TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202300483
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2023
N. 00483/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2021, proposto da
ZANTEDESCHI F.LLI SOCIETÀ AGRICOLA, rappresentata e difesa dall'avv. E E, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 064 2021 00049163 89/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, inviata il 21 settembre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it” , con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.419.165,26 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009;
- del ruolo indicato nella cartella impugnata;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. M P;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente, produttore di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento n. 064 2021 00049163 89/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, inviata il 21 settembre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it” , con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.419.165,26 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009. L’impugnazione è estesa al ruolo indicato nella suddetta cartella. È stato chiesto inoltre il risarcimento del danno.
2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
(i) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale. In proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11 ( Repubblica Italiana v. Commissione ). Gli importi del prelievo supplementare risulterebbero quindi inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di importi accertati come dovuti;
(ii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, anche per mancata notifica dell’accertamento al produttore, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;
(iii) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia;
(iv) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo imposte dalle sentenze della Corte di Giustizia di cui al punto (iii), dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 del DL 5/2009;
(v) vi sarebbero infine alcuni vizi propri della cartella di pagamento. In particolare, nel ricorso si sottolinea che la notifica non è partita da un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all’art. 16- ter comma 1 del DL 18 ottobre 2012 n. 179. Inoltre, si sarebbe verificata la decadenza ex art. 25 comma 1-c del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto la notifica della cartella è intervenuta oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento del debito è divenuto definitivo (alla fine di ogni campagna, o quantomeno in coincidenza con le intimazioni riportate nella cartella), e prima che entrassero in vigore le nuove regole di riscossione di cui al decreto direttoriale del 22 gennaio 2020. La cartella si baserebbe poi su un secondo ruolo, illegittimo in quanto aggiuntivo rispetto all’iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Questo TAR, con ordinanze n. 490 del 21 dicembre 2021 e n. 456 del 20 giugno 2022, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, allo scopo di chiarire il contenzioso proposto nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto del presente ricorso. È stato chiesto in particolare di specificare se siano intervenute sentenze passate in giudicato.
5. L’AGEA non ha eseguito compiutamente l’ordine istruttorio, in quanto non ha prodotto una relazione illustrativa, limitandosi ad alcuni depositi in data 6 giugno 2022 e 12 gennaio 2023.
6. Tenendo conto di questo materiale istruttorio e di quello prodotto a più riprese dall’azienda agricola ricorrente, gli antefatti possono essere ricostruiti come segue:
(a) con riguardo alla campagna 2000-2001, l’AGEA ha inviato al primo acquirente una nota integrativa di data 22 maggio 2002, contenente la rettifica del prelievo supplementare imputato;
(b) contro la rettifica del prelievo supplementare per la campagna 2000-2001 il primo acquirente ha proposto impugnazione davanti al TAR Lazio. Il ricorso (RG 7808/2002) è tuttora pendente, dopo che la dichiarazione di perenzione è stata annullata con ordinanza n. 12753 del 6 novembre 2019;
(c) un altro ricorso proposto dal primo acquirente contro i provvedimenti di compensazione nazionale per la campagna 2000-2001 è stato dichiarato inammissibile dal TAR Lazio con sentenza n. 2044 del 29 febbraio 2012;
(d) ancora con riguardo alla campagna 2000-2001, come riportato nella cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, l’AGEA ha inviato all’azienda agricola ricorrente l’intimazione di pagamento prot. n. AGEA.DIRGEN.2013.709 di data 26 giugno 2013;
(e) il TAR Brescia, con sentenza n. 86 del 25 gennaio 2021, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte perento il ricorso collettivo e cumulativo presentato da una pluralità di produttori contro una serie di intimazioni di pagamento del 2013, tra cui quella inviata all’azienda agricola ricorrente. L’appello è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4630 del 7 giugno 2022;
(f) con riguardo alla campagna 2005-2006, l’azienda agricola ricorrente ha proposto, assieme ad altri produttori, un ricorso collettivo e cumulativo contro i provvedimenti di quantificazione del prelievo supplementare. L’impugnazione è stata respinta dal TAR Lazio con sentenza n. 477 del 14 gennaio 2015, ma in appello il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3597 del 9 maggio 2022, ha accolto il ricorso, applicando le indicazioni della Corte di Giustizia sulla necessità di ammettere al rimborso del prelievo in eccesso anche i produttori non in regola con i versamenti mensili, e ha disposto un complessivo ricalcolo;
(g) un esito simile è intervenuto relativamente alla campagna 2006-2007. L’azienda agricola ricorrente ha proposto, assieme ad altri produttori, un ricorso collettivo e cumulativo contro i provvedimenti di quantificazione del prelievo supplementare. L’impugnazione è stata respinta dal TAR Lazio con sentenza n. 5091 dell’8 maggio 2018, ma in appello il Consiglio di Stato, con sentenza n. 973 del 27 gennaio 2023, ha accolto il ricorso, applicando le indicazioni della Corte di Giustizia sulla necessità di ammettere al rimborso del prelievo in eccesso anche i produttori non in regola con i versamenti mensili, e ha disposto un complessivo ricalcolo;
(h) con riguardo alla campagna 2007-2008, è tuttora pendente davanti al Tar Lazio un ricorso collettivo e cumulativo contro i provvedimenti di quantificazione del prelievo supplementare (RG 11901/2008);
(i) sempre con riguardo alla campagna 2007-2008, come riportato nella cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, l’AGEA ha inviato all’azienda agricola ricorrente l’intimazione di pagamento prot. n. CS.CCSLU.2010.1685 di data 5 novembre 2010;
(j) il TAR Lazio, con sentenza n. 214 del 10 gennaio 2018, ha respinto nel merito (tranne sul punto della decorrenza degli interessi) il ricorso collettivo e cumulativo presentato da una pluralità di produttori contro una serie di intimazioni di pagamento del 2010, tra cui quella inviata all’azienda agricola ricorrente. Sulla predetta decisione è pendente l’appello (RG 6034/2018);
(k) con riguardo alle campagne 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, l’AGEA ha inviato all’azienda agricola ricorrente l’intimazione di pagamento prot. n. AGEA.AGA.2009.33318 di data 19 giugno 2009. Sulla base di questa intimazione l’azienda agricola ricorrente ha presentato in data 2 marzo 2010 istanza di rateizzazione, accolta dall’AGEA con nota prot. n. CS.CCSLU.2010.1685 di data 13 ottobre 2010. Il contratto di rateizzazione non risulta però sottoscritto;
(l) la predetta intimazione di data 19 giugno 2009 è stata impugnata dall’azienda agricola ricorrente davanti al TAR Lazio, nell’ambito di un ricorso collettivo e cumulativo. Il