TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202200642

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202200642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200642
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 00642/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00405/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 405 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Wkn Basilicata Development Pe1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. A S D, con domicilio digitale in atti;

contro

- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N P, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4, e domicilio digitale in atti;
- Comune di San Fele, Comune di Castelgrande, non costituiti in giudizio;
- Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, al Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;
- Comune di Muro Lucano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Maria Bonsera, con domicilio digitale in atti;

nei confronti

- Cogein Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Antonio De Sanctis, Stefano Bucello, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento

con riguardo al ricorso introduttivo

- nei limiti dell'interesse, del verbale avente prot. n. 16473 del 25 giugno 2021 della terza seduta della conferenza dei servizi inerente al “procedimento relativo all'autorizzazione unica in variante dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nei Comuni di Rapone, Muro Lucano, San Fele, Castelgrande, Atella, Ruvo del Monte, di cui alla determinazione dirigenziale n. 150C.2014/D.00579 del 16.9.2014.”;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa: - il parere reso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Basilicata, acquisito agli atti della conferenza dei servizi con nota prot. 14721 del 9.6.2021;
- la nota prot. 12527 del 19.5.2021, con la quale l'Ufficio urbanistica e pianificazione territoriale ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione del paesaggio in data 13.5.2021, nonché il relativo parere;
- le note prot. 3428 del 21.4.2021 e prot. 4695 del 9.6.2021, con le quali il Comune di Muro Lucano ha comunicato il proprio parere;
- il parere reso nel corso dell'ultima seduta della conferenza dei servizi da parte del Comune di San Fele;
- nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, il Disciplinare adottato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 2260 del 29.12.2010, come modificata dalla D.G.R. n. 41/2016;

con riguardo ai motivi aggiunti

- del provvedimento prot. n. 23794 del 15.9.2021 della Regione Basilicata, avente a oggetto “D.Lgs. n.387/2003, art. 12, e L.R. n.1/2010 – DD n. 150C.2014/D.00579 del 16/09/2014. Autorizzazione alla variante sostanziale al progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei Comuni di Rapone, Muro Lucano, San Fele, Castelgrande, Atella, Ruvo del Monte (PZ). Proponente: WKN Basilicata Development PE1 srl, Progressivo Interno: 153V. Riscontro a nota prot. ENEL‐WKN‐03/09/2021‐00000127”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, del Ministero della cultura, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, della Cogein Energy s.r.l. e del Comune di Muro Lucano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022, il Consigliere avv. B N;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La WKN Basilicata Development PE1 s.r.l., di seguito anche solo WKN, con ricorso depositato il 10 agosto 2021, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti il procedimento di autorizzazione unica in variante dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nei Comuni di Rapone, Muro Lucano, San Fele, Castelgrande, Atella, Ruvo del Monte, laddove è stato disposto il rilascio di tale titolo autorizzatorio per n. 1 aerogeneratore di potenza pari a 4,285 MW in luogo di quello già assentito pari a 30 MW e costituito da n. 10 aerogeneratori.

1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue:

- con determinazione n. 150C.2014/D.00579 del 16 settembre 2014 è stata rilasciata alla WKN l’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, di cui è questione, della potenza nominale di 30,0 MW;

- con distinte note del 20 febbraio 2019 la WKN ha trasmesso istanza di proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, e di proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale rilasciato con D.G.R. n. 462/2014 del 17 aprile 2014;

- il successivo 15 aprile 2019, la WKN ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica regionale per una variante sostanziale del progetto autorizzato con la predetta DD n. 579/2014, relativamente alle opere di connessione, lasciando invariato il “ layout ” relativo agli aerogeneratori;

- con DD n. 23AB.2020/D.00966 del 2 ottobre 2020 l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha espresso parere di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e con successiva nota prot. n. 205338/23AB del 30 ottobre 2020, il medesimo Ufficio ha precisato come il citato provvedimento risultasse “assorbente anche dell’istanza di proroga del giudizio di compatibilità ambientale”;

- il 7 ottobre 2020, la WKN ha presentato istanza di variante “non sostanziale” relativa al

layout degli aerogeneratori consistente: - eliminazione di n. 3 aerogeneratori;
- variazione della tipologia di aerogeneratori (sostituzione del modello Nordex N117 con il Nordex N133 e conseguente incremento del diametro del rotore);
- riduzione della potenza elettrica complessiva immessa in rete;
- spostamento, rispetto alla posizione autorizzata, di alcuni aerogeneratori;
- modifiche relative al tracciato della viabilità di accesso del parco eolico;

- l’Amministrazione regionale, ritenendo che tale istanza postulasse una variante sostanziale, ha indetto apposita conferenza dei servizi;

- dopo due sedute interlocutorie, il 9 maggio 2021 si è tenuta la terza seduta della conferenza, il cui esito è qui avversato, ove si è concluso che: «i pareri, gli atti e i documenti di cui sopra assunti agli atti della conferenza, tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute e tenuto conto che tutte le Amministrazioni\Enti hanno espresso e/o ribadito il proprio parere, anche attraverso il silenzio‐assenso, costituiscono risoluzione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi esclusivamente in relazione alla realizzazione dell’aerogeneratore siglato 10NEW e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili».

1.2. In diritto, la WKN ha formulato motivi specifici in punto di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.

2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

2.1. Le Amministrazioni statali intimate sono comparse in giudizio con atto di stile.

2.2. La controinteressata Cogein s.r.l. ha sostenuto l’inammissibilità in rito e il rigetto nel merito del ricorso, “nella parte in cui pretende di addossare a essa il rispetto della distanza minima fra aerogeneratori”.

3. Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021, la ricorrente ha rinunciato a una delle 7 turbine della richiesta di variante (in particolare la n. 14 NEW), nonché alle censure di merito afferenti esclusivamente a tale turbina. Il difensore della controinteressata Cogein ha preso atto di quanto innanzi, dichiarando il venir meno dell’interesse alla decisione della sua assistita.

3.1. Con ordinanza n. 176 del 2021, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di “ fumus boni iuris ”.

4. L’11 ottobre 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Muro Lucano, eccependo l’infondatezza nel merito del ricorso.

5. Il 15 novembre 2021 la ricorrente ha presentato motivi aggiunti avverso la sopravvenuta prot. n. 23794 del 15.9.2021, con la quale l’Amministrazione ha comunicato che “la documentazione

allegata alla medesima nota non è esaustiva rispetto a quanto previsto dal paragrafo 1.2.1.11.

dell’appendice A del PIEAR di cui alla L.R. 1/2010 per effetto della mancata asseverazione

del quadro economico finanziario, significando che l’Ufficio scrivente non potrà emanare il

provvedimento conclusivo del procedimento di cui all’oggetto”.

6. All’udienza pubblica dell’8 giugno 2022, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.

7. Ritiene il Collegio di poter soprassedere alla disamina delle eccezioni in rito, essendo il ricorso e l’atto di motivi aggiunti infondati, alla stregua della motivazione che segue.

7.1. L’atto conferenziale contestato col ricorso introduttivo, sul versante motivazionale, si impernia sui seguenti profili: a ) il parere della Soprintendenza, non fa «un mero rimando alla inidoneità delle aree in cui ricadono gli aerogeneratori, ma motiva puntualmente quali sarebbero gli impatti paesaggistici derivanti dall’installazione dell’impianto eolico sul paesaggio (per le motivazioni si rimanda allo stesso parere con particolare riferimento alle pagg. 3 e 4 dello stesso, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale)»: b ) l’aerogeneratore “14NEW” è «interferente non solo con l’impianto di Cogein Energy srl ma anche con un aerogeneratore di minieolico già realizzato, per cui la posizione della stessa macchina (e/o la dimensione del rotore) sarebbe da rivedere a prescindere dall’interferenza con l’impianto di Cogein Energy»; c ) circa le «interferenze rilevate tra la 14NEW di WKN e l’impianto eolico di Cogein Energy srl è utile evidenziare che le due istanze presentate entrambe nel 2011 (prot.n.9161/73AD del 20/01/2011, la WKN e prot. n. 97105/73AD del 07/06/2011, la Cogein), avevano una configurazione dei layout compatibile con le norme del PIEAR. Successivamente alle predette istanze, prima ancora del rilascio dell’autorizzazione unica con la DD 579/2014 alla WKN, sono intervenute due varianti progettuali proposte dalla WKN che hanno modificato - tra l’altro – le dimensioni e la posizione

dell’aerogeneratore 14NEW, generando le interferenze con l’impianto eolico di Cogein Energy srl»; d ) «i pareri dei Comuni di Muro Lucano, Castelgrande e San Fele sebbene gli stessi siano chiamati ad esprimersi esclusivamente sulla conformità urbanistica del progetto, come già rilevato dall’Arch. L., convergono con le valutazioni operate da parte della Soprintendenza evidenziando e

rappresentando le preoccupazioni (anche attraverso le note allegate al presente verbale) circa l’impatto paesaggistico che l’impianto eolico produrrebbe; e ) «rispetto all’osservazione dell’ing. S. circa l’autorizzazione già rilasciata su un layout di numero maggiori di macchine, si ribadisce che tale provvedimento autorizzativo (DD n. 579/2014) è approdato in epoca antecedente all’entrata in vigore della LR n. 54/2015. L’istanza di variante sostanziale presentata per le modifiche apportate alle opere di connessione, si ribadisce, ha comportato ai sensi dell’art. 5 del DLgs 28/2011, la riapertura del procedimento autorizzativo con la conseguente necessità di rivalutazione del progetto sulla scorta della normativa ad oggi vigente (LR n. 38/2018 e LR n. 54/2015)».

7.2. Nell’ampio spettro di censure formulate dalla ricorrente, preliminare rilievo assume la prospettazione secondo cui tale provvedimento sarebbe illegittimo per essere l’Amministrazione intervenuta in autotutela in carenza dei relativi presupposti e in aperta violazione dei principi che governano il procedimento amministrativo. In particolare, la Società ha ottenuto, nel 2014, l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e all’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 30 MW e costituito da n. 10 aerogeneratori. In seguito, nell’anno 2019, la Società ha presentato una richiesta di variante afferente esclusivamente alle opere di connessione, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare l’intervento, riducendo al contempo l’impatto ambientale della connessione alla rete del parco eolico. Ancora, nell’anno 2020, la Società ha presentato una seconda variante, espressamente qualificata agli atti come non sostanziale, concernente essenzialmente la riduzione del numero degli aerogeneratori (da 10 a 7) e una marginale modifica del “ layout ” del progetto autorizzato. Ciò nonostante, la Regione si sarebbe pronunciata integralmente sul progetto autorizzato, senza limitarsi al solo scrutinio delle richieste di variante, accogliendo la prima variante afferente alle sole opere di connessione, e rilasciando l’AU per la realizzazione di un solo aerogeneratore in luogo dei 10 già autorizzati, così di fatto «procedendo con una sorta di annullamento d’ufficio/revoca dell’AU già in precedenza rilasciata».

7.2.1. Il motivo non merita adesione. Non è in dubbio che sia stata l’odierna deducente ad aver compulsato l’Amministrazione regionale con due istanze (delle quali una individuata in sede procedimentale come sostanziale dalla stessa Società ricorrente, senza che, a tacer d’altro, tale qualificazione possa qui essere revocata in dubbio per il divieto di venire “ contra factum proprium ”) contemplanti la variazione del profilo morfologico dell’impianto (c.d. “ layout ”), con significativi spostamenti della dislocazione degli aereogeneratori e delle opere di connessione. In tal senso, il quadro regolatorio tratteggiato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 assoggetta all'autorizzazione unica le modificazioni sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, così come il successivo comma 3 assume la sostanzialità degli interventi da realizzare sugli impianti esistenti che comportino variazioni delle dimensioni fisiche e dell'area destinata ad ospitare le opere connesse. A tal riguardo, si consideri che a fronte della riduzione del numero di macchine da installare, la variante ha proposto un incremento dimensionale del

diametro delle pale (da mt. 117 mt a mt. 133) e ha proposto diversi spostamenti, di estensione, nel caso di due aerogeneratori, superiore a mt. 100.

Tali istanze non possono non misurarsi colle mutazioni del quadro normativo di riferimento nelle more intervenute, le quali assumono rilievo determinante al fine del diverso esito della conferenza dei servizi e delle valutazioni ivi formulate. Il sopravvenire di una legge durante lo svolgimento del procedimento dà ingresso al principio “ tempus regit actum ”, nel senso che ciascuna delle fasi va considerata sottoposta alla disciplina della legge vigente nel tempo in cui viene compiuta. Per converso, alcuna iniziativa officiosa è ravvisabile nella fattispecie, sicché non pertinenti risultano i riferimenti alla disciplina scolpita dagli articoli 21- quinquies e 21 -nonies della legge n. 241 del 1990.

7.3. Non persuade la tesi che fa conseguire l’asserita illegittimità dell’atto avversato dall’avere la Regione, in violazione della normativa di riferimento, non considerato l’efficacia assorbente, anche ai fini paesaggistici, del provvedimento di esclusione della valutazione di impatto ambientale.

In senso contrario, è agevole osservare che tale ultimo atto (determinazione n. 23AB.2020/D.00966 del 2 ottobre 2020 emanata dall’Ufficio compatibilità ambientale) reca la testuale specificazione che: il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del d.l.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi”.

7.3.1. Ritiene ancora il Collegio, in un’ottica di maggiore ampiezza, che sia implausibile la prospettazione della deducente secondo cui il provvedimento di valutazione di impatto ambientale assorbirebbe in sé qualsivoglia autorizzazione in materia ambientale, e segnatamente l’autorizzazione paesaggistica. Invero, ove il progettato impianto impatti potenzialmente su beni che, in ragione dell’intrinseco valore che li connota, sono tutelati dalla legge ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, il legislatore dispone l’attivazione di uno speciale procedimento che sfocia nell’autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti l’intervento, in quanto diretto a verificarne la compatibilità con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela. In ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina “ sic et simpliciter ” la necessità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica (T.A.R. Puglia, sez. I, 19 marzo 2019, n. 403;
T.A.R. Lombardia, sez. III, 12 aprile 2019, n. 820).

7.4. Da disattendere sono poi, nel complesso, le doglianze relative al giudizio negativo dell’Ente preposto alla tutela paesaggistica. Sul piano generale va ricordato, in adesione a una costante giurisprudenza del Giudice amministrativo, che le scelte operate dalla Pubblica Amministrazione, in particolare quelle fondate su esercizio di discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede di legittimità solo laddove ricorrano le figure sintomatiche di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza, ovvero per evidente contraddittorietà della motivazione. Entro tali limiti, la verifica che il giudice amministrativo deve compiere, così evitando di svolgere un non previsto sindacato di merito, attiene alla coerenza della scelta o misura adottata all’amministrazione con le premesse argomentative da essa stessa poste, evitando di giustapporre un distinto percorso argomentativo a quello già esplicitato dall’amministrazione medesima ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2021, n 8545).

Nel caso di specie, il parere della Soprintendenza ha rilevato che il progettato intervento: A ) rientra nella perimetrazione di cui alla sopravvenuta legge regionale n. 54/2015, in quanto in quanto: - l'aerogeneratore 14 cade nel buffer di rispetto di 3000 mt da beni monumentali e su particelle gravate da usi civici;
- l'aerogeneratore 8VNS cade nel buffer di rispetto di 500 mt dai fiumi;
- gli aerogeneratori 8VNS, 10VS e 1 OVNS cadono in area ad uso bosco querceti mesofili e mesotermofili e 29VNS e 29VS in area ad uso faggeto;
- gli aerogeneratori 11VS, 8VS e 8VNS, 9VS, 10VS e lOVNS, 14VS e 14VNS, 29VNS e 29VS, 30VS e 30VNS cadono nel buffer di 5000 mt dai centri storici e di 3000 mt dai centri abitati;
- gli aerogeneratori 28VS, 22VS e 22VNS, 23VS e 23VNS nel buffer di 5000 mt dai centri storici; B ) alla luce di quanto documentato dai fotoinserimenti e dalle carte di intervisibilità, si evince il notevole impatto paesaggistico prodotto da una porzione dell'impianto sulla città di Muro Lucano, il cui centro storico è vincolato paesaggisticamente con D.M. del 13 febbraio 1967 come area di notevole interesse pubblico. Dai fotoinserimenti prodotti risulta che dal castello di Muro Lucano sarebbero chiaramente visibili gli aerogeneratori 29VS/29VNS e 30VS/30VNS. Dalle carte dell'intervisibilità teorica prodotte dal richiedente e dalle osservazioni prodotte dal Comune di Muro Lucano dal belvedere di via Roma si traguarderebbero, alle spalle del quadro naturale di Muro Lucano, anche gli aerogeneratori 22VS/22VNS e 23VS/23VNS; C ) come da fotoinserimento n. 3N, gli stessi aerogeneratori 22VS/22VNS e 23VS/23VNS sono, inoltre, visibili sulla linea di crinale opposta, dal castello di S. Fele, bene vincolato ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/2004, per il quale è in programma un intervento di riqualificazione mediante percorsi naturalistici pedonali con finalità di valorizzazione della panoramicità del sito; D ) una parte dell'impianto attraversa aree sopra i 1200 mt di altitudine dal livello del mare che, ai sensi del PIEAR, sono aree dove non è consentita la realizzazione di impianti eolici.

Il parere della Soprintendenza è ampiamente motivato, muove su direttrici eccentriche rispetto al dato costituito dalla mera insistenza dell’impianto nell’area di cui alla legge regionale n. 54 del 2015, e valorizza i plurimi impatti visivi idonei a creare nocumento ai beni paesaggistici tutelati. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, come affermato dal Consiglio di Stato in analoga questione, le valutazioni operate dalla Soprintendenza siano state il frutto di una valutazione tecnica rispetto alla vicenda concreta, effettuata sulla base di circostanziate ed evidenziate ragioni ostative individuate nella opportunità di salvaguardare, sempre nella prospettiva di tutela dei beni la cui salvaguardia è affidata alla Soprintendenza, la percezione visiva di taluni siti intersecati dalle pale eoliche e insidiati dal loro cono visivo, siccome posti in prossimità o vicinanza dell’impianto;
e tutto questo, considerate le distanze ma senza attribuire alle stesse valore decisivo in termini di mera quantità (Cons. Stato, n. 8545 del 2021).

Le valutazioni svolte non appaiono, dunque, viziate da irragionevolezza o contraddittorietà della motivazione né da un deficit istruttorio o travisamento dei fatti, e neppure inficiate da una mera applicazione meccanicistica della legge regionale n. 54 del 2015. Esse sono state operate “in concreto”, ossia in ragione dell’area prescelta;
è stata, altresì, evidenziata la presenza – in rapporto anche alle concrete caratteristiche dell’intervento da realizzare – di pregiudizi per il paesaggio, ovvero per valori costituzionalmente tutelati. Né il giudice amministrativo può procedere alla verifica in concreto della incidenza (o meno) o comunque delle interrelazioni tra intervento proposto e beni collocati nell’area interessata, posto che ciò trascenderebbe i limiti (già richiamati) del sindacato giurisdizionale di legittimità.

7.4.1. A fronte di ciò, le valutazioni della ricorrente, espresse anche attraverso una relazione consulenziale di parte, finiscono per sovrapporsi alle scelte di merito effettuate dalla Soprintendenza laddove, nell’affermare categoricamente l’assenza di un significativo aggravamento paesaggistico, esse si sostituiscono alle documentate e motivate valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione.

7.4.1.1. Fuori asse è pure l’argomento secondo cui nel caso di specie troverebbe applicazione il d.P.R. n. 31/2017, di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto lo stesso è

applicabile solo in caso di variazione dimensionale non superiore al 2%. Orbene, per raggiungere tale ultimo valore, la deducente si è limitata a considerare il solo aspetto dell’altezza delle pale, mentre occorre svolgere un computo complessivo, che non può non avere riguardo a tutte le innanzi descritte ampie modificazioni spaziali e strutturali, ivi comprese quelle relative al diametro delle pale e al variato posizionamento di numerosi aerogeneratori.

8. Orbene, l’avversato verbale della conferenza dei servizi, nel caso di specie, è sorretto da più ragioni giustificatrici, tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, ovverosia trattasi di c.d. “provvedimento plurimotivato”. Ne consegue che l’infondatezza delle censure avverso una soltanto di esse (segnatamente la pretesa illegittimità del parere della Soprintendenza) importa la conservazione dell’atto, e la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle doglianze riferite agli altri aspetti dell’atto avversato ( ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 2 settembre 2022, n. 2308;
T.A.R. Basilicata, 29 settembre 2021, n. 622;
Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1921).

9. Dalle considerazioni che precedono discendono il rigetto del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, col quale sono state pedissequamente riproposte in via derivata le censure già formulate nel primigenio atto.

10. Le spese seguono la soccombenza con riguardo alla Regione Basilicata e al Comune di Muro Lucano, mentre vanno compensate con riguardo alla Cogein s.r.l. (come da istanza in tal senso nella camera di consiglio dell’8 settembre 2021) e delle Amministrazioni statali intimate, in ragione del tenore di mera forma dell’attività defensionale svolta.

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