TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202400367

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202400367
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400367
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 00367/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00109/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2023, proposto da
-O-(questi ultimi tre anche in qualità di eredi di -O-), rappresentati e difesi dagli avvocati A I e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per la condanna

al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la morte di-O-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il -O-, questi ultimi tre anche in qualità di eredi di -O-, hanno chiesto al Tribunale di condannare il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al risarcimento del danno ingiusto sofferto per la morte del loro congiunto-O-.

Hanno esposto, in sintesi, che:

--O-, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione -O- è spirato il -O-;

- con decreto del -O- il Comando Generale dell’Arma ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio del decesso del militare;

- il maresciallo, che operava a contatto con il pubblico, avrebbe contratto il virus Sars-CoV-2, che lo ha condotto a morte, per fatto illecito colposo dell’Amministrazione datrice di lavoro, la quale – pur essendo a conoscenza del pericolo di contagio dell’infezione da covid-19 e della necessità di cautele – avrebbe tenuto una condotta violativa dell’art. 2087 cod. civ. e degli artt. 15 e 266 ss. del d.lgs. n. 81/2008 (omessa formazione dei lavoratori circa il rischio di esposizione all’agente patogeno, mancato approntamento di misure preventive e di dispositivi di protezione individuale, ordine di astensione dall’utilizzo di mascherine autonomamente reperite, impiego nel servizio di ordine pubblico a presidio della partita di calcio -O-nonostante il d.p.c.m. 4 marzo 2020 avesse sospeso gli eventi con gli spettatori);

- pertanto, previa detrazione dell’equo indennizzo spettante alla vedova ed ai figli, i deducenti avrebbero diritto di ottenere il risarcimento per due tipologie di pregiudizi:

i) danno patrimoniale, consistente per la moglie -O- nell’importo dei tributi versati con la dichiarazione di successione, pari ad € 1.141,79, e per la -O- -O- nel corrispettivo pagato per le sedute psicoterapeutiche, pari ad € 720,00;

ii) danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quantificabile nelle somme di € 294.201,00 per la consorte -O-, di € 284.394,30 per la -O- -O-, di € 294.201,00 per il -O-, di € 84.906,40 per il -O-, nonché di € 156.905,63 per la madre -O- ( rectius , per i suoi eredi -O-).

L’Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio con atto di stile, instando per la reiezione del ricorso. Successivamente, nella memoria conclusionale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, opponendo, in ogni caso, l’infondatezza delle domande nel merito.

Con la memoria di replica i ricorrenti hanno concordato sulla devoluzione delle istanze risarcitorie iure proprio all’autorità giudiziaria ordinaria, ma hanno sostenuto che la coniuge ed i figli del carabiniere avrebbero agito anche iure hereditario per il ristoro del danno catastrofale patito dalla vittima, da liquidarsi nella somma di € 200.000,00.

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2024 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la vedova, i figli ed il fratello del maresciallo-O-, i secondi ed il terzo anche quali eredi della madre del militare (deceduta prima dell’instaurazione del giudizio), hanno agito per la condanna dell’Amministrazione della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per la morte del loro prossimo congiunto, in tesi imputabile al datore di lavoro pubblico.

Come eccepito dalla difesa erariale, l’azione è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Secondo consolidato orientamento pretorio, infatti, la controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per illecito datoriale dell’Amministrazione, proposta iure proprio dai congiunti di un militare, che essi assumono deceduto per una patologia derivante da causa di servizio, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, da un lato, i parenti del dipendente sono estranei al rapporto di impiego e, dall’altro lato, l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle cause relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità di tali diritti alle stesse parti del rapporto. Spetta, invece, alla cognizione del giudice amministrativo la domanda avanzata dai congiunti iure successionis , facendo valere il diritto al ristoro dei pregiudizi patiti dal defunto, che si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è, quindi, suscettibile di trasmissione agli eredi (cfr., ex multis , Cass. civ., sez. un., ord. 5 maggio 2014, n. 9573;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 23 marzo 2023, n. 953;
T.A.R. Veneto, sez. I, 8 agosto 2022, n. 1274;
T.A.R Lazio, Roma, sez. I-bis, 18 febbraio 2021, n. 2011;
T.A.R Lazio, Roma, sez. I-bis, 1° giugno 2020, n. 5821;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 23 maggio 2014, n. 2882).

2. Non può essere scrutinata l’istanza di risarcimento del danno morale terminale (c.d. catastrofale) sofferto dal maresciallo -O-, in quanto inammissibilmente introdotta dai signori -O-, -O- e -O- -O- con la memoria di replica non notificata.

In proposito, è vero che a pag. 5 del ricorso la moglie ed i figli del militare hanno dichiarato di agire anche quali suoi eredi ab intestato (v. § B del ricorso, sulla legittimazione ad agire). Tuttavia, né nel corpo né nelle conclusioni dell’atto introduttivo essi hanno esplicitato che la loro azione era intesa a far valere il diritto del de cuius al risarcimento del pregiudizio catastrofale, non apparendo all’uopo sufficiente il riferimento, contenuto nella narrazione dei fatti, allo stato di prostrazione del carabiniere in seguito all’esito del tampone. Anzi, gli esponenti hanno espressamente circoscritto il danno non patrimoniale da ristorare a quello da loro direttamente subito per la perdita della relazione con il marito e padre (v. § D del ricorso, sulla determinazione del danno risarcibile). Pertanto, nel ricorso mancano sia la causa petendi sia il petitum dell’azione di risarcimento iure hereditatis .

3. In relazione a quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione della controversia all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il processo può essere riassunto secondo la disciplina della translatio judicii di cui all’art. 11 c.p.a.

4. In considerazione della definizione in rito del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

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