TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-12-28, n. 202000964

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-12-28, n. 202000964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000964
Data del deposito : 28 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2020

N. 00964/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00431/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 431 del 2020, proposto da
N D N, rappresentato e difeso dagli avvocati A F e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Capitaneria di Porto di Genova, non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

nei confronti

S S, G Oricaro, Mariano Angileri, Pietro Costa, Claudia Mondino, Marco Mozzachiodi, Luca Paolo Pompei, Arturo Savarese, Nicola Scarpa, Fabio Tortora, Salvatore Orlando, Marco Genovese, Ciro De Nardo e Raffaele Caroprese, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum
Corpo Piloti del Porto di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Sergio Maria Carbone e prof.ssa Chiara Enrica Tuo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del bando di concorso per n. 2 posti di aspirante pilota nel Corpo dei Piloti del porto di Genova, indetto dalla Capitaneria di Porto di Genova in data 20.12.2019;

- della circolare n. 1 del 28.1.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, recante schema di bando di concorso per aspirante pilota, richiamata nelle premesse del bando;

- del foglio prot. n. 40732 del 4.10.2019 della Capitaneria di Porto di Genova, richiamato nelle premesse del bando, ancorché non conosciuto;

- del dispaccio prot. n. 29364 del 31.10.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, richiamato nelle premesse del bando, ancorché non conosciuto;

- dell’avviso di convocazione alla prova preselettiva con l’indicazione delle modalità di svolgimento, pubblicato sul sito ufficiale della Capitaneria di Porto di Genova il 15.6.2020;

- dell’elenco degli idonei alla prosecuzione del concorso, reso all’esito della prova preselettiva e pubblicato sul sito ufficiale della Capitaneria di Porto di Genova il 2.7.2020;

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Corpo Piloti del Porto di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza del giorno 18 novembre 2020, la dott.ssa L F e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020 n. 28;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 13 luglio 2020 e depositato il 21 luglio 2020 N D N ha impugnato il bando di concorso per due posti di aspirante pilota nel Corpo dei Piloti del porto di Genova, indetto dalla competente Capitaneria di porto in data 20.12.2019, nonché l’avviso di convocazione alla prova preselettiva e l’elenco degli idonei alla successiva fase concorsuale all’esito della prova predetta.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 106 del d.p.r. n. 328/1952. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia . La scelta di introdurre una prova preselettiva risulterebbe illegittima, in quanto non contemplata dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione, mai effettuata nei precedenti concorsi e sorretta da una motivazione insufficiente, nonché violativa della par condicio rispetto ai partecipanti alle selezioni presso altri porti.

II) Violazione del principio di anonimato sancito dall’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994. Violazione del principio di segretezza delle prove concorsuali. Violazione del principio di uguaglianza, di trasparenza, di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost . La prova di preselezione sarebbe stata disciplinata ed espletata in violazione dei principi di anonimato e segretezza, giacché i candidati hanno dovuto apporre le proprie generalità sui fogli-risposta. Inoltre, alcuni quesiti sarebbero risultati estranei alle materie oggetto d’esame. Infine, le domande non sono state estratte a sorte, bensì selezionate direttamente dalla Commissione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio, instando per la reiezione del ricorso.

Il Corpo Piloti del porto di Genova ha spiegato intervento ad opponendum , sostenendo che il gravame sarebbe infondato nel merito.

Con ordinanza cautelare n. 264/2020 il Tribunale ha sospeso l’efficacia degli atti oppugnati, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati risultati idonei alla prosecuzione della selezione.

Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione nell’udienza del 18 novembre 2020, svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020 n. 28.

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il rilievo processuale è infondato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 4- bis , c.p.a. la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti, tranne che si tratti di atti normativi o generali (restando in tal caso fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza).

Nella specie il ricorrente ha impugnato il bando di concorso emanato dalla Capitaneria di porto di Genova ed i successivi atti applicativi, nonché, quali atti presupposti, la circolare del MIT n. 1 del 28.1.2019 e il dispaccio del MIT prot. n. 29364 del 31.10.2019.

Orbene, diversamente da quanto assunto dalla difesa erariale, le richiamate note ministeriali non sono qualificabili come atti amministrativi generali, bensì come norme interne con le quali l’organo centrale ha diramato istruzioni agli uffici periferici, concernenti lo schema di bando per il concorso di aspirante pilota (circolare n. 1/2019) e l’autorizzazione all’introduzione della prova preselettiva (nota prot. n. 29364/2019).

Ne consegue che correttamente il ricorso è stato radicato presso questo Tribunale, nella cui circoscrizione territoriale si trova la Capitaneria di porto che ha bandito il concorso di cui è causa.

2. Il primo motivo della narrativa in fatto, con cui viene censurata l’introduzione nel concorso di una prova preselettiva, è infondato.

Come rilevato dal Ministero e dal Corpo Piloti, gli artt. 1, comma 2, e 7, comma 2- bis , del d.p.r. n. 487/1994 stabiliscono, in relazione alla generalità dei concorsi pubblici, la possibilità di ricorrere a forme di preselezione, eventualmente predisposte da aziende specializzate e realizzate con l’ausilio di sistemi automatizzati.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione può legittimamente decidere di sottoporre i candidati ad una prova preliminare allo scopo di semplificare ed accelerare l’ iter concorsuale, laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare sensibili lungaggini procedimentali (in tal senso cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 23 ottobre 2020, n. 10871;
T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 2 luglio 2020, n. 7631;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 3 dicembre 2019, n. 13805;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 10 maggio 2019, n. 5829;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 16 novembre 2015, n. 12982).

Nel caso in esame, la Capitaneria di porto di Genova ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di inserire fra le prove un test preselettivo con quesiti a risposta multipla “ al fine di poter condurre le varie fasi concorsuali in maniera più snella ”. Tale istanza è stata debitamente motivata con la considerazione che il numero di domande di partecipazione al concorso, da sempre molto elevato nel porto genovese, presumibilmente sarebbe stato ancora maggiore, sia per l’eliminazione del limite di età di trentacinque anni (in virtù della disapplicazione dell’art. 102, comma 2, n. 2 reg. cod. nav. per contrasto con la direttiva n. 2000/78/CE), sia perché da alcuni anni non erano state espletate selezioni, in attesa della conclusione del contenzioso relativo al concorso per l’ammissione nella Corporazione dei Piloti di Augusta e Siracusa (cfr. nota Capitaneria in data 4.10.2019, doc. 3 resistente). In accoglimento di tale richiesta il MIT ha autorizzato la prova preselettiva, richiamando il d.p.r. n. 487/1994 quale “ fonte di carattere generale dei concorsi pubblici ” (cfr. nota MIT in data 31.10.2019, doc. 4 resistente). In concreto, poi, sono state presentate n. 182 domande, vale a dire un numero di gran lunga superiore rispetto ai due posti messi a bando: il che costituisce conferma della non irragionevolezza della scelta operata dall’Amministrazione.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può ravvisarsi una violazione della par condicio rispetto ai concorsi banditi in altri porti che non prevedano la prova di preselezione. Come si è detto, infatti, il test preliminare è solamente un modulo organizzativo la cui adozione rientra nella discrezionalità della P.A. Nella specie, poi, le materie indicate come oggetto del questionario preselettivo sono le medesime della prova orale (cfr. art. 5 del bando di concorso), sì che non ricorre per i candidati un aggravio nella preparazione.

3. Con il secondo articolato motivo dell’impugnativa il deducente si duole delle modalità di regolamentazione e di successivo espletamento della prova preselettiva.

Le censure sono in parte fondate, nei termini seguenti.

3.1. Come riconosciuto dal Ministero resistente (cfr. nota prot. n. 29364 del 31.10.2019), il procedimento di selezione per l’ammissione nella Corporazione dei piloti di porto costituisce un concorso pubblico.

La procedura in questione è infatti puntualmente disciplinata negli artt. 102-108 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (d.p.r. n. 328/1952), che contempla la tipica struttura concorsuale. Segnatamente, viene espressamente previsto:

- un “ concorso ” “ per titoli ed esami ”, con specifici requisiti di ammissione (art. 102);

- la pubblicazione di un “ bando di concorso ” e la nomina di una “ commissione esaminatrice ” (art. 104), che provvede alla valutazione dei “ titoli ” (art. 105) ed alla sottoposizione dei candidati alle “ prove di esame ” (art. 106), nonché alla formulazione della “ graduatoria di merito ” sulla base dei “ risultati del concorso ” (art. 107);

- l’approvazione degli atti della selezione a cura del Direttore marittimo competente per territorio, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti in capo ai vincitori (art. 107, ultimo comma).

Né in senso contrario riveste alcun rilievo il fatto (invocato dall’ente interventore) che i piloti siano lavoratori autonomi, legati al Corpo di appartenenza da un rapporto di natura associativa e non da un vincolo di subordinazione, giacché la Corporazione dei piloti possiede personalità giuridica pubblica, ai sensi dell’art. 86 cod. nav. (tanto che l’Autorità marittima esercita sia la vigilanza sulla Corporazione, sia il potere disciplinare sui piloti: cfr. art. 14 del regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Genova). Trova quindi applicazione il pacifico indirizzo pretorio secondo cui, nelle procedure di reclutamento presso soggetti pubblici, il requisito della concorsualità sussiste in forza della natura comparativa della selezione e della valutazione di discrezionalità tecnica affidata alla commissione giudicatrice, a nulla rilevando la tipologia dell’instaurando rapporto lavorativo (che può essere anche di carattere autonomo, sia occasionale sia coordinato e continuativo), con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 15 marzo 2017, n. 1176;
Cons. St., sez. V, 7 giugno 2016, n. 2439;
Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3405;
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 settembre 2018, n. 287;
T.A.R. Toscana, sez. I, 20 aprile 2018, n. 557).

Da ciò discende che la procedura ricade sotto l’egida del d.p.r. n. 487/1994, il quale reca norme generali in ordine ai concorsi pubblici (e la cui applicabilità nel caso di specie è stata oltretutto sostenuta sia dal Ministero dei Trasporti, sia dallo stesso Corpo Piloti, per giustificare l’introduzione della prova preselettiva: supra , § 2).

Pertanto, le prove delle pubbliche selezioni devono svolgersi con modalità idonee a garantire il rispetto dei principi sanciti dal d.p.r. n. 487 cit. e, segnatamente, dell’imparzialità e della trasparenza dell’operato della Commissione esaminatrice, che costituiscono diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché del conseguente criterio applicativo dell’anonimato dei compiti dei concorrenti.

La regola dell’anonimato è stata espressamente estesa dalla giurisprudenza più recente anche alle prove preselettive, sebbene queste siano volte unicamente ad accertare un livello minimo di preparazione in capo ai candidati, allo scopo di consentire a quelli giudicati idonei l’accesso alle successive fasi concorsuali (prove scritte, pratiche, orali). Ciò in quanto le prove preliminari, al pari di quelle concorsuali in senso stretto, costituiscono attuazione della regola di accesso al pubblico impiego (e, in generale, agli incarichi conferiti da soggetti pubblici) mediante selezione ex art. 97, comma 4, Cost., come si evince anche dall’art. 7, comma 2- bis , del d.p.r. n. 487 cit., che le considera vera e propria fase procedimentale, seppur eventuale, di un concorso pubblico (in tal senso cfr. Cons. St., sez. III, 24 gennaio 2019, n. 599;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, ord. 12 febbraio 2020, n. 218).

Del resto, la già richiamata giurisprudenza che ha ammesso la facoltà della P.A. di organizzare le procedure concorsuali prevedendo un esame preselettivo ha avuto cura di precisare che tale prova deve essere condotta “ nei limiti rigorosi del rispetto del principio di par condicio dei candidati e della trasparenza dell’azione amministrativa ” (così, testualmente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 16 novembre 2015, n. 12982, cit.;
nello stesso senso, ex plurimis , T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 23 ottobre 2020, n. 10871, cit.;
T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 2 luglio 2020, n. 7631, cit.;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 3 dicembre 2019, n. 13805, cit.;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 10 maggio 2019, n. 5829, cit.).

Nel caso in esame la prova preliminare è stata disciplinata e si è svolta senza garantire l’anonimato dei candidati, giacché il questionario è stato somministrato tramite fogli cartacei sui quali i partecipanti hanno dovuto apporre le proprie generalità (cfr. avviso di convocazione alla prova preselettiva, doc. 3 ricorrente, ove viene indicato che il form contenente il questionario “ dovrà essere compilato con nome e cognome e controfirmato dal candidato su ogni pagina ”;
dai test versati in atti risulta che i candidati hanno apposto cognome e nome nell’apposito spazio in prima pagina e hanno firmato in calce tutti i sei fogli-risposta contenenti i quiz). I questionari sono stati successivamente corretti direttamente dai commissari, i quali, quindi, conoscevano i nominativi degli autori dei compiti ed avrebbero teoricamente potuto alterarli (selezionando eventuali risposte lasciate in bianco).

La violazione del principio di anonimato e segretezza determina un’illegittimità da pericolo astratto, rilevante in sé ed insanabile, senza che sia necessario ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli. Da un lato, infatti, la condotta inosservante della predetta regola è già ex ante considerata come offensiva, in quanto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto;
dall’altro lato, un simile accertamento si risolverebbe in una sorta di probatio diabolica , che contrasterebbe con l’esigenza, organizzativa e giuridica, di assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate norme, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., ad. plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, secondo cui “la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione ”;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681).

Priva di pregio si rivela l’obiezione del Corpo Piloti secondo cui l’adozione di tali cautele risulterebbe eccessivamente onerosa e, di fatto, finanziariamente insostenibile per l’ente, che non avrebbe le risorse economiche per espletare procedure né totalmente informatizzate (tramite computer da mettere a disposizione dei candidati), né con test cartacei da correggere attraverso lettori ottici.

Infatti, gli accorgimenti per garantire il rispetto della fondamentale regola dell’anonimato sono vari e non richiedono necessariamente l’acquisto diretto di strumentazione tecnica o il (pur meno dispendioso) affidamento della gestione della prova preliminare ad aziende specializzate.

In particolare, le modalità di tutela dell’anonimato nelle prove scritte configurate dall’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994 sono adottabili «a costo zero» anche nei test di preselezione. In sostanza, ciascun candidato scrive i propri dati anagrafici su un cartoncino contenuto in una busta piccola, che sigilla e compiega in una busta grande, nella quale inserisce anche il proprio elaborato. In questo modo la Commissione ignora i nomi degli autori delle prove al momento della correzione e procede al riconoscimento solo a conclusione del giudizio di tutti i compiti dei concorrenti.

In alternativa, come segnalato dal deducente, è possibile l’assegnazione a ciascun candidato di un codice identificativo, da riportare sul proprio foglio-risposta, che non permetta di associare immediatamente la prova alla persona che l’ha svolta.

Va infine disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dal Ministero, che eccepisce il mancato superamento della c.d. prova di resistenza da parte del ricorrente. Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, infatti, non soggiace alla prova di resistenza chi fa valere vizi che, come nella specie, colpiscano in radice la legittimità della procedura concorsuale e ne rendano pertanto necessaria la rinnovazione (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2020, n. 2221;
T.A.R. Molise, sez. I, 24 marzo 2020, n. 101;
T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 19 febbraio 2015, n. 84).

3.2. Per quanto concerne la mancata estrazione a sorte dei quiz sottoposti ai candidati, che sono stati scelti direttamente dalla Commissione, le difese del Ministero e del Corpo Piloti contestano l’applicazione analogica di tale regola, stabilita per le prove scritte dall’art. 11 del d.p.r. n. 487/1994.

In proposito, si osserva che effettivamente il d.p.r. n. 487 prescrive il sorteggio delle tracce degli scritti e delle domande delle prove orali, mentre nulla indica in relazione ai test preselettivi. Di conseguenza, alla luce della normativa vigente, l’estrazione dei quesiti non risulta doverosa per le prove di preselezione e, quindi, la censura va respinta in parte qua .

Il Collegio non può tuttavia esimersi dall’osservare che, sebbene non obbligatoria, appare senz’altro auspicabile la predisposizione di due o tre batterie di domande, da inserire in pieghi suggellati e da fare sorteggiare a un candidato prima dell’inizio della prova (tanto più che il concorso in esame non prevede scritti, ma solo orali). Invero, a fronte di un minimo aggravio procedimentale (la fotocopiatura illico et immediate del questionario estratto in un numero di copie pari a quello dei candidati presenti), tale modus procedendi assicura una piena attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 Cost.

3.3. Il motivo va infine rigettato nella parte in cui deduce l’estraneità di alcuni quesiti alle materie stabilite con decreto direttoriale in data 19.5.2015 e riportate nell’Allegato 2 al bando di concorso, con le seguenti precisazioni.

Il ricorrente si duole anzitutto del fatto che le domande nn. 18 e 28 presupponessero la conoscenza delle c.d. linee guida PIANC in materia di progettazione di opere portuali. Senonché, come evidenziato dal Corpo Piloti, le predette linee guida raccolgono anche le migliori pratiche in materia di teoria della manovra all’interno delle strutture portuali e l’esame di teoria della manovra risulta espressamente previsto nel citato D.D. del 19.5.2015. In concreto, poi, i quesiti chiedevano di indicare, rispettivamente, quali dimensioni dovrebbe presentare una darsena portuale per assicurare una sicura manovra in assenza di misure di mitigazione e quale ampiezza dovrebbe avere lo specchio acqueo tra due banchine destinate all’ormeggio di imbarcazioni, vale a dire nozioni che non appare irragionevole richiedere ad un aspirante pilota di porto.

Il deducente contesta inoltre il fatto che i quiz in inglese non riguardassero solamente i tre argomenti prestabiliti per la prova orale di lingua straniera, ossia terminologie utilizzate in manovra, simulazione di scambio di informazioni tra comandante della nave e pilota, nonché simulazione di gestione delle emergenze.

In effetti, i quesiti in lingua spaziavano anche nelle altre materie d’esame (ad esempio, il ricorrente ha lasciato in bianco il quesito n. 23, che aveva ad oggetto il fenomeno noto come “ wedge effect ”). Tuttavia, la formulazione di quiz in idioma anglosassone su tutti gli argomenti deve ritenersi ammessa in base all’art. 5 del bando, ai sensi del quale “ la prova preselettiva…consiste in numero 30 quesiti a risposta multipla, tesi a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle materie oggetto d’esame, di cui all’Allegato 2 ”. Peraltro, sarebbe stato certamente più trasparente precisare esplicitamente nel bando la possibilità di formulare domande in inglese su tutte le materie d’esame.

4. Da ultimo, il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza del Ministero resistente intesa a fare salva la procedura svolta, limitando gli effetti dell’accoglimento del gravame alla ripetizione del test preselettivo, o alla diretta ammissione all’esame orale, in relazione al solo ricorrente (e agli altri candidati che hanno proposto ricorsi paralleli).

Invero, la tipologia del vizio che inficia la selezione è tale da travolgerla radicalmente e imporne l’annullamento in toto , dovendosi conseguentemente procedere ad una riedizione del concorso allo scopo di assicurare l’anonimato nella fase di correzione dei questionari.

Per completezza, si osserva che i due precedenti richiamati dall’Avvocatura (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 457/2012 e T.A.R. Toscana n. 1105/2011) riguardavano selezioni per l’ammissione a corsi di laurea, nelle quali, quindi, l’inserimento dei ricorrenti in soprannumero consentiva di contemperare tutti gli interessi coinvolti senza eccessive controindicazioni.

Il predetto indirizzo è stato comunque superato dalla giurisprudenza più recente, la quale ha sancito che l’accoglimento di vizi di carattere procedimentale comporta necessariamente la radicale caducazione degli atti, risultando incompatibile con la parziale salvezza della procedura e l’ammissione dei ricorrenti in soprannumero e senza riserva (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 18 settembre 2017, nn. 4357-4358;
Cons. St., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 506;
Cons. St., sez. VI, 22 settembre 2015, nn. 4432-4437;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 9 agosto 2018, n. 8959).

Inoltre e in ogni caso, la procedura in contestazione presenta profili di sostanziale differenza rispetto a quelle di cui alle pronunzie citate, giacché i candidati concorrono per un numero prestabilito di posti di lavoro, con la conseguenza che l’accesso all’esame orale deve essere rigorosamente limitato ai soggetti che superino una prova preselettiva espletata nel pieno rispetto delle regole (in argomento cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 28 giugno 2017, nn. 7457-7459, aventi ad oggetto un concorso pubblico per infermiere, secondo cui “ nel bilanciamento degli interessi in rilievo nel caso di specie, non appare affatto prevalente quello alla prosecuzione delle prove concorsuali rispetto a quello alla eventuale ripetizione della preselezione, tenuto conto: a) della gravità delle violazioni denunciate…;
b) del fatto che questa è diretta all’unico risultato dello sfoltimento della platea dei concorrenti ammessi alle vere e proprie prove concorsuali;
c) della circostanza per cui non v’è, nel caso in esame, l’incombenza di calendario dell’anno accademico che peso decisivo ha assunto nella elaborazione dell’evocato orientamento pretorio
”).

5. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato, ai sensi e nei limiti predetti, e va dunque accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

6. In ragione della natura della controversia, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti del giudizio.

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