Trib. Ravenna, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 1704/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
AU TE c.f. [...], MI TE, c.f. [...], AO EL, c.f. [...]e PP TE, c.f. [...], difesi dall'avv. ROMINI GIULIANO
ATTORI
e
IA CI HOSPITAL SPA, c.f. 00178460390, difesa dalle avv.te BRAVI SARA, SONIA SELLETTI e FRANCESCA DI MARCO e dall'avv. PP SPAGNUOLO
CONVENUTA
E
RO DE GL, c.f. [...], difeso dall'avv.ta IA IRMA CIARAMELLA e dall'avv. GIANLUCA CIARAMELLA
TERZO CHIAMATO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELA DECISIONE
Sintesi delle domande e delle allegazioni.
Gli attori hanno citato in giudizio IA CI AL S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inesatto adempimento delle prestazioni sanitarie rese in favore di UR NT (33 anni al momento dei fatti), rese in occasione dell'intervento cardiochirurgico di anuloplastica mitralica con accesso in minitoracotomia anteriore effettuato presso la struttura convenuta in data 8.7.2017.
1


Gli attori hanno dedotto l'inesatta esecuzione del suddetto intervento, nel corso del quale era stata inavvertitamente chiusa la coronaria con un punto di sutura, e la contrazione di un'infezione polmonare di origine nosocomiale.
Detti inadempimenti hanno provocato un infarto miocardico e perduranti problematiche respiratorie.
UR NT ha domandato, dunque, il risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche sostenute) e del danno biologico subito, così quantificato: inabilità temporanea biologica di complessivi giorni 300 (trecento) giorni, dei quali 150 a totale ed i successivi 150 giorni a parziale calcolata al 75%.;
danno biologico permanente pari al 60%.
MI NT (padre), AO IT (madre) e EP NT (fratello) hanno domandato invece il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
Si è costituita IA CI AL s.p.a., chiedendo il rigetto delle domande attoree e chiamando in causa a fini di regresso il dott. AU EL IO.
Si è costituito il dott. EL IO chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in caso di accoglimento di queste, della domanda di regresso spiegata dalla struttura nei propri confronti, invocando l'applicabilità dell'art. 9 . 24/2017, che limita il diritto di regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico alle ipotesi in cui questi abbia agito con dolo o colpa grave e deducendo che, in ogni caso, il danno subito dal paziente sarebbe riconducibile all'infezione nosocomiale che ha gravato l'iter clinico.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'espletamento di una CTU medico legale.
I principi di diritto applicabili al caso di specie.
È adesso opportuno riepilogare i principi di diritto rilevanti nel caso di specie, con particolare riferimento agli oneri probatori gravanti sulle parti.
I. L'azione del paziente nei confronti della struttura sanitaria ha pacificamente natura contrattuale, e ciò anche per i fatti avvenuti prima della l. n. 24/2017, che ha espressamente sancito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (cfr. art. 7 l. n. 24/2017). II. Gli oneri probatori gravanti sul paziente danneggiato sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica
o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento
2 del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è si eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, leconseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28992).
Il danneggiato, dunque, deve allegare l'inadempimento specifico della struttura – o del sanitario, il che è lo stesso dal momento che la struttura risponde per fatto proprio dell'operato dei medici di cui si avvale per eseguire la propria prestazione, non trattandosi di responsabilità per fatto altrui (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28987) – provare l'aggravamento o l'insorgenza della patologia (danno evento) ed il nesso causale tra questo e la condotta del debitore. La struttura deve, invece, provare o l'adempimento, ossia l'aver rispettato tutte le leges artis, o che l'inadempimento è dipeso da cause alla stessa non imputabili. III. Con specifico riferimento all'infezione nosocomiale, ed in applicazione dei principi generali espressi dalla pronuncia sopra richiamata, si è affermato che
In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione C.D. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.” (Cass. civ. Sez. III, 22.2.2023, n. 5490).
IV. Qualora ad agire siano, invece, i parenti del paziente danneggiato o deceduto per
i danni subiti iure proprio, e dunque per lesione o perdita dal rapporto parentale, l'azione da essi esperita avrà natura extracontrattuale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “In materia di 3 responsabilità sanitaria, va esclusa la natura contrattuale, da effetti di protezione per terzi, della pretesa risarcitoria vantata iure proprio da un congiunto (nella specie, il coniuge) per i danni, mediati o riflessi, subiti in seguito all'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente in forza di contratto di spedalità;
la natura extracontrattuale di tale responsabilità la assoggetta alla relativa disciplina (onde sarebbe toccato al ricorrente, che lamentava l'omissione colposa del dovere di sorveglianza sul marito, allontanatosi senza lasciar traccia tre giorni dopo il ricovero, provare gli elementi costitutivi del fatto illecito).”
(Cass. civ. Sez. III, 07/04/2022, n. 11320). L'unica ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui l'azione esercitata dai congiunti ha natura contrattuale è quella in cui sia configurabile un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo (“Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura
o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti” (Cass. civ. Sez. III Sent., 09/07/2020, n. 14615 (rv. 658328-01). V. A nulla rileva che parte attrice abbia erroneamento invocato l'azione ex art. 1218 c.c. anche per quanto concerne i congiunti, poiché, fermi i fatti costitutivi allegati dalle parti, il giudice può riqualificare la domanda in base al principio iura novit curia (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 27/11/2018, n. 30607 (rv. 651854-01) “In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della
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