Trib. Milano, sentenza 26/06/2024, n. 451

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 26/06/2024, n. 451
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 451
Data del deposito : 26 giugno 2024

Testo completo

SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG Ist. liq. giud. N. 609/2024 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento I. L.G. RG N. 609/2024 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato telematicamente in data 9.5.2024,
DA
FORTUNATO CALVAGNA, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), residente in [...] e SALVATORE LA VENIA, nato ad [...] il
24.12.1967 (C.F. [...]), residente in [...], rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Mazzotti (C.F. [...];
per comunicazioni: fax 0276003517;
PEC: lucio.mazzotti@milano.pecavvocati.it), Angelo Carlo
Orlando e Marco Di Lauro, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via
Visconti di Modrone, 7;

Ricorrente
1

nei confronti della società
S.C. S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN
LIQUIDAZIONE (c.f. e P. IVA 11866470963), con sede legale a MILANO (MI) VIA
DESIDERIO DA SETTIGNANO 13 cap 20149, ex art. 33 CCII cancellata dal registro delle imprese in data 7.2.2024;
debitrice non costituita
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

PREMESSO CHE fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso
e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 20 maggio 2024, ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 19 giugno 2024;
in ordine alla validità della notifica deve applicarsi l'orientamento pacifico e risalente della S.C. (vedi
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17946 del 13/09/2016 e conformi Sez. 1 - , Sentenza n. 602 del
12/01/2017, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23728 del 10/10/2017, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25701 del
27/10/2017
, Sez. 1, Ordinanza n. 3443 del 12/02/2020, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18544 del
07/09/2020
), secondo il quale “In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n.
221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.”;
in applicazione dell'art. 33 comma 1 CCII, la liquidazione giudiziale in oggetto deve essere dichiarata entro un anno dalla cessazione dell'attività di impresa da parte della società debitrice, essendo intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese in data 7.2.2024;

OSSERVA
La competenza territoriale.
2
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione
e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA DESIDERIO DA SETTIGNANO 13 cap 20149
e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta:
“Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del
23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016);
trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez.