TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-08-10, n. 201702084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-08-10, n. 201702084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201702084
Data del deposito : 10 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2017

N. 02084/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2013, proposto da:
Centro Analisi Cliniche della D.Ssa Butera Dorotea M.&
C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P R in Palermo, via Streva N.14;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato S N, con domicilio eletto presso lo studio Sanitaria Di Palermo Ufficio Legale Azienda in Palermo, via Pindemonte N.88;
Assessorato Regionale Alla Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, e presso la stessa domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

Analisi Cliniche P N &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Gjomarkaj, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via F.Sco Scaduto N.2/D;
Consorzio Siciliano Analisi S.C.Ar.L, Studio di Radiologia Finazzo S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

"dei seguenti atti nella parte di interesse:

"1) contratto-budget 2012 sottoscritto il 27/11/2012 con assegnazione di un budget di € 239.841,04;

"2) della nota di convocazione fatta dall'Azienda con la quale in esecuzione, tra l'altro, del D.A. 825/2012 e del D.A. n. 1629/2012, la ricorrente è stata invitata alla sottoscrizione del contratto anno 2012;

"3) ogni altro atto dell'Azienda, ancorché non conosciuto, presupposto, connesso e consequenziale, compreso il provvedimento, non conosciuto, di determinazione su base provinciale del budget 2012 per le strutture accreditate e per la branca di patologia clinica;

"4) ogni atto presupposto e conseguente, compresa la contrattazione del budget 2012 e la relativa istruttoria, nonché ì presupposti contratti e contrattazioni anni 2011, 2010, 2009 ed i relativi provvedimenti di assegnazione dei budget alle singole strutture";

e per il riconoscimento

del diritto della Società ricorrente

"a) a contrattare il budget di propria pertinenza, secondo le regole proprie del procedimento amministrativo, secondo una corretta applicazione della L. n. 241/90 e L.R. n. 10/91;

"b) a vedersi riconosciuto un legittimo ed adeguato tetto di spesa ed ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell'anno 2012 e negli anni precedenti, senza sconti tariffari, senza il limite dei dodicesimi, considerando il budget al netto delle ritenute previdenziali, con facoltà e non obbligo di applicare la tariffa sociale".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e di Assessorato Regionale Alla Salute e di Analisi Cliniche P N &
C. S.a.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2017 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La parte ricorrente – premesso di essere struttura accreditata per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca della patologia clinica, nell’ambito territoriale della provincia di Palermo, premesso di aver sempre contestato i budget assegnati negli ultimi anni, pur sottoscrivendo i contratti per evitare la sospensione dei pagamenti, proponeva ricorso contro la ASP per censurare il provvedimento di definitiva assegnazione del budget per l’anno 2012, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) illegittimità della procedura per violazione della l. n. 241 del 1990 e conseguentemente della l. reg. n. 10 del 1991 e contraddittorietà, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, non potendo asseritamente considerarsi tale la convocazione delle OO.SS., nonché per mancanza degli elementi essenziali ai sensi dell’art. 8 della l. generale sul procedimento e la sottrazione delle possibilità di partecipazione;

2) violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 e della l. reg. n. 10 del 1991, eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria e di motivazione;

3) violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 28, co. 6, l. reg. n. 2 del 2002, dell’art. 25, l. reg. n. 4 del 2003, dell’art. 24, l. reg. n. 2 del 2007, de decreto dell’Assessore della Sanità n. 2835 del 2007, del. d.a. n. 1128/09 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget e l’attribuzione di premialità, violazione dell’art. 25, l. reg. n. 5 del 2009, poichè il budget sarebbe stato assegnato senza istruttoria e senza operare un collegamento con le potenzialità della struttura e le esigenze effettive della popolazione;

4) Violazione e falsa applicazione del D.A. 825/2012 e del D.A. 1629/2012. Difetto di procedimento- mancanza di istruttoria;

5) Violazione dell’art. 25 l.r. n. 5/2009. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 commi 8 e 9 della l. n. 549/1995, dell’art. 1, comma 32 della l. n. 662/1996, dell’art. 32 comma 8 della l. n. 449/1997 sotto altro profilo. Eccesso di potere. Vizio del procedimento. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche. Ulteriore violazione dell’art. 32, comma 8 della l. n. 449/1997. Violazione del principio di libera scelta. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies, co. 2 del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 1, co. 169 della l. n. 311/2004;

6) Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Violazione degli artt. 21-novies l. n. 241/1990 e dell’art. 21-bis della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Violazione art. 11 delle preleggi. Eccesso di potere (difetto ed erroneità di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, perplessità) violazione del giusto procedimento;

7) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.

8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Falsa applicazione del nono comma dell’art. 24 della l.r. n. 2/2007. Mancata applicazione delle linee guida n. 1/1995 pubblicate in GURS del 29/06/1995 n. 150. Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 25 della l.r. 16/4/2003 n.

4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28, co. 6 della l.r. n. 2/2002. Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 24 della legge finanziaria regionale n. 2/2007. Violazione dell’art. 41 e 97 della Cost. Violazione della l. n. 31/2008 di conversione del d.l. n. 248/2008. Illegittimità derivata. Risarcimento del danno;

8) Illegittima previsione di non remunerabilità delle prestazioni rese extra budget;

9) Illegittima previsione dell’obbligo di erogare prestazioni extra budget con tariffa sociale superato il budget;

10) Illegittima applicazione degli sconti tariffari previsti dalla finanziaria 2007;

11) Illegittima inclusione dei contributi previdenziali nel budget assegnato;

12) Eccesso di potere. Violazione del contratto. Violazione dell’art.

8-quinquies del d.lgs. n. 229/1999. Illegittimità delle clausole inique, vessatorie e tra queste quella che prevede la costituzione della riserva del 50% delle risorse attribuite a ciascuna struttura per l’abbattimento delle liste di attesa delle strutture pubbliche e quella sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

13) Illegittima previsione della sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.

8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502/1992;

14) Illegittimità derivata, poiché l’assegnazione del budget per l’anno 2012 si fonda sul presupposto che il budget 2011 sia quello assegnato nel relativo contratto, che però sarebbe inadeguato.

Si costituivano la ASP e l’Assessorato regionale della salute per resistere;

Si costituiva anche il sig. Parrino al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva per intervenuta cessazione della Società e dell’intero capitale sociale e mutamento della ragione sociale.

Con ulteriore memoria la parte istante ha ribadito l’interesse alla decisione.

All’udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I – In via preliminare, osserva il Collegio che la questione sulla quale è chiamato a pronunciarsi riguarda la legittimità dei vari atti – compreso il contratto – con cui l’Azienda Sanitaria e la Regione hanno definito la misura quantitativa delle prestazioni erogabili e la loro remunerazione.

Infatti, come è stato evidenziato dal Consiglio di Stato (Sez. III, 16 settembre 2013, n.4574), ai sensi dell’art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999, per le erogazioni di prestazioni sanitarie per il servizio sanitario nazionale è in ogni caso necessaria una verifica di compatibilità da parte della Regione che rilascia l’autorizzazione all’esercizio in «rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture», ed altresì, non solo l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, aggiunto dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 229 del 1999, e delle disposizioni emanate in materia dalle singole Regioni (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2117 del 15 aprile 2013), ma anche l’esatta definizione delle prestazioni erogabili oggetto del contratto che le strutture private sottoscrivono con le Aziende sanitarie ai sensi dell’articolo 8 quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, va, infatti, sin d’ora precisato che non è ravvisabile un diritto soggettivo dei soggetti accreditati all’integrale rimborso delle prestazioni rese al di fuori degli accordi contrattuali.

Ne discende che il petitum della presente controversia – anche ai fini della sussistenza della giurisdizione del presente giudice - deve essere inteso come diretto all’annullamento dell’insieme procedimentale che ha portato all’individuazione delle prestazioni erogabili/remunerabili, a caduta dall’ultimo atto (il contratto, per la sua valenza asseritamente autoritativa), la determinazione del budget a livello provinciale ed i decreti assessoriali presupposti (nonché gli altresì presupposti contratti e provvedimenti inerenti la determinazione per gli anni precedenti).

Chiede, tuttavia, la parte istante anche il riconoscimento del diritto a contrattare secondo le regole del procedimento amministrativo e ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nel 2012, senza sconti tariffari, senza il limite dei dodicesimi, considerando il budget al netto delle ritenute previdenziali, con facoltà di applicazione la tariffa sociale.

II – La complessità del gravame e la molteplicità delle censure comporta la necessità di procedere in via prioritaria, per sinteticità ed ordine logico, alla disamina delle questioni che attengono alla legittimità degli atti assessoriali presupposti.

Ciò evidenziato, ed in disparte i rilievi di inammissibilità in ordine alla generalità delle censure con riferimento agli atti attinenti alla remunerabilità delle prestazioni degli anni precedenti (cfr. sul punto, questa Sezione, da ultimo, n. 1863/2017) che non risultano annullati con riguardo ai profili di censura dedotti, va rilevato che – con riferimento ai presupposti decreti assessoriali – questo Tribunale si è già espresso nel senso di affermare come l’amministrazione non possa che operare sulla base delle risorse disponibili;
peraltro, le scelte dell’amministrazione regionale devono indirizzarsi all’insopprimibile esigenza di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa sanitaria pubblica (Cons. St., V, n. 499 del 2003), che comporta per la regione l’obbligo di individuazione dei tetti di spesa per settori di intervento in conformità alle previsioni di legge ed alla disponibilità delle risorse finanziarie. Nella individuazione dei menzionati tetti, per l’anno 2012, la regione ha dovuto, dunque, necessariamente tenere conto dei vincoli di contenimento della spesa sanitaria imposti dal patto di stabilità, dal Programma operativo 2010/12 e dal d.l. n. 95 del 2012, in misura pressoché corrispondente all’anno precedente e - come precisato dalla regione nelle proprie difese - in modo da garantire il fabbisogno complessivo regionale e delle singole province.

Per la determinazione degli aggregati sono stati utilizzati i seguenti indicatori rispetto ai quali – come già precisato – non si evincono puntuali censure:

le risultanze dell’attività erogata dalle strutture della Regione nell’anno 2011, come dedotte dai flussi per branca e per provincia (come indicato dall’amministrazione regionale);

il valore delle prestazioni pro-capite medio regionale distinto per branca, applicato alle singole provincie, sulla base della popolazione esistente all’1 gennaio 2011, secondo gli indicatori ministeriali per il riparto del FSN in favore delle regioni.

Tali scelte, che rientrano nelle valutazioni discrezionali attribuite all’amministrazione, risultano tutt’altro che irragionevoli e sfuggono, dunque, al sindacato di questo giudice.

Peraltro, con la richiamata pronunzia, questa Sezione si è espressa da ultimo, con riferimento alla contestazione del computo dei contributi previdenziali, per il caso di mancata comprensione anche del costo degli stessi, evidenziando che – aderendo alla tesi di parte istante - si perverrebbe alla conclusione non condivisibile che o tali contributi debbano costituire un ulteriore onere a carico del S.S.N. – privo della necessaria copertura finanziaria – ovvero che essi debbano essere pagati, in ultima analisi, dai singoli cittadini utenti del servizio sanitario, che subirebbero un incremento delle spese sanitarie, e che verrebbero ad essere gravati di tale onere solo qualora si rivolgessero a strutture private anziché ad ospedali pubblici;
conclusione che, oltre ad essere oggettivamente iniqua, sarebbe certamente contestata proprio dalle strutture private che erogano prestazioni per conto del S.S.N..

Con riguardo agli sconti tariffari non si può che richiamare quanto già più volte affermato da questo TAR con le sentenze nn. 61, 63 e 64/2011 e dal C.G.A. con la decisione n., 783/2012, anche in riferimento a quanto ribadito dalla sentenza della Corte cost. n. 94 del 2009.

Ancora con riferimento alla previsione del pagamento in dodicesimi, anch’essa sottoposta al vaglio di legittimità (cfr. Tar Lazio, III quater, n. 668/2001), va rilevato che essa corrisponde alla necessità di garantire il soddisfacimento della domanda di salute per l’intero anno di riferimento e di evitare il fenomeno del consumo di budget con diversi mesi di anticipo rispetto alla chiusura dell’anno. Infine, in relazione alla doglianza della mancata remunerazione delle prestazioni rese extra budget ed all’applicazione della tariffa sociale, non può che richiamarsi quanto già ribadito circa l’inesistenza di un diritto soggettivo alla remunerazione al di fuori di quanto definito nell’ambito del procedimento complessivo di programmazione e determinazione delle prestazioni remunerabili.

Va esclusa, poi, relativamente agli atti assessoriali presupposti l’applicabilità delle regole di partecipazione invocate da parte istante, essendo essi riconducibili alla condizione di atti di pianificazione generale, non soggetti alle disposizioni sul procedimento, dettate con la legge n. 241/1990. Sono stati, invece, nella specie rispettati gli obblighi di consultazione sindacale. Ne discende ulteriormente, che la determinazione da parte dell’ASP è stata effettuata secondo la metodologia indicata nel documento tecnico, contrassegnato dalla lettera A, approvato dall’art. 2, de decreto n. 825 del 2012. La successiva rimodulazione dell’importo totale dell’aggregato di spesa per l’assistenza specialistica da privato per il 2012 intervenuta con i dd.a. nn. 1627 e 1629/12 è conseguenza della necessità di garantire il rispetto dei L.E.A. e – contestualmente – l’equilibrio finanziario del sistema regionale.

III – Con riguardo alle eccezioni di difetto di legittimazione, va sin d’ora evidenziato che il sig. Parrino deve essere estromesso da presente giudizio, non vestendo la qualifica di controinteressato in ragione di quanto dallo stesso rilevato nell’atto di costituzione.

Risulta, invece legittimato passivo l’Assessorato in virtù delle censure che attengono principalmente alla formazione dei tetti di spesa, come già sopra evidenziato.

IV– Procedendo ora alla disamina delle censure versate in ricorso, osserva il Collegio che le questioni proposte sono state più volte esaminate da questo giudice, nonché – di recente - dal CGA anche in sede consultiva. Proprio con riguardo a ciò per cui è causa, da ultimo con parere n. 295/2017, Adunanza delle Sezioni riunite del CGA – ribadendo le conclusioni già sopra richiamate - ha affermato che il principio cardine della programmazione regionale è il potere-dovere della Regione di determinare gli aggregati di spesa per i singoli settori di intervento in conformità delle previsioni di legge e delle risorse sussistenti: “La spesa per le prestazioni sanitarie, quindi, può essere garantita nei limiti delle concrete disponibilità finanziare della Regione, poste a condizionare la quantità ed il livello delle prestazioni. Ne discende il diritto-dovere della Regione di emanare un atto autoritativo di programmazione, che, anche per l’anno 2012, ha dovuto necessariamente tenere conto dei vincoli di contenimento della spesa sanitaria previsti dal Piano di rientro, che, nel quadro dei numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del sistema sanitario regionale e dal contenimento della spesa, ha previsto economie derivanti dalla riduzione degli aggregati per la spedalità privata, dalla diminuzione dei posti letto della rete delle Case di cura private accreditate e dall’applicazione degli abbattimenti alla valorizzazione delle prestazioni inappropriate ( C.G.A. Sez. Riun., 29 novembre 2011, n. 1718/11)”.

Passando, dunque, ad esaminare i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, attendendo a profili su cui si è già formato un consolidato orientamento in seno alla giurisprudenza amministrativa, il ricorso non appare fondato.

Il procedimento e il provvedimento di assegnazione definitiva budget 2012, che ha portato la struttura ricorrente alla sottoscrizione del contratto con ASP intimata, costituisce attività vincolata attuativa delle disposizioni assessoriali anch’esse impugnate quali atti presupposti, che hanno determinato in via definitiva gli aggregati provinciali di spesa inerenti alle prestazioni sanitarie da erogarsi nel corso del 2012, e fissato i parametri in applicazione dei quali l’Azienda ha poi proceduto al calcolo dei singoli budget secondo principi correlati agli indicatori di qualità per specifica branca e secondo lo schema contrattuale aggiornato dal D.A. n. 1629/2012 a cui devono uniformarsi tutti i contratti approntati dalle ASP istituite nel territorio regionale.

In particolare, come si evince dagli atti, l’aggregato di spesa assegnato all’ASP intimata per l’anno 2012 è stato determinato assumendo come riferimento il dato consolidato al 2011, tenendo conto del fabbisogno delle prestazioni ambulatoriali accertato e della necessità di riequilibrare l’offerta nelle province e nelle branche in cui la stessa è risultata sottodimensionata rispetto al fabbisogno.

Nello specifico, pertanto, in base al principio della distribuzione equitativa del complesso delle somme utilizzabili, l’ASP di Palermo ha determinato il budget per la branca di riferimento , previa convocazione delle OO.SS. rappresentative delle categorie interessate.

Con riguardo, dunque, al primo motivo di ricorso, quanto sopra detto conferma l’infondatezza della censura di difetto di partecipazione al procedimento, considerato che “la partecipazione procedimentale è quella svolta dalle associazioni di categoria nella c.d. negoziazione preventiva;
che non necessariamente deve sfociare in un accordo, potendosi anche risolvere nella constatazione del suo mancato raggiungimento senza che ciò precluda alla parte pubblica di determinare autoritativamente il budget generale e specifico, per branca e per singole strutture” (C.G.A., sez. riun., 20 novembre 2012, n. 187/10).

Con riferimento ai motivi rubricati fino al quinto il Collegio osserva che il Consiglio di giustizia ha ripetutamente affermato la conclusione – dalla quale non vi è motivo di discostarsi – in forza della quale, una volta che si sia preso atto delle esigenze di contenimento e rientro della spesa sanitaria regionale, non occorre alcuna motivazione nell’esternazione dei calcoli posti a base della riduzione del budget, trattandosi dell’applicazione di parametri automatici di riduzione per farli rientrare nei limiti oggettivi costituiti dalle risorse. (C.G.A., sez. riun., 16 aprile 2013, n. 377/10).

Incidentalmente va osservato che, con riferimento ai decreti assessoriali presupposti, il CGA ha avuto modo di precisare che “nelle premesse del D.A. impugnato è specificato che la determinazione degli aggregati delle risorse F.S.R, da dedicare a ogni singolo comparto, si configura come uno strumento indispensabile, idoneo a garantire i livelli di LEA ma anche ad assicurare l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale.

A tale determinazione…. la Regione è pervenuta sulla base dell’analisi del fabbisogno e delle risorse disponibili, tenendo conto dei risultati dell’analisi dell’attività erogata dalle strutture pubbliche e private nell’anno 2011, così come deducibile dal dato consolidato disponibile della produzione complessiva distinta per branca e per provincia riguardante le branche specialistiche e i raggruppamenti ivi espressamente indicati.

In tale ottica non c’è più spazio per la c.d. “soglia minima di efficienza” delle prestazioni sanitarie, al di fuori di quel “nucleo irriducibile” (sentenza n. 509/2000 della Corte costituzionale) del diritto alla salute che i tagli in trattazione hanno la finalità di conservare. (C.G.A., sez. riun. 13 gennaio 2015, n. 335/2015.)”.

Peraltro, nello stesso senso questo TAR (sez. I, n. 1102/2000) ha affermato che la fissazione di tetti individuali di spesa, considerata la limitatezza delle risorse, salvaguarda la posizione di tutti i centri convenzionati, e garantisce l’esercizio di un’effettiva libertà di scelta degli utenti, impedendo il verificarsi di squilibri nella concreta gestione delle risorse.

Per quanto concerne, poi, gli ulteriori motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, la giurisprudenza (C.G.A., sez. riun., 6 settembre 2011, n. 189/10;
Id., 29 settembre 2011, nn. 1711/11 e 1718/11;
Id., 16 aprile 2013, n. 377/10;
Id., 6 maggio 2014, n. 634;
Id., 13 gennaio 2015, n. 335/201), ha evidenziato più volte la legittimità della fissazione del tetto di spesa sanitaria con efficacia retroattiva, pur nella considerazione del necessario bilanciamento della spesa sanitaria con la pretesa degli assistiti e con gli interessi degli operatori sanitari provati (Cons. St., Ad. plen., 12 aprile 2012, n. 3;
C.G.A., sez. riun. 20 novembre 2012, n. 170/10 e 25 febbraio 2014, n. 1276/12).

Con riferimento al settimo motivo, la limitazione del budget in frazioni mensili – come già precisato - trova ampia giustificazione, tra l’altro, nell’esigenza di evitare che a un dato periodo dell’anno sia sostanzialmente sospesa l’erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nel budget (C.G.A., sez. riun., 20 novembre 2012, n. 187/10 e 16 aprile 2013, n. 1020/2010). Ne deriva che priva di fondamento è altresì, la domanda di risarcimento formulata, peraltro, in modo del tutto generica.

Quanto al divieto di remunerazione delle prestazioni rese extra budget, già introdotto con decreto n. 2594/2007, lo stesso è stato interpretato dalla giurisprudenza tenendo separati i due profili: quello dell’accreditamento e quello delle remunerazioni delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che è condizionato dalla sottoscrizione dello strumento contrattuale.

Da ciò consegue che all’amministrazione non può essere imposto di erogare somme superiori alle proprie disponibilità per acquisire prestazioni sanitarie in eccedenza rispetto al budget predeterminato, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario può acquistare da ciascuna struttura (Tar Sicilia – Catania, sez. IV, 23 maggio 2008 n. 948;
C.G.A., sez. riun., 29 novembre 2011, n. 1711/11).

Con riferimento all’imposizione della c.d. tariffa sociale, di cui al nono motivo di ricorso, anch’esso non può essere condiviso – come già precisato -, posto che “se si vuole operare sul c. d mercato libero non si è tenuti a richiedere l’accreditamento al servizio sanitario- ossia, in altri termini, che, se l’imprenditore non trova remunerativa la c.d. tariffa sociale, resta libero di non accreditarsi - con la conseguenza che appare del tutto congruente con gli scopi perseguiti dalla sanità pubblica che sia imposto, a chi invece voglia accreditarsi, di mantenere piena identità di prezzi per tutti gli esami svolti, giacché altrimenti sarebbero scaricati su alcuni cittadini soltanto – e per giunta senza criterio verificabile da parte della amministrazione- i costi lordi (comprensivi delle percentuali di profitto desiderate dall’imprenditore sanitario) dei servizi prestati (C.G.A., sez. riun., 09/2015, 8/4/2014).

Relativamente, poi, al motivo dieci, si precisa che – come richiamato in premessa con riguardo alla giurisprudenza formatasi sul punto - con decreto assessoriale n. 1754 del 29 agosto 2007, a far data dall’1 gennaio 2007, è stata stabilita l’applicazione alla Regione siciliana della norma prevista nella legge finanziaria, perché avente valore (sentenza Corte costituzionale n. 94 del 2 aprile 2009) di principio fondamentale di coordinamento della finanza.

Stesse considerazioni svolte nei motivi fino al nono valgono per il motivo undicesimo, in quanto inserire i contributi in questione negli aggregati provinciali costituisce limite invalicabile di spesa assunto legittimamente dalla Regione nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, così come affermato dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, nn. 7236/09 e 7237/09).

Con riferimento al motivo dodicesimo, si ritiene non sussistente la dedotta violazione con riguardo alle clausole vessatorie, giacché non si verte in ambito di atto contrattuale di natura privatistica, ma di atto amministrativo di natura provvedimentale;
sicché è ovvio che la censura relativa alla violazione del codice civile non possa avere rilievo.

Per la stessa regione di cui al punto precedente non vi è luogo a sostenere fondata la tesi che possa essersi verificato un rinnovo contrattuale automatico di accordi in essere.

Quanto al motivo tredicesimo si rileva – come già affermato da questo Tribunale - che la previsione di sospensione dell’accreditamento per “le strutture/specialisti privati che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all’allegato B”, risulta in linea con la previsione dell’art. 8 quinquies comma 2 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.

Lo specifico problema della apposizione di riserve non muta la riconducibilità dell’ipotesi alla previsione di legge, in quanto, in ogni caso, riguarda un caso di mancata stipula del contratto;
e ciò a prescindere dall’incerto significato giuridico, e relativa valenza, della stipula di un contratto con l’apposizione di clausole di riserva.

Quanto all’illegittimità derivata non può che valere quanto detto in premessa.

Conclusivamente il ricorso, ritenuti manifestamente irrilevanti i profili di violazione dei precetti costituzionali dedotti, è da ritenersi infondato.

V – La parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite determinate in euro 1000,00 a favore della ASP costituita ed in euro 1000,00 a favore dell’Assessorato regionale alla salute, oltre accessori di legge.

Sono compensate le spese tra le parti private.

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