TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-12-20, n. 202101091
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2021
N. 01091/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, via Nullo 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Carabinieri Regione Lombardia, Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Scheda Valutativa mod. C n. d’ordine 57 del documento caratteristico del ricorrente, con qualifica finale di “insufficiente” , emessa il 12.10.2016 dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- per il periodo dall’11.01.2007 all’1.11.2007, notificata al destinatario in data 12.01.2018 (doc. n. 1);
- della Scheda Valutativa mod. B n. d’ordine 59 del documento caratteristico del ricorrente, con qualifica finale di “insufficiente” , emessa il 19.09.2017 dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- per il periodo dal 02.01.2008 al 01.01.2009, notificata al destinatario in data 12.01.2018 (doc. n. 2);
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 9 marzo 2018 e ritualmente notificato, il ricorrente, già maresciallo ordinario dei Carabinieri - collocato in congedo a far data dal 3 settembre 2009 per scarso rendimento, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. c) della L. n. 599/1954 - ha impugnato le schede valutative n. 57 del 12 ottobre 2016 e n. 59 del 19 settembre 2017 riferite rispettivamente ai periodi dall’ 11 gennaio 2007 all’11 novembre 2007 e dal 2 gennaio 2008 al 1 gennaio 2008.
2. Le schede impugnate, riportanti entrambe il giudizio conclusivo sintetico di “insufficiente” , derivano dalla ricompilazione - imposta da questo TAR con sentenze passate in giudicato - di precedenti schede valutative, di analogo tenore, riferite ai medesimi periodi e precisamente:
(i) la scheda valutativa n. 57 del 28 gennaio 2008, riferita al periodo dall’11 gennaio 2007 all’11 novembre 2007, e la scheda valutativa n. 59 del 13 gennaio 2009, riferita al periodo dal 2 gennaio 2008 all’1 gennaio 2009, entrambe annullate da questo TAR con sentenza passata in giudicato n. 2319 del 10 marzo 2010, per l’accertata violazione dell’obbligo di astensione (dalla redazione delle schede valutative) da parte del comandante della Stazione maresciallo aiutante sost. UPS e poi luogotenente -OMISSIS-e del comandante della Compagnia capitano -OMISSIS-;
(ii) le successive schede valutative nn. 57 del 30 settembre 2014 e n. 59 del 29 settembre 2014, riferite ai medesimi periodi di cui sopra, “ricompilate” dall’Amministrazione in esecuzione degli obblighi conformativi discenti dalla predetta sentenza n. 2319/2010, anch’esse nuovamente annullate da questo TAR con sentenza passata in giudicato n. 1306 del 13 ottobre 2015 per difetto di istruttoria e di motivazione, e con l’obbligo conformativo a carico dell’Amministrazione di “ripetere la valutazione per i periodi in esame, incaricando soggetti estranei alle vicende descritte nella sentenza n. 2319/2010” , e con la precisazione che “Gli incaricati, rispettando i ruoli di compilatore e primo revisore, dovranno raccogliere e sottoporre a verifica tutta la documentazione disponibile relativa all’attività professionale del ricorrente, e sulla base di questa formuleranno i giudizi finali sostitutivi di quelli annullati… Il termine ragionevole per l’ultimazione di questi adempimenti viene fissato in novanta giorni dal deposito della presente sentenza” ;
3. Nelle more del predetto contenzioso è intervenuto il decreto del Ministero della Difesa n. 2425 dell’11 agosto 2009 con il quale è stata disposta la cessazione del ricorrente dal servizio permanente effettivo ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera c) della L. 31 luglio 1954 n. 599, ed il suo collocamento in congedo nella categoria della riserva, ai sensi dell’art. 33, comma 2 della medesima legge, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento (avvenuta 3 settembre 2009).
4. Tale provvedimento è stato impugnato dall’intimato dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, che con sentenza della Sez. I bis n. 3481 del 8 marzo 2010, ha respinto il ricorso; il ricorrente ha impugnato detta sentenza in appello dinanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza della Quarta Sezione n. 1367 del 6 aprile 2016, ha respinto l’appello.
5. Avverso quest’ultima sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione dinanzi al Consiglio di Stato e tale giudizio, alla data di proposizione del ricorso qui in esame, era ancora pendente.
6. Nel presente giudizio, il ricorrente ha dedotto la persistenza dell’interesse ad ottenere l’annullamento delle schede valutative impugnate, così come risultanti a seguito della seconda ricompilazione da parte dell’Amministrazione intimata, avendo esse costituito, a suo dire, il presupposto essenziale della valutazione di scarso rendimento posta a fondamento del provvedimento di dispensa dal servizio, di modo che l’accoglimento del presente ricorso produrrebbe effetti diretti anche sulla legittimità di quell’altro provvedimento, ancora sub iudice alla data di introduzione del presente giudizio.
7. Oltre all’annullamento degli atti impugnati, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni asseritamente sofferti a causa dei provvedimenti medesimi, sotto il profilo della lesione della propria onorabilità e della propria immagine professionale.
8. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio depositando relazione sui fatti di causa del responsabile del procedimento con la pertinente documentazione, e resistendo al ricorso con atto di stile.
9. Con ordinanza n. 131 del 5 aprile 2018, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.
10.