TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2024-07-26, n. 202400901
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Pubblicato il 26/07/2024
N. 00901/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2024, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato N -O-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marta Lorusso, in Bari, via Amendola n. 166/5;
contro
U.T.G. - Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Foggia, Area 1-bis, Uscita n. 0019438 del 14.3.2024, notificato al signor -O- il 27.3.2024 con cui è stato decretato il divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
del provvedimento del Questore della Provincia di Foggia, Area 1-bis, prot. n. 0034890 del 9.4.2024, notificato al signor -O- il 15.4.2024 con cui è stata decretata la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. 658803-P rilasciata al signor -O- l’1.6.2021;
nonché
per l’annullamento di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia, del Ministero dell'Interno e della Questura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Marta Lorusso, su delega dell'avv. N -O-, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22.5.2024 e depositato in Segreteria in data 27.5.2024, -O- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Riferiva in fatto che in data 17.1.2024 la Questura di Foggia notificava all’interessato la nota Cat 2^/2024 datata 11.1.2024 del seguente oggetto: “REVOCA PORTO DI FUCILE PER CACCIA N.
658803-P dell’1.6.2021 - COMUNICAZIONI MOTIVI OSTATIVI”.
Con detta notta la Questura di Foggia comunicava al -O- l’avvio del procedimento amministrativo preordinato alla revoca della licenza di porto fucile di cui l’istante è titolare sui seguenti rilievi “Carenza del requisito della buona condotta e della affidabilità in materia di armi, poiché denunciato per esplosione di un artifizio pirotecnico di notevole potenza”.
In data 24.1.2024 il -O-, per il tramite del suo difensore, trasmetteva via p.e.c. alla Questura di Foggia le proprie osservazioni ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 alla nota Cat 2^/2024 della Questura di Foggia, Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, datata 11.1.2024.
In data 27.3.2024 la Prefettura della Provincia di Foggia, Area 1bis, notificava al ricorrente il provvedimento Uscita n. 0019438 del 14.3.2024, con cui veniva decretato il divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
In data 15.4.2024 la Questura della Provincia di Foggia, Area 1bis, notificava al ricorrente la nota prot. n. 0034890 del 9.4.2024, con cui veniva decretata la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. 658803-P rilasciata al -O- in data 1.6.2021.
Insorgeva parte ricorrente avverso i due decreti sopra menzionati, articolando avverso i medesimi i seguenti motivi di doglianza:
I) illegittimità del decreto prefettizio per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990;
II) illegittimità dei decreti impugnati per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 - eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria - violazione dell’art. 39 Tulps.
In data 31.5.2024 si costituiva l’Amministrazione resistente con analitiche controdeduzioni e documenti.
In data 28.6.2024, parte ricorrente presentava memoria illustrativa.
All’udienza in camera di consiglio in data 2.7.2024, sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Sul piano argomentativo e motivazionale i motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati.
L’art. 39 del Tulps espressamente stabilisce che “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 ”.
Nel caso di specie, l’Amministrazione dell’Interno ha fatto retta applicazione della norma in questione, in conseguenza della pericolosità sociale in concreto dimostrata dal ricorrente, sia pure in un singolo episodio di danneggiamento di autovettura di cui il medesimo si è reso partecipe.
La condotta dell’interessato, ponendo in pericolo l’ordine e la sicurezza degli altri consociati, nonché l’integrità materiale delle loro proprietà ha determinato dapprima la valutazione del Prefetto e successivamente quella del Questore.
L’atto di quest’ultimo si pone come logica conseguenza di quello del Prefetto di divieto di detenzione di armi e munizioni.
Il ricorrente, seppur nato nell’anno 1958, ha dimostrato di fatto di non essere affidabile e di non mantenere una buona condotta, requisiti indispensabili per il porto delle armi, come previsto dal secondo comma dell’art. 43 del Tulps.
Difatti come più volte ribadito dal Consiglio di Stato, con orientamento pacifico, le licenze di porto d'armi richiedono un accertamento altamente discrezionale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza sull'affidabilità del richiedente in ordine al buon uso dell'arma e sulla buona condotta del medesimo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1.12.2006, n. 7093).
In materia di autorizzazioni di polizia vi è, dunque, una lata discrezionalità nel giudizio prefettizio di affidabilità, in quanto l’attività di polizia preventiva non è vincolata a ricercare la prova della commissione di reati per vietare l'attività soggette a vigilanza, ben potendo il giudizio di inaffidabilità del richiedente fondarsi su un quadro indiziario concreto, pur se basato su fatti certi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 23.1.2014 n. 1062;in senso conforme, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, n. 357/2017;T.A.R. Puglia, Bari, sez. U, n. 1118/2022).
L'Autorità di pubblica sicurezza gode quindi di un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona circa il buon uso delle armi, in quanto deve perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati o di fatti lesivi dell'ordine pubblico.
In materia di porto d'armi, il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza è più stringente di quello del giudice penale, poiché può legittimamente fondarsi su situazioni che risultino genericamente non
ascrivibili a buona condotta e che, come tali, siano indicative di un pericolo di abuso delle armi, con la conseguenza che una imputazione per il reato di cui all'art. 582 c.p. sia di per sé sufficiente a legittimare l'emanazione di un provvedimento di diniego.
Proprio perché non esiste un diritto del privato a portare le armi è pacificamente ritenuto che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di "non affidabilità" del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" dell'interessato, non rendendosi necessario, al riguardo, né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18.08.2022, n. 7283).
Il Collegio, all’esito di una ponderata valutazione di tutti gli elementi di causa per come svolta nell’ambito del presente procedimento, ritiene in definitiva che la Prefettura (e di conseguenza la Questura) di Foggia abbia fatto retto uso della discrezionalità affidatale, sussistendo dubbi sulla effettiva affidabilità del ricorrente in relazione alla vicenda sopra menzionata, di per sé non particolarmente commendevole in termini di buona condotta ed anche al netto dell’accertamento di dettaglio della responsabilità penale ancora in corso.
L’eventuale comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 l. n. 241/1990 non avrebbe potuto immutare gli esiti provvedimentali sopra ricordati, sia perché la lata discrezionalità prefettizia si è esercitata su risultanze amministrative oggettive - orientate ad una logica di prevenzione e di per sé non suscettibili di particolare contributo giustificativo - sia perché neanche in sede giurisdizionale parte ricorrente ha portato all’attenzione di questo Giudice circostante di fatto oggettivamente dirimenti, volte a chiarire la ritenuta non pericolosità dei propri comportamenti.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto per infondatezza nel merito.
Da ultimo, le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda in esame e, comunque, della minima attività processuale svolta dinanzi al Tribunale in epigrafe.