TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-02-16, n. 202300329
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Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00329/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M, V A P e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C C e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione,
A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
-della nota 0515720 del 22 luglio 2022, recante comunicazione di esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, dalla procedura DG 33/18 - Lotto 6 Puglia - Codice C.I.G. 7675888728 - Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi comprese le note 28 aprile 2022 (prot. 0271335), 16 maggio 2022 (prot. n. 0318434) e 24 giugno 2022 (prot. n. 0434397);
B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da -OMISSIS- s.r.l. il 12/9/2022: gli stessi atti su indicati, promuovendo ulteriori motivi di censura alla luce di atti sopravvenuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori V A P e F F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il presente giudizio concerne la gara indetta da A.N.A.S. s.p.a. (d’ora in poi A.N.A.S.), con bando pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, serie speciale, n. 146 del 14.12.2018, per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale; più precisamente il lotto 6, aggiudicato alla società -OMISSIS- s.r.l., odierna ricorrente, all’esito di pregressa vicenda giurisdizionale, conclusasi –favorevolmente per la ricorrente stessa- con la sentenza di appello n. 593/2022.
L’impugnazione ha ad oggetto la nota prot. n.0515720 del 22 luglio 2022, recante comunicazione dell’esclusione della società aggiudicataria -ex art. 76, comma 5, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016- dalla procedura DG 33/18 - Lotto 6 Puglia - Codice C.I.G. 7675888728, avendo la stazione appaltante rilevato, in fase di verifica finale dei requisiti, la ricorrenza della causa di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016.
Ed invero, veniva acquisita notizia di indagini svolte dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Bari riguardanti la -OMISSIS-, in ordine ad un’ipotesi di traffico di rifiuti costituiti da “fresato d’asfalto”, proveniente dai cantieri per il rifacimento del fondo stradale di Strade Statali in Puglia, gestite da ANAS stessa, che sarebbero stati –in tesi- smaltiti illecitamente.
Riferisce, però, la società ricorrente che tale esclusione veniva disposta nonostante i chiarimenti resi dalla società stessa, in risposta alle note dell’Amministrazione appaltante prot. 0271335 del 28 aprile 2022 e prot. n. 0318434 del 16 maggio 2022, incentrati sugli argomenti di seguito riportati: a) carattere personale dell’interdizione del legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l. non estesa all'impresa, essendo stata questa invece autorizzata alla prosecuzione dell’attività, giusta provvedimento del G.I.P. in data 8.3.2022, con nomina dell’amministratore giudiziario e autorizzazione alla gestione dell’intero complesso aziendale (cfr. decreto del Tribunale di Bari, Ufficio delle Indagini preliminari, GIP dott.ssa A P); b) in ogni caso, successiva revoca della misura cautelare anche rispetto al signor -OMISSIS-, giusta ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in data 4 maggio 2022 e dimissioni dello stesso dalla carica di Amministratore unico, poi conferita a professionista esterno con specifiche competenze nell’amministrazione di società e aziende sottoposte a misure cautelari; c) qualificazione del fresato d’asfalto come rifiuto e non come sottoprodotto, disattendendo le indicazioni rivenienti dalle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, n.4151 del 21 maggio 2013 e n.4978 del 6 ottobre 2014 nonché di quanto disposto dall’art.184 bis, d.lgs. n.152/2006 e dal D.M. n.69 del 28 marzo 2018.
La società ricorrente deduceva quindi, nell’atto introduttivo del giudizio, cinque motivi di gravame, successivamente integrandoli con un motivo ulteriore attraverso la notifica di un atto di motivi aggiunti, a seguito dell’adozione da parte di A.N.A.S. stessa di determinazioni di segno diametralmente opposto in riferimento ad appalti più risalenti e ormai in fase di esecuzione, così esprimendo una valutazione positiva delle misure di self cleaning adottate.
Si costituiva in giudizio ANAS s.p.a., con atto prodotto in data 8 agosto 2022, per resistere al gravame, chiedendone il rigetto e articolando le proprie difese in successive memorie.
All’udienza del 18 gennaio 2023, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso non può trovare favorevole apprezzamento.
2.1.-Con i primi due motivi, parte ricorrente deduce –rispettivamente- la violazione ed erronea interpretazione della norma posta a fondamento della contestata esclusione (l’art. 80, comma 5, lett. c) e comma 6 del codice dei contratti) in ragione del fatto che la misura cautelare a carico dell’ex amministratore sarebbe intervenuta successivamente allo svolgimento della gara, successivamente alla scadenza del termine per presentare le offerte, successivamente alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 593/2022 e non sarebbe stata fornita prova che la società e il suo ex amministratore fossero a conoscenza del procedimento penale durante lo svolgimento della gara; nonché la violazione dei principi