata presentata invece una seconda relazione disciplinare a carico del -O-, sollecitata, questa volta, direttamente dal Comandante di Reggimento, il Col.-O-, con l’incolpazione di aver inoltrato una raccomandata postale contenete una relazione di servizio non seguendo l’ iter previsto e con l’irrogazione di un secondo rimprovero disciplinare (allegati nn. 44 ss. fasc. ric.). Un ulteriore episodio significativo delle concrete condizioni di lavoro venutesi a creare all’interno degli uffici del Reggimento Trasmissioni di Palermo si è verificato il 28.04.2015, allorché il -O- è stato denigrato senza alcuna ragione giustificatrice, all’interno della sede del Reggimento ed alla presenza di personale di grado subalterno, dal Col. -O-; fatto per il quale è stata inoltrata una relazione al Comandante del presidio rimasta, però, senza riscontro (allegato n. 52 fasc. ric.). Nelle more il ricorrente aveva subito (il 27.02.2015) un secondo demansionamento, essendo stato adibito con la qualifica di mero collaboratore all’Ufficio dell’ Infrastructure Manager (allegato n. 75 fasc. ric.). Verso la fine del 2015 (esattamente il 20.10.2015) il -O- ha tentato di portare il suo caso a conoscenza degli apparati di vertice delle FF.AA., inoltrando un esposto direttamente al Ministro della Difesa; esposto rimasto, tuttavia, senza esito dal momento che il Ministero ha declinato la competenza ad occuparsi della vicenda, trattandosi di un argomento estraneo alle attribuzioni del potere politico (allegati nn. 104 ss fasc. ric.). Infine il 25.01.2016 è stato disposto su iniziativa del Col.-O-, n.q. di Comandante del Reggimento, il trasferimento per incompatibilità ambientale ad altra sede di servizio del -O- (allegati nn. 81 ss. fasc. ric.). A supporto di quest’ultimo provvedimento l’Amministrazione intimata ha addotto non soltanto l’impossibilità di far proseguire al -O- l’attività d’istituto presso il Reggimento Trasmissioni di Palermo, se non a rischio di perturbare il corretto svolgimento del servizio vista l’incompatibilità del medesimo all’interno dell’ufficio, ma anche lo scarso rendimento dimostrato dal ricorrente assentatosi ripetutamente per malattia; circostanza che aveva costretto il Comandante di Reggimento a disporre delle visite mediche di controllo ad esito delle quali il -O- era risultato (seppur temporaneamente) inidoneo al servizio incondizionato d’istituto. Questo aspetto della vicenda per cui è causa è stato oggetto di approfondimento nell’atto di gravame. In effetti dalla documentazione versata in atti si evince che in diverse occasioni il ricorrente è stato sottoposto a visite mediche di controllo. Infatti in data 18.02.2015 è stato sottoposto a visita domiciliare da parte dell’Ufficiale medico del Reggimento, il dottor Greco, risultando affetto da ipertensione da stress (allegati nn. 63 ss. fasc. ric.). Al fine di accertare in maniera più approfondita le cause di detta patologia il successivo 03.03.2015 è stato impartito al -O- l’ordine di recarsi per “assistenza sanitaria” presso la Commissione Medica Ospedaliera militare di Messina, per ivi essere sottoposto a visite specialistiche. Il ricorrente ha lamentato il fatto che gli esami