TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-24, n. 202312438

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-24, n. 202312438
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312438
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 12438/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06759/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6759 del 2023, proposto da
BIORISTOROITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. F A C che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- COMUNE DI SEGNI, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati M N e M D B che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;
- STAZIONE UNICA APPALTANTE – COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI, in persona del legale rappresentante p.t. - non costituita in giudizio;

nei confronti

- LA ROMANA SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Massimo Ragazzo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- RI.CA. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. - non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della lex specialis e di tutti gli atti inerenti alla procedura indetta per l’“ affidamento del servizio di refezione scolastica e nella scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Segni anni scolastici 2023/2024-2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028 ” (CIG: 9534545B6E) e, quindi, bando/disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, Dgue, Duvri, patto di integrità, Modelli da A. a H., chiarimenti, e, in particolare, l’art. 14 (“ offerta economica ”) del bando/disciplinare di gara, ove si prevede l’assegnazione del punteggio massimo di 30 punti tramite la formula “ proporzionale inversa ” ivi indicata, della determina n. 145 del 20/03/23, con cui il Comune di Segni ha aggiudicato il servizio alla controinteressata, e degli atti connessi, ivi inclusi la determina a contrarre del Comune di Segni n. 621 del 13/12/22 e la determina di avvio della procedura della Stazione Unica Appaltante n. 489 del 19/12/22, i verbali di gara con particolare riferimento al verbale n. 3 del 09/03/23, nella parte in cui adotta la formula “ proporzionale inversa ” per l’assegnazione del punteggio alle offerte economiche dei concorrenti,

e per la declaratoria d’inefficacia del contratto medio tempore stipulato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 19/04/23 e depositato il 28/04/23 la Bioristoro Italia s.r.l. ha agito per l’annullamento della lex specialis e di tutti gli atti inerenti alla procedura indetta per l’“ affidamento del servizio di refezione scolastica e nella scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Segni anni scolastici 2023/2024-2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028 ” (CIG: 9534545B6E) e, quindi, bando/disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, Dgue, Duvri, patto di integrità, Modelli da A. a H., chiarimenti, e, in particolare, l’art. 14 (“offerta economica”) del bando/disciplinare di gara, ove si prevede l’assegnazione del punteggio massimo di 30 punti tramite la formula “ proporzionale inversa ” ivi indicata, la determina n. 145 del 20/03/23, con cui il Comune di Segni ha aggiudicato il servizio alla controinteressata, e gli atti connessi, ivi inclusi la determina a contrarre del Comune di Segni n. 621 del 13/12/22 e la determina di avvio della procedura della Stazione Unica Appaltante n. 489 del 19/12/22, i verbali di gara con particolare riferimento al verbale n. 3 del 09/03/23, nella parte in cui adotta la formula “ proporzionale inversa ” per l’assegnazione del punteggio alle offerte economiche dei concorrenti, e per la declaratoria d’inefficacia del contratto medio tempore stipulato.

La controinteressata La Romana Società Cooperativa e il Comune di Segni, costituitisi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 28/04/23 e 05/05/23, hanno concluso per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 2494/23 del 16/05/23 il Tribunale ha dato atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare ed ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 05/07/23.

Alla pubblica udienza del 05/07/23 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha dato avviso alle parti dell’esistenza di profili d’inammissibilità del gravame;
all’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La Bioristoro Italia s.r.l. impugna la lex specialis e tutti gli atti inerenti alla procedura indetta per l’“ affidamento del servizio di refezione scolastica e nella scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Segni anni scolastici 2023/2024-2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028 ” (CIG: 9534545B6E) e, quindi, bando/disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, Dgue, Duvri, patto di integrità, Modelli da A. a H., chiarimenti, e, in particolare, l’art. 14 (“ offerta economica ”) del bando/disciplinare di gara, ove si prevede l’assegnazione del punteggio massimo di 30 punti tramite la formula “ proporzionale inversa ” ivi indicata, la determina n. 145 del 20/03/23, con cui il Comune di Segni ha aggiudicato il servizio alla controinteressata, e gli atti connessi, ivi inclusi la determina a contrarre del Comune di Segni n. 621 del 13/12/22 e la determina di avvio della procedura della Stazione Unica Appaltante n. 489 del 19/12/22, i verbali di gara con particolare riferimento al verbale n. 3 del 09/03/23, nella parte in cui adotta la formula “ proporzionale inversa ” per l’assegnazione del punteggio alle offerte economiche dei concorrenti, e chiede la declaratoria d’inefficacia del contratto medio tempore stipulato.

La ricorrente, classificatasi al secondo posto nell’ambito della procedura di gara, dichiara di gestire il servizio oggetto della procedura e pone a fondamento delle sue domande l’interesse strumentale alla ripetizione della gara stessa.

Con la prima censura la Bioristoro Italia s.p.a. prospetta l’illegittimità della formula proporzionale inversa utilizzata dalla stazione appaltante per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica che non consentirebbe di valorizzare in maniera adeguata le differenze tra le varie offerte economiche.

In via pregiudiziale, il Tribunale ritiene infondata l’eccezione con cui la controinteressata ha prospettato l’irricevibilità della censura;
infatti, l’onere d’impugnazione immediata del bando sussiste solo nel caso di clausole escludenti o di clausole che rendano impossibile la presentazione dell’offerta (Adunanza Plenaria n. 4/18);
a tali ipotesi non è ascrivibile la previsione di una formula matematica, asseritamente illegittima, per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche in quanto essa non impedisce ai concorrenti di presentare le proprie offerte e di partecipare alla gara ai fini dell’aggiudicazione, come è avvenuto nella fattispecie.

Nel merito, poi, il motivo è infondato.

Va, innanzi tutto, rilevato che, secondo quanto prospetta la stessa ricorrente, la Bioristoro Italia s.r.l. ha offerto per ogni pasto euro 4,58 ed ha conseguito un punteggio di 26,5284 mentre la controinteressata La Romana Società Cooperativa ha offerto un costo di euro 4,54 a pasto ed ha ricevuto un punteggio di 26,7621.

Ne deriva che il vizio che, nell’impostazione di parte ricorrente, caratterizzerebbe la formula matematica utilizzata, ovvero l’inadeguata valorizzazione, in termini di punteggio, delle differenze tra le varie offerte economiche, non ha, comunque, in alcun modo, danneggiato la Bioristoro Italia s.r.l. ma, anzi, l’ha avvantaggiata.

Infatti, la ricorrente ha presentato un’offerta più alta di quella della controinteressata e, pertanto, ove fosse stata utilizzata un’altra formula maggiormente idonea a valorizzare le differenze di prezzo, lo scarto tra il punteggio conseguito dalla Bioristoro Italia s.r.l. e quello della controinteressata sarebbe stato ben maggiore a favore di quest’ultima.

In ogni caso, la censura è infondata.

L’individuazione delle modalità di attribuzione del punteggio nell’offerta economicamente più vantaggiosa è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di palesi illogicità o travisamento dei fatti (Cons. Stato n. 276/19), nella fattispecie non ravvisabili.

Va, in proposito, rilevato che il codice degli appalti, applicabile ratione temporis, attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di prevedere che “ l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi ” (art. 95 comma 7 d. lgs. n. 50/16) ed aggiunge, altresì, che “ la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento ”.

Dalle disposizioni in esame si evince, pertanto, che rientra nella piena discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione del peso da attribuire all’offerta economica allorché viene in rilievo il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
infatti, l’amministrazione può, addirittura, decidere che la competizione avvenga solo in riferimento all’elemento qualitativo o modulare, senza limiti specifici, il punteggio previsto per l’offerta economica con il solo rispetto del disposto dell’art. 95 comma 10 bis d. lgs. n. 50/16 il quale si limita a stabilire il punteggio massimo riconoscibile all’offerta economica ma non vieta di attribuire una percentuale inferiore a quella ivi indicata.

L’utilizzazione di una formula, quale quella c.d “ proporzionale inversa ”, allora, può essere giustificata dall’esigenza della stazione appaltante di valorizzare maggiormente i profili qualitativi dell’offerta ed evitare ribassi eccessivi che possano compromettere la qualità del servizio;
tale valutazione non può essere ritenuta nella fattispecie irragionevole dovendo, a tal fine, essere considerata la peculiarità del servizio oggetto di appalto, concernente la refezione scolastica destinata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, e, in particolare, la tenera età dei fruitori delle prestazioni oggetto di gara che richiede una particolare cura in relazione alla qualità dei prodotti forniti;
ciò è, del resto, confermato dallo stesso d.m. 10/03/2020, recante i criteri ambientali minimi concernenti l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, laddove (paragrafo B dell’allegato 1) richiama la possibilità, per le amministrazioni, di aggiudicare l’appalto sulla base (addirittura) di un prezzo o costo fisso (art. 95 comma 7 d. lgs. n. 50/16) in quanto modalità idonea a valorizzare gli aspetti qualitativi che debbono caratterizzare tali servizi.

Deve, pertanto, essere condiviso il più recente orientamento del giudice di appello (per cui Cons. Stato n. 8353/21, n. 7436/2020, n. 1691/2020, n. 8688/19, n. 2185/18) secondo cui:

- è legittima la c.d. formula inversamente proporzionale che, per l’assegnazione dei punteggi economici nell’ambito di una gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prenda quale punto di riferimento per lo sviluppo del calcolo matematico i prezzi proposti dai concorrenti anziché i ribassi sulla base d’asta;

- questo criterio non è manifestamente abnorme e/o irragionevole perché, sebbene non comporti eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronte di ribassi diversi), garantisce, comunque, un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio;

- la necessità di riconoscere il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso, anche se astrattamente rispondente alla possibilità di assegnare l’intero range di punteggio alla componente economica, determinerebbe l’effetto, anch’esso opinabile e, in ultima analisi, irragionevole, di produrre ingiustificate ed “ estreme ” valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali;

- l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale è avvenuta sulla base del « mutato contesto » (così anche la sentenza del Cons. Stato n. 8688/19) conseguente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/16, in relazione al quale nelle Linee-guida n. 2, concernenti l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e, dunque, in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare (paragrafo IV delle Linee guida);

- i precedenti contrari sono, per lo più, riferiti a procedure di gara soggette al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/06, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo, come, invece, prevede l’art. 95 d. lgs. n. 50/16;

- la formula in esame, lungi dall’essere aprioristicamente irragionevole, ha l’evidente e legittima finalità di attribuire decisiva rilevanza alle componenti qualitative dell’offerta, a scapito o, comunque, in preferenza rispetto a quelle economiche, che, tuttavia, non sono state eccessivamente compresse o, addirittura, annullate nelle valutazioni, ed è pienamente giustificata in un appalto ad elevato tasso tecnico o, comunque, caratterizzato da particolari esigenze che inducano a preferire i profili qualitativi dell’offerta rispetto alla mera convenienza economica e alle pure ragioni di mercato.

Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione del 37 Considerando della Direttiva n. 24/2014/UE, dell’allegato 1 art. 1 lett. b) del d.m. 10/03/2020, la violazione degli artt. 34 e 51 d. lgs. n. 50/16 e l’elusione della delibera di Giunta comunale n. 621/22 in quanto la disciplina di gara, nel richiedere la fornitura e il completo allestimento del centro di cottura comunale con attrezzature che l’aggiudicatario avrebbe dovuto acquistare dal medesimo gestore uscente, non sarebbe conforme ai criteri ambientali minimi previsti dal d.m. 10/03/2020 nella parte in cui il decreto stabilisce che le “ attività o forniture collaterali al servizio, quali ad esempio le opere di insonorizzazione delle sale mensa, le forniture di frigoriferi o altre attrezzature, debbono pertanto avere una quotazione separata o essere affidate con gare ad hoc ”.

In quest’ottica, “ dalle enunciate previsioni di gara emerge che non sussistono le quotazioni separate imposte dal rubricato D.M. e che – all’evidenza – per le attività e le forniture collaterali al servizio non sono state bandite procedure ad hoc e né (a tutto voler concedere) sono stati previsti dei lotti separati. Infatti, manca, qualsivoglia riferimento negli atti di gara alla suddivisione in lotti e tale scelta risulta, altresì, priva di motivazione, tra l’altro obbligatoria ai sensi dell’art. 51, comma 1, secondo periodo D.Lgs. 50/16, che imputa l’incombente argomentativo al bando o alla lettera d’invito, nonché alla relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 D.Lgs. 50/16 ” (pag. 11 dell’atto introduttivo).

Il motivo è infondato.

L’allegato 1 al d.m. 10/03/2020 è suddiviso nei seguenti paragrafi:

A. Introduzione: approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali.

B. Indicazioni generali per le stazioni appaltanti.

C. Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica (asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado).

D. Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme.

E. Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione Collettiva per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

F. Criteri ambientali per la fornitura di derrate alimentari.

La disposizione di cui parte ricorrente lamenta la mancata applicazione è contenuta in una previsione (di più ampio respiro di quella, parziale, riportata nell’atto introduttivo) che così recita:

Per assicurare che l’aggiudicazione premi effettivamente gli elementi qualitativi del servizio, le stazioni appaltanti sono chiamate a prevedere requisiti legati all’oggetto dell’appalto e alle attività tipicamente svolte dalle imprese che rendono i servizi di ristorazione collettiva. Attività o forniture collaterali al servizio, quali ad esempio le opere di insonorizzazione delle sale mensa, le forniture di frigoriferi o altre attrezzature, debbono pertanto avere una quotazione separata o essere affidate con gare ad hoc ”.

Tale previsione è presente nel paragrafo B intitolato “ Indicazioni generali per le stazioni appaltanti ” che non costituiscono “ criteri ambientali minimi ”, e che, quindi, come anche desumibile dal contenuto delle stesse, hanno un valore meramente programmatico e, come tale, non immediatamente vincolante per le stazioni appaltanti, a differenza dei veri e propri criteri ambientali minimi, espressamente disciplinati e richiamati dai paragrafi successivi, ai quali, soli, può essere riconosciuta la vincolatività prevista dagli artt. 34 d. lgs. n. 50/16 e 1 d.m. 10/03/2020.

Ne consegue che l’art. 34 d. lgs. n. 50/16 non costituisce idoneo parametro alla luce del quale valutare la legittimità della fattispecie.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in riferimento all’art. 51 d. lgs. n. 50/16 che è stato, più volte, richiamato nel gravame in stretta connessione alla prospettata violazione dei criteri ambientali minimi;
in particolare, la Bioristoro Italia s.r.l. deduce che, secondo il d.m. del 10/03/2020, le attività e forniture collaterali al servizio dovrebbero essere quotate separatamente o essere affidate con gare ad hoc il che avrebbe comportato la necessità di suddividere l’appalto in lotti, suddivisione che nella fattispecie sarebbe stata omessa dalla stazione appaltante senza alcuna motivazione (così a pag. 11 del ricorso: “ a tanto aggiungasi che dalle enunciate previsioni di gara emerge che non sussistono le quotazioni separate imposte dal rubricato D.M. e che – all’evidenza – per le attività e le forniture collaterali al servizio non sono state bandite procedure ad hoc e né (a tutto voler concedere) sono stati previsti dei lotti separati ”).

L’art. 51 d. lgs. n. 50/16 prevede la suddivisione in lotti come strumento necessario per perseguire il “ fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese ” mentre nella fattispecie il paragrafo B dell’allegato 1 al d.m. 10/03/2020, nella parte invocata dalla ricorrente, individua la suddivisione in lotti, innanzi tutto, come modalità di gestione dell’appalto non esclusiva ma alternativa alla quotazione separata delle prestazioni ivi indicate e, in secondo luogo, quale mezzo per il conseguimento di una finalità diversa da quella indicata dall’art. 51 ovvero per valorizzare i profili qualitativi del servizio di ristorazione;
ne deriva la non pertinenza dei richiami giurisprudenziali presenti nel gravame e riferibili all’applicazione dell’art. 51 d. lgs. n. 50/16.

Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che, anche a volere ritenere autonomamente prospettata la violazione dell’art. 51 d. lgs. n. 50/16 in ordine all’omessa motivazione circa la mancata suddivisione in lotti, la censura sarebbe, comunque, irricevibile ed inammissibile (come dedotto dal Comune di Segni nella comparsa depositata il 12/05/23 a pag. 5;
da ciò la superfluità dell’avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a.) e, comunque, infondata in quanto:

- qualora la mancata suddivisione in lotti avesse comportato per la ricorrente l’impossibilità di partecipare alla gara, l’effetto sostanzialmente escludente della disciplina della lex specialis ne avrebbe imposto l’impugnazione immediata (Cons. Stato n. 1607/23), il che non è avvenuto;

- se la mancata suddivisione non ha precluso alla ricorrente la partecipazione, allora la censura deve essere ritenuta inammissibile e, comunque, infondata in quanto tale ipotetico vizio non ha, in alcun modo, influito sull’esito della procedura e sulla collocazione deteriore in graduatoria della ricorrente che, in proposito, non ha dedotto alcunchè (in questo senso espressamente Cons. Stato n. 7962/2020 e n. 6611/18);

- infatti, come già detto, l’art. 51 d. lgs. n. 50/16 ha la finalità di favorire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e parte ricorrente non ha nemmeno dedotto di appartenere ad una delle predette categorie.

In ogni caso, la censura è infondata anche sotto altro profilo.

L’impostazione di parte ricorrente parte dal presupposto che la fornitura e l’allestimento del centro cottura, anch’esse oggetto di appalto, rientrino in quelle “ attività o forniture collaterali al servizio ” per le quali il paragrafo B dell’allegato 1 al d.m. 10/03/2020 prevede la quotazione separata o l’affidamento tramite gare ad hoc .

L’opzione ricostruttiva in esame non può essere condivisa.

Il paragrafo B all’allegato 1 del d.m. 10/03/2020 stabilisce che “ per assicurare che l’aggiudicazione premi effettivamente gli elementi qualitativi del servizio, le stazioni appaltanti sono chiamate a prevedere requisiti legati all’oggetto dell’appalto e alle attività tipicamente svolte dalle imprese che rendono i servizi di ristorazione collettiva ”.

Ad avviso del collegio, la fornitura ed allestimento del centro cottura (da notare che i locali sono messi a disposizione dal Comune: art. 1 del capitolato speciale) rientrano nel novero delle “ attività tipicamente svolte dalle imprese che rendono i servizi di ristorazione collettiva ”, a cui vanno parametrati i requisiti qualitativi del servizio, e non già nelle attività o forniture “ collaterali ” per le quali il decreto auspica una quotazione separata o una gara ad hoc;
infatti, la fornitura e l’allestimento del centro cottura hanno ad oggetto un elemento indispensabile per la preparazione dei pasti che, evidentemente, influisce anche sulla qualità degli stessi.

Ciò è confermato, a livello normativo, dall’art. 1 d.m. 10/03/2020 il quale definisce il “ servizio di ristorazione collettiva “ (nel cui ambito rientra il servizio oggetto del presente giudizio) come “ attività che include l’acquisto di alimenti e bevande;
la preparazione dei pasti con le derrate alimentari acquistate;
il trasporto e la somministrazione dei pasti;
la pulizia della sala mensa, dei locali del centro cottura e delle attrezzature e stoviglie utilizzate;
la gestione delle eccedenze alimentari derivanti dalla preparazione e dalla somministrazione dei pasti
”;
si tratta di attività (specificamente la “ preparazione dei pasti ” e la “ pulizia dei locali ”) che presuppongono necessariamente la fornitura e l’allestimento del centro cottura.

Nello stesso senso il capitolato speciale di appalto all’articolo 1 prevede, a carico dell’aggiudicataria, l’obbligo di “ allestimento [del] punto cottura ” che, pertanto, rientra, a pieno titolo, nell’oggetto dell’appalto (le cui modalità di gestione sono, per altro, oggetto di un criterio premiante: art. 13 del disciplinare) in quanto incidente sulla qualità del servizio e dei prodotti erogati all’utenza.

Ne deriva che il paragrafo B dell’allegato 1 al d.m. 10/03/2020, laddove prevede che le “ attività o forniture collaterali al servizio, quali ad esempio le opere di insonorizzazione delle sale mensa, le forniture di frigoriferi o altre attrezzature, debbono pertanto avere una quotazione separata o essere affidate con gare ad hoc ”, si riferisce solo a quei casi in cui la prestazione “ collaterale ”, per la sua particolarità (è il caso dell’insonorizzazione delle sale mensa che può richiedere un onere economico significativo), e, soprattutto, per la sua rilevanza economica nel contesto complessivo dell’appalto (come per la fornitura di frigoriferi o di altre attrezzature specifiche), esula dalla mera fornitura ed allestimento del centro di cottura la cui quantificazione in termini di oneri economici non eccessivi, per altro, deve tenere conto del fatto che, nella fattispecie, i locali sono messi a disposizione dal Comune e le relative attrezzature rimangono di proprietà dell’aggiudicatario (come confermato nei “ chiarimenti ” resi dalla stazione appaltante ai concorrenti: allegato n. 7 all’atto introduttivo) senza che questi abbia l’obbligo di acquistarle dal forniture uscente, obbligo non previsto da alcuna disposizione della lex specialis.

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