TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-11-11, n. 201905319
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Pubblicato il 11/11/2019
N. 05319/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05053/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5053 del 2018, proposto da
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orta di Atella non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Dell’ordinanza n. 89 del 25.10.2018 a firma del Sindaco del Comune di Orta di Atella nella parte in cui si ordina ad Anas S.p.A., ex art. 54 T.U.E.L., in qualità di ente gestore della S.S. 7 bis variante l’esecuzione di lavori per la eliminazione del pericolo e la necessaria messa in sicurezza del cavalcavia dell’asse di supporto alla medesima strada, sito in prossimità del parco di Caivano
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato in data 12 dicembre 2018 e depositato il successivo 18 dicembre, Anas S.p.A. ha impugnato l'ordinanza n. 89 del 25.10.2018 a firma del Sindaco del Comune di Orta di Atella, nella parta in cui si ordinava, ex art. 54 T.U.E.L., alla medesima Anas S.p.A., in qualità di ente gestore della S.S. 7 bis variante, l’esecuzione ad horas di lavori per la eliminazione del pericolo e la necessaria messa in sicurezza del cavalcavia dell’asse di supporto alla medesima strada, sito in prossimità del parco di Caivano.
2. A sostegno del ricorso parte ricorrente ha articolato, in tre motivi di ricorso, le seguenti censure:
1) Violazione di legge (art. 54 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 in rel. agli artt. 7 e 8 della L. 241/90). Violazione del giusto procedimento: è mancata la comunicazione di avvio del procedimento teso all’emanazione dell’ordine oggetto di censura.
Secondo parte ricorrente l’ordinanza gravata sarebbe in primo luogo illegittima in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, comunicazione a suo dire imprescindibile anche in relazione all’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in quanto solo un’urgenza qualificata, da esplicitare nella motivazione dell’ordinanza extra ordinem, mancante nell’ipotesi di specie, potrebbe giustificare l’omissione di questo necessario passaggio procedimentale.
Nella prospettazione attorea, ove fosse stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, la ricorrente avrebbe potuto influenzare l’esito del procedimento, consentendo a quest’ultimo di giovarsi delle informazioni e osservazioni provenienti dalla società destinataria dell’ordinanza di messa in sicurezza, soprattutto con riferimento alla corretta individuazione del legittimato passivo dell’ordinanza de qua.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere per sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza della motivazione.
Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato difetterebbe dei presupposti di contingibilità ed urgenza legittimanti l’esercizio del potere sindacale di cui all’art. 54 TUEL, atteso che il gravato atto e quelli presupposti denoterebbero non già l’esistenza di una situazione di pericolo, imprevedibile ed eccezionale, non fronteggiabile con il ricorso a strumenti ordinari, bensì solo la persistenza di problematiche strutturali alle quali era possibile porre rimedio, nell’immediato ed in via provvisoria, attraverso la chiusura del cavalcavia alla circolazione viaria, peraltro già disposta con l’ordinanza de qua, ed in via definitiva mercé l’esercizio dei poteri amministrativi riconosciuti dall’ordinamento agli Enti Locali.
Assume inoltre parte ricorrente che con detto provvedimento sindacale si vorrebbe imporre ad Anas S.p.A. la realizzazione di interventi di grande rilievo, anche economico, in stridente contrasto con la natura provvisoria delle misure che caratterizzano le ordinanze contingibili ed urgenti.
3) Eccesso di potere per sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza della motivazione.
Nella prospettazione attorea l’impugnato provvedimento d’urgenza si presenterebbe radicalmente illegittimo in quanto carente del necessario presupposto soggettivo, vale a dire la riferibilità del bene oggetto dell’ordine al soggetto destinatario dell’ordine medesimo.
Assume in particolare la ricorrente che l’Amministrazione comunale non si era affatto preoccupata di accertare quale fosse l’Ente effettivamente titolare delle infrastrutture interessate, le quali, oltretutto, non furono all’epoca realizzate dalla ricorrente Anas S.p.a., né erano state mai gestite da quest’ultima, la quale, pertanto, era da ritenersi del tutto estranea rispetto agli interventi intimati nell’ordinanza sindacale.
Sul punto osserva che le opere di scavalco della S.S. 7 bis, ubicate al km 25+170 ed al km 25+730, ricadenti in tenimento del Comune di Orta di Atella, furono all’epoca realizzate dal Consorzio ASI Caserta, per conto della Cassa per il Mezzogiorno, nell’ambito del progetto denominato 306/4/2.
Il provvedimento sindacale verrebbe, a dire della ricorrente, fondato sulla mera supposizione che Anas S.p.A. sia “l’Ente Gestore del cavalcavia”, senza tuttavia richiamare alcuna documentazione a supporto.
Deduce in particolare che o la manutenzione della strada in questione era residuata in capo al Consorzio esecutore, oppure la stessa era stata trasferita in virtù di verbale di consegna - allo stato non conosciuto - ad altro Ente.
Diversamente, in assenza di distinta documentazione attestante competenze in capo ad altri enti, la stessa dovrebbe necessariamente riferirsi per legge all’Amministrazione comunale quale Ente Gestore della connessa viabilità, dovendo ritenersi quest’ultimo come il solo responsabile della gestione e della manutenzione delle strade di sua appartenenza, al pari di tutte le altre aree urbane calpestabili, come piazze e marciapiedi.
Ciò in quanto secondo le disposizioni di cui all’art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), rubricato “Definizione e classificazione delle strade”, sono in proprietà del comune le strade che congiungono il capoluogo del Comune con le sue frazioni o le frazioni tra di loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale, o ancora con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale (ad esempio il cimitero, l’ospedale, un impianto sportivo). Rientrano altresì nella viabilità comunale tutte le strade urbane di cui alle lettere D, E, ed F del comma 2, quando siano situate all’interno dei centri abitati, nonché le strade statali, regionali o provinciali (o metropolitane) che attraversano centri abitati aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti. Sono infine assimilate alle strade comunali le strade “vicinali”.
Aggiunge la ricorrente che l’obbligo di manutenzione delle strade sarebbe disciplinato inoltre dall’art. 14, comma 1, a mente del quale: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”. E’ utile rilevare che, ad ogni modo, la proprietà di una struttura viaria non è il solo criterio alla cui stregua imputare gli obblighi di manutenzione.
Conclude pertanto la ricorrente che le opere viarie oggetto dei rilievi non rientrerebbero nella disponibilità giuridica o materiale dell’odierna ricorrente, né, d’altra parte, i poteri extra ordinem del Sindaco potrebbero essere utilizzati per addossare ad un ente terzo l’esecuzione di lavori pubblici incombenti sull’ente proprietario o sul gestore della strada.
3. Il Comune resistente non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica effettuata a mezzo PEC.
4. All’esito dell’udienza camerale dell’8 gennaio 2019 la sezione ha disposto istruttoria, con ordinanza collegiale n. 00110/2019 sulla base dei seguenti rilievi: “ Ritenuta la necessità, ai fini del decidere, essendo il gravato provvedimento motivato anche in relazione alle risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali con la Polizia stradale, contenute nella relazione n. 227/ll.pp del 25/10/2018, di acquisire dal Comune resistente detta relazione;
Ritenuto pertanto di dover rinviare all’udienza camerale del 19 febbraio 2019, disponendo la comunicazione dell’ordinanza medesima al Comune non costituito ”.
5. Non avendo il Comune adempiuto alla predetta ordinanza, ritualmente comunicata via PEC, la sezione, all’esito dell’udienza camerale del 19 febbraio 2019, ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 00287/2019 così motivata: “ Rilevato che la Sezione con ordinanza n. 110/2019 del 9 gennaio 2019 aveva così disposto “Ritenuta la necessità, ai fini del decidere, essendo il gravato provvedimento motivato anche in relazione alle risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali con la Polizia stradale, contenute nella relazione n. 227/ll.pp del 25/10/2018, di acquisire dal Comune resistente detta relazione;
Ritenuto pertanto di dover rinviare all’udienza camerale del 19 febbraio 2019”;
Rilevato che il Comune di Orte Atella non costituito non ha adempiuto all’ordine istruttorio;
Ritenuto che nonostante la necessità che il Comune ottemperi al predetto ordine istruttorio, avuto riguardo alla decisione di merito, ordine istruttorio che viene pertanto reiterato con la presente ordinanza, l’istanza di sospensiva può essere accolta già allo stato degli atti;
Ciò in considerazione del periculum in mora, quale rappresentato da parte ricorrente e, quanto al fumus boni iuris, quanto meno della fondatezza del motivo di ricorso fondato sulla violazione dell’art. 7 l. 241/90;ciò avuto riguardo alla circostanza che nell’ordinanza gravata non vi è alcun riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, né a ragioni di urgenza qualificata in grado di giustificarne l’omissione, non essendo all’uopo sufficiente l’urgenza atta a giustificare il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare e di dovere fissare l’udienza di merito per la data del 24 settembre 2019 ”.
6. Nonostante la rituale comunicazione anche di tale ordinanza cautelare al Comune resistente non costituito, lo stesso non ha inteso costituirsi né comunque provvedere al disposto ordine istruttorio.
7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 24 settembre 2019.
8. Il ricorso è fondato, alla stregua di quanto di seguito specificato.
9. Ed invero quanto alla fondatezza del primo motivo di ricorso, già delibata in sede cautelare, il Collegio non ignora il recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di emanazione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, non occorre il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, essendo queste incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo, fondata sul rilievo che la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco non possa che essere di pregiudizio all’urgenza di provvedere (in termini, ex multis , Cons. Stato, V, 1 dicembre 2014, n. 5919, in senso analogo da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2019 n. 02495).
Peraltro l’applicabilità di tale indirizzo giurisprudenziale presuppone che l’urgenza qualificata di provvedere, tale da non consentire la comunicazione di avvio del procedimento, investa tutti gli aspetti dell’ordinanza contingibile ed urgente, laddove nello specifico poteva disporsi nell’immediatezza la chiusura al traffico del tratto di strada sottostante il cavalcavia - come peraltro disposto con la medesima ordinanza nelle more dell’effettuazione dei lavori di messa in sicurezza - avviando in seguito una rapida ma necessaria interlocuzione con i soggetti passivi dell’ordinanza de qua, anche al fine di accertare la loro reale legittimazione passiva, invero contestata da parte ricorrente e in ordine alla quale non risulta che vi sia stato un reale accertamento, essendosi il Comune nell’ordinanza gravata limitato ad escludere che il cavalcavia di cui è causa fosse di sua proprietà.
10. Il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta il difetto dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente non può per contro trovare accoglimento.
10.1. Il Collegio al riguardo osserva che secondo la costante giurisprudenza in materia “L'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Queste possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento” (ex multis Cass. civ. Sez. Unite Sent., 09/08/2018, n. 20680;in senso analogo T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 01/08/2018, n. 1155 secondo cui “Ai sensi dell'art. 54 co. 2 D.Lgs. 267/2000, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario”).
Costituisce pertanto ius recptum che “I presupposti legittimanti l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarli (cd. contingibilità) e l'urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo incombente da fronteggiare nell'immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità;ed infine, il rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di congrua ed adeguata motivazione, ed il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea (ex multis T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 25/06/2018, n. 919), fermo restando il rilievo che secondo un certo orientamento, condiviso anche dalla Sezione, non abbia rilevanza la risalenza nel tempo dello stato di pericolo;ciò in quanto secondo questo orientamento ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, d.lg. n. 267 del 2000 quello che rileva è l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale e l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo (cfr. Tar Piemonte, sez. I, 8 aprile 2011, n. 376;Tar Lecce, I, n. 2085/2011;TAR Veneto, sez. Il, 18 marzo 2013, n. 406;in senso analogo C. d. S., V, n. 7411/2010).
10.2. Alla stregua di tali rilievi, il motivo deve ritenersi infondato.
Infatti sebbene il Comune non si sia costituito né abbia provveduto a depositare il verbale di sopralluogo, richiamato nell’ordinanza gravata e che pertanto andava ad integrare per relationem la motivazione dell’ordinanza medesima, occorre rilevare che già dal contesto motivazionale, sia pure molto sintetico, della gravata ordinanza, risultino senza dubbio i presupposti di contingibilità ed urgenza per il ricorso allo strumento extra ordinem, dato dal pericolo che dal cavalcavia di cui si è disposto la messa in sicurezza, ordinando l’esecuzione dei lavori fra gli altri anche alla parte ricorrente, potessero continuare a cadere dei calcinacci sul sottostante asse viario (come già avvenuto in occasione del richiamato episodio del 23 ottobre 2018, in cui si era verificata la rottura del parabrezza di un’automobile che ha portato all’esecuzione del successivo sopralluogo e all’adozione dell’ordinanza gravata), con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione e l’incolumità pubblica.
Né può condividersi la prospettazione attorea secondo la quale poteva disporsi con ordinanza contingibile ed urgente la sola chiusura al traffico del tratto di strada sottostante il cavalcavia e ricorrere agli ordinari rimedi per l’effettuazione dei lavori.
Ed invero, nonostante l’evidenziata necessità di avviare la dovuta interlocuzione con i soggetti passivi dell’ordinanza de qua, in considerazione della circostanza che nella stessa non si è evidenziato sulla base di quali presupposti erano stata ritenuta la legittimazione passiva di tutti i soggetti destinatari dell’ordinanza medesima, tra cui in particolare la parte ricorrente, non può dubitarsi che una volta chiusa la parentesi procedimentale volta a consentire un celere contraddittorio procedimentale, dovesse comunque procedersi con il ricorso allo strumento extra ordinem non potendo il traffico veicolare essere interdetto a tempo indefinito.
11. Fondato è invece il terzo motivo con cui parte ricorrente contesta la propria legittimazione passiva.
Ed invero il Comune resistente non ha provveduto, nonostante i due ordini istruttori, al deposito della relazione di sopralluogo, né di alcun altro atto istruttorio dal quale desumere gli accertamenti eseguiti dal Comune al fine di individuare i soggetti sui quali far gravare l’effettuazione dei lavori de quibus.
Detto comportamento processuale pertanto ben può essere valutato, in difetto di contrari riscontri istruttori, nel senso dell’ammissione della fondatezza di tale motivo di ricorso, ex art. 64 comma 4 c.p.a. .
Infatti deve al riguardo applicarsi quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Nel processo amministrativo la mancata ottemperanza, da parte della Pubblica amministrazione, alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti, rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e tale, pertanto, da indurre a far applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64 comma 4, c.p.a. che - in analogia a quanto previsto, relativamente ai giudizi civili, dall'art. 116 comma 2 c.p.c. - autorizza il giudice amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti;ed invero la Pubblica amministrazione - sebbene abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva - ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto alla Amministrazione pubblica non in qualità di parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti” (T.A.R. Perugia , sez. I , 01/09/2017 , n. 558;in senso analogo T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 14/11/2016, n.1132;T.A.R. Venezia, sez. II, 28/11/2011, n.1776).
Detto orientamento giurisprudenziale è tanto più applicabile all’ipotesi di specie avuto riguardo alla circostanza che il Comune resistente non ha ottemperato a ben due ordini istruttori e al fatto che dall’ordinanza gravata non risulta comprensibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione per individuare l’Anas ente gestore della S.S. 7 bis, e dunque quale soggetto che avrebbe dovuto provvedere all’interdizione al traffico del tratto di strada sottostante il cavalcavia, anche quale soggetto su cui gravava l’esecuzione dei lavori relativi al soprastante cavalcavia.
Ed invero l’ordine de quo non poteva che essere rivolto al soggetto proprietario della strada, ex art. 14 comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ovvero all’ente gestore, laddove per contro nell’ipotesi di specie alcun accenno vi è in ordine al tipo di strada interessata dal cavalcavia - da tenersi distinta rispetto alla strada statale sottostante, a dire dell’ordinanza gestita dall’Anas - e dunque alla proprietà della medesima, né all’eventuale distinta gestione.
Da ciò l’illegittimità della gravata ordinanza, in quanto, come osservato dalla parte ricorrente, i poteri extra ordinem del Sindaco giammai possono essere utilizzati per addossare ad un Ente terzo l’esecuzione di lavori pubblici incombenti sull’ente proprietario della strada o sul soggetto gestore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 aprile 2007, n. 3722 secondo cui “ Come già statuito da questa Sezione nella precedente sentenza n. 6806 dell’8 giugno 2006, resa su fattispecie analoga, l’ordinanza contingibile ed urgente per pubblica e privata incolumità può dirigersi nei confronti di privati proprietari per lavori da eseguirsi su beni che sono nella loro disponibilità, ma non può valere ad ordinare al privato l’esecuzione di lavori pubblici, incombendo sull’ente proprietario della strada il potere-dovere di provvedere all’esecuzione dei lavori d’urgenza, anche mediante cottimo fiduciario – se del caso – salvo il recupero delle relative spese – anche mediante le procedure speciali esattoriali – nei confronti del soggetto responsabile del danno. Altrimenti opinando si ammetterebbe una sorta di sanzione ripristinatoria atipica, non prevista dall’ordinamento, mediante la quale l’ente comunale ordina un facere (esecuzione di lavori pubblici) su strada non privata (comunale), lì dove avrebbe dovuto procedere alla realizzazione dei lavori di ripristino ponendo conseguentemente le relative spese a carico del responsabile del danno causato….. Dall’esame della legislazione di settore, in tema di manutenzione delle strade e delle relative pertinenze, risulta che allorquando il legislatore ha ritenuto, con previsione speciale, di addossare al privato (o a soggetto diverso dall’ente titolare o gestore della strada) gli interventi di manutenzione e di riparazione di talune opere, lo ha previsto espressamente (cfr., ad esempio, l’art. 36 del r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, in forza del quale La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi, con la espressa previsione, poi, che Il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo, . . . può rendere obbligatoria l'esecuzione di tali opere ad esclusivo carico dei possessori, e che Se i possessori non si prestano entro il termine da stabilirsi, le opere si compiono d'ufficio, e le spese si ripetono colle forme privilegiate delle pubbliche imposte). Fuori dai casi espressamente contemplati dalla legge speciale, dunque (canali artificiali, muri od altri simili sostegni dei fondi adiacenti), opera la regola generale per cui l’onere della manutenzione e riparazione della strada pubblica grava sull’ente titolare o gestore, salvo, se del caso, il successivo recupero delle spese nei confronti del responsabile, ma non è ammissibile la pronuncia di un ordine di facere a carico di quest’ultimo ”).
12. In considerazione di tali rilievi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
12.1 Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ. sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.