TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2012-05-14, n. 201204259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2012-05-14, n. 201204259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204259
Data del deposito : 14 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11175/2009 REG.RIC.

N. 04259/2012 REG.PROV.COLL.

N. 11175/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11175 del 2009, proposto da:
E N, rappresentata e difesa dall'avv. S D P, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore, in Roma, via Cicerone, 28;

contro

ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. M V, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli, 20 (Avvocatura ATER);

per l'annullamento

del decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica n. 49 del 6.10.2009 del Direttore Generale dell’ATER di Roma;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 156/2010, di accoglimento dell’istanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il dott. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di cui in epigrafe la Sig.ra E N ha impugnato il decreto del 6 ottobre 2009, prot. 49, con cui il Direttore Generale dell'ATER del Comune Roma ha disposto, a carico della ricorrente, il rilascio dell'alloggio sito in Roma, quartiere Corviale, L.go Cesare Reduzzi 5, lt 1, sc. A int. 909, per essere lo stesso occupato senza titolo dall’istante medesima.

2. Avverso il predetto provvedimento parte ricorrente è insorta sostenendone l’illegittimità ed al riguardo deducendo: di aver fatto ingresso nell’immobile quale convivente di una sua amica di vecchia data;
che la ricorrente a seguito di diffida al rilascio dell’alloggio ha presentato istanza di regolarizzazione ex L.R. n. 27/2006;
che la motivazione dell’atto è carente in relazione alle giustificazioni addotte dall’istante, la quale ha presentato appunto domanda di assegnazione in regolarizzazione, cui ha titolo e che potrebbe risultare pregiudicata dal rilascio dell’immobile.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) di Roma che ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha rimarcato, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

4. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, conformemente ad un orientamento della Sezione, in tema di ordine di rilascio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assolutamente consolidato (cfr. al riguardo, TAR Lazio, III quater, n. 9731 del 13.12.2011;
n. 8268/2011;
n. 6330/2011;
n. 3103/2011;
n. 3116/2011;
n. 2179/2011;
n. 1920/2011;
n. 6255/2009).

E’ noto, infatti, che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall'art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto - è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65;
Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).

5. Pertanto, nel complessivo procedimento per l'assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l'assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell'ente assegnante di pronunciare l'estinzione del già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario al godimento dell'alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949;
11 agosto 2010, n. 5617;
2 ottobre 2009, n. 5140;
sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001;
Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830;
12 giugno 2006, n. 13527).

6. Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi, come quella di cui trattasi, di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.

Con specifico riferimento all’occupazione abusiva, infatti, la Corte di Cassazione (S.U., 12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia “non attiene alla fase pubblicistica dell'assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell'assegnatario di dare ospitalità a terzi nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica”.

In proposito, d’altra parte, è stato anche recentemente ribadito dalla Corte regolatrice (cfr,. Co. Cass. SS.UU. n. 14956 del 7.7.2011) il principio secondo il quale le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del 2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.

Si è precisato, ancora, nella citata sentenza, che l'ordine di rilascio, “in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa”. In tale contesto, dunque, la posizione dell'occupante che si opponga al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in esser da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti) (vedi ancora sentenza da ultimo citata).

7. Va rimarcato, incidentalmente, che anche la fase della voltura o del subentro, proprio perché riguardante l’eventuale ingresso di un altro soggetto in un contratto già stipulato, attiene a posizioni di diritto soggettivo, con devoluzione, anche sotto questo profilo, della controversia al G.O..

Allo stesso giudice appartiene poi anche la potestas decidendi in tema di regolarizzazione o sanatoria (sia in quanto le relative controversie attengono, anche in questo caso, ad una fase successiva a quella dell’originaria assegnazione, sia perché i requisiti per la regolarizzazione sono del tutto vincolati alla stregua delle disposizioni di legge che la prevedono, di modo che il soggetto che tale regolarizzazione richiede fa valere sostanzialmente una posizione di diritto soggettivo (cfr. TAR Lazio, III quater, n. 6330/2011 e n. 32107/2010).

8. Per le ragioni che precedono il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite, avuto riguardo agli aspetti complessivi, anche fattuali, della vicenda

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