TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-11-13, n. 202316937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-11-13, n. 202316937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316937
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 16937/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10069/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10069 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D A M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

del provvedimento di inidoneità al concorso per l'ammissione di 105 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aereonautica 2022, con cui la commissione medica del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, nominata ai sensi dell'-OMISSIS- nell'ambito del concorso per l'ammissione di 105 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica – 2022, in data -OMISSIS- ha espresso nei riguardi del ricorrente il seguente giudizio medico legale: “non idoneo all'ammissione all'accademia aereonautica c-OMISSIS- elenco generale DM 04/07/2014 stante le motivazioni sotto indicate: -OMISSIS-”;

- del processo verbale n. -OMISSIS- con il quale la Commissione Sanitaria d'Appello, Commissione ulteriori accertamenti psicofisici, dell'Aereonautica militare ha giudicato il ricorrente “inidoneo all'ammissione all'accademia aereonautica a mente del D.M. 04/06/2014 -OMISSIS-” per “-OMISSIS-”, in asserita “conformità coni giudizi espressi dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma con P.V. n. -OMISSIS-”;

- dei verbali di visita medica, anche non cogniti, sulla cui base è stata decretata l'inidoneità all'arruolamento in parola;

- ove e per quanto occorre, del bando di concorso e relativi allegati;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;

- di ogni atto pregresso, presupposto, connesso e conseguenziale.

Accertamento del diritto di essere dichiarato idoneo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il riconcorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento della Commissione medica con cui è stato dichiarato inidoneo, nell’ambito del concorso per l’ammissione di 105 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica – 2022, all’ammissione alla predetta Accademia per “-OMISSIS-”.

Avverso l’impugnato provvedimento di esclusione l’interessato ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dell’accertamento fisico, irragionevolezza, violazione del principio del giusto procedimento, sostenendo la non sussistenza, nella specie, della causa di inidoneità.

2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, insistendo sulla correttezza del proprio operato e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a., al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della predetta causa di inidoneità, incaricando di ciò la Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, con sede a Roma.

3. A seguito dell’esito positivo della predetta verificazione, che ha attestato l’idoneità del ricorrente al concorso de quo , con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la richiesta cautelare ed è stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente alla prosecuzione dell’iter concorsuale in discorso.

4. Con documentazione e memorie depositate dalle parti è emerso che la graduatoria definitiva del concorso , medio tempore intervenuta , è stata impugnata dal ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

5. Il ricorrente, con atto depositato in data 23.10.2023, insiste sulle proprie argomentazioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

6. Alla Camera di Consiglio del 25 ottobre 2023 il Collegio, verificata l’integrità del contradittorio, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ne ha dato comunicazione alle parti, come da verbale.

DIRITTO

1. Il ricorso è improcedibile.

1.1 Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso de quo attraverso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, invece di rivolgersi al medesimo giudice presso cui aveva già impugnato un atto presupposto della stessa (il provvedimento di esclusione del concorso) entro i termini decadenziali previsti dall’ordinamento. Dall’esame di tale ricorso straordinario, peraltro, si evince che le censure dedotte avverso la graduatoria del concorso sono, nel complesso, le medesime di quelle dedotte avverso il provvedimento di esclusione e sono, quindi, finalizzate a far valere l’invalidità derivata della predetta graduatoria.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, ha affermato che “ a) la ratio del principio di alternatività consiste nell’evitare l’inutile proliferazione dei ricorsi ed il pericolo di pronunce contrastanti di organi appartenenti allo stesso ramo di giustizia;
b) in applicazione di tale principio, a parte i casi nei quali vi sia identità formale tra i provvedimenti impugnati con i due ricorsi, il cumulo tra rimedio giurisdizionale e rimedio straordinario deve essere escluso quando i due rimedi sono diretti avverso atti formalmente distinti, ma direttamente consequenziali, e comunque le controversie siano connotate da un’obiettiva identità di petitum e di causa petendi (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185).
” (Tar Roma, sez. II, 7.01.2014, n. 89). Il Collegio ritiene che detti principi debbono trovare applicazione anche nel caso in esame, nel quale le due diverse impugnative proposte non solo riguardano atti strettamente connessi (in ragione dell’evidente rapporto di presupposizione che li lega), ma sono, altresì, caratterizzate dall’identità della materia del contendere.

Al riguardo appare utile evidenziare che “ una sentenza del giudice amministrativo, con la quale viene disposto l’annullamento di un atto presupposto, può avere portata caducante di un provvedimento consequenziale solo quando nel giudizio relativo all’atto presupposto siano state intimate tutte le parti (pubbliche e private) alle quali dovrebbe riconoscersi la qualità di parte necessaria nel caso di annullamento del provvedimento consequenziale;
invece nel caso in esame l’impugnazione del provvedimento di esclusione non è stato notificato a nessuno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.”
(Tar Roma, sez. II, 7.01.2014, n. 89, cit .). Ciò in quanto “ una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto giuridico tra amministrazione e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell'economia dei mezzi giuridici;
aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all'interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.).
" (T.A.R. Napoli, sez. III, 19.08.2022, n. 5451).

Considerato quanto precede, pertanto, in assenza di una rituale impugnazione con motivi aggiunti della graduatoria nella quale il ricorrente non risulta utilmente collocato, nessuna utilità deriverebbe allo stesso dall’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso (cfr. ex multis , T.A.R. Salerno, sez. I, 20/01/2023, n.128;
T.A.R. Roma, sez. I, 21/11/2022, n.15395;
T.A.R. Roma, sez. V, 04/04/2022, n.3861).

2. Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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