TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2010-10-27, n. 201000790
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N. 00790/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01016/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2010, proposto da:
C M, F B, rappresentati e difesi dagli avv. A S, S V, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Montevecchio, 68;
contro
Comune di Chieri, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Paolo Sacchi, 44;Regione Piemonte;
nei confronti di
Societa' Biessegi Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. R L, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Vittorio Amedeo II, 19;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del titolo abilitativo formatosi per effetto del decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. n. 647/09 prot. n. 32122 del 6.11.2009, in variante al permesso di costruire n. 517/2007 rilasciato in data 14.10.2009;
del titolo abilitativo formatosi per effetto del decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. n. 297/10 prot. n. 0016299 del 21.5.2010, in variante al permesso di costruire n. 517/07 ed alla D.I.A. n. 647/09;
e comunque per l'accertamento
dell'insussistenza dei presupposti dello ius aedificandi per lo svolgimento dell'attività edilizia prevista nelle due predette D.I.A.;
nonché per l'annullamento
occorrendo, del permesso di costruire n. 517/07 rilasciato in data 14.10.2009;
della nota dell'area Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Edilizia della Città di Chieri prot. n. 18223 del 9.6.2010;
della nota dell'area Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Edilizia della Città di Chieri prot. n. 21554 del 9.7.2010;
dell'art. 19, n. 3 commi 6 e 7 delle N.T.A. del P.R.G.C. di Chieri;
degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi al procedimento, ed in particolare il parere della Commissione Igienico-Edilizia reso in data 17.2.2009 e non noto nel tenore testuale, e per ogni ulteriore statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chieri e di Societa' Biessegi Costruzioni S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il Referendario Avv. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, anche alla luce dei documentati chiarimenti acquisiti nel corso dell’audizione espletata all’odierna Camera di Consiglio, è emerso che il fabbricato originario, oggetto del permesso di costruire n. 517/2007, ha subito rilevanti modifiche attraverso le due successive dichiarazioni di inizio attività, che complessivamente contemplano sia la demolizione delle mura perimetrali eccetto quello fronteggiante la proprietà di ricorrenti, sia la creazione di nuova volumetria costituita da un nuovo piano interrato a destinazione abitativa, ulteriore rispetto a quello previsto nel permesso di costruire originario che lo limitava alla realizzazione di autorimesse e cantine;
osservato che il PEC originario, del quale il primigenio permesso di costruire costituisce attuazione, consentiva – come emerge dalla Relazione di corredo depositata al Comune il 7.7.2009 acquisita dal Relatore nella odierna Camera di consiglio – la realizzazione della volumetria di 1.903,65 mc e le altre modifiche tra cui il recupero del sottotetto ex L. Reg. n. 21/1998 purché nel rispetto del progetto assentito (doc. 6 produzione ricorrente) che non contemplava, tra l’altro, la demolizione delle pareti perimetrali – come emerge dalla relativa colorazione in bianco delle stesse figurante nel predetto progetto - e la realizzazione di volumetria abitabile nel sottotetto essendo prevista sul punto la mera “formazione di cantine ed autorimesse interrate”(v. descrizione dell’interrato, elaborato del 5.8.2009 a firma del progettista, acquisito nella odierna Camera di Consiglio);
ritenuto che il recupero del sottotetto, con relativo incremento di volumetria e modifica della sagoma, attuato mediante il permesso di costruire n. 517/2007, postula che l’intervento avvenga su “fabbricati esistenti “, come stabilisce il combinato disposto degli artt.3 e 1, comma 1 della L. Reg. 6.8.1998, n. 21 e come la Sezione ha di recente già precisato (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12.8.2009, n. 2225 e giurisprudenza ivi richiamata), non potendo più considerarsi tale un edificio, quale quello per cui è controversia, che sia interessato da demolizione di pressoché tutte le mura perimetrali e da creazione di nuovo piano abitativo, ancorché interrato;
considerato, pertanto, che la modifica della sagoma che ne consegue non è legittimabile ex L. Reg. n. 21/1998 e che conseguentemente tale modifica e l’aumento di volume complessivo comportano che l’intervento per cui è causa non sia qualificabile come ristrutturazione edilizia consistente “nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” (art 3, lett. D, D.P.R. n. 380/2001) ma come nuova costruzione, soggetta ai relativi vincoli anche in materia di rispetto delle distanze;
rammentato ad abundantiam che il Testo unico delle disposizioni in materia edilizia qualifica espressamente come nuova costruzione la realizzazione di manufatti interrati, “ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente” (art. 3, comma 1, lett. e.1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) e che pertanto nel nuovo regime recato dal testo unico anche l’ ampliamento dei volumi interrati esistenti all’esterno della sagoma esistente integra, ex art. 3, lett. e.1) cit., la categoria edilizia della nuova costruzione (ex multis,T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 19 aprile 2010 , n. 1154;T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, 26 febbraio 2009, n. 1103) salvo, ove siano pertinenze, il disposto della lett. e.6 dell’art. 3 cit;
rilevato sul punto, sia pur nei limiti della cognizione cautelare, che dal confronto tra la planimetria del piano interrato allegata al permesso di costruire n. 517/2007 - dalla quale si evince anche il profilo del fabbricato nella sua proiezione sotterranea – e le planimetrie del medesimo piano allegate alla prima e alla seconda D.I.A., emerge che l’ampliamento del piano interrato è avvenuto parzialmente al di fuori della sagoma esistente del fabbricato essendo stati progettati dei corpi sporgenti lateralmente ai quattro vani cantina, alla centrale termica e al locale deposito, alla sinistra dell’osservatore nonché, lateralmente al predetto locale deposito, a destra dell’osservatore;
reputato dunque il gravame assistito da idoneo fumus di fondatezza e il periculum in mora in re ipsa;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate in virtù della delicatezza delle questioni trattate;