TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-11-21, n. 201811282
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Pubblicato il 21/11/2018
N. 11282/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05187/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5187 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D F, rappresentato e difeso dagli avvocati E B e G S, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Via dei Barbieri, 6;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato C S, con domicilio presso l’Avvocatura capitolina in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
nei confronti
F C, non costituita in giudizio;
E M, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
:
Maria Cristina Cardinali, Carlotta Cialfi, Chiara Cioffi, Nunzio D’Amico, Francesca De Angelis, Lucia Del Sole, Manuela Di Blasi, Stefania Ferro, Fabiana Floris, Roberto Foschi, Isabella Gentile, Roberto Gori, Danila Leonetti, Gianfranco Lepore, Sara Madama, Giovanna Mauro, Paola Passiante, Paola Petroli, Matteo Polichetti, Federica Ragno, Alessio Remollino, Giulia Riccio, Valentina Carmela Rinaldi, Amanda Sansone, Ada Santonastaso, Giuseppe Simeri, Daniela Teti, Irene Todisco, Laura Toro, rappresentati e difesi dall’avvocato Carmela Musolino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Bagolino, 14/B;
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo del giudizio;
- dell’atto contenente l’elenco riepilogativo degli elaborati valutati, comprensivo delle votazioni assegnate, all’esito dell’attività di ricorrezione della seconda prova scritta relativa alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 110 posti nel profilo professionale di Funzionario amministrativo, categoria D (posizione economica D1) – Famiglia economico-amministrativa e servizi di supporto, datato 11 febbraio 2016 e pubblicato sull’albo pretorio online di Roma Capitale in data 12 febbraio 2016, laddove non comprende tra gli ammessi alla prova orale il ricorrente;
- del verbale n. 33 della Commissione esaminatrice della procedura, redatto in data 2 luglio 2015, relativo alla correzione, tra gli altri, dell’elaborato n. 416 del dott. D F, giudicato con voto non sufficiente pari a 6,00/10;
- per quanto possa occorrere, di tutti gli altri verbali della Commissione esaminatrice della procedura e, in particolare, del verbale n. 1, redatto in data 3 febbraio 2015, contente l’indicazione dei criteri di valutazione degli elaborati dei partecipanti al concorso;
- per quanto possa occorrere, di tutti i verbali delle operazioni di sostituzione delle buste eseguite da Roma Capitale e conosciuti dal ricorrente in data 5 aprile 2016;
- in quanto possa occorrere, di ogni altro atto consequenziale, successivo o presupposto, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 luglio 2016:
- della determinazione dirigenziale n. 739/2016 del 6 maggio 2016 del Dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, avente ad oggetto la presa d’atto della rinnovata valutazione della seconda prova scritta e la determinazione dei candidati risultati idonei e dei candidati ammessi a sostenere la prova orale d’esame in esecuzione della sentenza n. 11106 del 2014 del TAR Lazio, Sez. Seconda, nella parte in cui non ammette a sostenere la prova orale della procedura selettiva il ricorrente dott. D F;
- in quanto possa occorrere, di ogni altro atto consequenziale, successivo o presupposto, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 8 giugno 2017:
- della determinazione dirigenziale n. GB/658/2017 del Dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, pubblicata il 3 aprile 2017, avente ad oggetto sia l’approvazione del lavoro della Commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento della prova orale dei candidati ammessi a seguito della rinnovata valutazione della seconda prova scritta, sia la formazione della graduatoria finale, relativamente alla parte in cui dispone l’inserimento del ricorrente in graduatoria solo “con riserva”;
- in quanto possa occorrere, di ogni altro atto consequenziale, successivo o presupposto, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
nonché, in subordine, per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visto l’atto di intervento ad opponendum ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. D F ha partecipato alla “ Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 110 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto ”, indetta dal Comune di Roma il 23 febbraio 2010, collocandosi nella relativa graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 956 del 22 maggio 2014, nella posizione n. 67, e risultando quindi vincitore del concorso.
E’ tuttavia accaduto che, con la sentenza n. 11106 del 4 novembre 2014, questo Tribunale amministrativo, in accoglimento dei ricorsi proposti da alcuni candidati classificatisi in posizione non utile per essere ammessi alla prova orale, ha disposto l’annullamento della graduatoria e degli esiti della seconda prova scritta, avendo riscontrato una violazione dell’anonimato, dovuta alla tipologia delle buste contenenti i nominativi dei candidati autori degli elaborati.
L’Amministrazione ha quindi proceduto, sulla base delle indicazioni impartite nella medesima sentenza, a eseguire le operazioni necessarie per rendere anonimi gli elaborati della seconda prova scritta e ha poi nominato una nuova Commissione, che ha ripetuto il giudizio sugli stessi elaborati.
In esito a tale rinnovata attività, la prova del dott. F, che aveva ottenuto il punteggio di 7,20 nella prima valutazione, ha ricevuto il voto 6, come tale inferiore al minimo richiesto di 7 punti, e comportante, quindi, l’inidoneità del candidato.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il dott. F ha quindi impugnato l’elenco riepilogativo degli elaborati valutati, comprensivo delle votazioni assegnate, all’esito dell’attività di ricorrezione della seconda prova scritta, pubblicato sull’albo pretorio online di Roma Capitale in data 12 febbraio 2016.
Ha, inoltre, impugnato il verbale n. 33, relativo alla seduta della Commissione esaminatrice del 2 luglio 2015, nella quale è stato esaminato l’elaborato del ricorrente, nonché, ove occorrente, gli ulteriori verbali specificati in epigrafe, tra i quali, in particolare, il verbale n. 1, redatto il 3 febbraio 2015, contente l’indicazione dei criteri di valutazione degli elaborati.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell’articolo 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili;ciò in quanto le operazioni di reimbustamento degli elaborati e di nuova correzione degli stessi non sarebbero state idonee ad assicurare la corretta applicazione del principio dell’anonimato, che risulterebbe violato in una pluralità di casi e in modo sistematico;
II) violazione dell’articolo 97 della Costituzione, dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, perché la nuova valutazione dell’elaborato del ricorrente mancherebbe di un’adeguata motivazione e sarebbe ingiusta e irragionevole.
4. Si è costituita, per resistere al ricorso, Roma Capitale.
5. Con un atto di motivi aggiunti, depositato il 15 luglio 2016, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla determinazione dirigenziale n. 739 del 6 maggio 2016 del Dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, con la quale l’Amministrazione ha preso atto dell’esito della nuova valutazione della seconda prova scritta e ha indicato i candidati risultati idonei (perché avevano già sostenuto la prova orale con esito positivo, avendo superato la seconda prova scritta anche nella prima valutazione) e i candidati da ammettere a sostenere la prova orale d’esame. In particolare, il punto 4 della suddetta determinazione ha indicato il dott. Danilo Fiorentino tra i candidati non idonei a seguito della nuova valutazione della seconda prova scritta.
6. Contro il provvedimento ora richiamato il ricorrente ha allegato:
I) illegittimità derivata e illegittimità dell’atto presupposto, per i medesimi vizi già dedotti nei confronti degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
II) illegittimità propria, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell’articolo 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili;ciò in quanto Roma Capitale, pur essendo in condizione di rilevare gli errori sistematici commessi dalla nuova Commissione esaminatrice, ne avrebbe approvato ugualmente l’operato, a eccezione soltanto dell’annullamento delle prove di due candidate, che la Commissione aveva invece proceduto a valutare.
7. Tenutasi la camera di consiglio del 30 agosto 2016, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 4962 del 2016, con la quale ha accolto la domanda cautelare formulata dal ricorrente ai fini dell’ammissione con riserva alle prove selettive.
Al riguardo, va rilevato sin d’ora che la suddetta ordinanza non ha comportato l’ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso. Il dott. F aveva, infatti, già sostenuto con esito favorevole la suddetta prova, alla quale era stato originariamente ammesso, avendo conseguito inizialmente un punteggio superiore al minimo richiesto in entrambe le prove scritte.
A seguito del provvedimento cautelare, l’Amministrazione si è, perciò, limitata ad ammettere con riserva il dott. F alle successive fasi della procedura.
8. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha poi impugnato la determinazione dirigenziale rep. n. GB/658/2017 (prot. n. GB/23530/2017) del 3 aprile 2017, recante l’approvazione dell’operato della Commissione esaminatrice incaricata dello svolgimento della prova orale, nonché l’approvazione della graduatoria finale. Il provvedimento è censurato nella parte in cui, pur inserendo il ricorrente al quarantacinquesimo posto della graduatoria, specifica che tale collocazione è attribuita soltanto “con riserva”.
9. Al riguardo, il ricorrente ha allegato:
I) illegittimità dell’atto presupposto e illegittimità derivata, per il vizio di violazione dell’anonimato già dedotto con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti;
II) illegittimità dell’atto presupposto e illegittimità derivata, per l’errata valutazione della seconda prova scritta del ricorrente, secondo quanto già dedotto con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti;
III) illegittimità dell’atto presupposto e illegittimità derivata, per l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 739 del 2016, impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, con la quale Roma Capitale avrebbe mancato di rilevare gli errori sistematici commessi dalla nuova Commissione esaminatrice, approvandone l’operato.
In subordine rispetto all’annullamento, il dott. F ha chiesto il risarcimento dei pregiudizi derivanti dall’illegittimità degli atti impugnati. A tal fine, ha indicato i danni da risarcire nella mancata percezione del trattamento economico spettante ai vincitori del concorso e nella perdita di chance di carriera.
10. Alla camera di consiglio del 12 luglio 2017 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 8772 del 20 luglio 2017 la Sezione ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
11. In data 11 giugno 2018 un gruppo di candidati partecipanti al concorso ha depositato un atto di intervento ad opponendum .
12. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2018 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
13. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni che si espongono di seguito.
14. Con una prima censura, contenuta nel ricorso introduttivo, e riproposta con entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, il ricorrente lamenta la violazione della regola dell’anonimato.
14.1 Più in dettaglio, il ricorrente allega che:
(a) non sarebbe stato sufficiente, al fine di assicurare il rispetto di tale regola, l’utilizzo di nastro adesivo nero a copertura del numero identificativo degli elaborati già corretti una prima volta;peraltro, tale presidio risulterebbe non essere stato presente su un numero rilevante di elaborati, secondo quanto riscontrabile dagli stessi verbali redatti dalla Commissione esaminatrice;
(b) la Commissione avrebbe proceduto alla valutazione delle prove dei candidati, pur avendo riscontrato essa stessa la presenza, su diversi elaborati, di segni di riconoscimento, quali: l’assenza, su una busta recante i dati anagrafici del candidato, delle sottoscrizioni di coloro che avevano provveduto al reimbustamento;la mancanza, in un altro caso, di uno dei fogli consegnati al candidato ai fini della stesura dell’elaborato;la presenza, in alcuni casi, di fogli non numerati;il riscontro di un foglio, in un elaborato, privo del precedente numero identificativo e del nastro adesivo nero;la mancanza, in una busta, del logo di Roma Capitale;
(c) nella determinazione delle operazioni volte a rendere anonimi gli elaborati, l’Amministrazione avrebbe dovuto tener presente che questi erano già stati precedentemente pubblicati online : circostanza, questa, che avrebbe imposto l’adozione di ulteriori cautele rispetto alla mera copertura del numero identificativo del candidato con nastro adesivo.
14.2 Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che, come diffusamente evidenziato dagli intervenienti ad opponendum , le operazioni di oscuramento hanno riguardato sia la votazione che il numero identificativo presenti su ciascun elaborato, e sono state compiute non già mediante semplice nastro adesivo, bensì con l’apposizione di etichette nere completamente coprenti. Le etichette erano contrassegnate sui quattro angoli, in modo tale da non poter essere rimosse senza lasciare traccia.
Che tali fossero le caratteristiche in concreto delle suddette etichette non è stato specificamente contestato dal ricorrente, il quale non ha allegato né comprovato nulla in ordine alla precisa conformazione dei presidi utilizzati per l’oscuramento. La circostanza è, perciò, da ritenere provata, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, cod. proc. amm.
14.3 Gli intervenienti hanno rimarcato, inoltre, come la scelta di rendere anonimi gli elaborati con l’apposizione di etichette rimovibili fosse funzionale allo scopo di rendere verificabili in un secondo momento tutte le operazioni, e di poter quindi eventualmente verificare che l’elaborato oggetto della seconda correzione fosse il medesimo già valutato la prima volta.
14.4. Sempre in punto di fatto, gli intervenienti hanno comprovato, infine, che la pubblicazione online degli elaborati della seconda prova scritta non è avvenuta “in chiaro” sul sito dell’Amministrazione, poiché ciascun compito era stato reso accessibile soltanto da parte del relativo autore, mediante apposite credenziali.
La circostanza è dimostrata, in particolare, dalla lettera di chiarimenti depositata in giudizio, indirizzata dall’Amministrazione a una degli odierni intervenienti, ove si specifica come sia stata congegnata tale pubblicazione.
14.5 Ciò posto, il Collegio è dell’avviso che le modalità di oscuramento utilizzate fossero idonee ad assicurare l’anonimato degli elaborati, atteso che la pubblicazione online non risulta aver comportato la possibilità di accesso indiscriminato ai compiti dei candidati.
D’altro canto, l’apposizione di contrassegni sugli angoli delle etichette coprenti avrebbe consentito di rilevare la loro eventuale manomissione e, a questo proposito, non risulta – né è stato allegato dal ricorrente – che una qualche effrazione delle etichette apposte sia avvenuta.
14.6 Non valgono, poi, a infirmare la validità della correzione della prova di concorso le circostanze – rilevate e verbalizzate dalla stessa Commissione – alle quali si riferisce il ricorrente, tenuto conto del principio per il quale la radicale invalidità della graduatoria può discendere solo da una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato nella valutazione delle prove scritte (Ad. plen. 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28).
14.6.1 Quanto ai dati sopra riportati sub (b), si tratta, con ogni evidenza, di irregolarità riscontrate occasionalmente in un numero limitato di casi, a fronte della notevole quantità degli elaborati oggetto delle operazioni di concorso, queste ultime peraltro in parte reiterate e incrementate dall’ulteriore attività di oscuramento e reimbustamento. Tali irregolarità non sono, perciò, idonee a far emergere una violazione rilevante dell’anonimato.
14.6.2 Quanto, poi, alle anomalie relative all’oscuramento volto a rendere anonimi gli elaborati, deve osservarsi che il ricorrente ha articolato specificamente, nella replica depositata in prossimità dell’udienza, i profili oggetto di censura.
Più in dettaglio, la parte ha rimarcato che, secondo quanto riportato nei verbali, per alcuni elaborati risultava non oscurato, su uno dei fogli, il numero precedentemente attribuito, mentre per altre prove il numero progressivo non era stato coperto nella scheda identificativa del candidato, presente all’interno della busta contenente i compiti.
Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi che la mera presenza del numero precedentemente attribuito al candidato di per sé non dimostra la possibilità di risalire alle generalità del candidato stesso, dovendo presumersi che i dati idonei a consentire tale identificazione non fossero noti alla Commissione, né comunque da essa accessibili.
Peraltro, anche laddove fosse riscontrabile una violazione dell’anonimato, questa non potrebbe che riguardare le sole prove dei candidati coinvolti, non essendo affatto comprovato che gli errori occasionalmente verificatisi nelle operazioni di imbustamento dei numerosi elaborati oggetto di correzione (ben 850, secondo quanto risulta dal verbale n. 1 della Commissione esaminatrice) abbiano assunto proporzioni e sistematicità tali da infirmare potenzialmente l’intera prova.
14.7 Il motivo scrutinato deve conseguentemente essere respinto.
15. Il ricorrente censura, poi, la valutazione resa in relazione al suo compito.
15.1 Al riguardo, occorre premettere che, pronunciandosi proprio in relazione alla prima prova scritta del medesimo concorso, questa Sezione ha già avuto modo di richiamare il principio consolidato per il quale “ le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile ” (TAR Lazio, Sez. II, 30 giugno 2016, n. 3901;nello stesso senso: Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2234;Id., Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1350). Tali elementi non emergono nel caso oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che il giudizio espresso sull’elaborato del ricorrente non può essere sostituito da un diverso apprezzamento da parte del giudice.
15.2 Deve rilevarsi, al riguardo, che la Commissione esaminatrice, nella seduta del 3 febbraio 2015 (verbale n. 1), ha ritenuto di fare propri i criteri di valutazione già stabiliti dalla precedente Commissione.
I suddetti criteri prevedevano l’attribuzione di un voto in decimi, secondo una precisa e articolata griglia di corrispondenza con le relative valutazioni sintetiche, che andavano da “insufficiente” (punteggio tra 0,00 e 3,50) fino a “ottimo” (punteggio tra 9,60 e 10).
Era, inoltre, stabilito che: “ I parametri valutativi indicati si riferiscono ad un giudizio omnicomprensivo, volto a focalizzare:
- la conoscenza delle specifiche competenze del profilo professionale con particolare riferimento alle discipline di diritto amministrativo e ordinamento delle autonomie locali, alla legislazione in materia di contratti della pubblica amministrazione e alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- la corretta focalizzazione sistematica dell’argomento e le capacità di collegamento e raffronto normativo ed interpretativo;
- l’evincibilità del linguaggio impiegato di specifiche elaborazioni concettuali sull’oggetto della prova;
- la conoscenza di eventuali differenti soluzioni interpretative delle problematiche affrontate e di possibili soluzioni e opportunità applicative ”.
Si precisava, infine, che “ La Commissione graduerà il punteggio complessivo da attribuire tenuto conto della minore o maggiore corrispondenza dei criteri evidenziati all’elaborato oggetto di valutazione, attribuendo un punteggio numerico progressivamente elevato di 0,10 in 0,10.
La Commissione, pertanto, attraverso l’adozione del percorso valutativo indicato, perverrà all’espressione numerica della votazione che verrà apposta sull’elaborato. ”.
15.3 Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, i criteri sopra riportati devono ritenersi sufficientemente specifici e idonei a consentire, in relazione alle fasce di valutazione predeterminate dalla Commissione esaminatrice, di motivare adeguatamente, mediante la sola apposizione del voto numerico, le ragioni del giudizio reso con riferimento a ciascun elaborato.
L’apprezzamento di ogni singola prova costituisce, infatti, l’esito dell’applicazione dei criteri generali predeterminati, per cui il punteggio numerico attribuito a ciascun elaborato, in applicazione dei predetti criteri generali e secondo le fasce di valutazione predisposte, risulta idoneo a rivelare le ragioni del giudizio, positivo o negativo, corrispondente alla fascia di riferimento.
15.4 D’altro canto, la mera circostanza che la Commissione abbia fatto ricorso al voto numerico, correlato alle predette fasce, invece che a una valutazione descrittiva di ciascun elaborato, costituisce anch’essa una scelta non sindacabile nel merito da parte del giudice, in quanto di per sé non illogica, né arbitraria.
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza, “ l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente assolto mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti;inoltre la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato ” (Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2014, n. 3230, che richiama Id., Sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4457). Coerentemente con la predetta impostazione, anche questa Sezione, nel precedente già richiamato, relativo alla prima prova del medesimo concorso, ha affermato che “ la motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. Non può invero negarsi che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall’Amministrazione ” (così TAR Lazio, n. 3901 del 2016, cit.).
15.5 Neppure può condividersi la prospettazione del ricorrente, laddove lamenta la mancata apposizione, sul proprio compito, di segni grafici o commenti idonei a evidenziare le ragioni del voto numerico attribuito.
La commissione esaminatrice di un concorso non svolge, infatti, un’attività di correzione diretta a finalità didattiche, ossia volta a consentire agli autori degli elaborati di imparare dai propri errori, come potrebbe avvenire in un contesto scolastico o comunque di insegnamento. Si tratta, piuttosto, di un’attività valutativa il cui scopo è esclusivamente quello di accertare il maggiore o minore grado di conoscenza delle materie oggetto del concorso da parte dei diversi candidati. Ne deriva che non rientra tra i compiti della commissione di concorso quello di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia.
Al riguardo, la giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere non necessario apporre sul testo segni di correzione, poiché all’esaminatore spetta soltanto di valutare la qualità del lavoro sottoposto al suo esame (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708). Più in dettaglio, si è avuto modo di chiarire che “ Ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse o di segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento ai quali raccordare il punteggio assegnato si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017, n. 400). E, del resto, a questa conclusione la Sezione è pervenuta pure nel precedente più volte richiamato – relativo, lo si ribadisce, al medesimo concorso pubblico – ove si è espressamente affermato che “ L’apposizione sugli elaborati di annotazioni, di chiarimenti ovvero di segni grafici o volti a specificare eventuali errori costituisce (...) una mera facoltà, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione ” (cfr. ancora TAR Lazio, n. 3901 del 2016, cit.).
15.6 Quanto, poi, alla votazione in concreto attribuita all’elaborato del dott. F, deve osservarsi che il ricorrente ne ha sostenuto l’ingiustizia e irragionevolezza sulla base di due rilievi, ossia: (i) la differenza della seconda valutazione, ove il candidato ha riportato il punteggio 6, rispetto alla prima, nella quale ha ottenuto il voto 7,20;(ii) la disparità di trattamento rispetto ad altre due candidate, le quali – a detta del ricorrente – avrebbero redatto elaborati di pregio non maggiore, tuttavia valutati in modo più favorevole.
15.6.1 La circostanza che si siano verificati degli scostamenti nei giudizi tra la prima e la seconda correzione è, però, del tutto fisiologica, tenuto conto dell’opinabilità che caratterizza naturalmente tutti i giudizi tecnici, tra i quali è annoverabile tipicamente l’apprezzamento delle prove di un concorso. D’altro canto, nulla autorizza a ritenere che, tra le due valutazioni rese sulla medesima prova, la prima debba essere preferita alla seconda, dovendo anzi rimarcarsi che proprio l’originaria correzione è stata annullata in sede giurisdizionale, per la riscontrata violazione della regola dell’anonimato. Costituisce, perciò, un’inversione logica prendere a parametro le votazioni espresse in quella sede sugli elaborati per far emergere profili di irragionevolezza o arbitrarietà della rinnovata valutazione.
15.6.2 Anche il trattamento più favorevole che sarebbe stato riservato a due candidate del medesimo concorso costituisce una mera congettura del ricorrente, peraltro allegata in termini generici e apodittici, come tale non idonea a scalfire l’attendibilità della valutazione resa dalla Commissione.
15.7 Pure questo gruppo di censure va, perciò, respinto.
16. E’, infine, da rigettare anche il motivo, dedotto con i primi e con i secondi motivi aggiunti, con il quale si lamenta che Roma Capitale avrebbe acriticamente approvato l’operato della Commissione, limitandosi soltanto all’annullamento di due elaborati, sui quali la Commissione stessa si era, invece, espressa.
16.1 Occorre anzitutto rilevare che dalle premesse della determinazione dirigenziale n. 739 del 2016 emergono le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto necessario annullare le prove di due candidate.
Si trattava, infatti, di elaborati che erano stati già invalidati dalla prima Commissione esaminatrice per la presenza di chiari segni di riconoscimento. In particolare, secondo quanto evidenziato dalla difesa di Roma Capitale, uno dei compiti risultava redatto sul retro del foglio per le istruzioni, mentre l’altro era scritto a matita, invece che con la penna fornita ai candidati.
E’ da ritenere, perciò, del tutto ragionevole che l’Amministrazione, rilevando che le suddette prove, precedentemente annullate, fossero state valutate dalla nuova Commissione, abbia provveduto a propria volta a invalidarle.
16.2 Non può invece condividersi la tesi del ricorrente, secondo il quale Roma Capitale avrebbe dovuto rivedere integralmente l’operato della nuova Commissione, spingendosi – in tesi – a controllare ogni elaborato, o almeno tutti quelli la cui correzione fosse risultata ambigua dai verbali redatti dalla seconda Commissione esaminatrice.
Come sopra detto, infatti, non emergeva che fossero state commesse irregolarità tali da infirmare la prova e, d’altro canto, l’Amministrazione non avrebbe potuto spingersi oltre un apprezzamento ab extrinseco dell’attività della Commissione, quale quello correttamente svolto con l’annullamento delle prove delle due candidate sopra dette, non essendo certamente esigibile l’integrale ripetizione di tutte le valutazioni già compiute.
17. Alla luce di quanto sin qui esposto, le domande di annullamento proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti devono essere respinte.
18. Da ciò consegue anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno, fondata sul presupposto dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
19. La natura della controversia e l’andamento della vicenda amministrativa e processuale sorreggono, peraltro, la compensazione delle spese tra le parti.