TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-04-30, n. 202100316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-04-30, n. 202100316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100316
Data del deposito : 30 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2021

N. 00316/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00875/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2014, proposto da
S M, al cui decesso si è costituto il figlio A M, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Sanna in Cagliari, piazza Repubblica n.28;

contro

Comune di Suni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, p.zza Repubblica n.10;

per il risarcimento dei danni

cagionati dal Comune di Suni nell’occupazione delle aree di sua proprietà per la realizzazione delle infrastrutture stradali nelle zone di completamento “B2”, previste nello strumento urbanistico comunale e per la costruzione della scuola media.

Con riferimento in particolare:

1) alla perdita della proprietà, nel caso nelle more del giudizio venga adottato da parte del Comune di Suni un formale decreto di acquisizione delle aree occupate per la realizzazione di opere pubbliche in Loc. "Su Padru e S'Ena";

2) al mancato godimento del bene per il periodo di occupazione legittima e illegittima, nel caso in cui il Comune, nelle more del giudizio, adotti un formale provvedimento di restituzione dell’area a suo tempo occupata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Suni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 aprile 2021 il dott. F S.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Si espone in ricorso che con deliberazione n. 17 del 23.11.1983, la Giunta Municipale del Comune di Suni approvava il progetto concernente la realizzazione delle infrastrutture stradali nelle zone di completamento "B2" previste nello strumento urbanistico comunale, con contestuale dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste.

Con decreto n.1/85 del 25.2.85 il Sindaco, in vista della definitiva espropriazione, autorizzava l'occupazione d'urgenza degli immobili indicati nelle planimetrie allegate al medesimo decreto e ricadenti in località "Su Padru" e S'Ena".

Precisa il ricorrente che con successive deliberazioni tra cui quelle del C.C N° 32 del 26.7.1995, n.386 del 10.12.96, n.238 del 24.12.1997 della G.M., n.31 del 2.7.1999, dell'8.11.199 n.45, n.219 del 18.11.99 della G.M., il Comune di Suni disponeva l'impegno di spesa, e successive integrazioni, per il pagamento degli indennizzi spettanti a ciascuno dei proprietari interessati.

Con delibera n.238 del 24.12.1997 la Giunta Municipale conferiva incarico al Geom. Andrea Napoli al fine di individuare, in vista di una successiva determinazione del ristoro spettante ai proprietari, la natura e le caratteristiche della aree espropriate.

Il tecnico accertava la suscettibilità edificatoria "di fatto e di diritto" degli immobili occupati determinando, nel contempo, con apposito elaborato allegato la relazione scritta, il prezzo medio dell'indennità spettante a ciascun proprietario.

Non avendo il Comune di Suni adottato i decreti i esproprio, il ricorrente afferma di aver ripetutamente diffidato lo stesso al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

I fatti esposti in ricorso non sono contestati dalla difesa del Comune.

Successivamente, prosegue l’esposizione, il Comune di Suni, con Delibera del Consiglio Municipale n.13 del 02.08.2010, ha determinato il risarcimento in complessivi€ 65 a metro quadrato per tutti i proprietari dei lotti interessati all'esproprio.

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del procedimento espropriativo non culminato con il decreto di esproprio.

Il Comune di Suni, costituitosi in giudizio con atto del 14.11.2014, ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso, l’intervenuta usucapione dei beni e la prescrizione sulle somme richieste dal ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti a causa dell’occupazione dal parte del Comune di Suni di terreni di sua proprietà per la realizzazione di un’opera pubblica: infrastrutture stradali nelle zone di completamento "B2" previste nello strumento urbanistico comunale

Vanno preliminarmente esaminate le eccezione pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune di Suni.

Con la prima sostiene il difetto di giurisdizione del TAR asserendo che “non è dato comprendere sulla base di quali atti amministrativi il Comune resistente sia entrato nel possesso dei beni immobili della controparte”.

L’eccezione non può essere condivisa perché in ricorso vengono citati i vari provvedimenti del procedimento espropriativo, tra cui la dichiarazione di pubblica utilità, che la difesa del Comune non contesta in ordine al loro contenuto indicato in ricorso.

Come esattamente osservato dal ricorrente, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di procedimenti espropriativi, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione — anche ai fini complementari della tutela risarcitoria — di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento, all'interno del quale sono state espletate, non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12;
T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676;
T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985;
T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976;
Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).

Fondata è invece l’eccezione sul difetto di giurisdizione in relazione all’indennità per il periodo di occupazione legittima.

Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi appartengono - ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 e dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. - alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cassazione civile sez. un., 30/07/2020, n.16453).

Per rispondere alle ulteriori eccezioni sollevate dal Comune occorre precisare le domande avanzate dai ricorrenti come si evincono non solo dalle conclusioni ma anche dal ricorso nel suo complesso.

Ritiene in Collegio che le domande riguardino:

Richiesta di risarcimento danni per l’occupazione dei terreni del ricorrentl per la realizzazione dell’opera pubblica e segnatamente per il mancato godimento durante il periodo di occupazione legittima e il successivo periodo di occupazione illegittima, nonché richiesta di “risarcimento del danno conseguente alla perdita della disponibilità del bene” (penultimo capoverso pag. 5 del ricorso) e richiesta di restituzione dei terreni occupati, come si ricava chiaramente dalla citazione delle sentenze (pag. 5 del ricorso) che qualificano come illecito permanente l’occupazione senza titolo delle aree, da cui consegue l’obbligo “di restituire il suolo e di risarcire il danno cagionato ed impedisce l’automatico passaggio della proprietà in capo all’Ente Pubblico”.

In presenza della richiesta di restituzione, ricavabile dal contesto del ricorso, non è necessario rinviare la causa, come richiesto nella memoria conclusionale, per consentire la precisazione delle domande in conformità al principio espresso in proposito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 2020.

Precisato quanto sopra, può ora procedersi ad esaminare le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Suni.

L’eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento danni per la perdita della proprietà è fondata in quanto la realizzazione dell’opera pubblica non ha comportato la perdita della proprietà delle aree occupate.

Comunque, nel ricorso si chiede anche la restituzione dell’area occupata per la realizzazione dell’opera pubblica e attualmente detenuta senza titolo dal Comune.

Infondata è l’eccezione di inammissibilità della domanda di condanna del Comune all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327 del 2001, perché non contenuta nel ricorso. Il ricorrente si limita a precisare che “per poter acquisire il bene al proprio patrimonio e sottrarsi all’obbligo di restituirlo al proprietario l’amministrazione dovrebbe adottare un provvedimento ad hoc, nel rispetto delle prescrizioni e modalità indicate dal D.P.R.

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