TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-06-17, n. 201900413
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Pubblicato il 17/06/2019
N. 00413/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società F.lli Simonetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M L e A C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Francesco Tardella, in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Comune di Osimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G, in Ancona, corso G. Mazzini, 156;
Comune di Osimo - Dirigente del Dipartimento del Territorio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di quantificazione degli oneri concessori adottato con nota n. prot. 17934 del 25.6.2015 dal Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo;
- del conteggio degli oneri pretesi dal Comune all'epoca del rilascio del primo PAU nell'anno 2012 e sue varianti, in quanto comprendente anche gli oneri di urbanizzazione secondaria nonostante il maggiore costo delle opere eseguite e della delibera n.60 del 20.02.2013, nonchè di ogni altro atto o provvedimento, conosciuto o meno;
relativamente ai motivi aggiunti depositati in data 15 gennaio 2016:
- della deliberazione n. 200 del 3/10/2015 del Comune di Osimo;
- di ogni altro atto o provvedimento con cui il Comune ha imposto il pagamento di oneri o la esecuzione di opere o il divieto di scomputo;
- di tutti gli atti comunque preliminari, presupposti, connessi e conseguenti.
relativamente ai motivi aggiunti depositati in data 8 gennaio 2019:
- della nota prot. n. 29807 del 31 ottobre 2018, recante diniego di restituzione degli oneri concessori aggiuntivi,
per l’accertamento
dell’inesistenza del diritto del Comune di Osimo a vedersi corrispondere oneri concessori aggiuntivi rispetto a quelli versati in occasione del rilascio del PAU 2012
e per la condanna
del Comune di Osimo al rimborso delle somme versate in eccedenza dalla società ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Osimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo e i due atti di motivi aggiunti depositati, rispettivamente, in data 15 gennaio 2016 e in data 8 gennaio 2019, la ditta Fratelli Simonetti S.r.l. (di seguito anche solo “ditta Simonetti”) agisce in questa sede per conseguire una pronuncia che quantifichi - ovviamente in riduzione - gli oneri concessori relativi ad un importante intervento di recupero del complesso edilizio “ ex Consorzio Agrario” di Osimo, che la ditta ricorrente ha realizzato in forza dei titoli autorizzativi di cui si dirà infra .
2. Queste, in estrema sintesi, le vicende amministrative e giudiziarie che costituiscono le premesse del presente giudizio.
2.1. Originariamente, il P.R.G. di Osimo prevedeva, per l’edificazione del comparto in cui ricadeva l’ ex Consorzio Agrario, la previa approvazione di un piano attuativo (nello specifico un Piano di Recupero Urbano).
A seguito dell’entrata in vigore delle normativa regionale relativa al c.d. Piano casa, la ditta Simonetti aveva dichiarato al Comune la propria rinuncia all’attuazione del P.R.U. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 2012 il Comune di Osimo aveva preso atto di tale rinuncia e aveva revocato la precedente deliberazione n. 38 del 2008, recante l’approvazione del Piano di Recupero Urbano.
Contestualmente, la ditta Simonetti aveva presentato al Comune il progetto per la demolizione e ricostruzione, con ampliamento, dell' ex Consorzio agrario, e ciò ai sensi del c.d. Piano casa (quindi un intervento edilizio diretto). Il progetto, che prevedeva la realizzazione di una struttura commerciale, veniva assentito con provvedimento autorizzativo unico SUAP del 28 novembre 2012 (integrato dai successivi provvedimenti autorizzativi unici nn. 10 e 28 del 2013).
2.2. Con ricorso iscritto al n. 208/2013 R.G. di questo Tribunale, integrato da motivi aggiunti, alcuni operatori del settore titolari di esercizi commerciali similari ubicati nelle vicinanze avevano impugnato tutti gli atti e provvedimenti in base ai quali il Comune aveva autorizzato l’intervento di recupero degli edifici costituenti l’ ex Consorzio Agrario.
Con sentenza n. 434/2014 il Tribunale aveva accolto solo il motivo di ricorso con cui si deduceva l’irritualità del procedimento di variante urbanistica, stabilendo però che la citata deliberazione del C.C. n. 31/2012 fosse da qualificare come adozione della variante e imponendone dunque la pubblicazione, ai fini dell’avvio dell’iter previsto dall’art. 26 della L.R. n. 34/1992.
La sentenza n. 434/2014 è stata appellata dagli originari ricorrenti (mentre il Comune di Osimo e la ditta Simonetti hanno proposto entrambi appello incidentale) e, in pendenza del giudizio di secondo grado, il Comune ha avviato il procedimento di variante seguendo le indicazioni del T.A.R. e pervenendo, alfine, al rilascio in favore della ditta Simonetti di un nuovo titolo edilizio (P.A.U. n. 15/SUAP/2015).
2.3. Con sentenza n. 3700/2016 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 434/2014 anche nella parte favorevole alla ditta Simonetti, senza però esaminare l’appello incidentale proposto da quest’ultima, nella parte in cui l’odierna ricorrente sosteneva che, comunque, la normativa sul c.d. Piano casa trovava diretta applicazione, a prescindere dalle prescrizioni del P.R.G. che eventualmente subordinassero l’edificazione alla previa approvazione di un piano attuativo.
La ditta Simonetti ha dunque proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 3700/2016.
Nel frattempo, con ulteriori ricorsi proposti davanti a questo T.A.R. (nn. 359/2015 R.G. e 6/2016 R.G.) gli operatori economici concorrenti avevano impugnato i titoli rilasciati alla ditta Simonetti a seguito del completamento della procedura di variante “suggerita” dalla sentenza n. 434/2014, nonché la stessa variante urbanistica.
Tali ricorsi sono stati in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti.
Le relative sentenze (n. 489/2016, n. 549/2016 e n. 105/2017) sono state gravate di appello.
2.4. Infine, con sentenza n. 1981/2018 il Consiglio di Stato ha:
- riunito i ricorsi proposti dalla ditta Simonetti e dai suoi competitors commerciali;
- accolto il ricorso per revocazione proposto dalla ditta Simonetti (e ciò sul presupposto che la normativa sul c.d. Piano casa trova applicazione diretta, a prescindere quindi dalle previsioni del P.R.G. che eventualmente subordinano la trasformazione del territorio alla pianificazione attuativa);
- respinto i ricorsi proposti dalle ditte che si opponevano all’intervento edificatorio per cui è causa.
3. Il presente ricorso introduttivo e i successivi atti di motivi aggiunti hanno seguito l’andamento dei giudizi relativi alla vicenda originaria, nel senso che:
- con i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti il Comune ha rideterminato l’ammontare degli oneri concessori considerando che l’intervento edilizio in parola è stato autorizzato con il P.A.U. 2015. La ditta Simonetti ha contestato tali atti sostenendo soprattutto la tesi per cui, poiché il P.A.U. 2015 è stato adottato ai sensi dell’art. 38 del T.U. n. 380/2001, gli effetti giuridici discendono comunque dall’originario P.A.U. del 2012 (rispetto al quale il progetto assentito nel 2015 non presenta variazioni). Per cui, concludeva la ricorrente, del tutto illegittimamente il Comune ha preteso di ricalcolare gli oneri in base ai nuovi parametri nel frattempo approvati dalla Giunta Municipale;
- con il provvedimento impugnato con i secondi motivi aggiunti il Comune ha invece respinto l’istanza di rimborso degli oneri pagati in base al P.A.U. 2015, istanza che la ditta Simonetti aveva presentato a seguito della pubblicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1981/2018. In questo caso la ditta ricorrente, senza rinunciare ai propri precedenti scritti difensivi, evidenzia in particolare che la decisione definitiva del giudice di appello ha azzerato tutta l’attività che il Comune ha portato avanti in esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 434/2014 e che, dunque, l’unico titolo edilizio in base al quale vanno calcolati gli oneri concessori è quello del 2012.