TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-08, n. 202402476

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-08, n. 202402476
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402476
Data del deposito : 8 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2024

N. 02476/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10560/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10560 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e ove occorra di tutti i candidati controinteressati ammessi alle prove successive, non individuabili in relazione ai quali si formula istanza di decreto ex art. 41, co. 4 c.p.a., di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- della graduatoria dei candidati ammessi alle prove successive, motorio attitudinali, del concorso pubblico per titoli ed esami, a trecento (300) posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022, pubblicata in data 19/7/2022 sul sito www.vigilifuoco.it, secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 57, pubblicata il 19 luglio 2022, nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inseriti,

- del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, n. 34 del 21/2/2022, avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico, per esami, a 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art.7 (prova preselettiva), ha previsto che “È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi”,

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti sopra impugnati, anche se di data sconosciuti, comunque lesivi degli interessi legittimi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il Cons.M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto ritualmente notificato e depositato il sig. -OMISSIS- ha premesso di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 16 del 25 febbraio 2022, per il reclutamento di 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso l’accesso alle prove di esame era subordinato al superamento di una prova preselettiva le cui modalità di svolgimento e le materie oggetto di domande erano definite dal successivo art. 7 il quale al comma 1 stabiliva che “ la prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d’Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica;
di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico
”;
il successivo comma 4 prevedeva che “ E’ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi ”.

All’esito della prova preselettiva il candidato ha ottenuto, complessivamente, punti 23,03, non sufficienti per consentire il proseguimento delle ulteriori prove concorsuali.

Pertanto, con il ricorso in esame ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, formulando istanza cautelare al fine di ottenere l’ammissione “con riserva” al prosieguo del concorso.

Con il primo mezzo ha dedotto: violazione dell’art.7 del bando del concorso “de quo”, quale lex specialis, in conseguenza della formulazione di quesiti, nella prova preselettiva, estranei alle materie tassativamente indicate. Eccesso di potere, per manifesta incongruità, travisamento e irragionevolezza, nonché per scostamento della prova preselettiva dalle finalità previste nel bando: secondo il ricorrente sarebbe evidente che i quesiti somministrati non sarebbero attinenti alle materie previste dal bando di concorso, con specifico riferimento alle domande n. 4, n. 17, n. 36 e n.40, ritenute le prime due non pertinenti alla materia “ logica-deduttiva ed analitica ” e le ultime due non pertinenti alla materia “ Storia d’Italia dal 1861 ad oggi ”, con conseguente illegittimità dell’operato della P.A., che gli avrebbe determinato un elevato dispendio di tempo e concentrazione per affrontarle nonché la perdita della possibilità di conseguire un migliore risultato finale.

Il ricorrente con il secondo mezzo ha censurato: violazione di legge per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, attesa la mancata estrazione della lettera ai fini della calendarizzazione della prova preselettiva. Eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti amministrativi: il bando sarebbe illegittimo per non aver stabilito le regole per la calendarizzazione delle prove preselettive e di eventuale sorteggio della lettera, come previsto di consuetudine in tutti i concorsi pubblici per l’accesso all’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni, in contraddizione con le modalità di svolgimento delle prove successive, motorio – attitudinali, laddove la commissione di esame avrebbe invece proceduto all’estrazione della lettera per stabilire il calendario d’esame.

Con il terzo mezzo il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art.7 del d.P.R. 487/1994;
violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.lgs. 165/2001;
violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis – eccessivo rigore della soglia di sbarramento
: sarebbe illegittima la previsione del bando contenuta nell'art. 7, nella parte in cui stabilisce che la graduatoria degli ammessi alle prove concorsuali successive del concorso è formata da “ un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi ”, considerato che la prova preselettiva non dovrebbe essere utilizzata solo per sfoltire la lista dei partecipanti, bensì per verificare la piena idoneità dei candidati a sostenere la prova successiva.

Infine con il quarto mezzo ha censurato: Eccesso di potere per manifesta illogicità, manifesta ingiustizia, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà degli atti della P.A., violazione dei principi del favor partecipationis e di buon andamento dell'azione amministrativa della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. : lo sbarramento all’accesso alla successiva prova concorsuale previsto all’art. 7 del bando sarebbe illogico atteso che la riduzione eccessiva della platea dei concorrenti ammessi alle prove successive, di fatto, determinerebbe la riduzione della possibilità di selezionare le migliori individualità e competenze per le esigenze della stessa Pubblica Amministrazione.

Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva, ela conseguente ammissione dello stesso alle prove successive, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

2. Si è costituita in giudizio in resistenza l’intimata amministrazione e, con contestuale memoria, depositata in data 23.9.2022, ha eccepito, preliminarmente, la tardività del ricorso poiché proposto oltre il termine decadenziale dei 60 (sessanta) giorni decorrente dalla pubblicazione del bando, il difetto di legittimazione e la carenza di interesse. Nel merito ha rilevato la correttezza e l’attinenza dei quesiti formulati finalizzati a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei concorrenti, in coerenza con le previsioni del bando di concorso e con le finalità della prova preselettiva, rilevando che la scelta delle domande da somministrare ai candidati, implicante un giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione, sarebbe espressione di puro merito non sindacabile in sede di legittimità, salvo la presenza ictu oculi di vizi macroscopici illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto, non presenti nella specie. Sulla censurata illegittimità della procedura per omesso sorteggio della lettera della prova preselettiva, la resistente ha rilevato la inconferenza dell’argomentazione rientrando l’organizzazione dei concorsi nella discrezionalità dell’Amministrazione, senza incidere in alcun modo sugli esiti delle prove stesse. La resistente ha quindi concluso chiedendo la reiezione del ricorso, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

3. Con memoria difensiva parte ricorrente ha insistito sulla propria posizione difensiva rilevando gli elementi certi forniti sulla c.d. prova di resistenza attesa la contestata non pertinenza di n.4 domande somministrate rispetto alle materie indicate nell’art.7, comma 1, del bando di concorso. L’erronea risposta alle domande non attinenti, nn. 4), 17), 36) e 40) sopracitate avrebbe determinato la riduzione del punteggio complessivo ottenuto dal ricorrente per complessivi punti 4,00, cioè 1,00 punti in meno per ogni domanda errata. Qualora, durante la prova preselettiva fossero state somministrate domande attinenti, secondo le previsioni del bando di concorso, il ricorrente avrebbe, invece, potuto ottenere un punteggio complessivo quantomeno di 27,03 punti (23,03, punteggio conseguito dal ricorrente, + 4,00 somma delle risposte errate), risultando, pertanto, pienamente idoneo per l’ammissione alle prove motorio – attitudinali. Infatti, secondo le prescrizioni di cui all’art.7 del bando di concorso, la votazione minima richiesta sarebbe risultata consistere nel punteggio pari a 25,69 punti ed ha quindi reiterato la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

4. Con l’ordinanza -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare con riferimento alle doglianze svolte e alla dimostrazione della c.d. prova di resistenza riguardo ai” quesiti n. 36 ( - Chi fu il ministro degli esteri della Germania nazista che il 23 agosto 1939 firmò con il ministro sovietico, V M, un patto di non aggressione e un accordo segreto per la divisione della Polonia? ) e n. 40 (- Il 19 giugno 2014 chi è stato incoronato Re di Spagna dopo l'abdicazione di Re J C in favore del figlio? ) come somministrati al ricorrente nel questionario, ha ammesso il ricorrente “ con riserva ” al prosieguo della procedura selettiva, non potendo evidentemente ritenersi ascrivibili i suddetti quesiti alla materia “ Storia d'Italia dal 1861 ad oggi ”, a differenza degli altri quesiti contestati per i quali invece il ricorrente non ha dimostrato la manifesta estraneità alla materia d’esame o l’illogicità rispetto alla risposta fornita (quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico).

5. Il ricorrente con nota depositata in data 19 gennaio 2024 ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso, senza previa discussione ed ha allegato la graduatoria pubblicata Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno in base alla quale la P.A. - all’esito delle prove concorsuali e con decisione autonoma e non esecutiva del giudicato cautelare – ha collocato il ricorrente “ con riserva ” alla posizione n. -OMISSIS-.

Anche l’amministrazione resistente, richiamate le difese svolte, ha chiesto il passaggio in decisione sulla base degli scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni.

Alla pubblica udienza del giorno 23 gennaio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.La controversia in esame verte sulla legittimità dei provvedimenti in epigrafe, in forza dei quali il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alle prove del concorso de quo, a causa del mancato superamento della prova preselettiva.

Il collegio, in via preliminare, svolge alcune considerazioni, ai fini della valutazione della procedibilità del ricorso in esame.

Invero, nel caso in cui il ricorrente, in esito alla proposizione di un gravame avente ad oggetto il provvedimento di esclusione da un concorso pubblico, sia stato collocato in graduatoria “ con riserva ” sulla base di un’autonoma valutazione dell’amministrazione, non sussiste un interesse all’impugnazione dell’atto conclusivo del concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2010, n.4286). Ciò, in quanto, " l'ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l'interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, "con riserva" di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove " ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. III, 29 ottobre 2019, n.7410;
Cons. Stato, Sez. VII, 24 marzo 2023, n.3077).

1.2. Dall’applicazione dei precitati principi, discende che, nella specie, in capo al ricorrente, ammesso “ con riserva ” e non “ a pieno titolo ” nella graduatoria de qua, permane l’interesse ad ottenere una pronuncia definitiva, che statuisca in relazione ai profili di illegittimità denunziati con il presente ricorso.

2. Va rigettata l’eccezione con cui la P.A. ha dedotto l’irricevibilità dell’impugnativa della clausola di cui all’art. 7 del bando, in quanto interposta oltre il termine decadenziale dei 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 41 cpa, decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022.

Invero, parte ricorrente lamenta in primis la non corretta applicazione del bando di concorso, in quanto denuncia l’estraneità di alcuni dei quesiti contenuti nel questionario proposti in sede di prova preselettiva alle materie d’esame indicate nell’art. 7 del bando e soltanto in via subordinata impugna la clausola di cui all’art. 7 del bando, per il caso in cui dovesse essere interpretata secondo un criterio “ estensivo ”, tale da ricomprendere i quesiti posti come riconducibili alle materie ivi previste.

E, d’altra parte, il candidato può dolersi del pregiudizio derivante da un’interpretazione i n malam partem della disciplina concorsuale, perpetrata attraverso l’inserimento dei quesiti ai quali ha fornito risposta errata, solo una volta che ha avuto contezza della valutazione negativa della prova espletata e, quindi, con la pubblicazione degli esiti della prova preselettiva.

Nella specie, è evidente che si verte in relazione ad impugnativa proposta avverso una clausola del bando (art. 7) non avente portata immediatamente escludente, di converso, l’impugnazione immediata del bando è “ circoscritta al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostative all’ammissione dell’interessato ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3636).

3. Va altresì rigettata l’ulteriore eccezione, con cui la P.A. ha contestato il difetto di legittimazione e la carenza di interesse del ricorrente, che non potrebbe ambire ad una valutazione fittiziamente positiva delle domande alle quali ha risposto in maniera errata, per cui le censure del ricorrente non supererebbero la cosiddetta “ prova di resistenza ”.

Ad avviso del Collegio, la “ prova di resistenza ” va calcolata facendo riferimento al punteggio che il candidato avrebbe potuto conseguire rispondendo esattamente alle domande a cui non ha potuto rispondere (o a cui ha risposto in maniera errata), in ragione della loro estraneità alle materie previste dal bando (ovvero alle domande/opportunità, di cui lo stesso è stato privato).

Diversamente opinando, il candidato destinatario di un questionario con domande non riconducibili alle previsioni del bando sarebbe ingiustamente penalizzato allorquando il mancato raggiungimento della soglia minima dipenderebbe proprio dal non aver potuto fornire le risposte esatte a dette domande.

Né può ritenersi che una tale soluzione potrebbe pregiudicare le finalità proprie della prova preselettiva o arrecare pregiudizio agli altri concorrenti. Se, infatti, scopo della prova preselettiva è quello di costituire “ complessivamente ” uno sbarramento all’accesso alle successive fasi della procedura concorsuale (al solo fine di rendere più semplice e veloce l’iter concorsuale), senza contribuire in alcun modo a determinare la posizione in graduatoria del candidato, la presenza nel questionario di quesiti estranei alle materie indicate nel bando (che impediscano in concreto al candidato il raggiungimento del punteggio minimo che gli avrebbe consentito di accedere alle prove concorsuali, privandolo, appunto, della possibilità di acquisire dei punti che sarebbero stati sufficienti al raggiungimento della soglia minima) rende illegittimo l’ostacolo frapposto rispetto all’accesso alle prove concorsuali, con la logica conseguenza che l’accertamento dell’inidoneità in concreto del questionario a consentire il superamento dello sbarramento da parte del candidato determina l’ammissione tout court e in sovrannumero del soggetto ingiustamente penalizzato al prosieguo nelle operazioni concorsuali.

4. Nel merito, il ricorso è fondato.

4.1. Va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva;
di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione
” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 441;
in tal senso anche Cons.Stato, Sez. III, 07 aprile 2023, n. 3637, e Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).

I principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, infatti, verrebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis , così come sarebbe compromesso il principio dell'autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

4.2. Invero, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego configurano un'offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c. (cfr.Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 03 gennaio 2023, n. 79) e, pertanto, non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, co. 1, disp. prel. c.c.). Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - sempre che a tale operazione non si oppongano interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati possibile.

5. Nella specie, l’art. 7 del bando di concorso prevede espressamente che “ La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d’Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica;
di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento;
di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell’ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo”
;
a ciascuna risposta al quesito è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: - 0,33 punti (come stabilito dall’amministrazione nell’avviso sulle prove di esame pubblicato).

Deve, quindi, ritenersi che le materie di esame fossero esclusivamente quelle enumerate nella sopra richiamata disposizione.

5.1. Ebbene, all’evidenza, basta considerare, con riferimento alla domanda n. 36 - contenuta nel test somministrato al ricorrente (“ Chi fu il ministro degli esteri della Germania Nazista che il 23 agosto 1939 firmò con il ministro sovietico V M, un patto di non aggressione e un accorto segreto per la divisione della Polonia? [ ] Joachim von Ribbentrop [ ] Rudolf Hess [x ] Hermann Goring ”) e alla domanda n. 40 (“ Il 19 giugno 2014 chi è stato incoronato Re di Spagna dopo l’abdicazione di Re J C in favore del figlio ? [x] Alfonso IV [ ] Alejandro II [ ] Felipe VI ”) e contemplate già in sede di sommaria delibazione dall’Ordinanza Tar Lazio, Sez. I Quater, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- che esse non rientrano in alcuna delle materie indicate nella lex specialis (storia d’Italia dal 1861 ad oggi), involgendo competenze relative alle diverse discipline della geopolitica e della storia internazionale.

Diversamente opinando, non sarebbe rispettato il principio “ di stretta interpretazione ” oltrepassando i limiti posti dai principi di immodificabilità del bando di concorso (cosiddetto “ autovincolo ”), di par condicio dei partecipanti e di tutela dell’affidamento.

Né può ritenersi che una tale valutazione costituisca un indebito straripamento del sindacato giurisdizionale nel merito amministrativo, atteso che, con il bando di concorso e, in particolare, con la scelta delle materie ritenute maggiormente idonee a selezionare le professionalità da reclutare, la pubblica amministrazione consuma anticipatamente la propria discrezionalità, per cui rientra pienamente nell’ambito della giurisdizione amministrativa la verifica della riconducibilità dei quesiti effettivamente somministrati all’alveo delle materie che l’amministrazione stessa ha discrezionalmente indicato negli atti concorsuali.

5.2. Il Collegio rileva che il ricorrente non ha spiegato le ragioni per le quali ha affermato che le domande nn. 4 e 17 non sarebbero attinenti alla materia di “ quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento ”, prevista dall’art. 7 del bando, ma ritenute dallo stesso riferibili alla materia di matematica non contemplata dal bando. Pertanto, tali doglianze generiche e non comprovate non possono essere condivise.

5.3. O, rispetto alla prova preselettiva della procedura de qua , ritiene il Collegio che la “ prova di resistenza ”, calcolata nei sensi già indicati, sia da ritenersi superata dal ricorrente anche considerando soltanto le domande n. 36 e n.40 - contemplate dall’Ordinanza Cautelare Tar Lazio, Sez. I Quater, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- poiché, facendogli conseguire un punteggio negativo di - 0,33 per ciascuna domanda (con risposta errata) e complessivi - 0,66 e impedendogli di ottenere il punteggio di 1+1 in caso di risposta esatta, gli ha precluso la possibilità di ottenere il punteggio aggiuntivo di 2,66 che, sommato al punteggio assegnato di 23,03, gli avrebbe consentito di raggiungere il punteggio minimo di 25,69, indispensabile per superare la soglia di sbarramento prevista ed essere, quindi, ammesso a partecipare al prosieguo delle prove selettive.

6. Infine, risulta inconferente la censura relativa all’omesso sorteggio della lettera della prova preselettiva atteso che l’organizzazione delle procedure concorsuali rientra nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione, non incidendo in alcun modo sugli esiti delle prove stesse.

7. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento all’esclusione di parte ricorrente dall’elenco dei candidati ammessi alle prove motorio-attitudinali, e definitiva ammissione al prosieguo della procedura e stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui il ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis,12 febbraio 2022, n. 1762).

In esecuzione della presente pronuncia l’amministrazione potrà sciogliere la “riserva” con cui il ricorrente è stato inserito in graduatoria, se fondata unicamente sulle questioni oggetto del presente giudizio.

8. Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), ha esaminato tutte le questioni e le censure evocate nel gravame ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso siano comunque da respingere alla luce della motivazione complessivamente resa oppure che non siano rilevanti per la soluzione della controversia (cfr.Cons. Stato, Ad.Plenaria, 27 aprile 2015, n.5).

9. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto anche conto che la decisione si inserisce nell’ambito di un contenzioso seriale.

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