TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 2024-06-20, n. 202400587
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Pubblicato il 20/06/2024
N. 00587/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Sindaco del Comune di Civitanova Marche, notificato in pari data, con il quale è stata disposta “la revoca della nomina ad Assessore della Signora -OMISSIS- -OMISSIS-”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che:
- successivamente all’annullamento in sede giurisdizionale del decreto n. 5 del 19 gennaio 2024 (cfr., sentenza di questa Sezione n. 287 del 21 marzo 2024), emesso dal Sindaco del Comune di Civitanova Marche - con il quale veniva disposta la revoca della nomina a componente della Giunta comunale della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- - la medesima Autorità, valutati ulteriori elementi, ha adottato un nuovo provvedimento di revoca della nomina ad assessore nei riguardi della predetta (decreto n. -OMISSIS-);
- detto provvedimento è motivato sul fatto che diversi componenti della lista “Civitanova Unica”, di cui la ricorrente fa parte, hanno palesemente manifestato sfiducia nei confronti dell’Assessore, dichiarando di non sentirsi più rappresentati dalla stessa in ragione della sua ambiguità politica e del suo distacco dal gruppo che rappresenta, con inevitabili ripercussioni sul clima di serenità e sul rapporto di fiducia sia all’interno della coalizione sia nei confronti del sindaco stesso;
- avverso tale ultimo provvedimento, la ricorrente è insorta con il presente ricorso, lamentandone l’illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 47 del TUEL, nonché per eccesso di potere sotto distinti profili e, segnatamente, per motivazione carente e contraddittoria, per travisamento dei presupposti, per difetto di istruttoria, per manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà e per sviamento dall’interesse pubblico;
- si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Civitanova Marche;
- con istanza depositata in data 21 maggio 2024, parte ricorrente ha chiesto l’autorizzazione al deposito di un dispositivo “USB” contenente un file audio, quale supporto probatorio a sostegno dei motivi di ricorso “B.1.A”, “B.1.B” e “B.1.C”;
- con decreto presidenziale n. 316 del 22 maggio 2024, l’istanza è stata respinta, fatta salva una diversa delibazione da parte del Collegio;
- all’udienza camerale del 30 maggio 2024, fissata per la trattazione dell’istanza medesima in sede collegiale, il difensore della ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione cautelare anche al fine di poter depositare una relazione asseverata contenente la trascrizione delle conversazioni private contenute nel file audio che non è stato autorizzato a produrre con decreto presidenziale n. 316/2024 e ha insistito affinché il Collegio si pronunciasse sull’acquisizione agli atti del suddetto file audio;
- con ordinanza n. 87 del 1 giugno 2024, il Collegio ha negato l’autorizzazione su tali richieste, per le ragioni ivi esplicitate;
- ciò nonostante, in data 10 giugno 2024, in vista della trattazione cautelare, la difesa della ricorrente ha provveduto al deposito di una relazione asseverata contenente la trascrizione dell’anzidetto file audio;
- all’esito dell’udienza camerale del 13 giugno 2024, fissata per la delibazione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato, in via preliminare, che, ai fini della presente disamina, non si terrà conto della documentazione da ultimo depositata dalla ricorrente in data 10 giugno 2024, sia perché detto deposito non era stato autorizzato dal giudice, sia perché, per tutte le ragioni che si andranno di seguito ad esporre e che si aggiungono a quelle già evidenziate nell’ordinanza n. 87 del 2024, tale documentazione è del tutto irrilevante per la decisione (il che spiega anche il motivo per il quale il Collegio ha ritenuto di dover respingere l’istanza istruttoria);
Ritenuto che il ricorso non sia fondato, dal momento che:
- come già precisato nella sentenza n. 287 del 21 marzo 2024, resa nell’ambito del giudizio RG n. 513/2023, la revoca degli assessori comunali, per giurisprudenza consolidata, è un atto di alta amministrazione che rientra nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con questi nell'amministrazione dell'Ente anche come delegati, assegnati ai vari assessorati (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2015/2017 e n. 4057/2012);
- da tale presupposto consegue che detto provvedimento di revoca non può essere assoggettato alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi;in particolare, non devono essere soddisfatti requisiti particolarmente severi e analitici nella motivazione dell'atto: il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'Amministrazione e il singolo assessore ( ex multis , T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 15 luglio 2021, n. 743;T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 luglio 2016, n. 858;T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 5 maggio 2014, n. 4637;T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 19 febbraio 2013, n. 230, Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6228);
- è tuttavia necessario che il provvedimento sia accompagnato da un’indicazione dei fatti o delle ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare che hanno eziologicamente leso il vincolo di fiducia;ciò al fine di soddisfare quel minimum motivazionale che è pur sempre richiesto anche per gli atti di alta amministrazione, nonché al fine di impedire che la lesione del vincolo fiduciario si trasformi in una vuota formula di stile suscettibile di utilizzi elusivi e discriminatori;
- il sindacato del giudice amministrativo, quindi, concerne proprio la verifica di congruità dei motivi addotti a sostegno della revoca o delle ragioni di opportunità politico-amministrativa;
- nel caso in esame, il provvedimento gravato (a differenza del precedente annullato da questo TAR) soddisfa l’onere motivazionale richiesto per tale tipologia di atti: invero, il Sindaco, nel richiamare le dichiarazioni di taluni esponenti di gruppi consiliari di maggioranza che hanno esternato le ragioni per le quali non si sentono più rappresentati dall’Assessore in questione, ha inteso evidenziare la crisi politica che si è venuta a determinare nell’ambito della coalizione, tale da compromettere la stabilità degli equilibri politici e la governabilità dell’ente, la quale ultima inevitabilmente risente della qualità dei rapporti all’interno della maggioranza consiliare. Nell’atto è stata sottolineata l’importanza del permanere del rapporto di fiducia tra il sindaco e il singolo assessore, inteso non soltanto in una dinamica interpersonale, ma come complessivo equilibrio istituzionale, nell’ottica del buon andamento dell’azione amministrativa;
- il descritto contesto di contrasti in seno alla maggioranza consiliare e il venir meno della fiducia nei confronti dell’operato dell’Assessore in parola da parte di più esponenti politici è sufficiente a sostenere le ragioni di opportunità politico-amministrativa che hanno indotto alla revoca dell’incarico;del tutto irrilevanti, pertanto, si dimostrano le doglianze della ricorrente volte a contestare la tempistica degli eventi susseguitisi successivamente alla sentenza di questo TAR n. 287/2024, le posizioni personali dei singoli consiglieri e/o i rapporti di parentela di taluni di essi con il sindaco ovvero la veridicità di alcune circostanze e/o episodi specifici, dal momento che ciò che rileva è il generale clima di tensione e di sfiducia venutosi a creare, che non viene affatto smentito dagli elementi probatori agli atti ma piuttosto avvalorato dagli stessi. E ciò anche a prescindere dalle dinamiche soggettive e dalle motivazioni personali che hanno potuto spingere i singoli consiglieri a prendere posizione a sostegno della scelta del sindaco, le quali non sono significative di una diversa volontà politica rispetto a quella manifestata da una cospicua componente di maggioranza (quali i capigruppo e i consiglieri comunali delle liste “Civitanova Unica”, “Forza Italia” e “Vince Civitanova”);
- né a diverse conclusioni si giunge tenuto conto delle dichiarazioni favorevoli rese da altri componenti della lista “Civitanova Unica” (anch’esse versate in atti), che non possono contraddire la valutazione espressa dal sindaco e riservata alla sua discrezionalità, né l’esistenza, in termini obiettivi, di contrasti e tensioni all’interno della maggioranza, dimostrate, oltre che dal complesso della documentazione prodotta in giudizio, dagli eventi stessi che si sono susseguiti e che sono stati portati all’attenzione di questo giudice nell’ambito di ben due giudizi;
Ritenuto, per tutto quanto esposto, che il ricorso sia infondato e che vada respinto;
Ritenuto, conseguentemente, che non meriti accoglimento neppure la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
Ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza e che vadano liquidate come in dispositivo;