Trib. Perugia, sentenza 14/05/2024, n. 770
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Testo completo
N. R.G. 5773/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Simona Di Maria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5773/2018, promossa da
TREXXA SERVICE S.R.L., con il patrocinio dell'Avv. Fabio Buchicchio come da procura speciale alle liti depositata telematicamente con l'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il difensore in Perugia, via XX Settembre n. 76 attrice contro
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO, con il patrocinio dell'Avv. Enrico Tonelli, come da procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Perugia, corso Vannucci n. 47 convenuto
OGGETTO
Responsabilità della Pubblica Amministrazione;
domNDa di risarcimento del danno per lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità dei provvedimenti amministrativi autorizzativi.
CONCLUSIONI
TREXXA SERVICE S.R.L.: “- …rigettate comunque le domNDe, eccezioni e conclusioni spiegate del
Comune di Città di Castello nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.2.2019 - accertare e dichiarare che, per effetto del rilascio del permesso di costruire n. 1441 del 20.10.2008 in favore dei signori PA IC e PA IO, volturato in favore di Holding IA ND Rent RL
(la quale ha poi assunto la denominazione di Trexxa Service RL) e successivamente annullato con sentenza del Tar IA 294 del 16.6.2009, confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato con decisione del 28.10.2013 n. 5207, nonché in conseguenza del mancato compimento di ogni attività istruttoria ai fini della conferma dell'originario piano attuativo disposto con la delibera di giunta comunale 264/2014, il Comune di Città di Castello ha ingenerato in capo a Trexxa Service s.r.l. un affidamento incolpevole nella validità del suddetto permesso di costruire n. 1441/2008 ed ha comunque vanificato la possibilità di conservazione dell'edificazione già compiuta e, per l'effetto, condannare il
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO: “nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondata ogni domNDa proposta dalla società attrice. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite” (comparsa di risposta)
Riassunto
La società attrice, destinataria di provvedimenti amministrativi a lei favorevoli che le avrebbero consentito un intervento edilizio, a fronte dell'annullamento di tali provvedimenti ha agito contro il
Comune per far valere la sua responsabilità risarcitoria per i danni derivati dall'aver confidato nella legittimità di detti provvedimenti.
Il Comune si è difeso sostenendo la correttezza del proprio operato
e, soprattutto, l'assenza di un legittimo affidamento dell'attrice nella permanenza dei titoli autorizzativi già oggetto di un acceso contenzioso in sede amministrativa, così che il danno – comunque indimostrato – sarebbe imputabile alla condotta imprudenze dell'attrice stessa.
Indice
FATTI DELLA CAUSA
1.1 La citazione
1.2 La comparsa di risposta
1.3 Trattazione della causa, istruttoria e fase decisionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Sulla giurisdizione
3. I fatti, i provvedimenti amministrativi e il contenzioso
pagina 2 di 17 amministrativo
3.1 Sul piano attuativo in generale
3.2 La sentenza 243/2008 del TAR: il manufatto non esisteva nel
1997
3.3 La sentenza 294/2009 del TAR e la sentenza n. 5207/2013 del
Consiglio di Stato
3.4. La normativa sopravvenuta, la delibera 264/2014 e la sentenza n. 5662/2017 del Consiglio di Stato
3.5 Procedimento TAR R.G. 29/2019 e procedimento TAR
768/2021
3.5.1 Sull'istanza di sospensione/rinvio
4. La responsabilità civile della P.A.
4.1 Nel caso occorso
4.1.1 Il permesso a costruire n. 1441/2008
4.1.2 La conferma del Piano attuativo con delibera 264/2014
5. Conclusioni e spese
FATTI DELLA CAUSA
1.1 La citazione
Con atto di citazione notificato il 24.10.2018 Trexxa Service S.r.l. ha convenuto in giudizio il Comune di Città di Castello rappresentNDo quanto segue.
- I coniugi PA IC e PA IO, proprietari di alcuni terreni e sovrastante edificio rurale nel
Comune di Città di Castello in località San Paterniano, vocabolo “Balducci”, hanno presentato domNDa per l'approvazione di un piano attuativo per la ristrutturazione del fabbricato (doc. 1), che il
Comune di Città di Castello, ha adottato con le delibere n. 16 e n. 107 del 2002 (doc. 2 e 3) e poi ha rilasciato la concessione edilizia n. 11440/2003.
- Successivamente, i coniugi IC/IO hanno presentato domNDa di variante finalizzata al mutamento della destinazione del fabbricato ad uso residenziale, con contestuale previsione di un piano seminterrato da destinare a fondo e garage e traslazione dell'edificio (doc. 4), e il Comune ha adottato il piano attuativo in variante con le delibere consiliari n. 8 e n. 66 del 2005.
- I fondi tuttavia confinavano con i terreni di proprietà dei coniugi EI ER De RI ed RD AN
De RI, i quali hanno instaurato numerosi contenziosi con il Comune di Città di Castello, che hanno coinvolto anche i coniugi IC/IO.
- L'articolato contenzioso ha riguardato il ripristino di una strada vicinale il cui tracciato passava in origine sul terreno dei coniugi De RI, alcune opere e manufatti esistenti sulla proprietà De RI e il piano attuativo (2002 e 2005) e conseguente permesso a costruire rilasciato in favore dei coniugi
IC/Biagioli.
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- In particolare signori De RI hanno presentato innanzi al TAR (oltre ad altri) quattro ricorsi e tra questi rileva quello iscritto con R.G. 657/2004 con il quale hanno impugnato: • le delibere consiliari nn. 16 e 107 del 2002 con cui il Comune ha adottato il piano attuativo come chiesto dai coniugi
IC/IO;
• il provvedimento n. 24046/2004 con cui il Comune ha rigettato l'istanza dei coniugi
De RI di riesame e annullamento in autotutela di dette delibere;
• la concessione edilizia n.
11440/2003 già rilasciata ai coniugi IC/IO;
• con motivi aggiunti, la variante adottata con delibere consiliari nn. 8 e 66 del 2005.
- Il 06.02.2008, con il giudizio ancora pendente, i coniugi IC/IO hanno presentato domNDa di permesso a costruire in conformità alla variante adottata dal comune nel 2005;
il 15.05.2008 (prima della conclusione del giudizio innanzi al TAR e della conclusione del procedimento per il rilascio del permesso a costruire), hanno trasferito la proprietà immobiliare alla Trexxa S.r.l., che ha poi assunto la denominazione sociale di Holding IA ND Rent S.r.l.
- Con sentenza 243/2008 del 06.06.2008 il Tar, per quanto di rilevanza, ha dichiarato: • inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso l'adozione del piano attuativo del 2002;
• ammissibile e fondato il ricorso avverso il diniego di annullamento in autotutela n. 24046/2004, rilevNDo come tale diniego fosse fondato su un presupposto (l'attuale esistenza del manufatto), viceversa inesistente, con obbligo del Comune di ripetere il procedimento di riesame del piano attuativo del 2002;
• infondato quello avverso la variante del 2005 perché non affetta da vizi propri.
- Nel frattempo, tuttavia, in accoglimento della domNDa del febbraio 2008, il Comune ha rilasciato agli originari proprietari il permesso di costruire n. 1441 del 20.10.2008, ed è stata accolta la richiesta di formale voltura in favore della società Holding IA ND Rent S.r.l., nuova proprietaria, che ha intrapreso la ricostruzione dell'immobile con costi pari a € 32.629,86, senza tuttavia portarla a compimento.
- Infatti, i signori De RI hanno proposto un ulteriore ricorso al T.A.R (R.G. 67/2009) impugnNDo il permesso di costruire 1441/2008 perché emesso senza previa (ri)definizione del procedimento di riesame;
il giudice amministrativo ha accolto il ricorso con sentenza n. 294 del 16.06.2009 annullNDo il permesso a costruire.
- Gli appelli proposti sia dai signori De RI che dalla Holding IA ND Rent S.r.l. avverso entrambe le sentenze del TAR, previa loro riunione, sono stati rigettati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5207 del 28.10.2013 così che il permesso a costruire n. 1441/2008 è stato definitivamente annullato.
- Tuttavia il Comune, ripetuto il procedimento di riesame sull'originaria istanza dei signori De RI, con delibera n. 264/2014 ha nuovamente confermato il Piano attuativo, delibera tuttavia impugnata dai signori De RI e annullata dal Consiglio di Stato in riforma della sentenza di primo grado resa dal
TAR.
A fronte di tali fatti, la Trexxa S.r.l. (denominazione nuovamente assunta da Holding IA ND Rent
S.r.l. nel 2014) ha chiesto al Comune di Città di Castello – prima in via stragiudiziale e poi in questa pagina 4 di 17
sede – il