TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-04-13, n. 202200295
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 13/04/2022
N. 00295/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti L L, PEC lauria0534@cert.avvmatera.it, e G Q, PEC quinto1173@cert.avvmatera.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Scanzano Jonico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. M C, PEC avv.michelacasorelli@pec.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
della Determinazione n. 10 del 27.1.2021 (notificata il 12.2.2021), con la quale il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Scanzano Jonico ha ingiunto alla sig.ra -OMISSIS- il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 di € 20.000,00 per l’inottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. 39 del 4.3.2020 (notificata il 6.3.2020), accertata dalla Polizia Municipale con nota prot. n. 21260 del 20.7.2020;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scanzano Jonico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Quinto e Miraglia, per dichiarata delega dell'avv. Casorelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sopralluogo del 29.8.2018 il Dirigente del Settore Tecnico ed un Vigile del Comune di Scanzano Jonico accertavano che la sig.ra -OMISSIS- aveva realizzato sui terreni foglio n. 58, particelle nn. 47, 435 e 517, una recinzione di 117 m. sul lato ovest e di 60 m. sul lato nord, costituita da paletti di acciaio zincato, infissi su una base di cemento, e da una rete zincata a maglia rettangolare, alta 2,00 m., che, anche se “non è necessario alcun titolo edilizio”, in quanto rientra “tra quelle di edilizia libera di cui all’art. 6 DPR n. 380/2001”, doveva essere assentita con l’autorizzazione paesaggistica.
Pertanto, con Ordinanza n. 138 del 17.9.2018 (notificata il 18.9.2018) il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Scanzano Jonico ne ordinava, ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001, la demolizione, con l’espressa avvertenza sia che, “trascorso inutilmente tale termine”, il Comune avrebbe “provveduto d’ufficio con spese a carico degli inadempienti, salvi ed impregiudicati i provvedimenti di carattere penale ed amministrativi connessi all’infrazione”, sia che “il comma 4 bis dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. q-bis, L. n. 164/2014, dispone che l’Autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 a € 20.000,00 e che, in casi di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici sottoposti al vincolo paesaggistico e monumentale è sempre irrogata nella misura massima”.
Dopo il provvedimento prot. n. 8613 del 2.7.2019, di compatibilità paesaggistica al mantenimento della predetta recinzione (con tale provvedimento è stato prescritto l’obbligo di mascherare la recinzione con siepe sempreverde ed essenze arboree tipiche della zona e liquidato il danno paesaggistico di € 1.000,00, in quanto, poiché i terreni non erano aumentati di valore, non era stato calcolato l’utile conseguito), con Ordinanza di demolizione n. 39 del 4.3.2020 (notificata il 6.3.2020) il Dirigente del Settore Tecnico, sempre ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001, ha ingiunto alla sig.ra -OMISSIS- nuovamente la demolizione della suddetta recinzione ed il ripristino dello stato dei luoghi, con l’espressa avvertenza sia che, “trascorso inutilmente tale termine”, il Comune avrebbe “provveduto d’ufficio con spese a carico degli inadempienti, salvi ed impregiudicati i provvedimenti di carattere penale ed amministrativi connessi all’infrazione”, sia che “il comma 4 bis dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. q-bis, L. n. 164/2014, dispone che l’Autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 a € 20.000,00 e che, in casi di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici sottoposti al vincolo paesaggistico e monumentale è sempre irrogata nella misura massima”, in quanto tale recinzione si trova all’interno della fascia di rispetto ex art. 338, comma 1, R.D. n. 1265/1934 di 200 m. dal perimetro del Cimitero comunale, nell’ambito della quale il vigente Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999 prevede unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti.
Poiché la Polizia Municipale con nota prot. n. 21260 del 20.7.2020 aveva comunicato la non ottemperanza alla predetta Ordinanza di demolizione, con Determinazione n. 10 del 27.1.2021 (notificata il 12.2.2021) il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Scanzano Jonico ha ingiunto alla sig.ra -OMISSIS- il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 di € 20.000,00, richiamando la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8462 del 12.12.2019, anche perché i citati terreni foglio n. 58, particelle nn. 47, 435 e 517, oltre a trovarsi nella Zona E Agricola del vigente Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, sono sottoposti al vincolo paesaggistico, “classificato dal Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino, approvato con L.R. n. 3/1990, di eccezionale valore agricolo”.
La sig.ra -OMISSIS-, con il presente ricorso, notificato il 13.4.2021 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA protocollo@pec.comune.scanzanojonico.mt.it e depositato il 19.4.2021, ha impugnato la predetta Determinazione n. 10 del 27.1.2021, deducendo:
1) la nullità del provvedimento impugnato, sia perché la ricorrente aveva conseguito la sanatoria paesaggistica, sia perché i suddetti terreni foglio n. 58, particelle nn. 47, 435 e 517, sono sottoposti a sequestro penale;
2) l’errata applicazione dell’art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001, in quanto per la realizzazione della recinzione di cui è causa non doveva essere chiesto il rilascio del permesso di costruire.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scanzano Jonico, sostenendo l’infondatezza del ricorso, anche perché la ricorrente non aveva impugnato la presupposta Ordinanza di demolizione n. 39 del 4.3.2020 (notificata il 6.3.2020).
All’Udienza Pubblica del 6.4.2022 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Infatti, poiché la ricorrente non ha impugnato la presupposta Ordinanza di demolizione n. 39 del 4.3.2020 (notificata il 6.3.2020) entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. del 4.5.2020 (tenuto conto delle circostanze che il 3.5.2020 era domenica e che il presente ricorso è stato notificato il 13.4.2021), deve ritenersi che la conseguente Determinazione n. 10 del 27.1.2021 (notificata il 12.2.2021), impugnata con il ricorso in esame, è stata legittimamente emanata, attesochè l’adozione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001, successiva alla mancata esecuzione dell’ordine demolitorio entro 90 giorni, costituisce per il Comune un atto dovuto, in quanto volta a punire la mera inottemperanza all’ingiunzione di ripristino, avendo la funzione di fornire al Comune la provvista delle risorse necessarie per provvedere all’esecuzione senza dover anticipare le relative somme con il rischio di insolvenza del responsabile dell’abuso, che, in caso, come nella specie, di abusi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico risulta espressamente determinata dallo stesso art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 nella misura massima di € 20.000,00.
Comunque, va rilevato che:
1) anche se la prima Ordinanza di demolizione n. 138 del 17.9.2018 è stata superata dalla ricorrente con il conseguimento della sanatoria paesaggistica prot. n. 8613 del 2.7.2019, l’impugnata sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 nella misura massima di € 20.000,00 risulta basata sull’inottemperanza alla seconda Ordinanza di demolizione n. 39 del 4.3.2020, che, come sopra già detto, non è stata impugnata dalla ricorrente;
2) il sequestro penale dei terreni foglio n. 58, particelle nn. 47, 435 e 517, a delimitazione dei quali la ricorrente ha installato abusivamente la recinzione, oggetto della controversia in esame, è una circostanza irrilevante, sia perché l’ordinanza di demolizione di un abuso edilizia può essere emanata anche in pendenza di sequestro penale, sia perché il soggetto privato, destinatario del provvedimento demolitorio, può sempre chiedere all’Autorità Giudiziaria Penale il temporaneo dissequestro dei terreni, per demolire gli abusi edilizi realizzati, potendo la pendenza del sequestro penale precludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli abusi edilizi e delle loro aree di sedime ed anche la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001, esclusivamente se l’istanza di dissequestro dei terreni, finalizzata alla demolizione, è stata respinta dal Giudice Penale (sul punto, cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 282 del 23.1.2012;TAR Salerno Sez. II Sentenze n. 1814 del 21.7.2021, n. 56 del 13.1.2020 e n. 213 del 4.2.2019;TAR Sardegna Sez. II Sent. n. 1969 del 17.6.2021;TAR Sardegna Sez. I Sent. n. 172 dell’11.3.2021;e con specifico riferimento alla sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 TAR Pescara Sent. n. 248 del 23.7.2018);pertanto, poiché la ricorrente non ha dimostrato di aver chiesto il dissequestro, finalizzato alla demolizione della recinzione di cui è causa, e che tale istanza è stata respinta dal Giudice Penale, l’impugnata sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 nella misura massima di € 20.000,00 non può essere annullata;
3) comunque, la seconda Ordinanza di demolizione n. 39 del 4.3.2020, motivata con l’art. 338, comma 1, R.D. n. 1265/1934 di 200 m., in quanto la recinzione in questione si trova all’interno della fascia di rispetto di 200 m. dal perimetro del Cimitero comunale, risulta legittima, anche perché l’art. 49, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999 statuisce che nella predetta fascia di rispetto “sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti”.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.