TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400177
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2024
N. 00177/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04836/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4836 del 2020, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento del provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, avente n. Area I O.S.P. (182626/12B16) notificato il giorno 9 settembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il decreto n. prot. 182626/12B16, notificato in data 9 settembre 2020, il Prefetto della Provincia di Napoli ha fatto divieto al ricorrente di detenere armi munizioni e materiale esplodente, contestualmente disponendo la revoca dei titoli di polizia a quest’ultimo rilasciati.
Nell’adottare il predetto provvedimento, il Prefetto ha richiamato la nota della Stazione dei Carabinieri di Castellammare di Stabia contenente l’acquisizione della notizia di reato a carico del ricorrente, scaturente dalla denuncia-querela presentata dalla coniuge in data 29 luglio 2020 per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p..
Con il proposto ricorso, l’odierno ricorrente ha impugnato il summenzionato provvedimento, deducendo in sintesi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7, l. 241/1990 e dell’art. 39 e ss. del TULPS, nonché l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà del provvedimento.
Nel dettaglio, ha censurato l’impugnato provvedimento in quanto adottato non solo in assenza delle necessarie garanzie procedimentali (artt. 7 e 10 bis, Legge 241/1990), ma anche in forza di un iter motivazionale del tutto carente, incentrato esclusivamente sulla denuncia querela presentata dalla coniuge in relazione a condotte inveritiere e comunque di per sé sole inidonee a dimostrare un potenziale abuso del detenuto titolo di polizia.
Ha resistito l'Amministrazione con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza del gravame.
Respinta la domanda cautelare con l’ordinanza collegiale n. 2394/2020, all’udienza pubblica del 5 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è infondato, potendo le doglianze articolate, in quanto ispirate dalla medesima ratio censoria, volta a contestare la non corretta applicazione della normativa vigente in materia nonché il connesso difetto di istruttoria e di motivazione, essere esaminate congiuntamente.
2.1. L'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nell'attribuire al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, prevede che tale potere possa essere esercitato, non solo quando la persona destinataria del predetto provvedimento abbia riportato condanne penali o sia sottoposta a procedimenti penali, ma anche quando la medesima, più semplicemente, sia "ritenuta capace di abusarne".
Analogamente, l'art. 43 dello stesso testo normativo attribuisce al Questore il potere di ricusare la licenza di porto d'armi "a chi non dà affidamento di non abusare delle armi".
Il predetto giudizio di affidabilità, formulato - a seconda dei casi - dal Prefetto o dal Questore, è connotato da ampia discrezionalità, essendo finalizzato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e presuppone che l'interessato sia persona indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.
Tale valutazione può essere sindacata in sede giurisdizionale soltanto sotto il profilo della manifesta illogicità, in quanto sia la detenzione sia il porto delle armi si caratterizzano, da un lato, per un'intrinseca pericolosità e, dall'altro, per la tenuità di un interesse socialmente apprezzabile, con la conseguenza che, per l'adozione del divieto, è sufficiente il convincimento dell'Amministrazione in ordine alla possibilità che il detentore abusi dell'autorizzazione.
Nella materia in esame, dunque, i poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa (cfr. in argomento, tra le tante, T.A.R. Puglia, Bari sez. II, 11/11/2020, n. 1391), fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (cfr., in argomento, C.d.S., Sez. III, n. 690 de 19.2.2016 e n. 5542 del 7.12.2015; C.d.S., Sez. VI, n. 6288 del 7.12.2007, n. 1528 del 5.4.2007, n. 535 del 12.2.2007 e n. 6669 del 13.11.2006; C.d.S., Sez. IV, n. 1466 del 19.3.2003, n. 748 del 30.4.1999 e n. 1440 del 19.12.1997; TAR Trentino – Alto Adige, Trento, n. 115 del 24.5.2018; TAR Liguria, Sez. I, n. 459 del 17.5.2018).
Del resto, secondo la costante giurisprudenza, la motivazione dei provvedimenti in materia di armi, proprio in ragione dell'ampia discrezionalità che li caratterizza, è censurabile solo se del