TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-01-30, n. 201900075
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Pubblicato il 30/01/2019
N. 00075/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2018, proposto da
Alona S.r.l.s. e De.Mas. di S T &C. S.a.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati C B e R E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R E, in Ancona, via Cardeto n. 41;
contro
Comune di Corinaldo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
- della deliberazione del Consiglio comunale di Corinaldo n. 16 del 20 marzo 2018, pubblicata all'Albo Pretorio dal 5 aprile 2018 al 19 aprile 2018, avente ad oggetto “ Approvazione regolamento comunale per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico ”, nonché del regolamento con la stessa approvato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corinaldo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Alona S.r.l.s. e la società De.Mas. di S T &C. S.a.s., in forza di titoli abilitativi rilasciati dalle Amministrazioni competenti, conducono pubblici esercizi di somministrazione, all’interno dei quali sono installati apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. collegati alla rete di acquisizione del gettito erariale gestita in regime di concessione, presso locali posti nel Comune di Corinaldo, rispettivamente alla via della Murata n. 43/A ed alla via Nevola n. 34.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 marzo 2018, il Comune di Corinaldo ha approvato il Regolamento per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Per quanto di interesse nel presente giudizio, l’art. 2 del suddetto Regolamento, avente ad oggetto “ Limitazioni temporali di funzionamento degli apparecchi da gioco ”, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative stabilite dall’art. 14, comma 2, L.R. Marche n. 3/2017, ha stabilito quanto segue:
“ L’esercizio del gioco tramite gli apparecchi da gioco, così come previsti dalla normativa statale, nei giorni feriali non è consentita nelle fasce orarie comprese fra le ore 6,00 e le 8,00, fra le ore 11,00 e le ore 15,00 e fra le ore 17,00 e le ore 23,00 e nei giorni prefestivi e festivi non è consentita nelle fasce orarie comprese fra le ore 12,00 e le ore 24,00. A partire dal 31 dicembre 2019 l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi da gioco, così come previsti dalla normativa statale, non è consentita nella fascia oraria compresa fra le ore 10,00 e le ore 22,00. Duranti tali fasce orarie le sale da biliardo o da gioco devono rimanere chiusure e gli apparecchi da gioco, anche se installati in altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, devono rimanere spenti ”.
3. Le società ricorrenti deducono l’illegittimità delle predette norme regolamentari sulla base del seguente articolato motivo:
- violazione dell’art. 5 L.R. Marche n. 3/2017. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
In sintesi, Alona e De.Mas. evidenziano quanto segue.
3.1. Ai fini dell’adozione di una disciplina finalizzata a limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. installati presso i pubblici esercizi, è indispensabile che la regolamentazione risulti, oltre che ragionevole e proporzionata in relazione agli obiettivi perseguiti, anche radicata su un’istruttoria completa e attendibile (al riguardo vengono richiamate le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2014, nn. 3271 e 3272 e le ordinanze del T.A.R. Veneto, Sez. III, 8 giugno 2016, n. 480, e 7 dicembre 2016, n. 1346).
L’esercizio del potere in questione può ritenersi consentito soltanto in caso di accertate esigenze delle quali deve darsi compiutamente conto, non potendo fondarsi su un astratto riferimento al generale fenomeno del c.d. “gioco d’azzardo lecito” ed ai suoi effetti sociali e sanitari, ovvero prescindere da attendibili studi scientifici correlati allo specifico ambito territoriale attinto dalle misure in concreto adottate (a tal proposito vengono richiamate le sentenze del T.A.R. Marche, 6 novembre 2015, n. 814, e del T.A.R. Molise, 28 aprile 2017, n. 155).
Il suddetto potere è legittimamente esercitabile soltanto in caso di comprovate esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica (art. 5, comma 4, L.R. n. 3/2017), delle quali deve essere compiutamente dato conto, non potendo prescindersi da attendibili studi scientifici correlati allo specifico ambito territoriale nel quale le misure in parola sono destinate ad essere applicate (in proposito viene richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 449/2018 del 20 febbraio 2018).
3.2. Contravvenendo ai suesposti principi giurisprudenziali, il Comune di Corinaldo ha ritenuto di comprimere i servizi di gioco lecito in questione nella misura massima consentita dall’art. 5 L.R. Marche n. 3/2017, senza che tale gravosa decisione abbia alla base una compiuta istruttoria, ma solo il richiamo a dati del tutto generici e aspecifici. Infatti, dalla lettura del documento istruttorio al quale si riferisce la deliberazione impugnata ci si avvede che non viene indicato alcun concreto elemento di fatto (sociale o socio-sanitario o relativo al numero degli esercizi e degli apparecchi ivi installati) riferito al territorio comunale ovvero a quello della Provincia di Ancona, che possa ritenersi in qualche modo idoneo a supportare l’azione intrapresa dall’Amministrazione locale, nonché a giustificare il notevole rigore delle limitazioni imposte.
Da tale documento istruttorio non si evince il perché delle limitazioni regolamentari e, soprattutto, il perché della consistente misura prescelta, con conseguente manifesta irragionevolezza e sproporzione degli atti e provvedimenti impugnati.
Non è dato comprendere sulla scorta di quali ragioni il Comune di Corinaldo abbia ritenuto necessario interrompere l’attività in questione per un lasso temporale così rilevante, senza tenere minimamente presente l’interesse dei soggetti privati incisi dalle illegittime compressioni introdotte e operando generici riferimenti a non meglio specificati “studi clinici” in ordine alle dipendenze patologiche da gioco o altri generici riferimenti.
3.3. Né potrebbe invocarsi in contrario il fatto che sarebbe “notorio” non soltanto il fenomeno della c.d. “ludopatia”, ma anche l’esigenza della sua prevenzione.
In effetti il ricorso al “notorio” o alle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” è ammesso rispetto al suddetto fenomeno, essendo indubitabile il suo riconoscimento, anche a livello normativo, quale sindrome compulsiva (cfr., art. 5 D.L. n. 158/2012). Peraltro, se è certamente “notorio” che il gioco d’azzardo patologico è da considerare una patologia sociale o sanitaria, non è invece affatto “notorio”, né tantomeno rientra nella “comune esperienza”, che lo stesso sia diffuso nell’ambito dell’intero territorio del Comune di Corinaldo;così come non costituisce fatto “notorio” o di “comune esperienza” che la rigida e indifferenziata disciplina degli orari approntata da quel Comune rappresenti un rimedio adeguato e proporzionato al suo contenimento.
Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, tra i fatti notori che il Giudice può porre a fondamento della decisione vanno comprese soltanto quelle cognizioni che siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio di ogni uomo di media cultura (Cass. Civ., Sez. I, 30 giugno 1997, n. 5831). Inoltre, il fatto notorio, poiché deroga al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, ovverosia come fatto acquisito alla conoscenza della collettività con un grado di certezza tale da apparire incontestabile (Cass. Civ., Sez. I, 28 marzo 1997, n. 2808).