TAR Firenze, sez. II, sentenza 2016-10-04, n. 201601433

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2016-10-04, n. 201601433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201601433
Data del deposito : 4 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2016

N. 01433/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00216/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2016, proposto da:
M C, anche in qualità di socio accomandatario dell’impresa C M s.a.s. di C M, rappresentato e difeso dagli avvocati D A C.F. NSLDNL61C49D969R, F C C.F. CLZFBA56C07D612F, S G C.F. GRBSRH80E67D742P, con domicilio eletto presso F C in Firenze, via San Gallo 76;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F C C.F. CRIFBA64H23H222G, L B C.F. BROLCU57M59B157V, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, 1;
Provincia di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Guccinelli C.F. GCCLGU62M05E463M, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
Comune di Aulla, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Montana C.F. MNTGNN64T21G702R, con domicilio eletto presso Claudio Bargellini in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F C C.F. CRIFBA64H23H222G, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, 1;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana Dipartimento Provinciale di Massa Carrara, Asl n. 1 Ufficio Pisll Lunigiana, Asl Ufficio Ipen Lunigiana, Unione di Comuni Montana Lunigiana, ATO Rifiuti Toscana Costa - Autorità Per il Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Moretti Walter s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Molinari C.F. MLNBBR67P62G337G, Giorgio Conti C.F. CNTGRG57D13L183J, con domicilio eletto presso Barbara Molinari in Firenze, via Venezia 6;

per l'annullamento

- del provvedimento del responsabile del procedimento della Direzione ambiente ed energia del settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della Regione Toscana del 29.02.2016, rectius 29.01.2016, inviato al dirigente del settore 3 della Provincia di Massa Carrara, protocollato dalla Provincia di Massa Carrara stessa con il n. 2016/00001639 del 29 gennaio 2016, avente ad oggetto "istruttoria relativa alla richiesta del Comune di Aulla "impianto di trattamento rifiuti di Albiano Magra- relazione conclusiva del procedimento avviato in data 26 ottobre 2015", nonché per l'annullamento previa sospensione della nota del Comune di Aulla a firma del dirigente del primo settore del 5 gennaio 2016 avente ad oggetto "impianto di trattamento rifiuti di Albiano Magra- relazione conclusiva del procedimento avviato in data 26.10.2015", nonché per l'annullamento previa sospensione di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della nota del dirigente del settore 3 della Provincia di Massa Carrara del 29 gennaio 2016, avente ad oggetto "impianto di trattamento rifiuti di Albiano Magra- relazione conclusiva del procedimento avviato in data 26.10.2015" della sconosciuta nota del Comune di AUlla prot. n. 169 del 7 gennaio 2016, della sconosciuta nota prot. n.AOO-

GRTI

112 n.060100 del 4 gennaio 2016 del Genio Civile settore sismica sede di Massa Carrara, della comunicazione di avvio del procedimento del dirigente del primo settore del Comune di Aulla del 26 ottobre 2015 avente ad oggetto: "impianto di trattamento rifiuti di Albiano Magra- riscontro alla Vs nota del 15.10.2015".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Aulla, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La C M s.a.s. di C M è titolare di impianto di stoccaggio e smaltimento rifiuti sito in Comune di Aulla, località Albiano Magra, via Casalina n. 11, già operante da alcuni anni, in virtù di diversi provvedimenti autorizzatori;
per i fini che ci occupano, particolare importanza assume la determinazione 24 marzo 2003 n. DD/8550/2003 del Dirigente del Settore Ambiente-Trasporti della Provincia di Massa Carrara che ha autorizzato la realizzazione <<di un impianto avente due linee per la selezione rifiuti e due linee per la produzione di CDR>>
(tra cui il capannone A che ha dato origine alla presente vicenda), successivamente autorizzato all’esercizio, con la determinazione 21 ottobre 2005 n. 4143, sempre della Provincia di Massa Carrara.

In sede di rinnovazione del procedimento di V.I.A. instaurato dalla ricorrente già in data 12 ottobre 2010 (da ultimo, a seguito dell’annullamento disposto dalla Sezione con la sentenza 19 novembre 2014 n. 1815 di un provvedimento di accoglimento parziale e con prescrizioni) e a seguito dell’incendio intervenuto nel capannone A dell’impianto in data 4 ottobre 2015, emergeva la problematica relativa alla possibile non conformità edilizia del detto capannone, a seguito della rilevazione della mancanza del permesso di costruire relativo a tale manufatto;
con nota 26 ottobre 2015, il Dirigente il Primo Settore (urbanistica, Edilizia e S.U.A.P.) del Comune di Aulla comunicava pertanto all’impresa ricorrente l’apertura di un procedimento per presunte violazioni in materia edilizia.

Con nota 5 gennaio 2016 senza numero protocollo, il Dirigente del Primo Settore del Comune di Aulla chiedeva alla Provincia di Massa Carrara ed alla Regione Toscana un chiarimento definitivo in ordine alla corretta interpretazione della precedente determinazione 24 marzo 2003 n. DD/8550/2003 del Dirigente del Settore Ambiente-Trasporti della Provincia di Massa Carrara, rilevando come, nella presupposta deliberazione della conferenza di servizi del 12 marzo 2003, <<i rappresentanti dell’Amministrazione (politici e tecnici) non ..(avessero) correttamente rappresentato lo stato di fatto, esprimendo un immotivato parere favorevole…(così inducendo la conferenza a non avviare) alcun serio approfondimento in merito alla localizzazione dell’impianto ..(e a non effettuare) alcuna ponderazione tra le esigenze di tutela della salute e dell’ambiente, le esigenze dei cittadini residenti nelle immediate vicinanze e le necessità di ampliamento dell’impianto>>.

Con nota datata 29 febbraio 2016 (ma in realtà, da datarsi al 29 gennaio precedente, data di ricezione del parere da parte della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Aulla), il Dirigente del Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della Regione Toscana riscontrava la richiesta di chiarimenti sopra richiamata e così concludeva: <<non risultano agli atti della Provincia a suo tempo competente (né all’interno della documentazione presentata per l’ottenimento dell’autorizzazione né negli atti relativi al procedimento autorizzativo), esplicite richieste o la documentazione, consistente e coerente, richiesta dall’Ente titolare della relativa procedura, tale da consentire la sostituzione di visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto. Tant’è che l’impresa in questione ha provveduto a richiedere con separata istanza rilasciata poi con D.D. n. 8612 del 10/05/2005, e autorizzazione alla scarico in fognatura al competente Ente;
Si ritiene (pertanto) che l’autorizzazione di cui alla DD n. 8550 del 24/03/2003 non possa essere considerata alla stregua di una “autorizzazione unica” e non possa quindi aver, in qualunque modo, sostituito il titolo abilitativo alla costruzione del suddetto impianto>>.

Gli atti sopra richiamati erano impugnati dal Sig. M C, in proprio e in qualità di socio accomandatario della C M s.a.s. di C M, per: 1) violazione e/o mancata applicazione degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997 (cd. decreto Ronchi), eccesso di potere per evidente sviamento, illogicità ed irrazionalità manifeste, contraddittorietà;
2) violazione e/o mancata applicazione degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997 (cd. decreto Ronchi), eccesso di potere per evidente sviamento, illogicità ed irrazionalità manifeste, contraddittorietà intrinseca;
3) sviamento sotto ulteriore profilo, travisamento dei fatti, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, genericità;
4) violazione del principio di affidamento e buona fede, eccesso di potere per contraddittorietà;
con il ricorso, il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dall’emanazione degli atti impugnati e dal ritardo nella conclusione della procedura di V.I.A., mai quantificati in corso di causa.

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione provinciale di Massa Carrara, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara, la Regione Toscana e A.R.P.A.T., controdeducendo sul merito del ricorso e articolando (solo la Regione Toscana) eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso a seguito del carattere non provvedimentale degli atti impugnati;
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara, la Regione Toscana e A.R.P.A.T. rilevavano poi la propria estraneità alla vicenda e chiedevano l’estromissione dal giudizio.

Con ordinanza 2 marzo 2016 n. 119, la Sezione prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare presentata dalla ricorrente alla camera di consiglio del 2 marzo 2016.

In data 22 luglio 2016 interveniva altresì in giudizio ad opponendum la Moretti Walter s.r.l., titolare di stabilimento industriale sito a poca distanza dall’impianto del ricorrente, instando per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2016 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, è necessario procedere all’estromissione dal giudizio, per ragioni diverse, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara, della Regione Toscana e dell’A.R.P.A.T.

Per quello che riguarda il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara e A.R.P.A.T. l’estraneità alla presente vicenda appare di tutta evidenza, non avendo le dette Amministrazioni svolto alcun ruolo nel “segmento” della più complessa vicenda che ci occupa, neanche rilasciando apporti consultivi;
anche senza richiamare il piano indirizzo giurisprudenziale della Sezione che ha affermato la necessità di estromettere dal giudizio le Amministrazioni che si siano limitate ad articolare apporti consultivi a rilevanza endoprocedimentale (T.A.R. Toscana, sez. II, 26 novembre 2013 n. 1628), è pertanto necessario disporre l’estromissione dal giudizio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara e dell’A.R.P.A.T.

Discorso più complesso per la Regione Toscana;
nelle premesse alla già citata nota 29 febbraio 2016 (in realtà, da datarsi al 29 gennaio precedente, data di ricezione del parere da parte della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Aulla), il Dirigente del Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della Regione Toscana ha richiamato, a giustificazione della propria competenza, il decreto 26 gennaio 2016 n. 157 del Dirigente la Direzione Generale della Giunta Regionale (depositato in giudizio dalla Regione Toscana in data 27 febbraio 2016).

In particolare, si tratta di un decreto emanato ai sensi dell’art. 10 della l. 3 marzo 2015, n. 22 (riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) che, da un lato, conferma come le funzioni relative al <<rinnovo dell’autorizzazione dell’impresa C M di Albiano (MS)>>
non siano mai state trasferite alla Regione, permanendo in carico alla Provincia di Massa Carrara (così smentendo la contraria affermazione articolata da diverse difese);
dall’altro lato, il sopra richiamato decreto dispone l’avvalimento, ai sensi dell’art. 10, 6° comma della l. 3 marzo 2015, n. 22, della dott. Maria Teresa Zattera (dipendente provinciale, oggi transitata in Regione) da parte della Provincia di Massa Carrara per l’espletamento delle pratiche rimaste in trattazione alla Provincia.

Deve pertanto trovare applicazione alla presente fattispecie la previsione dell’art. 10, 6° comma della l. 3 marzo 2015, n. 22, che, nel regolamentare la particolare fattispecie dell’avvalimento di personale trasferito alla Regione da parte degli enti locali, prevede espressamente che i relativi <<provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati all'ente locale>>.

Con tutta evidenza, si tratta pertanto di una disciplina normativa che impone la diretta imputazione alla Provincia di Massa Carrara degli atti relativi al procedimento “Costa” e che esclude ogni possibilità di ravvisare la legittimazione passiva della Regione Toscana che non può essere neanche radicata, come pretende il ricorrente, sui principi relativi all’avvalimento nei contratti pubblici;
al di là dell’identica denominazione, le due fattispecie normative sembrano, infatti, essere caratterizzate da una differenziazione di base che non ammette azzardati “travasi” normativi fondati solo sull’aspetto terminologico.

Deve pertanto essere disposta l’estromissione dal presente giudizio anche della Regione Toscana.

2. In applicazione di un piano orientamento giurisprudenziale (tra le tante, si vedano: T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 giugno 2016, n. 6788;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 giugno 2016, n. 1394;
Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913), l’azione di annullamento proposta dal ricorrente deve poi essere dichiarata inammissibile per effetto del carattere non provvedimentale degli atti impugnati.

Come sostanzialmente già anticipato nella parte in fatto della sentenza, gli atti impugnati con il presente ricorso si esauriscono in una comunicazione di inizio procedimento per presunte violazioni in materia edilizia (la nota 26 ottobre 2015 del Dirigente il Primo Settore del Comune di Aulla), in una richiesta di parere (la nota 5 gennaio 2016 senza numero protocollo, sempre del Dirigente il Primo Settore del Comune di Aulla) e in un parere (la nota 29 gennaio 2016 del Dirigente del Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della Regione Toscana, ma nella qualità di cui all’art. 10, 6° comma della l. 3 marzo 2015, n. 22) che peraltro ribadisce la competenza comunale ad adottare i provvedimenti repressivi in materia edilizia;
con tutta evidenza, si tratta pertanto di atti destinati ad inserirsi in un procedimento repressivo edilizio non ancora conclusosi con l’adozione del provvedimento conclusivo e pertanto da ritenersi inidonei a determinare la lesione di un qualche interesse del ricorrente idoneo a legittimare la proposizione dell’azione giurisdizionale.

Del resto, l’interesse all’impugnazione non può neanche essere radicato nel fatto che i detti atti vengono ad integrare una sostanziale contestazione di un consolidato assetto di interessi (cosa sicuramente vera in punto di fatto), dovendosi dare applicazione ai tradizionali principi che riportano la lesione dell’interesse all’intervento del provvedimento finale, giuridicamente idoneo a determinare una sostanziale innovazione dell’assetto degli interessi e quella lesione suscettibile di considerazione in sede giurisdizionale.

L’intera azione impugnatoria deve pertanto essere dichiarata inammissibile per effetto del carattere non provvedimentale degli atti impugnati.

3. La Sezione ritiene però che l’importanza degli interessi posti a base della vicenda e la sostanziale incertezza che regna al proposito permettano (ed anzi rendano necessaria) la formulazione di qualche breve considerazione in ordine alla questione centrale (la legittimità edilizia del capannone “A”) posta a base del ricorso.

A questo proposito, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che la prospettazione del ricorrente sia sostanzialmente corretta.

La determinazione 24 marzo 2003 n. DD/8550/2003 del Dirigente del Settore Ambiente-Trasporti della Provincia di Massa Carrara è stata espressamente adottata ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. decreto Ronchi, oggi abrogato);
deve pertanto trovare applicazione alla fattispecie la previsione dell’art. 27, 5° comma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che attribuisce al provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto valore sostitutivo, ad ogni effetto, di <<visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori>>.

Come pianamente riconosciuto dalla giurisprudenza, <<tale normativa non si limita a prescrivere una Conferenza di servizi (con un mero richiamo all'art. 14 della legge n. 241/90) ma ha una portata più ampia, disponendo un peculiare procedimento, nell'ambito del quale la Conferenza di servizi ha meri compiti istruttori, che prevede l'attribuzione alla Provincia della competenza alla decisione finale su ogni aspetto inerente la localizzazione dell'impianto, disponendo, altresì, che l'approvazione del progetto sostituisca "ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e degli altri enti locali, nonché intese, concerti, nulla osta od assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche e "costituisca "variante dello strumento urbanistico generale". Al riguardo, la disposizione secondo cui l'approvazione del progetto costituisce variante urbanistica è idonea a svolgere effetti in ordine alle competenze sul governo del territorio>>
(T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 23 maggio 2012, n. 723;
tra le tante, si vedano: T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27 gennaio 2012, n. 200;
Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 dicembre 2007, n. 12470).

Appare poi di tutta evidenza come sia proprio l’esplicito riferimento al possibile effetto di variante allo strumento urbanistico comunale che può assumere l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto a confermare, da un lato, il valore sostitutivo anche degli assenzi edilizi che assume il provvedimento adottato all’esito della conferenza di servizi e, dall’altro, l’obbligo della conferenza di servizi di valutare anche la conformità dell’opera alla strumentazione urbanistica (ed è questo il senso della sentenza 4 febbraio 2011, n. 224 della Sezione), eventualmente anche in una prospettiva di approvazione del progetto in variante rispetto alla disciplina urbanistica.

Del resto, una simile conclusione non è certo smentita dalle argomentazioni contenute negli atti impugnati.

Per quello che riguarda la nota-parere 29 gennaio 2016 del Dirigente del Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della Regione Toscana è sufficiente rilevare come assolutamente ininfluente si presenti il riferimento alla successiva richiesta (e ottenimento) da parte del ricorrente delle autorizzazioni allo scarico in atmosfera e in fognatura;
per quello che riguarda l’autorizzazione allo scarico in atmosfera, la necessità di richiedere autorizzazione separata derivava dall’espressa previsione apposta all’atto autorizzatorio (non contestata dal richiedente), dall’art. 8, 1° comma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla giurisprudenza in materia (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 97);
per quello che riguarda l’autorizzazione allo scarico in fognatura, si trattava di autorizzazione che manteneva una sua autonomia funzionale ai sensi dell’espressa previsione dell’art. 8, 1° comma, lett. e) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Sostanzialmente incomprensibile è poi la rilevazione relativa alla mancanza di <<esplicite richieste o la documentazione, consistente e coerente, richiesta dall’Ente titolare della relativa procedura, tale da consentire la sostituzione di visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto>>
che sostanzialmente rimette alla scelta del richiedente o delle Amministrazioni partecipanti alla procedura se far confluire i diversi atti autorizzatori nella conferenza di servizi;
conferenza di servizi che, al contrario, appare istituzionalmente caratterizzata dalla necessità di far confluire e di valutare obbligatoriamente in unica sede tutti gli interessi e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto.

Quanto sopra rilevato deve poi essere esteso anche alle difese di molte delle Amministrazioni resistenti che tendono ad accreditare una variante dell’istituto della conferenza di servizi caratterizzata dal contenuto ”cangiante” e variabile in funzione della fattispecie concreta (meglio, in funzione delle autorizzazioni che le amministrazioni decidano di far confluire nel modulo procedimentale), quando, in realtà, si tratta di un modulo obbligatorio che impone la considerazione necessaria di tutti gli interessi e regimi autorizzatori interessati dalla realizzazione dell’impianto in unica sede.

Per quello che riguarda le argomentazioni contenute nella nota 5 gennaio 2016 senza numero protocollo del Dirigente del Primo Settore del Comune di Aulla ed articolate dalla difesa dell’Amministrazione comunale in giudizio è poi sufficiente rilevare:

a) come sostanzialmente irrilevante si presenti l’assenza, alla conferenza di servizi del 12 marzo 2003, del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Aulla (rappresentato dall’Assessore e dal Dirigente del Settore Lavori pubblici), essendo rimessa alla scelta dell’Amministrazione comunale, sulla base di proprie valutazioni, la scelta dei propri rappresentanti;

b) come l’argomentazione relativa ad un sostanziale errore (<<i rappresentanti dell’Amministrazione (politici e tecnici) non hanno correttamente rappresentato lo stato di fatto, esprimendo un immotivato parere favorevole>>) dei due rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Aulla in sede di conferenza di servizi confermi la valenza anche urbanistico-edilizia dell’autorizzazione provinciale alla realizzazione dell’impianto e costituisca evenienza che poteva trovare considerazione nell’impugnazione degli esiti del procedimento (come ammesso da T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 23 maggio 2012, n. 723) e/o nella proposizione delle relative azioni di responsabilità;

c) come gli effetti normativamente riconosciuti all’autorizzazione dall’art. 27, 5° comma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 non possano costituire oggetto di un’interpretazione “riduttiva” dedotta da argomentazioni relative alla non conformità urbanistica dell’intervento e ad alla necessità preliminare ed ineliminabile della variante urbanistica (o di un’autorizzazione in variante), rimanendo indiscutibile il rilievo fattuale relativo al fatto che i rappresentanti di Aulla nulla hanno eccepito nella sede normativamente destinata all’esame del progetto anche sotto l’aspetto urbanistico-edilizio;

d) come analogo discorso possa essere articolato con riferimento all’argomentazione relativa al successivo intervento della deliberazione 29 marzo 2004, n. 44 del Consiglio comunale di Aulla, non essendo possibile sottrarsi agli effetti di un provvedimento autorizzatorio ormai inoppugnabile, attraverso la deliberazione di organo peraltro incompetente in materia di atti di gestione del territorio comunale (come ampiamente noto, di competenza dirigenziale);

e) come l’affermazione relativa alla mancanza, nella documentazione progettuale, di documentazione atta a documentare la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento non trovi sostanziale riscontro nel verbale della conferenza di servizi del 12 marzo 2003 che si è limitato a rilevare un’insufficienza progettuale su aspetto che non rileva ai fini della presente controversia (mancata evidenziazione area stoccaggio rifiuti all’interno del capannone), nulla rilevando sotto l’aspetto della destinazione urbanistica;

f) come la prescrizione generale apposta alla determinazione 24 marzo 2003 n. DD/8550/2003 del Dirigente del Settore Ambiente-Trasporti della Provincia di Massa Carrara relativa alla necessità di munirsi dei titoli autorizzatori previsti dalla normativa non possa essere utilizzata per ridurre gli effetti derivanti ex lege dall’autorizzazione dall’art. 27, 5° comma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ma debba essere ovviamente riferita alle autorizzazioni non rientranti nell’ambito della disposizione di semplificazione.

Appare poi sorprendente che l’Amministrazione comunale di Aulla neghi oggi il valore sostitutivo del titolo edilizio derivante dall’autorizzazione ex art. 27, 5° comma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, quando in precedenza ha commissionato uno studio sulla problematica (quello dell’Avv. C L del 9 settembre 2004;
doc. 16 del deposito di parte ricorrente) che ha concluso per la tesi contraria e che ha indotto l’Amministrazione ad emanare provvedimenti di una certa importanza (come le risposte alla Procura della Repubblica di cui alle note 23 settembre 2004 prot. 15995 e 15996;
doc. 14 e 15 del deposito di parte ricorrente) e a disporre il diniego della richiesta di concessione edilizia presentata dal ricorrente in data 8 marzo 2003 (provv. 25 novembre 2004 prot. 4023 del Dirigente il Secondo Settore del Comune di Aulla;
doc. 18 del deposito di parte ricorrente).

4. Per quello che riguarda l’azione risarcitoria dei danni derivanti dall’emanazione degli atti impugnati e dal ritardo nella conclusione della procedura di V.I.A., la Sezione deve poi concludere per l’ammissibilità dell’azione;
non può, infatti, essere condivisa l’eccezione relativa all’inammissibilità del danno da ritardo nella conclusione della procedura di V.I.A. sollevata da alcune resistenti, non sussistendo alcuna preclusione processuale a proporre l’azione anche nella presente sede, essendo presente sicuramente in giudizio l’Amministrazione fornita della legittimazione passiva all’azione.

L’azione deve poi essere rigettata, non essendo stato assolutamente dimostrato in giudizio il pregiudizio derivante dall’emanazione degli atti impugnati (come già rilevato non finalizzati nel provvedimento conclusivo) o dal ritardo nella procedura di V.I.A. (continuando la ricorrente a svolgere l’attività, come ammesso in ricorso);
anche il generico riferimento ad un possibile pregiudizio non connesso al fermo dell’impianto contenuto al punto 4 della memoria conclusionale del ricorrente (e sostanzialmente riportabile alla sostanziale incertezza originata dalla contestazione dell’assetto autorizzatorio ormai stabilizzato da 13 anni) non risulta assistito da elementi idonei a dimostrare giudizialmente il pregiudizio subito.

L’azione risarcitoria proposta con il ricorso deve pertanto essere rigettata.

La complessità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi