TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-03-01, n. 202404134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-03-01, n. 202404134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404134
Data del deposito : 1 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2024

N. 04134/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08574/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8574 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Soc Bartucci Spa, Alperia Bartucci S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati A C, A L, E G, O V S e F L F, con domicilio eletto presso lo studio A L in Roma, via Quattro Fontane, 20;

contro

Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A Z, A P, G V e P F, con domicilio eletto presso lo studio A Z in Roma, piazza di Spagna 15;

nei confronti

Rohm and Haas Italia S.r.l., non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20160043804 – 21/04/2016, avente ad oggetto “ Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990 del provvedimento di accoglimento della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0375363023914T228 presentata da Bartucci S.p.A. e contestuale rigetto della Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0375363023915R289 presentata da Bartucci S.p.A. ”;

- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20160019690 – 10/03/2016, avente ad oggetto “ Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della L. 241/1990 del provvedimento di accoglimento della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0375363023914T228 e contestuale preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0375363023915R289 presentata da Bartucci S.p.A. ”;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALPERIA BARTUCCI S.P.A. (GIÀ BARTUCCI S.P.A.) il 23/12/2019:

- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20190062095 – 01/10/2019, avente ad oggetto “ Istanza di riesame prot. GSE/A20160043804 del 05/07/2016 in relazione al provvedimento del GSE prot. GSE/P20160043804. Conferma del diniego della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0375363023915R289, presentata da ALPERIA BARTUCCI SPA ”;

nonché degli atti già impugnati a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio depositato il 25 luglio 2016;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALPERIA BARTUCCI S.P.A. (GIÀ BARTUCCI S.P.A.) il 19/11/2020:

- nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20200036368 – 03/08/2020, avente ad oggetto “ Istanza di riesame prot. GSE/A20190235994 del 24/12/2019 in relazione alla Richiesta di Verifica Certificazione (RVC) n. 0375363023915R289_rev1, presentata da ALPERIA BARTUCCI SPA ”;

- ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;

- nonché dei seguenti atti impugnati a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio e del successivo ricorso per motivi aggiunti


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° dicembre 2023 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio Alperia S.p.A. (già Alperia Bartucci s.r.l., già Alperia Bartucci S.p.A, già Bartucci S.p.A.) ha impugnato il provvedimento prot. GSE/p20160043804 del 21.4.16 con cui in autotutela il GSE ha ritirato l’approvazione concessa nel 2014 ad un intervento di efficientamento energetico realizzato presso il sito industriale Rohn and Haas Italia S.r.l., ammesso al meccanismo dei certificati bianchi, nonché il provvedimento con cui ha negato l’approvazione della RVC.

L’intervento consisteva nell’installazione di un economizzatore a servizio di una caldaia preesistente (installata nel 2009) presso il sito industriale Rohm and Haas Italia srl di Mozzanica e nella PPPM la ricorrente ha indicato quale vita tecnica del progetto 20 anni.

Il GSE ha adottato l’atto di ritiro gravato per mancata conformità alle previsioni normative del d.m. 18 dicembre 2012, ritenendo che “ l’algoritmo di calcolo proposto non consente di determinare correttamente i risparmi di energia primaria conseguiti ” e rigettato la RVC n. 03753630239115R289, in quanto “ formulata sulla base di quanto previsto dalla PPPM in oggetto ”.

Ha in detta sede altresì contestato il valore della vita tecnica del progetto di installazione dell’economizzatore alla luce del criterio proposto dal soggetto interessato non conforme al citato DM 2012.

Nelle more del giudizio, in data 5.7.2016 la ricorrente ha presentato al GSE un’istanza di riesame al fine di superare le criticità riscontrate nell’Annullamento d’ufficio.

In parziale accoglimento dell’istanza con nota prot. n. GSE /20170096601 del 15.12.2017 ha comunicato alla ricorrente la conclusione del procedimento di riesame e l’annullamento d’ufficio del provvedimento del 21.4.2016 « nella sola parte in cui aveva annullato la PPPM n. 0375363023914T228 ». Con riferimento, invece, al rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC), il GSE non ha disposto l’annullamento in autotutela ma si è riservato di procedere con separato provvedimento a valle della presentazione di ulteriore documentazione da parte di Bartucci S.p.A.

All’esito dell’analisi della documentazione trasmessa dalla ESCO in data 29 maggio 2019, con nota prot. GSE/P20190062095 del 1.10.2019 (“Conferma del diniego”) il GSE ha confermato il rigetto della RVC:

(i) premesso che «dall’analisi della documentazione integrativa fornita il 29.5.2019, la RVC non risulta conforme alle previsioni normative di cui al DM 28 dicembre 2012. In particolare, l’algoritmo di calcolo proposto è stato modificato rispetto alla versione revisionata da parte dell’operatore e approvata mediante la comunicazione del 15/12/2017;
infatti, nonostante la prova del rendimento del generatore di vapore in configurazione di by-pass dell’economizzatore fosse destinata alla validazione dell’algoritmo di calcolo revisionato, ai fini dell’individuazione del valore di baseline è stato utilizzato un valore differente rispetto a quello previsto dall’algoritmo di calcolo revisionato
»;

(ii) considerato « il grado di maturità tecnologica degli interventi di efficienza energetica di cui sopra, nonché lo stato di fatto ante intervento, considerando anche il confronto tra i risparmi di energia conseguibili e i costi di investimento dichiarati, risulta che i risparmi generati dal progetto sono non addizionali »;

(iii) e considerato che «il periodo di monitoraggio a cui fa riferimento l’istanza di riesame in oggetto (4/11/2014 – 14/05/2017) non è congruente con il periodo di monitoraggio dichiarato in fase di presentazione della RVC n. 0375363023915R289 (04/11/2014 – 02/02/2015) ”.

Con ricorso per motivi aggiunti (“Primi Motivi Aggiunti”), depositato in data 23.12.2019, la ricorrente ha impugnato la Conferma del diniego.

Con pec del 24.12.2019 ha trasmesso al GSE una nuova RVC, asseritamente finalizzata a superare le criticità riscontrate nella Conferma del diniego, che ha condotto all’adozione del provvedimento del 3.8.2020, prot. GSE/P20200036368 di conferma della non conformità della RVC alle previsioni normative del DM 28 dicembre 2012 « considerando il grado di maturità tecnologica degli interventi di efficienza energetica di cui sopra, nonché lo stato di fatto ante intervento, considerando anche il confronto tra i risparmi di energia conseguibili ed i costi di investimento dichiarati, risulta che i risparmi generati dal progetto non sono addizionali ».

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19.11.2020 (“Secondi Motivi Aggiunti”), la ricorrente ha impugnato anche tale ultimo provvedimento.

Il GSE con memoria ex art. 73 c.p.a. ha dedotto:

- l’improcedibilità del ricorso introduttivo per la parte in cui i provvedimenti impugnati disponevano l’annullamento in autotutela della PPPM;

- l’improcedibilità e infondatezza dei primi motivi aggiunti;

- l’infondatezza dei secondi motivi aggiunti.

All’udienza straordinaria del 1° dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo sollevata dal Gse con la memoria ex art. 73 c.p.a.

L’eccezione è fondata.

Nel caso che occupa, con nota prot. n. GSE /20170096601 del 15.12.2017, all’esito del procedimento di riesame, il GSE ha comunicato alla ricorrente l’annullamento d’ufficio del provvedimento (oggetto del ricorso introduttivo) prot. n. GSE/P20160043804 del 21.4.2016 « nella sola parte in cui aveva annullato la PPPM n. 0375363023914T228 » e si è riservato di procedere con separato provvedimento alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) a valle della presentazione di ulteriore documentazione da parte di Bartucci S.p.A.

Con il sopravvenuto provvedimento del 1.10.2019, prot. GSE/P20190062095, impugnato dalla ricorrente con i Primi Motivi Aggiunti, il GSE si è successivamente pronunciato sulla RVC, confermando l’iniziale diniego.

Il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla coltivazione delle relative censure, avente ad oggetto un provvedimento superato dagli atti successivamente adottati.

Passando all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 23 dicembre 2019, il Collegio ne rileva in parte l’infondatezza e in parte l’improcedibilità.

Con il primo motivo di ricorso, la società deduce i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/90 e di eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e irragionevolezza.

In proposito, in particolare la parte contesta la sussistenza del potere dell’amministrazione di mettere in discussione la valutazione della PPPM e lamenta che il Gestore, dopo aver ritirato il provvedimento di annullamento della PPPM con il provvedimento del 1° ottobre 2019, ammettendone la legittimità, e chiesto ai fini del riesame dei profili inerenti la RVC specifica documentazione - volta ad accertare che “ il valore effettivo del rendimento del generatore di vapore in configurazione di by-pass dell’economizzatore sia almeno pari al rendimento nominale del generatore di vapore preesistente proposto con l’algoritmo, ovverosia almeno pari all’89% ” -, ha (alla fine in maniera ritenuta contraddittoria) confermato il diniego della RVC con successivo provvedimento, gravato con i motivi aggiunti in esame, in cui si fa leva su un nuovo e ulteriore profilo (l’addizionalità) del tutto ultroneo e mai contestato in precedenza.

Tale determinazione si risolverebbe nell’esercizio di un potere di autotutela sulla PPPM, dopo aver ritenuto, con l’accoglimento dell’istanza di riesame, che la stessa fosse pienamente legittima, ciò che comporta la violazione dei principi che disciplinano l’esercizio dei poteri di secondo grado e in particolare del termine massimo di 18 mesi previsto dall’art. 21- nonies della L. 241/1990.

Peraltro, a dire della parte, visto che, a fronte della richiesta in un primo momento di ulteriore documentazione, il GSE è giunto ad una conclusione non in linea con quanto ci si poteva aspettare, si sarebbe concretizzata altresì una violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza della P.A.

Le doglianze non colgono nel segno in quanto il GSE è titolare di un potere vincolato di decadenza accertativa della mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico che esula dal diverso potere disciplinato dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, « la cui rilevanza nella spendita del citato potere, è stata causata solo a partire dal D.L. 76/2020 che, interpolando il ridetto art. 42 e con riguardo al futuro, ha inserito il riferimento all’art. 21-nonies cit.» (cfr., ex plurimis , TAR Lazio, sez. III-ter, sent. n. 3703/2023;
TAR Lazio, sez. III-ter, sent. n. 8260/2022: «inapplicabilità dello speciale procedimento di riesame [disciplinato dall’art. 56 del DL Semplificazioni] alla fattispecie del rigetto della RVC »).

Inoltre, con specifico riferimento alla doglianza sul mancato rispetto del termine massimo di 18 mesi previsto dall’art. 21- nonies della L. 241/90, il Collegio rileva che - considerato che il riesame della RVC era subordinato alla produzione di specifica documentazione, presentata dalla società interessata in data 29 maggio 2019, quindi quasi diciotto mesi dopo la richiesta del 15 dicembre 2017, il decorso di un lungo lasso di tempo per l’adozione del provvedimento asseritamente espressivo di un potere di autotutela è in larga misura riconducibile al contegno tenuto dalla stessa ESCO.

Quindi il primo motivo di censura del primo ricorso per motivi aggiunti è infondato.

Con il secondo motivo la parte deduce la violazione degli artt. 3 e 10- bis della l. 241/1990, con pretermissione delle garanzie procedimentali. Il rilievo deve essere disatteso, in ragione della previsione di cui all’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990 nella versione vigente ratione temporis , a tenore della quale: «[n] on è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ».

Come si rileverà infra , nel caso di specie, l’assenza di addizionalità dell’intervento da incentivare non avrebbe consentito un diverso esito della valutazione relativa alla RVC, con conseguente irrilevanza

dell’asserita omessa comunicazione del preavviso di rigetto ( ex multis , TAR Lazio, sez. IIIstralcio, sent. n. 13548/2023;
Cons. St., sez. II, sent. n. 5095/2023).

Con il terzo motivo di ricorso la parte deduce la violazione e falsa applicazione del d. lgs. 28/11, dell’art. 6 del d.m. 28 dicembre 2012 e degli articoli 1 e 6 della delibera AEEG n. EEN 9/11, contestando la duplice ostatività alla base del provvedimento di conferma del diniego della RVC (addizionalità, da un lato, e algoritmo di calcolo e periodo di monitoraggio, dall’altro).

Il motivo è, in parte, improcedibile ed, in parte, infondato.

Quanto al tema dell’addizionalità, il Collegio intende aderire a quell’orientamento giurisprudenziale a mente del quale " i risparmi energetici incentivabili devono infatti essere calcolati al netto dei risparmi non addizionali, cioè quei risparmi che si sarebbero comunque ottenuti per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa o del mercato. ... Ciò significa che devono essere escluse dal sostegno le tecnologie già rappresentative del mercato o del settore di riferimento, nonché gli interventi che devono essere realizzati per effetto di obblighi normativi. Gli interventi suscettibili di incentivazione sono quindi quelli concretamente aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero realizzati in assenza dell'incentivazione. Al contrario, se non lo sono, finiscono per essere un sussidio all'impresa da parte dello Stato lesivo della concorrenza " (cfr. Cons. Stato, sez. II, 23.5.2023, n. 5095, che richiama Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2581).

Rilevato pertanto che l'incentivo in parola non può prescindere dal descritto requisito di addizionalità siccome coerente con il principio di necessità degli aiuti di Stato, occorre verificare a chi spetti l'onere di fornire tale, come detto necessaria, dimostrazione. Al quesito risponde un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ spetta dunque alla impresa comprovare la sussistenza delle condizioni di concedibilità dell'agevolazione ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 settembre 2017, n. 4519), così come, più di recente, si è rilevato che “ risulta ... onere dell'interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa ” (cfr, Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594;
cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza 27 aprile 2020, n. 2682, per la quale “ al regime di incentivazione ... è sotteso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale costituisce onere dell'interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i presupposti per l'ammissione all'incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa ” ( ex multis , in tal senso, Cons. Stato, IV, 24 dicembre 2019, n. 8808;
Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2019, n. 6583).

L’assenza di “addizionalità dell’intervento” giustifica di per sé la non ammissione al regime di sostegno, si pone quindi, contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente, come condizione essenziale e fondamentale del sistema, che deve formare oggetto di rigorosa dimostrazione da parte dell’impresa che propone un progetto di risparmio energetico. Si configura pienamente la figura giuridica dell’onere, quale peso imposto dal normatore a colui che desidera accedere ad un determinato beneficio.

Nel caso di specie il GSE ha rilevato “ considerando il grado di maturità tecnologica degli interventi di efficienza energetica di cui sopra, nonché lo stato di fatto ante intervento, considerando anche il confronto tra i risparmi di energia conseguibili e i costi di investimento dichiarati, risulta che i risparmi generati dal progetto sono non addizionali ”.

Su tale aspetto, la società non ha fornito specifiche argomentazioni neppure in giudizio, limitandosi ad affermare gli interventi sono addizionali, dal punto di vista tecnico, in quanto rappresentino installazione di una tecnologia fuori dalla media di mercato e che se il riferimento è dunque la media di mercato, l’intervento interessato, visto che il GSE ha chiesto che il rendimento del generatore fosse almeno pari all’89%, risulta essere superiore al valore di riferimento dell’87% sancito dal Regolamento 2015/2402/UE per la produzione di vapore utilizzando gas naturale come combustibile.

Quanto alle censure sull’algoritmo di calcolo e sul periodo di monitoraggio emergono profili di improcedibilità per carenza di interesse della ESCO ricorrente, visto che con il provvedimento del 3 agosto 2020, prot. GSE/P20200036368, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il GSE, valutato la nuova RVC presentata in data 24 dicembre 2019, nel confermarne il rigetto, ha in questo caso rilevato la non conformità alle previsioni normative di cui al DM 28 dicembre 2012 unicamente sotto il profilo dell’assenza di addizionalità dell’intervento, ritenendo superati i profili relativi all’algoritmo di calcolo e alle incongruenze tra il periodo di monitoraggio indicato nell’istanza di riesame e quello dichiarato in fase di presentazione della RVC.

Stanti le considerazioni che precedono il motivo in esame deve dichiarato, in parte, improcedibile e, in parte, infondato.

Conseguentemente il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere in conclusione dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato.

Venendo infine all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, depositati il 19 novembre 2020, il Collegio ne rileva l’infondatezza.

Con il primo e il secondo motivo del gravame in esame la società si duole dell’illegittimità del provvedimento del 3.8.2020, prot. GSE/P20200036368 per essere stato adottato dal GSE in asserita carenza delle condizioni che l’ordinamento prevede per l’esercizio del potere di rigetto delle richieste di rendicontazione dei risparmi. Nello specifico, deduce i vizi di violazione dei presupposti per l’esercizio del potere di cui all’art. 21- nonies della L. n. 241/1990, cui l’art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 fa richiamo a seguito della novella introdotta dall’art. 56 del DL n. 76/2020 (“ DL Semplificazioni ”).

In proposito, nel solco di quanto affermato nell’ambito dello scrutinio del primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il provvedimento di decadenza dagli incentivi emesso dal GSE ai sensi dell’art. 42, comma 3, D.Lgs. 28/2011 non è equiparabile ad un atto di esercizio del potere di autotutela, e non ha natura sanzionatoria, trattandosi piuttosto dell’esercizio del potere di verifica, accertamento e controllo in termini doverosi e vincolati, peraltro risollecitato dalla stessa società interessata. Non emerge dunque alcuna violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, che impone, all’esito di violazioni rilevanti emerse nel corso dell’attività di verifica e controllo come nella specie, di adottare il rigetto dell’istanza di incentivazione o la decadenza dall’ammissione al regime incentivante. Il controllo ed il connesso esito hanno a fondamento l'arco temporale del rapporto incentivante e dunque la sussistenza e la permanenza di tutti i requisiti previsti per l'erogazione degli incentivi stessi, nonché la veridicità e l'attendibilità di quanto dichiarato in sede di accesso agli incentivi. Una volta verificata l'assenza o comunque il difetto degli stessi, il GSE deve provvedere senza alcuna valutazione in ordine al bilanciamento degli interessi. Il GSE è, del resto, titolare di un potere intrinseco di verifica della spettanza degli incentivi alla produzione di energia elettrica, potere la cui sussistenza è giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso rapporto.

Il potere di disporre la decadenza dagli incentivi ha natura doverosa ed esito vincolato. Esso non è, infatti, teso al riesame della legittimità di una precedente determinazione amministrativa di carattere provvedimentale, ma è finalizzato al controllo circa la veridicità e completezza delle dichiarazioni formulate da un privato nell'ambito di un procedimento volto ad attribuire sovvenzioni pubbliche, esulando in radice le caratteristiche proprie degli atti di autotutela e l'applicabilità dell'art. 21-nonies, L. 241/1990 ( ex multis , Cons, Stato, A.P. 11 settembre 2020, n. 18;
sez. II, 9 gennaio 2023, n. 228;
19 gennaio 2023, n, 660;
sez IV, 24 gennaio 2022 n. 462, 20 gennaio 2021 n. 594;
sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 9;
28 settembre 2021 n. 6516;
anche Corte cost. 13 novembre 2020, n. 237).

Con il terzo motivo di ricorso del gravame in esame, la parte mira a colpire il provvedimento impugnato nella parte in cui contesta la mancanza del requisito dell’addizionalità dell’intervento da incentivare.

La censura è da ritenere destituita di fondamento alla luce di quanto già osservato in relazione al terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti cui si rinvia.

Quanto infine alla doglianza, di cui al quarto motivo di ricorso, sulla presunta pretermissione delle prerogative partecipative, il Collegio ne deduce parimenti l’infondatezza, in quanto il provvedimento del 3 agosto 2020 impugnato, sollecitato dallo stesso interessato, oltre che giungere a valle di una lunga sequenza provvedimentale in cui è stato dato spazio è stato assicurato all’esposizioni delle ragioni della società richiedente l’incentivo, rispetto all’unica criticità residua della mancata addizionalità su cui fonda il diniego - non emergendo dall’esame degli atti di causa l’allegazione alla richiesta di riesame da parte della società di nuovi elementi in grado di confutare il difetto del requisito dell’addizionalità, come specificamente rilevato già nell’ambito del provvedimento di diniego del 1° ottobre 2019, che possano aver comportato una rinnovata valutazione di tale profilo - può essere configurato quale atto meramente confermativo.

In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 dicembre 2019 deve essere dichiarato, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, infondato, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 dicembre 2020 deve essere respinto.

Sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragioni - segnatamente, la novità delle questioni trattate al tempo della proposizione delle domande e le peculiarità del caso di specie – per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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