TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-11-30, n. 202302808

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-11-30, n. 202302808
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302808
Data del deposito : 30 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2023

N. 02808/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01841/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2019, proposto da
C C, L L e D B, rappresentati e difesi dall'avvocato G E, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Comune di Torraca, in persona del Sindaco pro tempore , parte rappresentata e difesa dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

per l’annullamento:

a) della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27.7.2019, pubblicata in data 5.9.2019, con la quale il Comune di Torraca (SA) ha approvato il conto consuntivo anno 2018;

b) della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.7.2019, pubblicata in data 5.9.2019, con cui il Comune predetto ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

c) di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e conseguenziali e, in particolare, della delibera di G.C. n. 54 del 17.7.2019, con cui la Giunta Comunale ha approvato, in via d’urgenza la variazione al bilancio di previsione 2019, e le allegate relazioni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torraca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato gli atti ivi indicati e ne hanno chiesto l’annullamento.


1.1. A sostegno dell’azione di annullamento proposta parte ricorrente ha dedotto che:

- in data 27.7.2019 il Consiglio Comunale del Comune resistente ha deliberato l’approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario anno 2018;

- in pari data è stata altresì deliberata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019;

- il ricorrente C, in qualità di consigliere di minoranza del Comune resistente, ha posto questioni preliminari alla discussione di entrambe le proposte;

- tuttavia, le delibere sono state adottate con il voto contrario di tre consiglieri di minoranza, tra i quali il C;

- tali delibere sono state poi pubblicate in data 5.9.2019;

- il ricorrente Bruno è poi subentrato in data 31.8.2019 al precedente consigliere dimissionario ed il ricorrente Lombardi è subentrato in data 14.9.2019;

- il C ha ricevuto l’invito per la seduta del Consiglio Comunale fissata per il 20.7.2019 per deliberare sulla proposta di approvazione del conto consuntivo anno 2018;

- tale consigliere ha successivamente ricevuto la comunicazione prot. 2901 dell’11.7.2019, con la quale è stata modificata la data della seduta consiliare, spostata al 27.7.2019;

- il predetto ha ricevuto con nota prot. 3063 del 22.7.2019 l’integrazione del giorno per la seduta del Consiglio del 27.7.2019;

- in tale integrazione è stato previsto anche l’esame della proposta di deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- tale variazione dell’ordine del giorno sarebbe stata ricevuta da tutti i consiglieri di minoranza in data 22.7.2019, ore 17:45, vale a dire quattro giorni prima della seduta consiliare stabilita per il 27.7.2019;

- la relazione dell’organo di revisione contabile allegata alla delibera di G.M. n. 54 del 17.7.2019 reca la data del 26.7.2019;

- la seduta del Consiglio Comunale è stata presieduta da F B, che nel corso dell’anno 2018 ha rivestito il ruolo di assessore.


1.2. Parte ricorrente ha poi censurato gli atti impugnati per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 44, 77, 78 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
Violazione degli artt. 9 e 9 bis dello Statuto comunale;
Eccesso di potere per errore nei presupposti, per difetto di istruttoria, per vizio del procedimento, per manifesta illogicità, per evidente perplessità, per palese incongruità, per assoluta contraddittorietà, per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90
” (v. da pag. 3 a pag. 20 del ricorso);

il primo motivo risulta articolato in una pluralità di doglianze strettamente intrecciate tra loro e che saranno di seguito sintetizzate;

in primo luogo, la delibera n. 19 sarebbe viziata per violazione di legge per inosservanza del comma 4 e del comma 6 dell’art. 9 dello Statuto Comunale relativamente al termine previsto per la convocazione del Consiglio ed a quello previsto per l’invio dell’avviso per l’integrazione dell’ordine del giorno;

parte ricorrente ha poi sottolineato che il C avrebbe avuto la possibilità di leggere la relazione del revisore dei conti soltanto in data 27.7.2019, vale a dire lo stesso giorno in cui si è tenuta la seduta, e che tale ricorrente non avrebbe neppure avuto la possibilità di approfondire la relazione del responsabile del servizio finanziario;
in questo modo non sarebbe stato consentito allo stesso di svolgere la sua funzione politica ed amministrativa in sede consiliare;

per le ragioni che precedono vi sarebbe stata altresì la violazione dell’art. 39 T.U.E.L., non avendo il presidente del Consiglio comunale assicurato adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

in secondo luogo, vi sarebbe poi stata ulteriore violazione dello Statuto comunale in ragione della circostanza che il ruolo di presidente del Consiglio comunale durante la seduta suddetta è stato rivestito da F B, il quale avrebbe svolto la carica di assessore nel corso dell’anno 2018;
vi sarebbe incompatibilità tra la funzione neutrale di presidente del Consiglio comunale e quella di colui che ha rivestito la carica di assessore (ed ha quindi contribuito alla redazione dei documenti contabili);

sarebbero sintomatiche dell’assenza di imparzialità del predetto soggetto: la stessa circostanza che l’o.d.g. sia stato integrato;
il ritardo nella comunicazione dell’avvenuta integrazione;
la messa a disposizione soltanto in data 26.7.2019 della relazione dell’organo di revisione suddetta;
il contegno tenuto dal presidente nel corso della seduta, il quale avrebbe favorito la maggioranza per evitare la discussione della questione preliminare sollevata dalla minoranza;

i comportamenti addebitati da parte ricorrente al presidente del Consiglio comunale, in quanto sfociati nell’adozione della delibera suddetta, metterebbero in evidenza anche sotto tale angolo visuale la violazione dell’art. 39 T.U.E.L. (per non aver il presidente del Consiglio Comunale assicurato adeguata e preventiva informazione a gruppi consiliari e singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio);

si tratterebbe di violazione grave, pure tenuto conto che l’organo di revisione contabile con la revisione del 10.6.2019 aveva sottolineato l’esistenza di criticità nel conto consuntivo, nonché la necessità di un monitoraggio costante degli equilibri di bilancio;

in terzo luogo, parte ricorrente ha evidenziato come i consiglieri di minoranza avessero segnalato con comunicazione del 25.7.2019 un possibile ammanco alle casse comunali per mancato incasso di proventi per circa € 100.000,00 per l’anno 2018 (si fa rinvio alla lettura del ricorso per l’esposizione delle prospettate cause di tale ammanco) e che avrebbe dovuto essere consentito agli stessi di poter verificare adeguatamente la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché di discutere adeguatamente della questione nel corso della seduta consiliare anche nell’ottica del pieno esercizio dello ius ad officium del consigliere comunale e della tutela delle prerogative del Consiglio comunale;

infine, ad avviso di parte ricorrente, le delibere nn. 18 e 19 andrebbero impugnate per violazione del precetto dell’equilibrio di bilancio, pure tenuto conto della funzione di esso e che la sua violazione interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti;


2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 44, 77, 78 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
Violazione dell'art. 9 dello Statuto comunale;
Eccesso di potere per errore nei presupposti, per difetto di istruttoria, per vizio del procedimento, per manifesta illogicità, per evidente perplessità, per palese incongruità, per assoluta contraddittorietà, per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90
” (v. da pag. 20 a pag. 26 del ricorso);

le delibere nn. 18 e 19 sarebbero poi viziate per violazione dello Statuto nella parte in cui prevede che la seduta consiliare relativa alla delibera di approvazione del conto consuntivo non può essere presieduta né dal sindaco, né dagli assessori che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce;

nel caso di specie la seduta è stata presieduta dal Bruno, il quale ha rivestito la carica di assessore nell’anno 2018;

inoltre, il Bruno non avrebbe svolto in modo neutrale ed imparziale la funzione di presidente del consiglio comunale nel corso della predetta seduta;

ancora, nel caso di specie il presidente del Consiglio comunale avrebbe dovuto astenersi in applicazione del comma 2 dell’art. 78 T.U.E.L. e le delibere approvate risulterebbero adottate anche in violazione dell’art. 39 T.U.E.L..


1.3. Unitamente al ricorso parte ricorrente ha proposto altresì domanda di sospensione in via cautelare degli atti impugnati e, tuttavia, la relativa domanda cautelare è stata oggetto di rinuncia mediante richiesta di abbinamento della stessa al merito.


2. Con memoria depositata in data 15.12.2019 si è costituito il Comune di Torraca, il quale si è difeso come in atti ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.

Più nel dettaglio, il Comune ha eccepito in prima battuta l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato, ritenendo che tale qualifica spetti ai consiglieri di maggioranza ed al presidente del Consiglio comunale e che questi avrebbero un interesse contrario all’accoglimento del ricorso proposto.

Nel merito il Comune ha argomentato in ordine alle ragioni per le quali la notifica dell’avviso di convocazione della seduta del 20.7.2019 sarebbe stata tempestiva ed a quelle per cui, del pari, sarebbe stata tempestiva la convocazione del Consiglio per la seduta del 27.7.2019.

Inoltre, il Comune ha poi sottolineato come i consiglieri comunali di minoranza non si siano avvalsi della facoltà di richiedere lo spostamento della seduta consiliare al giorno successivo, così come previsto dal comma 4 dell’art. 9 dello Statuto comunale.


3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.


4. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ad almeno uno degli asseriti controinteressati.

Sul punto questo Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto affermato da Consiglio di Stato, I Sez., parere 19 giugno 2020, n. 1201 in fattispecie simile alla presente ed in base al quale:

Rispetto all’organo collegiale, i singoli membri che di quell’organo fanno parte, non sono portatori di autonome, scindibili posizioni giuridiche soggettive, distinte ontologicamente da quelle che si impuntano in capo all’organo decidente, tali, quindi, da porsi in contrapposizione rispetto all’interesse del consigliere che si assume leso nel suo “munus publicum”.

L’interesse oppositivo fatto valere dai ricorrenti involge la natura e il contenuto del provvedimento impugnato, rispetto al quale gli altri consiglieri (di maggioranza e di minoranza appartenenti ad altri gruppi consiliari) non hanno subito alcuna lesione personale del proprio “munus publicum”. E ove tale lesione si dovesse ravvisare, se ne dovrebbe trarre la conclusione che tutti i consiglieri comunali si troverebbero nella medesima, identica situazione dei ricorrenti, cioè di cointeresse al ricorso.

Ne consegue che nella fattispecie in esame non sono individuabili controinteressati in senso tecnico ”.


5. Sgombrato il campo da tale questione, va ricordato quanto sancito dal costante orientamento del Consiglio di Stato in materia di legittimazione ed interesse del consigliere comunale rispetto all’impugnativa di deliberazioni dell’organo consiliare, per come riassunto da Consiglio di Stato, IV Sez., 13 aprile 2021, n. 3034:

In particolare, giova citate la sentenza della Sezione V, n. 5549 del 2 dicembre 2015, che ha richiamato “i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446;
Sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 593;
Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 4603/10;
Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 219;
Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610;
sez. VI, 19 maggio 2010, n. 3130, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d) c.p.a.), in forza dei quali:

a) il giudizio amministrativo non è volto a risolvere controversie tra organi dello stesso ente (e a maggior ragione fra un componente dell’organo nei confronti di altro organo del medesimo ente), ma a risolvere conflitti intersoggettivi: conseguentemente il consigliere dell’ente locale, in linea generale, non è legittimato ad impugnare le deliberazioni collegiali in ragione della sola qualità di componente che non abbia condiviso le determinazioni della maggioranza, ma è legittimato, al pari di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, ad impugnare le deliberazioni emanate dal consiglio solo quando esse ledano un suo interesse personale diretto (non rilevando nel presente giudizio la questione se si possa ravvisare un tale interesse quando le delibere siano state emanate con modalità tali da ledere le sue prerogative riguardanti l’esercizio delle sue finzioni), sicché il consigliere dell’ente locale non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo;

b) ne discende che il consigliere dell’ente locale deve essere considerato di per sé privo della legittimazione ad agire in giudizio, posto che quest’ultima non risiede nella semplice deviazione dell’atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, occorrendo quanto meno che da tale deviazione derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all’ufficio (e salve le questioni inerenti l’effettiva incidenza del vizio procedimentale sulla legittimità sostanziale dell’atto emesso in sede collegiale);
in quest’ottica è indispensabile aver riguardo alla natura e al contenuto della delibera impugnata, e non alle norme interne relative al funzionamento dell’organo, per cui è irrilevante ogni altra violazione di forma e di sostanza nell’adozione di una deliberazione;
in altre parole, si esclude che di per sé la mera emanazione di un atto (la cui illegittimità se del caso consente l’impugnazione da parte dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo), si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium del singolo consigliere;

c) in definitiva, una deliberazione collegiale, per essere impugnabile dal componente dell’organo, deve investire direttamente la sua sfera giuridica, non potendosi ritenere che la relativa legittimazione si possa desumere dal fatto che vi è la sua opposizione a quanto deciso dalla maggioranza ”.

In particolare, “ si ritiene che vi sia legittimazione al ricorso solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare;
b) violazione dell’ordine del giorno, c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito
” (Consiglio di Stato, VI Sez., 7 febbraio 2014, n. 593).


6. Ciò posto, il ricorso proposto va respinto per le ragioni di seguito illustrate.

Tenuto conto della pluralità di doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, nonché della sovrapposizione tra una parte di quelle contenute nel primo motivo di ricorso e quelle contenute nel secondo motivo di ricorso, queste andranno affrontate nell’ambito dei prossimi paragrafi, seguendo un raggruppamento ed un ordine diverso da quello utilizzato da parte ricorrente.


7. L’esame deve iniziare dalla censura di violazione dei commi 4 e 6 dell’art. 9 dello Statuto Comunale in relazione alla delibera n. 19 per asserito mancato rispetto dei termini per la comunicazione della convocazione del consiglio e per l’invio dell’avviso di integrazione dell’o.d.g..

Al riguardo, l’art. 9 dello statuto comunale, dedicato alle modalità di funzionamento del Consiglio comunale, dispone:

4) L’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, almeno 5 giorni prima. Per le sessioni straordinarie almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.

5) Tuttavia, nei casi d’urgenza, basta che l’avviso con relativo ordine del giorno, sia consegnato 24 ore prima. Ma, in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo.

6) L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattare, in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma quattro e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta .

...

8) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali due giorni prima della seduta della sessione ordinaria e straordinaria ed almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Orbene, la delibera n. 19 è quella riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019.

L’argomento oggetto della predetta delibera è stato inserito all’o.d.g. mediante integrazione dell’o.d.g., integrazione di cui alla nota prot. n. 3063 del 22.7.2019.

Tale integrazione dell’o.d.g. risulta essere stata comunicata a mezzo p.e.c. trasmessa dal Comune in data 22.7.2019 ad indirizzo di posta elettronica ordinaria riconducibile al C (unico tra i ricorrenti all’epoca in carica).

Tenuto conto che la seduta consiliare si è tenuta in data 27.7.2019 ne risulta che è stato rispettato il termine di almeno 24 ore prima previsto dal comma 6 dell’art. 9 dello statuto comunale.

Del pari, non si può lamentare la violazione del termine per la convocazione della seduta neppure rispetto all’esame e all’approvazione del conto consuntivo anno 2018 (il relativo argomento è stato oggetto della delibera n. 18 del Consiglio).

In effetti, la seduta avrebbe dovuto inizialmente tenersi in data 20.7.2019 ed è stata poi differita al 27.7.2019. L’avvenuto differimento risulta essere stata comunicato a mezzo p.e.c. trasmessa dal Comune ad indirizzo di posta elettronica ordinaria riconducibile al C in data 11.7.2019.

Ne deriva che è stato rispettato il termine di almeno cinque giorni prima previsto dal comma 4 dell’art. 9 dello statuto comunale.


8. Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente secondo cui avendo il C potuto leggere la relazione del revisore dei conti soltanto in data 27.7.2019 (vale a dire lo stesso giorno in cui si è tenuta la seduta) lo stesso non avrebbe avuto la possibilità di approfondire la relazione del responsabile del servizio finanziario, con conseguente lesione delle sue prerogative.

In effetti, sul punto questo Tribunale condivide e fa proprio quanto affermato da Consiglio di Stato, IV Sez., 13 aprile 2021, n. 3034, in base al quale:

quando un componente di un organo collegiale sia presente nella seduta del medesimo organo e non segnali all’inizio di essa l’illegittimità o l’irregolarità che abbia caratterizzato la sua convocazione, diventano del tutto irrilevanti i vizi della convocazione medesima.

Il medesimo componente – potendo chiedere un differimento della seduta al fine di poter svolgere compiutamente le proprie funzioni – non può tacere le circostanze riguardanti la propria convocazione: se non segnala l’accaduto e non chiede il differimento della seduta, il componente dell’organo collegiale rinuncia seduta stante a far valere i vizi della convocazione.

Pertanto, qualora l’esito della votazione sia a lui sgradito, il consigliere che nulla ha segnalato sulla regolarità della convocazione non può poi dedurre in sede giurisdizionale – per la prima volta - la verificazione di circostanze che aveva l’onere di palesare in sede amministrativa ”.

Facendo applicazione di tale principio di diritto al caso di specie e mutatis mutandis dalla lettura del verbale relativo alla delibera n. 19 non risulta che il ricorrente C abbia specificamente segnalato la circostanza relativa alla mancata disponibilità della documentazione predetta e, quindi, chiesto un rinvio della seduta proprio per consentirgli l’esame della stessa. Ne deriva che non sussiste sotto questo profilo la lesione dello ius ad officium di parte ricorrente, avendo il C potuto prendere parte alla discussione, senza segnalare in alcun modo la necessità di approfondimenti e/o rinvii rispetto al predetto documento. In definitiva, tale doglianza risulta non suscettibile di condivisione.

Del resto, a ragionare diversamente si consentirebbe al consigliere comunale di minoranza di non segnalare le problematiche esistenti all’interno della sede naturale del dibattito democratico in ambito comunale (vale a dire la seduta del Consiglio comunale) e di riservare la successiva manifestazione del vizio soltanto in sede di ricorso al Giudice Amministrativo, al fine di cercare di ottenere il superamento in via giudiziaria della volontà espressa dalla maggioranza consiliare in modo democratico. Vale a dire che sono postulabili a carico del consigliere comunale (non parificabile al quisque de populo da questo punto di vista) degli oneri di manifestazione dinanzi al Consiglio comunale delle circostanze che potrebbero portare a vizi delle delibere da adottare, anche nell’ottica dei doveri di buon andamento che l’art. 97 Cost. pone a carico dei protagonisti dell’azione amministrativa, nonché dei gravi pregiudizi che a carico dell’azione comunale potrebbe portare l’annullamento di delibere (soprattutto quelle riguardanti l’approvazione di bilanci) a distanza di diversi anni.


9. Si deve quindi passare a vagliare le censure relative al fatto che il ruolo di presidente del Consiglio comunale durante la seduta suddetta sia stato rivestito da F B, pur avendo questo svolto la carica di assessore nel corso dell’anno 2018 (si tratta di censure contenute nel primo e nel secondo motivo di ricorso).

Anche questo gruppo di censure va respinto alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo precedente.

In effetti, anche a tal proposito non risulta che il ricorrente C abbia specificamente segnalato la circostanza relativa alla posizione di asserita incompatibilità del presidente del Consiglio comunale in ragione del ruolo in precedenza rivestito, né tantomeno risulta che tale ricorrente abbia richiesto che il presidente fosse sostituito dal vicepresidente nell’ambito delle relative sedute che hanno portato all’approvazione delle delibere impugnate. Ne deriva che in ragione dell’acquiescenza prestata a tale modus procedendi non sussiste neanche sotto questo profilo la lesione dello ius ad officium di parte ricorrente. In definitiva, anche tale doglianza non può essere accolta.


10. Quanto alla circostanza che non sarebbe stato consentito al ricorrente C di verificare adeguatamente la sussistenza degli equilibri di bilancio la censura non risulta del tutto chiara e comunque finisce per rifluire in quella già esaminata al paragrafo 8, ragion per cui questo Collegio ritiene di dover fare rinvio alle considerazioni ivi svolte.


11. In ordine alle censure relative alla violazione del principio dell’equilibrio di bilancio neppure queste sono suscettibili di accoglimento sulla scorta del consolidato orientamento già sopra richiamato in punto di legittimazione ed interesse ad agire in capo ai consiglieri comunali.

In particolare, facendo applicazione di quanto statuito in una fattispecie simile alla presente da Consiglio di Stato, I Sez., parere 19 giugno 2020, n. 1201, va affermato che le delibere impugnate si caratterizzano per il loro oggetto come atti a contenuto generale, obbligatorio ai sensi degli artt. 162 ss. del D. Lgs. 267/2000, che non incidono, né in via diretta né in via indiretta, sul diritto all’ufficio del consigliere comunale.

In effetti, la questione relativa al rispetto da parte di tali delibere del principio dell’equilibrio di bilancio concerne la legittimità sostanziale della delibera di approvazione del bilancio e non già i diritti e le prerogative dei consiglieri.


12. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto va respinto.


13. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda oggetto di causa.

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