Trib. Nola, sentenza 21/11/2024, n. 2254

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 21/11/2024, n. 2254
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 2254
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. F D P, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7124/2023 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. P B Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1

RESISTENTE CONTUMACE

FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.12.23, l'istante in epigrafe deduceva di aver stipulato nell'anno scolastico
2018/2019 con il convenuto diversi contratti a tempo determinato per i periodi CP_1
specificamente indicati in ricorso;
che non aveva percepito per i giorni di servizio la retribuzione
professionale docenti di cui all'art 7 Ccnl del 15/3/2001 prevista solo per i docenti di ruolo e quelli con
incarico fino al 31 agosto o al 30 giugno;
che tale disparità era illegittima dovendo essere erogata tale
indennità anche a favore dei docenti titolari di supplenze brevi. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art 7 Ccni in relazione al servizio prestato, condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù CP_1 dei giorni di lavoro effettivamente svolti pari ad € 645,72 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva nel presente CP_1
giudizio, dovendosene dichiarare la contumacia.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata.
La questione prospettata nell'odierno giudizio – ossia il riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 anche ai docenti a tempo determinato con incarichi di durata inferiore a quelli annuali con scadenza al 30 giugno o al
31 agosto trova, invero, la propria soluzione nel consolidato orientamento espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione, richiamato pure dalla parte ricorrente, secondo cui “L'art. 7, comma 1, del Email_ per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così Cass. civ., Sez. Lav., 27/07/2018, n. 20015, richiamata da ultimo Cass. civ., Sez. Lav., 05/03/2020, n. 6293;
ma anche Cass. civ., Sez. Lav., n.
196/2016
;
Cass. civ., Sez. Lav., n. 10145/2018;
Cass. civ.,