Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 100

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 100
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 100
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 6238/2023 R.G.L. promossa
D A
AP ME rappresentato e difeso dall'avv. Lea Domenica Lucchese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, via P.pe di
Belmonte n° 78, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già RISCOSSIONE
SICILIA S.P.A.) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Raimondo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, P.zza Amendola n. 43, giusta procura in atti
- opposta -
E
ASSESSORATO REGIONALE LAVORO – DIPARTIMENTO LAVORO IPL
PALERMO
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 6 dicembre 2024 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
1 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Dichiara la contumacia dell' ASSESSORATO REGIONALE LAVORO –
DIPARTIMENTO LAVORO IPL PALERMO.
❖ Annulla la cartella esattoriale n. 29620180059686469 di cui all'intimazione di pagamento opposta n. 29620229022687351000.
❖ Rigetta per il resto il ricorso.
❖ Dichiara compensate per metà le spese di lite con l'ente riscossore e condanna parte ricorrente a corrispondere ad ADER la restante parte che liquida in euro 1.450,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
❖ Nessuna statuizione sulle spese di lite nei confronti dell'Assessorato stante la sua contumacia .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2023 PP EL propose opposizione all'intimazione di pagamento n° 29620229022687351000 - notificata il 6 aprile 2023 - limitatamente alle cartelle esattoriali nn. 29620170019818202000,
29620180033631614000 e 29620180059686469000 (per il complessivo importo di euro
41.000,00) lamentando il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, l'omessa notifica degli atti prodromici e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio ER chiedendo il rigetto del ricorso di cui contestava la fondatezza ed eccependo in particolare la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica delle cartelle esattoriali sottese.
Pur ritualmente evocato in giudizio con ricorso notificato via pec il 27.7.2023,
l'Assessorato convenuto rimaneva contumace.
La causa istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 6 dicembre
2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ASSESSORATO REGIONALE
LAVORO – DIPARTIMENTO LAVORO IPL PALERMO.
2
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione sollevata dall'ente riscossore di nullità del ricorso in quanto pur con deduzioni assolutamente succinte, il ricorrente ha enucleato le ragioni dell'opposizione: difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione del credito.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata in ricorso di difetto di motivazione in quanto esso risulta conforme al modello ministeriale e contiene l'espressa indicazione degli atti impugnati così che nessuna lesione del diritto di difesa può essere ipotizzata.
A tal proposito, oltretutto, è reiteratamente intervenuta la Suprema Corte (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. V, Sent. del 18/01/2018, n. 1111;
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord, dell'11/10/2018, n. 25343;
Cass. civ., Sez. V, Sent.
del 25/05/2011, n. 11466) che ha sottolineato come «[..] non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente
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