TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-10-07, n. 201401164
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N. 01164/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00805/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2013, proposto da:
Società Bleu s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti L D T e B A P, con domicilio eletto in Bari, via Dalmazia, 161;
contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall'avv. G R, con domicilio eletto in Bari, via Ettore Fieramosca, 82;Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti A B e M L, con domicilio eletto in Bari, via Nazario Sauro n. 33;Comune di Canosa di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti, 58;Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;Comune di Minervino Murge;Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;Autorità di Bacino per la Puglia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Giordano Bruno, Pierpaolo Ursini, Walter Di Loreto, Andrea Ciccocioppo, Camillo D'Alessandro, Guglielmo Maio, Antonio Lannutti, Diletta D'Alessandro, Sara Di Toro, Sangermano Leonardo, Fasanelli Cosimo, Alessandro Sasso, Antonio Foschino, Alfonso Piccirillo, Giuseppe Di Biase, Giuseppe Dionisio, Luigi Affatato, Sabatino Martoccia, Paolo Tinello, Maurizio Campitelli, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Antonio Sisti, Paolo Valentino Sisti, con domicilio eletto presso l’avv. Elena Cafaro in Bari, via Dalmazia, 179;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 23 del 06.03.2013, notificata il successivo 29.03.2013, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Aree Protette della Provincia B.A.T. è pervenuto nelle determinazione “ di esprimere, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, richiamati i pareri sopra citati e le risultanze della conferenza di servizi, come già comunicato con informativa ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 trasmessa con nota prot. 76186-12/27.12.2012, diniego al rilascio dell'autorizzazione richiesta ”;
- dei pareri dell'ASL B.T. espressi nell'ambito delle sedute della Conferenza dei Servizi;
- dei pareri resi da ARPA Puglia D.A.P. B.A.T. nel corso delle conferenze di servizi del 27.07.2012 e del 03.12.2012, prot. 71018 del 30.11.2012 e prot. 39688 del 24.07.2012;
- del parere del Comune di Minervino Murge (BT) atto prot. n. 34 del 30.04.2009 e prot. n. 62308 del 29.10.2012, nonché dei pareri espressi durante le sedute della Conferenza di Servizi;
- del parere reso dalla Regione Puglia Servizio Urbanistica prot. Regione Puglia AOO/079/8269 del 23.07.2009;
- del parere sfavorevole espresso dal Comune di Canosa di Puglia con atto n. 25 del 26.05.2009, n. 9 del 23.07.2009, e reso nella seduta del 29.10.2012 e del 03.12.2012;
- del parere della Regione Puglia Servizio Urbanistica del 12.12.2012;
- dei pareri del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali sez. integrata VIA·AIA, espressi nelle sedute del 24.10.2012 e del 13.12.2012;
- del parere del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali reso nella seduta del 13.02.2013;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti ancorché non conosciuti, ivi compresi tutti i verbali delle conferenze dei servizi del 23.07.2009, 24.07.2012, 29.10.2012, 03.12.2012 e l'atto prot. n. 57721 del 08.10.2012 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia B.A.T..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani, della Regione Puglia e del Comune di Canosa di Puglia;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dei dipendenti della Bleu s.r.l. depositato il 29 giugno 2013;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti L D T e A B P;M D;M L ed A B;F R, per delega dell'avv. G R;V P S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 28 maggio 2013, pervenuto in Segreteria il successivo 20 giugno 2013, la Bleu s.r.l., premettendo di essere titolare fin dal 1997 di un impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Canosa, in Località "Tufarelle”, impugnava dinanzi a questo Tribunale il provvedimento con cui la Provincia B.A.T. aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di ampliamento della discarica da essa gestita e oramai prossima ad esaurirsi, nonché ulteriori atti, tutti meglio indicati in epigrafe. Esponeva in fatto che in data 04.08.2008 la ditta Blue s.r.l., aveva avviato, ai sensi dell'art. 10 L.R. Puglia n. 11/2011, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa ad un nuovo impianto per rifiuti speciali non pericolosi adiacente alla discarica già in esercizio, sito nei comuni di Canosa di Puglia e Minervino Murge, loc. "Tufarelle" e che, con successiva nota del 06.10.2008, aveva chiesto l'integrazione delle procedura di V.I.A. e di A.I.A., avvalendosi della facoltà di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. n. 17/2007.
Nelle more della procedura, in data 5 luglio 2010, la Bleu s.r.l. comunicava il subentro alla Blue s.r.l. nel procedimento istruttorio in questione, in forza dell’intervenuta cessione di ramo d’azienda.
2. Conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia B.A.T., il Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Aree Protette, richiamati i pareri resi dalle Amministrazioni interessate al procedimento, esprimeva il proprio “ diniego al rilascio dell'autorizzazione richiesta" , con Determinazione n. 23 del 6 marzo 2013.
3. Avverso il prefato provvedimento provinciale ed i pareri resi nel corso del procedimento la Società ricorrente proponeva il gravame in esame, articolando dodici motivi di ricorso, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
4. Con atto del 29 giugno 2013 intervenivano in giudizio ad adiuvandum i dipendenti della Bleu s.r.l. in epigrafe individuati, assumendo di avervi interesse e insistendo per l’accoglimento del gravame, articolando difese a sostegno delle censure già proposte dalla società ricorrente.
5. Si costituivano la Provincia di B.A.T., la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia, domandando la reiezione del ricorso.
6. Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 28 maggio 2014, all’esito della quale la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti ed alla stregua delle motivazioni che seguono.
2. La società ricorrente contesta, sotto vari profili, il diniego opposto dalla Provincia B.A.T. sull’istanza di autorizzazione all’ampliamento della discarica da essa gestita in località Tufarelle in un’area di cava ricompresa nei territori dei Comuni di Minervino Murge e Canosa di Puglia.
3. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione con cui la Regione Puglia (cfr. memoria depositata in Segreteria il 26 aprile 2014) afferma la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare il provvedimento provinciale di diniego in quanto, a seguito dell’adozione del nuovo P.R.G. del Comune di Canosa, risulta superato ogni dubbio in ordine all’appartenenza di una parte del territorio interessato dal progetto ampliativo all’area del Parco Territoriale Tufarelle.
Tale inequivoca classificazione, secondo le deduzioni dell’Amministrazione regionale, comporterebbe in via definitiva la preclusione all’autorizzazione di nuove discariche nell’area in questione.
L’assunto è infondato.
3.1 Come chiarito dalla giurisprudenza, l’art. 208, comma 6, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, laddove annette al rilascio dell’Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti l’effetto di variante urbanistica, esclude che la conformità urbanistica rispetto ai piani approvati costituisca presupposto astrattamente necessario per la definizione della procedura autorizzativa (cfr. Ord. Consiglio di Stato, 1 ottobre 2009, n. 4928;Tar Piemonte, Torino, 13 luglio 2012, n. 877, Tar Liguria, Genova, 23 maggio 2012, n. 723;Tar Lombardia, Milano, 1 marzo 2011, n. 597), ché, anzi, proprio a mezzo dell’autorizzazione possono apportarsi agli strumenti urbanistici vigenti tutte le variazioni necessarie all’allocazione dell’impianto autorizzato;sicché rientra nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione procedente valutare se il progetto sia o meno localizzabile nell’area individuata dal proponente, non costituendo le prescrizioni di piano un dato di per sé ostativo al rilascio dell’autorizzazione unica.
La ricordata previsione normativa, dunque, consente la collocazione degli impianti in questione anche in una zona che, secondo le previsioni urbanistiche, non la tollererebbe, subordinatamente al riscontro ed alla valutazione di compatibilità in concreto da parte dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28/06/2012 n. 3818), rientrando nelle competenze provinciali l’individuazione finale dei siti idonei e non idonei alla realizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti, ex art. 197, comma 1 lett. b) del D.lgs. 152/2006 (Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2013, n.1272).