TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-29, n. 202402001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-29, n. 202402001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402001
Data del deposito : 29 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2024

N. 02001/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01044/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S U e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad ottenere l'aumento stipendiale del 2,5% previsto dall'art. 1801 del Codice dell'Ordinamento Militare, e la condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente, dalla data della domanda, gli arretrati non versati, con interessi e rivalutazione monetaria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 giugno 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espone il ricorrente, già -OMISSIS-, di aver presentato il 28 aprile 2014 all’intimata Amministrazione istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una -OMISSIS- da cui è stato riconosciuto affetto e che ha richiesto -OMISSIS-.

In un primo momento la domanda veniva respinta con provvedimento del 9 dicembre 2015. In data 4 aprile 2016 il dipendente presentava però ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e l’Amministrazione provvedeva all’annullamento in autotutela del citato diniego riconoscendo, con provvedimento -OMISSIS- dell’1 marzo 2017, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita dal ricorrente, ma respingendo la richiesta di equo indennizzo.

Con verbale della -OMISSIS-del 14 giugno 2017 la citata patologia è stata infine ascritta alla tabella A, categoria 5 e, con provvedimento prot. 1062 del 14 dicembre 2018, il Comando Generale ha attribuito al ricorrente il beneficio dell’incremento stipendiale del 2,50% previsto dall’art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010.

In pendenza di tale procedimento tuttavia il dipendente, con verbale della competente commissione medica ospedaliera del 14 giugno 2016, era stato nel frattempo dichiarato non idoneo al servizio militare ed il-OMISSIS-era transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Con nota del 7 giugno 2019, l’Ufficio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito, che era stato invitato dal Comando Generale ad approvare l’attribuzione al ricorrente del beneficio di cui all’art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010, chiedeva al Comando il riesame del citato provvedimento dell’1 marzo 2017, che risultava adottato in data successiva al transito del beneficiario nei ruoli civili dell’Amministrazione.

A seguito di espressa richiesta del ricorrente il Ministero, con nota del 30 giugno 2020, ribadiva le ragioni ostative al riconoscimento del beneficio in parola evidenziando, in sostanza, che l’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare dispone che esso è dovuto esclusivamente al personale delle Forze Armate, che abbia ottenuto il decreto di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio “… in costanza di rapporto di impiego…” , mentre nella specie il decreto di riconoscimento era stato emesso in una data (l’1 marzo 2017) successiva al transito del dipendente nei ruoli civili e che, comunque, gli effetti dei benefici connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal dipendente decorrono dal momento dell'adozione del decreto con cui l’Amministrazione recepisce il parere tecnico del Comitato di verifica.

2. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 30 settembre 2020 e depositato il 22 ottobre successivo, l’interessato ha quindi chiesto a questo Tribunale Amministrativo l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’incremento stipendiale del 2,5% previsto dall’art. 1801 del codice dell’Ordinamento Militare, e la condanna dell’intimata Amministrazione a corrispondergli, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, gli arretrati dal momento della domanda.

3. Dopo aver evidenziato che la questione proposta rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale Amministrativo, afferendo ad un emolumento spettante ai militari che abbiano contratto un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, il ricorrente sostiene che:

- il lungo tempo intercorso, oltre tre anni, tra la domanda e l’accertamento della dipendenza della causa di servizio delle infermità che lo hanno colpito non può essere addebitato al militare, sicché gli effetti dell’accertamento andrebbero riferiti al momento della domanda dell’interessato, atteso che il tempo necessario per accertare una situazione di fatto non può essere causa di perdita di benefici, che la legge riconnette direttamente alle infermità patite;

- la lettura operata dall’Amministrazione dell’art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010 non può penalizzare i dipendenti per i quali il tempo di riconoscimento della causa di servizio abbia superato i termini procedimentali previsti;

- onde evitare di penalizzare costoro, l’Amministrazione avrebbe dovuto aderire all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la data utile ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al beneficio coincide con quella della domanda per il riconoscimento della causa di servizio;

- in ogni caso, il dato letterale del ridetto art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010 non sarebbe di ostacolo nella fattispecie al riconoscimento del beneficio richiesto, atteso che il ricorrente non è stato congedato ma è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, sicché il suo rapporto di impiego non sarebbe venuto meno;

- il beneficio, e quindi anche la determinazione della base stipendiale sulla quale calcolarlo, poi decorrerebbe dalla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, quindi nella fattispecie da maggio 2014, atteso che il momento di proposizione della domanda sarebbe l'unico dato oggettivo al quale, nel silenzio della norma, sarebbe possibile riconnettere gli effetti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 4 dicembre 2020 con memoria di stile e, in data 23 novembre 2021, ha versato in atti documentazione tra cui una nota, datata 3 novembre 2021, con cui, nel relazionare all’Avvocatura Distrettuale sui fatti di causa, la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ribadisce la fondatezza dell’avversata interpretazione dell’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare e rileva la tardività della domanda del ricorrente, che non rispetterebbe il termine semestrale di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001.

5. In vista della discussione parte ricorrente ha depositato documentazione e, con memorie dell’8 e del 29 maggio 2024, ha insistito per l’accoglimento del ricorso evidenziando che, con sentenza 9 febbraio 2024 n. 13, la Corte Costituzionale ha dichiarato “… l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui condiziona l’attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio ”.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di smaltimento dell’11 giugno 2024.

6. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.

Anche a non considerare che la giurisprudenza amministrativa aveva già evidenziato l'irragionevolezza degli esiti a cui conduce l’avversato assunto per il quale, ove l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita dal personale delle Forze Armate intervenga dopo il collocamento in congedo del richiedente o, come in questo caso, dopo il transito nei ruoli civili il beneficio non potrebbe essere riconosciuto (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n. 124;
Consiglio di Stato, sez. II, 4 gennaio 2023, n. 126), il Collegio non può che prendere atto della citata Sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2024, versata in atti dalla parte ricorrente (allegato 001 al deposito documentale del 27 aprile 2024), ed accogliere di conseguenza la correlata censura articolata in ricorso.

Giova evidenziare che con il citato arresto la Consulta ha rilevato che l’interpretazione dell’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare, anche in questa sede propugnata dalla resistente Amministrazione, confligge con l’art. 3 della Costituzione, evidenziando che “… l'ulteriore condizione richiesta dall'art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell'attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell'infermità e…può comportare l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022) ”.

7. Non resta che scrutinare la subordinata questione della decorrenza del beneficio per cui è causa.

Sul punto non coglie nel segno la tesi della parte ricorrente che, come detto, sostiene che il beneficio, e quindi anche la determinazione della base stipendiale su cui calcolarlo, decorrerebbe dalla presentazione della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio.

Ritiene invece il Collegio che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per disattendere la prevalente giurisprudenza amministrativa, che evidenzia come il diritto al beneficio sorga dalla data del provvedimento finale dell’Amministrazione che recepisce il parere del Comitato di verifica (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 22 ottobre 2014, n. 4315 e, da ultimo, TAR Lecce, sez. II, 28 ottobre 2022, n. 1716).

Sul punto va rilevato che la legge attribuisce al Comitato di verifica per le cause di servizio la competenza esclusiva ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, ai fini del riconoscimento della loro dipendenza da causa di servizio;
ciò avviene attraverso l’espressione di un motivato parere, che costituisce il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi formulati da ulteriori organi precedentemente intervenuti, quali per l’appunto la Commissione medica ospedaliera. Vale anche ricordare che il parere di tale Comitato è vincolante per l’Amministrazione, che è tenuta a conformarvisi salva la facoltà, ove lo ritenga, di richiedere motivatamente un ulteriore parere al Comitato medesimo, al quale poi è in ogni caso tenuta ad adeguarsi. Da ciò deriva l’ulteriore considerazione per la quale la data dell’effettivo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio non può che essere quella del provvedimento finale dell’Amministrazione, dal momento che questa ultima potrebbe astrattamente richiedere un riesame da parte del Comitato medesimo, il quale potrebbe, in ipotesi, determinarsi in senso diverso dal primo parere;
e, comunque, ciò avverrebbe necessariamente in un momento successivo alla prima determinazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 17 luglio 2023, n. 6981).

Orbene, applicando le coordinate fatte proprie dal succitato orientamento alla fattispecie in esame deve ritenersi che gli effetti del beneficio per cui è causa decorrano dal decreto n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero della Difesa ha riconosciuto dipendente da causa di servizio la patologia da cui è affetto il ricorrente, prendendo atto del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS-.

8. Per quanto sin qui osservato, il ricorso va accolto nei limiti indicati e, per l'effetto, va accertato il diritto del ricorrente ad ottenere l’aumento stipendiale del 2,5% previsto dall’art. 1801 del codice dell’Ordinamento Militare e va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione degli scatti economici per cui è causa, con decorrenza dal citato decreto n. -OMISSIS-, oltre interessi legali da quel momento al saldo.

9. In ragione del parziale accoglimento dell’impugnazione e della circostanza che solo per effetto del recente intervento della Consulta è stata definitivamente chiarita la questione giuridica ad essa sottesa, il Collegio reputa di poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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