TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-05-05, n. 201600432

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-05-05, n. 201600432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201600432
Data del deposito : 5 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01255/2013 REG.RIC.

N. 00432/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01255/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Hapax srl con sede a Milano in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e P I, con domicilio eletto presso quest’ultimo in distacco di piazza Marsala 3/8;

contro

Comune di Levanto in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato L C presso il quale è domiciliato a Genova in via Macaggi 21-5;

nei confronti di

Regione Liguria in persona del presidente in carica
Provincia di La Spezia in persona del presidente in carica;

per l'annullamento

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO

delle deliberazioni 8.7.2013, nn. 22, 23 e 24 del consiglio comunale di Levanto

della deliberazione 21.10.2013, n. 30 del consiglio comunale di Levanto

della determinazione 3.7.2013, n. 161 del comune di Levanto

per il risarcimento

del danno subito

CON IL

RICORSO CONTENENTE MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATO IL

28.7.2014

della deliberazione 16.4.2014, n. 5 del consiglio comunale di Levanto

CON IL

RICORSO CONTENENTE MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATO IL

2.12.2014

della nota 27.6.2014, n. 31761 della provincia di La Spezia

del voto del CTU 25.6.2014, n. 392


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Levanto

visti gli atti notificati contenenti motivi aggiunti di impugnazione

visti gli atti e le memorie depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Hapax srl si ritenne lesa dalle deliberazioni indicate nell’epigrafe per il cui annullamento notificò l’atto 8.11.2013, depositato il 5.12.2013, affidato alle seguenti censure:

violazione della legge regione Liguria 36 del 1997, elusione delle sentenze 15.3.2012, n. 1449 del consiglio di Stato e 27.5.2013, n. 829 del tar Liguria, contraddittorietà intrinseca e con precedenti determinazioni amministrative, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento della causa ed ingiustizia manifesta, carenza istruttoria e violazione dell’art. 97 cost.

violazione della legge regione Liguria 36 del 1997, elusione delle sentenze 15.3.2012, n. 1449 del consiglio di Stato e 27.5.2013, n. 829 del tar Liguria, contraddittorietà intrinseca e con precedenti determinazioni amministrative, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento della causa ed ingiustizia manifesta, carenza istruttoria e violazione dell’art. 97 cost.

violazione dell’art. 21 septies della legge 7.8.1990, n. 241, elusione del giudicato formatosi con la sentenza 1449/2012 del consiglio di Stato.

Era proposta la domanda risarcitoria.

Il comune di Levanto si costituì in causa con memoria chiedendo respingersi la domanda.

Con successivo atto notificato il 11.7.2014 anche alla provincia di La Spezia, depositato il 28.7.2014, la ricorrente ha impugnato anche la deliberazione 16.4.2014, n. 5 del consiglio comunale di Levanto, deducendo:

illegittimità derivata

violazione delle leggi regione Liguria 1 del 2008 e 4 del 2013, dell’art. 97 cost., eccesso di potere per carenza istruttoria e della motivazione, irragionevolezza, contradittorietà intrinseca e con precedenti determinazioni, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, sviamento della causa ed ingiustizia manifesta.

E’ ribadita l’istanza risarcitoria.

Con successivo atto notificato il 4.11.2014, depositato 2.12.2014, Hapax ha impugnato anche le determinazioni riportate, deducendo:

illegittimità derivata

violazione sotto diversi profili delle leggi regione Liguria 1 del 2008, 36 del 1997 e 4 del 2013, dell’art. 97 cost., eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e contrasto con le sentenze 1449/2012 del consiglio di Stato e 829/2013 del tar Liguria.

E’ riproposta la domanda risarcitoria.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

Sono proposti tre ricorsi per l’annullamento degli atti con cui il comune di Levanto ha rideterminato la disciplina urbanistica di taluni ambiti del territorio di pertinenza, ma non si è pronunciato sulla possibilità di mutamento della destinazione dell’immobile di proprietà dell’interessata, che fu per molti anni utilizzato come albergo con l’insegna Stella d’I, ed è da tempo dismesso ed abbisognevole di ingenti investimenti per la sua eventuale riconversione in un moderno sito turistico.

La vicenda che viene in decisione è stata resa più complessa a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1 che aveva introdotto il vincolo alberghiero per le strutture già destinate in tal modo: è questa la ragione per cui la proprietà aveva da tempo richiesto lo svincolo dell’immobile dalla pregressa destinazione, optando per quella abitativa, ed a seguito dei dinieghi comunali erano stati proposti dei ricorsi giurisdizionali.

Essi vennero decisi con le sentenze 246 del 2009 di questo tribunale amministrativo e 1449 del 2012 del consiglio di Stato che statuirono in argomento, giungendo alla conclusione che la lesione della situazione soggettiva dedotta derivava dalla disciplina vincolistica di piano più che dalla legge, posto che era la norma locale che imponeva un vincolo senza tempo alla destinazione del bene.

Tra le parti erano poi intercorse due ulteriori liti decise con la sentenza 823 del 2013 di questo tribunale, con cui fu statuita l’illegittimità degli atti comunali attuativi della legge regionale 2 del 2008 nella parte in cui era stato confermato il vincolo alberghiero insistente sull’immobile di proprietà.

Nel frattempo la legislazione in argomento è mutata (legge regione Liguria 18.3.2013, n. 4 che ha tra l’altro introdotto i comma 2-bis e 3 all’art. 2 della legge regionale 7.2.2008, n. 1) con la previsione della decadenza del vincolo alberghiero imposto nel 2008 e l’applicabilità del comma 2 bis agli immobili che erano stati oggetto della pregressa disciplina restrittiva.

In tale situazione il comune di Levanto ha deliberato nel senso contestato con i ricorsi in trattazione, statuendo:

con l’atto consiliare 8.7.2013, n. 23 di mantenere sostanzialmente immutata la destinazione alberghiera del fabbricato, non già in forza di legge, ma in conseguenza della solo parziale modificazione della disciplina di piano (proposta di variante all’art. 46 per i distretti di trasformazione);

con la comunicazione 12.9.2013, n. 14099 del dirigente di settore che “…l’immobile denominato ex Stella d’I … non risulta vincolato con destinazione alberghiera…”. Tale atto chiarisce che il comune di Levanto ha con ciò preso atto delle sentenze del consiglio di Stato, di questo tribunale amministrativo e delle modificazioni apportate alla materia dalla legge regione Liguria 4/2013;

con la deliberazione consiliare 16.4.2014, n. 5 impugnata con i primi motivi aggiunti l’amministrazione ha pianificato diversamente taluni ambiti del territorio, ma non ha preso in considerazione le richieste delle società ricorrente volte ad ottenere una nuova disciplina anche per l’immobile di proprietà.

Tutto ciò premesso, la causa può essere decisa con una pronuncia di improcedibilità, alla luce della comunicazione 12.9.2013, n. 14099 sopra citata.

Al riguardo le parti hanno assunto posizioni opposte, nel senso che l’interessata lamenta l’omessa attività ripianificatoria che sarebbe stato onere del comune porre in essere, e soprattutto il mancato adeguamento della disciplina locale alle decisioni giudiziali citate.

La difesa comunale ribatte che l’intervenuta modificazione legislativa ha comportato un nuovo regime per l’immobile, che non è più vincolato ai sensi della legge regionale e non lo è più neppure in forza delle regole del piano.

In tale situazione il collegio può condividere la tesi esposta dalla difesa comunale, ove la stessa venga integrata con il richiamo a quanto introdotto dal comma 2 bis dell’art. 2 della legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1: si tratta di un’attività procedimentale che l’amministrazione era tenuta a compiere a seguito della domanda della parte proprietaria di un bene oggetto del pregresso vincolo e che può comportare anche la presentazione di un progetto da valutare nella sede conferenziale prevista.

E’ comunque legislativamente individuata la possibilità di utilizzo del bene che il comune ha ormai censito come albergo non più da assoggettare alla restrizione, nel senso che il bene va conformato secondo la normativa prevalente nell’ambito contiguo del PUC, od in quello finitimo e prevalente in termini di superficie.

Tale deve pertanto ritenersi la regolamentazione urbanistica che dovrà essere seguita nel successivo utilizzo dell’immobile in questione, sì che le domande di annullamento proposte vanno dichiarate improcedibili, posto che l’interessata non ha ormai interesse alla richiesta pronuncia.

A diversa conclusione non possono indurre le repliche svolte dalla ricorrente, laddove essa richiama la regolamentazione che la giurisprudenza ritrae dalle cosiddette zone bianche per affermare che spetta comunque all’amministrazione il compimento dell’attività di positiva regolamentazione del bene in questione: è noto infatti che la giurisprudenza (ad esempio tar Campania, Napoli, 5063/2015, tar Sicilia Palermo 2436/2015 e 1754/2015, e Tar Calabria, Reggio Calabria, 400/2015) condivide le tesi esposte in generale dalla ricorrente in merito alla necessità di una nuova attività di pianificazione dopo la scadenza di un vincolo, ma nella specie è proprio l’esistenza della normativa specifica sulla fase successiva alla decadenza del vincolo alberghiero che elide la necessità della nuova deliberazione consiliare richiesta dall’istante.

La domanda risarcitoria va disattesa mancando ogni prova del danno subito, e per quel che riguarda le ultime memorie notificate essa appare superata dalla composizione della vicenda nel senso sopra indicato.

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