Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2024, n. 1045

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2024, n. 1045
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1045
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4315/2023 R.G.
TRA

IT MA ZI, con Avv. Teresa Politano ricorrente
E

IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto
Ferrato e Gilda Avena resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 2.11.2023 ritualmente notificato IN IA ZI conveniva in giudizio l'IN e, premesso di aver prestato servizio in qualità di LPU nel periodo dal 21.10.1998 al 31.1.2001 presso il Comune di Bianchi (CS) e nel periodo dal 18.6.2001 al 31.12.2014 presso il Comune di Rogliano, esponeva che l'istanza presentata all'IN intesa ad ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni rese in regime di LPU era stata respinta sul presupposto che la richiesta di accreditamento doveva essere inoltrata dagli Enti utilizzatori e non già direttamente dall'interessato.
Deduceva che le istanze inoltrate ai Comuni di Bianchi e Rogliano non avevano sortito effetti e che la successiva istanza presentata anche all'IN il 21.2.2023 era stata rigettata.
Lamentando la illegittimità della determinazione dell'Istituto, assumendo il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa e dopo aver richiamato
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a sostegno giurisprudenza di legittimità, concludeva chiedendo “[..] accertato il diritto della ricorrente, condannare l'IN all'accreditamento dei contributi figurativi maturati dalla Dott.ssa IA ZI IN per i periodi 21/10/1998 –
31/01/2001 e 18/06/2001- 31/12/2014 [..]”.
L'IN si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza e l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, nonché l'improponibilità per omessa presentazione della domanda amministrativa, l'improcedibilità per omesso esperimento dei rimedi amministrativi e l'intervenuta decadenza e, nel merito, contestando il ricorso per infondatezza e per intervenuta prescrizione.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.5.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, anzitutto, essere respinta l'eccezione nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dall'istituto.
Giova preliminarmente ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n.
6140/1993;
Cass. Sez. Lav. n. 2257/2000;
Cass. Sez. Lav. n. 2572/2000;

Cass. Sez. Lav. n. 10154/2001;
Cass. Sez. Lav. n. 14090/2001;
Cass. Sez.
Lav. n. 16855/2003
, Cass. Sez. Lav. n. 5794/2004;
Cass. Sez. Lav. n.
18930/2004
).
Ebbene, nella specie alcuna nullità è ravvisabile poiché parte ricorrente ha agito in giudizio lamentando la illegittimità del diniego dell'Istituto opposto alla domanda di accredito della contribuzione figurativa (chiedendo accertarsi il diritto all'accredito e la relativa condanna dell'IN) sicchè risultano ben chiari gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda e, del resto, l'Istituto ha preso posizione sulla questione oggetto di domanda
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articolando una compiuta difesa,
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