TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-05-04, n. 202408890
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Pubblicato il 04/05/2024
N. 08890/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11334/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11334 del 2018, proposto da
Energie per la Città s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati D L, F S, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D L in Roma, via Vittoria Colonna 40;
contro
Gestore Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato G M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento n. GSE/P20180059506, emesso dal Gestore dei Servizi Energetici in data 5 luglio 2018 e notificato in pari data, attraverso cui – a conclusione del procedimento di verifica condotto sull’impianto fotovoltaico n. 1002509, sito in Via San Colombano n. 190 nel Comune di Cesena – è stata disposta a carico della società Energie per la Città s.p.a. “la decadenza per l’impianto in oggetto dal diritto alle tariffe incentivanti”, avendo “accertato la seguente violazione rilevante di cui all’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, lettera j): insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto per l’accesso agli incentivi, ovvero autorizzativi”, con conseguente previsione dell’onere di restituzione delle somme fino ad allora percepite;
di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, ivi comprese la nota GSE P20180001290 dell’11 gennaio 2018, rubricata “Sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni”, e l’allegata Nota Tecnica, attraverso cui il Gestore ha sostenuto che “le certificazioni presentate dalla Società non sono riferibili ai moduli fotovoltaici installati presso l’impianto e non sono pertanto utili ad attestarne la provenienza e la conformità ai requisiti previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative per l’ammissione alle tariffe incentivanti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. G L M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 4 ottobre e depositato l’11 ottobre 2018, la Energia per la citta s.p.a. impugna il provvedimento in epigrafe del 5 luglio 2018, con cui il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE ha disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti del D.M. 5 luglio 2012, c.d. Quinto Conto Energia, per violazione rilevante di cui all’allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, lettera j, “ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”, per l’impianto fotovoltaico n. 1002509 sito in Cesena, Via San Colombano n. 190, di potenza nominale complessiva pari a 53,9 kW.
1.1. Il GSE ha riscontrato, nell’ambito di un procedimento di verifica ex art. 42 del d.lgs. 28/2011, che le certificazioni presentate dalla società non sono riferibili ai moduli fotovoltaici installati presso l’impianto e non sono utili ad attestarne la provenienza, la conformità ai requisiti previsti dal D.M. 5 luglio 2012 e dalle relative regole applicative, né il rispetto della condizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera v, del D.M. cit., circa la realizzazione dell’impianto con componenti europee, la cui sussistenza era stata dichiarata dalla società nell’ambito dell’istanza di iscrizione al registro.
1.2. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
“ i. violazione, falsa applicazione del decreto legislativo n. 28/2011 e dell’art. 11 del decreto ministeriale 31 gennaio 2014 – violazione, falsa applicazione, del decreto ministeriale 5 luglio 2012 e delle connesse regole applicative – violazione dei principi di buona amministrazione – eccesso di potere per carenza di motivazione – difetto di istruttoria – travisamento e sviamento ”.
Ad avviso della ricorrente, i provvedimenti gravati sono apodittici e prospettano meri dubbi o ipotesi, in merito al livello di attendibilità delle verifiche prodromiche al rilascio di certificazioni pienamente efficaci sul piano giuridico e tecnico.
Per come dimostrato dalla ricorrente nel corso del procedimento di verifica, i numeri seriali allegati alla domanda di incentivazione e identificativi dei moduli fotovoltaici non sono divergenti rispetto a quelli rinvenuti sui moduli fotovoltaici presenti presso l’impianto (doc.6).
Più in particolare, nel corso del procedimento la ricorrente ha rilevato che con richiesta di chiarimenti dell’11 gennaio 2018 (doc. 2 della ricorrente) il GSE ha affermato che alcuni moduli sono identificati da seriale del tipo “261201xxxxxxx” e che, quindi, sarebbero stati costruiti nel mese di gennaio 2012.
Tuttavia nell’elenco dei seriali inviati dalla ricorrente non sono presenti moduli con i seriali sopra citati.
Il GSE sarebbe quindi incorso in un errore di trascrizione dei seriali e avrebbe in particolare confuso “ il 3° e il 4° digit riportante il mese di costruzione “01” (gennaio), con il digit = “10” che identifica il mese di produzione di Ottobre ”.
Altro errore dell’amministrazione riguarderebbe, conseguentemente, l’asserita inadeguatezza “ del Certificato OEM (Original Equipment Manufacturer) n. 11 PPV-0000007/01 – M01 – TIC, nella versione emessa dal Tuv Intercert GmbH in data 23 luglio 2012, successivamente, quindi, alla data di produzione di alcuni dei moduli fotovoltaici ”, stante che il primo seriale in ordine cronologico corrisponde al mese “10”, identificativo di ottobre 2012, anziché, per quanto risulta dall’erronea ricostruzione del Gestore, al mese “01”, identificativo di gennaio 2012.
Non sussistono, per la ricorrente, elementi tecnici rilevabili dalla lettura del certificato OEM (“ original equipment manufacturer ”) che conducano ad una valutazione secondo cui il certificato non riporti tutti gli elementi necessari a garantire la conformità del modulo ai requisiti dalla normativa applicabile al Quinto Conto Energia.
Sotto ulteriore profilo, il factory inspection certificate , prodotto dalla ricorrente a seguito della apposita richiesta del Gestore, attesta inequivocabilmente che tutti moduli in questione sono stati prodotti in Polonia e dunque hanno legittimamente beneficiato della maggiorazione prevista per la produzione di origine europea.
Il factory inspection certificate è datato 25 settembre 2012 e “copre” perciò i moduli in questione, che sono stati prodotti a partire dall’ottobre 2012.
“ ii. in via subordinata: violazione, falsa applicazione, sotto altro profilo, del decreto legislativo n. 28/2011, come modificato dall’art. 1, comma 960, della legge 27 dicembre 2017 n.205 - violazione del principio di proporzionalità ”.
In subordine, il GSE avrebbe violato il principio di proporzionalità in relazione all’art. 1, comma 960, della l. 205/2017: la sanzione avrebbe dovuto essere corrispondente alla decurtazione della sola quota di incentivo ottenuta in base alla normativa sull’utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea.
“ iii. in via ulteriormente subordinata: violazione, falsa applicazione, dell’art. 10 della legge n. 241/1990 – violazione, falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n.28/2011 – violazione, falsa applicazione, dell’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2014 ”.
Il GSE non avrebbe pienamente valutato le osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente, in violazione dell’art. 10 della L. 241/1990.
2. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2018 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
3. In vista dell’udienza di merito del 13 marzo 2024, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
3.1. Parte ricorrente, confermando l’interesse alla pronuncia in ordine al primo e al terzo motivo del ricorso, ha dato atto di aver ricevuto comunicazione circa il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 luglio 2012, decurtate del 10%, a partire dal 19 luglio 2013, data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico e ha conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al secondo motivo del ricorso.
3.2. Come confermato dal resistente, il GSE ha accolto l’istanza del 21 dicembre 2018, per come successivamente integrata, formulata dalla ricorrente per ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti decurtate del 20 % come previsto ai sensi del novellato articolo 42, comma 4-bis del d. lgs. 28/2011.
3.3. La norma richiamata, modificata dall’art. 57-quater della Legge n. 96/2017, ha previsto, previa istanza della società, una decurtazione del 20%, poi ulteriormente decurtata al 10% dall’art 13-bis, comma 1, lett. c) della l. 128/2019, della tariffa incentivante base per l’energia prodotta per gli impianti per i quali, come nel caso di specie “... a seguito di verifiche e controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli ”.
4. All’udienza del 13 marzo 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
5. Preliminarmente, occorre pronunciare la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al secondo motivo del ricorso.
5.1. Questa Sezione, in analoga controversia concernente i moduli fotovoltaici Axitec, ha rilevato che, ai fini della pronuncia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell’amministrazione, della pretesa azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite.
5.2. Tali presupposti non sono ravvisabili nella fattispecie in esame, non essendovi piena corrispondenza tra l’interesse azionato da parte ricorrente ed i provvedimenti sopravvenuti, mediante i quali non viene riconosciuta la fondatezza della pretesa originaria di parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso, ma è stata data applicazione alla disciplina sopravvenuta dettata dall’art. 57-quater della legge n. 96 del 2017, per come integrata dalla l. 128/2019, che ammette gli impianti, in presenza di determinati presupposti, al beneficio della decurtazione degli incentivi.
5.3. Si è quindi in presenza di una circostanza sopravvenuta, l’ammissione a una procedura condizionata di ammissione agli incentivi con decurtazione del 10% della tariffa originaria, che non implica riconoscimento della fondatezza delle domande della ricorrente ma incide, come ammesso dalla ricorrente, sulla persistenza dell’interesse al secondo motivo del ricorso: quest’ultimo va conseguentemente dichiarato improcedibile (TAR Lazio, III-ter, 5958 del 6 aprile 2023).
6. Il primo motivo di ricorso è infondato.
6.1. Occorre una sintetica premessa sul quadro normativo di riferimento.
L’Allegato 1-A al D.M. 5 luglio 2012 prevede che gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le prescrizioni contenute in alcune norme tecniche, in particolare per i moduli fotovoltaici in silicio cristallino la norma CEI EN 61215 (CEI 82-8).
L’art. 5, co. 2, lett. a, del D.M. cit. prevede inoltre una maggiorazione tariffaria per l’utilizzo di componenti prodotti nell’Unione europea e nei Paesi dello Spazio economico europeo.
L’art. 2, co. 1, lett. v, del D.M. cit. prevede, per detti componenti di derivazione europea, il necessario possesso di un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (“ factory inspection certificate ”), ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che talune lavorazioni (ad esempio la stringatura delle celle, l’assemblaggio, la laminazione e i test elettrici) sono state eseguite all’interno dei predetti Paesi.
L’art. 7, co. 5, lett. c. del D.M. cit. prevede coerentemente, nell’ambito dei requisiti dei soggetti e degli impianti, che i moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che “ c) è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati;il predetto requisito è richiesto anche per i produttori di inverter ”.
Le regole applicative per l’iscrizione ai registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti del D.M. 5 luglio 2012 prevedono, infine, che la graduatoria “ è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall’art.23 del D.lgs. 28/11, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all’attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità, il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:
-il Decreto non consente, successivamente alla chiusura del Registro, l’integrazione dei documenti e delle informazioni fornite;
-in base alle presenti Regole Applicative è consentito modificare entro e non oltre il periodo di apertura del Registro secondo la procedura prevista al paragrafo 2.2.4, i dati e le informazioni fornite;
-la procedura è interamente basata su autodichiarazioni senza l’allegazione di documenti a supporto;
-la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del DPR 445/00 ”.
6.2. Con nota tecnica allegata all’impugnato provvedimento, il GSE rappresenta che, in seguito alle segnalazioni di commercializzazione di moduli fotovoltaici di produzione apparentemente europea ma in realtà extra-europea, ha ritenuto necessario compiere una serie di verifiche riguardo all’effettiva provenienza dei moduli di marca Axitec, come quelli per cui è causa.
6.2.1. Nell’ambito delle citate verifiche generali, il GSE ha accertato, per il certificato n. 11-PPV-0000007/01-M01-TIC (quello relativo all’impianto per cui è causa, acquisito dal GSE al procedimento il 29 luglio 2013, allegato 4 al documento 6 della ricorrente) che lo stesso, che risulterebbe emesso in tre differenti versioni del 7 giugno 2011, 3 aprile 2012 e 23 luglio 2012, è stato emesso senza l’esecuzione dei controlli del processo produttivo in fabbrica, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.
Ne consegue, afferma la citata Nota tecnica del GSE, che seppur utile ad attestare la conformità alle norme CEI EN 61215 e CEI EN 61730-2 dei moduli identificati, il certificato non attesta quanto richiesto dall’art. 7, co. 5, lett. c del D.M. cit., richiamato nella Nota tecnica al punto “e”, in merito alla qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.
6.3. In effetti, il citato certificato OEM agli atti (allegato 4 al documento 6 della ricorrente) reca in calce l’indicazione: “ This certificate is for type approval an based on voluntarily product test without Factory Inspection ”, con enfasi e sottolineatura sulle ultime tre parole.
7. Ciò premesso, il GSE ha accertato la produzione di certificati inattendibili, insuscettibili di dimostrare che i moduli fotovoltaici della Axitec, installati nell’impianto, fossero conformi ai requisiti previsti dal D.M. cit., con particolare riferimento a quello espressamente richiesto dall’art. 7, co. 5, lett. c., cit.
7.1. Si osserva, da un lato, che la parte ricorrente ha espressamente richiesto il riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10% “ in ragione dell’installazione di moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento ” (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente).
7.2. In ogni caso, nella fattispecie in esame la ricorrente ha prodotto un certificato OEM che, in base alle caratteristiche tecniche rilevate sui moduli installati presso il suo impianto, non è stato ritenuto dal GSE in grado di attestarne la conformità ai requisiti prescritti dalla normativa di settore.
Analogo orientamento è stato assunto dal giudice amministrativo anche con riguardo ai moduli a marchio Axitec, ossia quelli che vengono in rilievo nel caso di specie (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III-ter, sent. n. 9318 del 31 maggio 2023;III-stralcio, 19847, 19877 del 2023 e 1488/2024).
8. Né, ancora, si può affermare l’illegittimità del provvedimento del GSE nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la provenienza di moduli da un’origine europea.
8.1. In proposito, è sufficiente osservare che le censure in questione, che, essenzialmente, si incentrano sulla decodificazione del codice identificativo dei pannelli installati, non sono idonee a far emergere l’illegittimità dell’operato del GSE, non essendo atte a far emergere, in maniera incontrovertibile, l’origine europea dei moduli fotovoltaici di cui si tratta.
8.2. Infatti, il GSE, con la citata Nota tecnica, ha evidenziato che i moduli caratterizzati da seriali che iniziano con il codice “261” e prodotti a partire dal 2010 potrebbero essere stati prodotti tanto in uno stabilimento polacco, quanto in uno stabilimento cinese.
8.2.1. In particolare, il factory inspection certificate in questione (allegato 3 al documento 6 della ricorrente) evidenzia un numero seriale “26YYMMxxxxxxx” che, per quanto accertato dal GSE con la citata Nota tecnica, con riferimento alle verifiche effettuate sulla produzione dei moduli Axitec, identifica tanto produzioni polacche quanto produzioni cinesi (“ In ordine poi all’origine dei moduli, la scelta operata dalla Axitec, di impiegare regole sequenziali sovrapponibili per la serializzazione dei moduli, ha generato un’evidente ambiguità che impedisce di identificare univocamente l’origine dei moduli fotovoltaici commercializzati con marchio “Axitec” e conferma la diffusa incoerenza della documentazione di certificazione prodotta dalla stessa Axitec ”, così si esprime la Nota tecnica, all’esito di interlocuzioni con la Axitec).
8.3. La parte ricorrente non ha prodotto documenti capaci di comprovare in maniera certa la provenienza europea dei moduli installati, evidenziando invece la presenza nel seriale di digit riferiti all’anno (YY) e al mese (MM), che dovrebbero consentire il riferimento ai seriali dei moduli fotovoltaici della ricorrente: resta, tuttavia, il dato dell’ambiguità nella riferibilità ai predetti moduli del certificato di origine in questione, a fronte dell’identificazione dei seriali dei moduli della ricorrente con i numeri 261210xxxxxxxx e 261301xxxxxxxx, come detto potenzialmente idonei a identificare anche uno stabilimento di produzione cinese.
8.4. Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che per gli impianti entrati in esercizio dopo il 30 giugno 2012 nell’ambito del Quarto Conto Energia, antecedente il Quinto Conto Energia oggi in esame, l’ambiguità in ordine al factory inspection e alla effettiva provenienza dei moduli giustifica la decadenza dall’intera tariffa incentivante, e non solo della maggiorazione del 10% (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2139 del 12 marzo 2021;T.A.R. Lazio, sez. III-ter, sent. n. 13609 del 21 ottobre 2022).
Analoga conclusione vale per l’applicazione dell’art. 7, comma 5, lett. c del Quinto Conto, oggi in rilievo.
8.5. Le precedenti considerazioni avvalorano, dunque, la legittimità dell’operato del GSE tanto con riguardo alla decadenza dal c.d. bonus europeo, quanto la decadenza dall’intera tariffa incentivante. Laddove la ricorrente non avesse attivato il meccanismo normativo previsto dall’art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011, avrebbe integralmente perduto il beneficio incentivante, non possedendo i requisiti richiesti dalla legge per potervi accedere.
9. In senso conforme e ostativo alle domande della ricorrente, in giurisprudenza si è poi affermato quanto segue:
“ - va premesso che il Certificato OEM svolge la funzione di certificazione di conformità dei moduli e di qualità dei processi produttivi alla norma CEI EN 61215 o 61646 e di attestazione, a seguito di verifiche periodiche effettuate presso il sito produttivo, del mantenimento nel tempo, in riferimento alle norme CEI EN 61215 o 61646, di standard di qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati analoghi a quelli rilevati in sede di prove di tipo;
- il certificato (OEM) n. 11-PPV-000007/01-M01-TIC, rilasciato dalla Tuv Intercert GmbH in data 23 luglio 2012, risulta emesso senza l’esecuzione dei controlli del processo produttivo in fabbrica e verifica del rispetto della qualità del processo medesimo e dei materiali utilizzati e pertanto non risponde a quanto richiesto dall’art. 11, comma 6 lettera c) del D.M. 5 maggio 2011 per gli impianti entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 2012;
- non può darsi rilievo alla Factory Inspection prodotta nel corso del giudizio di primo grado, in data 8 novembre 2019, in quanto a distanza di quasi 7 anni dall’invio, da parte del soggetto responsabile, dell’istanza di riconoscimento degli incentivi (8 gennaio 2013);
- non possono reputarsi ammissibili modalità equipollenti al Factory Inspection Attestation, in quanto “la disciplina degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili è diretta a garantire che l’erogazione delle risorse pubbliche ad essi destinate avvenga in funzione dell’interesse pubblico: in questa prospettiva, gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati costituiscono un presidio di natura sostanziale e non possono essere dequotati a meri formalismi. Perciò si condivide il convincimento del Tar secondo il quale la disciplina del richiesto incentivo non consente di ammettere, al fine della dimostrazione del requisito delle fasi di processo che determinano la specialità, modalità equipollenti al Factory Inspection Attestation da allegare all’atto della presentazione della domanda dello stesso incentivo” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2022, n. 9637);
- non è dato nutrire dubbi circa la rilevanza dei dati riportati in detto certificato atteso che “al regime di incentivazione tariffaria è sotteso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa” (Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2020, n. 2682) ” (Cons. Stato, II, 7978 del 25 agosto 2023)
10. Non conducono a diverso esito gli argomenti della ricorrente, circa l’esatta trascrizione della data di fabbricazione dei moduli.
La premessa decisiva nel caso di specie è, infatti, la produzione di un certificato OEM e di un factory inspection certificate inidonei a provare i requisiti richiesti, senza che per quanto osservato prima il certificato di conformità attesti tutto quanto richiesto dalle norme e che i seriali dei moduli fotovoltaici della ricorrente risultino univocamente riferibili ad una produzione europea.
11. Neanche è fondato il terzo motivo di ricorso, con riferimento alla considerazione delle osservazioni formulate in risposta ai motivi ostativi all’ammissione.
11.1. Il contraddittorio procedimentale è stato garantito senza che possa invocarsi un obbligo di analitica confutazione degli argomenti della parte, una volta che gli elementi della carenza dei requisiti di conformità e provenienza dei moduli siano sussistenti (Cons. Stato, V, 140 dell’8 gennaio 2020;CGARS, parere delle Sezioni riunite 12 del 16 gennaio 2020).
11.2. Inoltre, le norme in materia di partecipazione procedimentale devono essere intese non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione (Cons. Stato, II, 1925 del 18 marzo 2020).
In particolare, in base anche alla giurisprudenza di secondo grado sui moduli Axitec prima citata, la parte non può sostituire le attestazioni e le certificazioni previste dalla normativa di settore con proprie valutazioni, volte a dimostrare i requisiti di conformità e di provenienza, in assenza della prescritta documentazione completa dei contenuti richiesti dalle norme ministeriali.
Né, si ribadisce, la documentazione di conformità e di origine dei moduli agli atti è in concreto interpretabile in senso favorevole alla ricorrente.
12. L’infondatezza del ricorso deriva inoltre dalla circostanza che i criteri di priorità sono stati oggetto di dichiarazione erronea, conseguendone l’applicazione del d.p.r. 445/2000 quanto alle difformità per le informazioni fornite all’atto dell’iscrizione al registro, con riferimento a quelle rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (TAR Lazio, III-ter, 1296 del 1° febbraio 2019, confermata in appello da Cons. Stato, II, 9630 del 3 novembre 2022).
13. In conclusione, il primo e il terzo motivo del ricorso sono infondati e vanno respinti;il secondo motivo del ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del complessivo andamento della controversia nonché della presentazione di altro ricorso analogo.