TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2016-11-21, n. 201605357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2016-11-21, n. 201605357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201605357
Data del deposito : 21 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2016

N. 05357/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03487/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3487 del 2015, proposto da:
D I, rappresentato e difeso dall'avvocato A C (C.F. CMMNTN63M02H703R), con domicilio eletto in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 913/2011 della Corte di Appello di Napoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, per costante orientamento giurisprudenziale, sebbene l’art. 114, comma 1, cod.proc.amm. disponga che l’azione di ottemperanza si “… propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione …”, il ricorso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve essere notificato non presso la sede delle stesse ma presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria adita, secondo la regola generale di cui all’art. 11 del testo unico approvato con r.d. n. 1611 del 1933, e ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso, senza che sia peraltro possibile in simili ipotesi la rinnovazione della notificazione, in quanto l’art. 44, comma 4, cod.proc.amm. consente la rinnovazione della notificazione nulla solamente nel caso in cui l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 21 giugno 2016 n. 3105);

che costituisce, dunque, causa di inammissibilità del ricorso la circostanza che lo stesso sia stato notificato presso la sede del Ministero della Giustizia in via Arenula e non presso la locale Avvocatura distrettuale dello Stato, tenuto altresì conto che non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata e non si è in tal modo prodotta un’efficacia sanante sul difetto di notificazione (v., ex multis , TAR Lazio, Sez. I, 20 ottobre 2016 n. 10466);

che, peraltro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod.proc.amm., il termine perentorio di deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza è pari a quindici giorni, risultando esso dimezzato rispetto al termine ordinario (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3226), con la conseguenza che nella fattispecie si tratterebbe in ogni caso di ricorso tardivamente depositato – e anche per tale ragione insuscettibile di vaglio nel merito –, a fronte del superamento del termine decadenziale di legge decorrente dal perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale (ovvero dal giorno della ricezione del plico da parte dell’Amministrazione);

Ritenuto, quindi, che il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod.proc.amm., è stato dato avviso in udienza della possibile adozione di una simile pronuncia;

che, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite


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