Trib. Roma, sentenza 09/05/2024, n. 7872

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/05/2024, n. 7872
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 7872
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 28321/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28321/2023 tra
FIPORT S.R.L.
TE CO
ATTORE/I
e
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONVENUTO/I
Oggi 9 maggio 2024 innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per i ricorrenti l'avv. FLORIDDIA GIANLUCA
Per MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE l'avv. GATTI RAFFAELLA LIVIO
CATIA, oggi sostituito dall'avv. Sandro Nardellotto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 28321 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 9.5.2024
e vertente tra
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FA NT, “Fiport S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Casale S. Alberto n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Floriddia che li rappresenta e difende per procura in atti,


- ricorrenti -


e
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Livia e dalla dr.ssa Raffaella Gatti, domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 97, presso l'Ufficio VII, Direzione V, Dipartimento del Tesoro,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, FA NT e la “Fiport S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione” proponevano opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento I, Direzione V, n. 403328/A notificato in data 3.5.2023, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 20.000,00, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 56 del d.l.vo n. 231/2007, omessa verifica della clientela, e dell'art. 57 per violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti.
Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione passiva di FA NT, la violazione del contraddittorio, il difetto di motivazione, l'inesistenza della violazione, l'erronea qualificazione della gravità della condotta e la sproporzione della sanzione.
Si costituiva il Ministero, evidenziando l'esistenza della violazione e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 9.5.2024 si svolge la discussione, gli opponenti concludono per l'accoglimento del ricorso, ovvero per la riduzione della sanzione, il Ministero per il suo rigetto ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da FA
NT.
Infatti, in via generale, l'art. 6), primo comma, della legge n. 689/81, dispone che “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”, mentre il terzo comma precisa che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica
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o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
La solidarietà prevista dall'art. 6 l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di chi abbia interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione (Cass. civ. Sez. II, 06/05/2019, n. 11774;
Cass. civ.
Sez. Unite, 22/09/2017, n. 22085 Cass. civ. Sez. Unite Sent., 22/09/2017, n. 22082).
Inoltre, l'art. 65, primo comma, lett. b), d.l.vo n. 231/2007 stabilisce che la sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi di cui al suddetto decreto è irrogata anche “i titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente”.
Inoltre non è integrata alcuna violazione del contraddittorio, essendo il verbale di contestazione, costituente presupposto del provvedimento impugnato, redatto proprio in contraddittorio con i responsabili, i quali lo hanno anche sottoscritto.
Per altro aspetto, l'ordinanza impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata attraverso il richiamo al verbale di constatazione, dove sono elencati tutti i motivi della contestazione ed è indicata la normativa violata, verbale peraltro riportato nel decreto con la indicazione delle singole contestazioni.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V Ord., 19/11/2019, n.
29984
, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838;
Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189;
Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407;
Corte d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019;
Cass. civ., sez. lav.,
20 agosto 1997, n. 7779;
Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485;
Cass. civ., 15 maggio 1989,
n. 2323
.
Più precisamente, il
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