Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2024, n. 1450
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Testo completo
N. R.G. 2592/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2592/2019 promossa da:
AN AS (C.F.: [...]) IN PROPRIO E QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DI INVIDIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. E P.IVA: 01617990898), E
LA AT (C.F.: [...]), elettivamente domiciliati in Siracusa, via Eumelo n. 32, presso lo studio dell'avv. MARINA ZAPPULLA, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTI contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO SOCIETÀ COOPERATIVA
(C.F.: 00037750866), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
GA (EN), via Mons. Vito Pernicone n. 1, elettivamente domiciliata in Catania, via
Gorizia n. 64, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE IGNAZIO MONACO, che la rappresenta
e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione notificata il 14.5.2019, TO FA, quale legale rappresentante della debitrice principale Invidia s.r.l. in liquidazione nonché in proprio quale fideiussore, e EL
AP, esclusivamente nelle vesti di garante, hanno chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n.
607/2019, con il quale il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto di pagare alla Banca di Credito
Cooperativo La Riscossa di GA IE IV la somma di €. 58.211,94, oltre accessori
e spese del procedimento monitorio, quale morosità correlata al mutuo chirografario di €. 30.000,00 stipulato il 28.7.2014 – oggetto di accordo di riformulazione del piano di ammortamento del 5.9.2017
-, al mutuo chirografario di €. 70.000,00 stipulato il 17.4.2015 ed al mutuo chirografario di €. 9.000,00 stipulato il 30.8.2017.
Gli opponenti hanno lamentato il mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera della creditrice ingiungente ed hanno invocato la nullità per violazione degli obblighi imposti dall'art. 117 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.), sostenendo a tal proposito che i rapporti azionati con il ricorso per ingiunzione risulterebbero collegati al conto corrente n. 16000002481.
Per altro verso, gli ingiunti hanno lamentato il superamento della soglia di usura nell'ambito dei contratti richiamati da controparte e la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Infine, gli opponenti hanno eccepito la invalidità della garanzia fideiussoria prestata da TO FA
e da EL AP, evidenziando che essa conterrebbe clausole riproduttive delle previsioni di cui allo schema dell'ABI già censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2019 si è costituita in giudizio Banca di Credito
Cooperativo La Riscossa di GA IE IV, chiedendo il rigetto della opposizione.
Parte opposta ha sostenuto di aver adeguatamente comprovato il credito azionato – alla luce della documentazione in atti – ed ha contestato recisamente ogni addebito di usurarietà e di anatocismo, rilevando di non aver in alcun modo fondato la propria pretesa su rapporti di conto corrente.
Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di GA IE IV ha poi ritenuto valide le fideiussioni prestate da TO FA e da EL AP, ritenendo non pertinente il richiamo all'art. 2 della legge n. 287/1990.
Infine, la società opposta ha dato atto di aver ricevuto il 10.5.2019 la somma di €. 28.094,15 da
ED TR s.p.a. ed ha pertanto ridimensionato la propria domanda relativa al mutuo chirografario stipulato il 17.4.2015 in €. 7.287,07.
Conclusasi con esito negativo la mediazione, le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Non essendo necessario l'espletamento di istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, occorre anzitutto ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo
Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sul creditore l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
2.1.1. Tanto premesso, sin dal ricorso monitorio Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di
GA IE IV ha prodotto il contratto di mutuo chirografario stipulato il 28.7.2014, con cui è stato concesso a Invidia s.r.l. l'importo di €. 30.000,00, da restituire in 72 rate mensili di €.
455,81 ciascuna, con previsione di tasso di interessi corrispettivi nominale annuo fisso pari al 3% e di tasso di mora determinato mediante maggiorazione di due punti percentuali (v. pagg.
1-3 dell'all.
2 del ricorso monitorio).
Il testo contrattuale risulta debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della debitrice principale
(v. pagg.
2-3 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
In relazione a tale rapporto risultano altresì depositati l'originario piano di ammortamento – del pari munito di sottoscrizione del mutuatario (v. pagg.
3-4 dell'all. 2 del ricorso monitorio) – e l'accordo di riformulazione di esso raggiunto il 5.9.2017, con cui è stato pattuito il rimborso del residuo in 83 rate di € 203,78 ciascuna (v. pagg.
8-9 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
Unitamente al ricorso monitorio Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di GA IE
IV ha prodotto il contratto di mutuo chirografario stipulato il 17.4.2015, con cui è stato concesso a Invidia s.r.l. l'importo di €. 70.000,00, da restituire in 60 rate mensili di €. 1.386,08 ciascuna, con previsione di tasso di interessi corrispettivi nominale annuo fisso pari al 7% e di tasso di mora del 7% (v. pagg.
1-5 e pagg.
8-9 dell'all. 6 del ricorso monitorio).
Anche in relazione a tale rapporto consta la sottoscrizione, da parte del mutuatario, del testo contrattuale e del relativo piano di ammortamento (v. pag. 2 e pagg.
4-7 dell'all. 6 del ricorso monitorio).
Infine, sin dal ricorso per ingiunzione Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di GA IE
IV ha prodotto il contratto di mutuo chirografario stipulato l'1.9.2017, con cui è stato concesso a Invidia s.r.l. l'importo di €. 9.000,00, da restituire in 48 rate mensili di €. 207,26 ciascuna, con previsione di tasso di interessi corrispettivi nominale annuo fisso pari al 5% e di tasso di mora del 5% (v. pagg.
1-6 e pagg.
9-11 dell'all. 10 del ricorso monitorio).
Il regolamento pattizio e l'annesso piano di ammortamento sono stati regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della debitrice principale (v. pagg. 2, 6 e 8-9 dell'all. 10 del ricorso monitorio).
Deve poi ricordarsi che, secondo quanto di recente rilevato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio
e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, in materia di contratti bancari e finanziari, la omessa sottoscrizione del documento da parte di soggetti riconducibili all'istituto di credito non determina alcuna nullità del contratto per difetto di forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del decr. lgs. n. 385/1993, dovendo il requisito formale essere inteso non in senso strutturale ma funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza da parte del cliente del negozio predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (v. Cass. Civ. Sez. I 18.6.2018, n. 16070;
Cass. Civ. Sez. Un. 16.1.2018, n. 898).
I documenti prodotti devono reputarsi sufficienti ai fini della prova del credito, senza che sia necessaria la produzione degli estratti del conto corrente n. 16000002481.
In proposito, si osserva che, in relazione ad una similare fattispecie in cui il creditore aveva agito per la restituzione di un finanziamento accreditato su conto corrente – sovrapponibile al caso di specie -
, il Supremo Collegio, replicando alla contestazione della ricorrente debitrice per la quale “la documentazione prodotta ex adverso sarebbe del tutto insufficiente a dimostrare sia l'inadempimento
[…], sia, in particolare, l'esatta quantificazione del credito vantato dalla Banca in mancanza degli estratti conto collegati al predetto rapporto di prestito finanziario”, ha affermato che, “alla stregua dei riportati principi, quindi, nella odierna vicenda”, la banca, “una volta dimostrata l'esistenza e
l'opponibilità […] del titolo giuridico posto a fondamento della sua richiesta […], ed allegato
l'inadempimento […] in ordine alla corrispondente obbligazione restitutoria, nessuna altra dimostrazione avrebbe dovuto fornire, spettando alla controparte la dimostrazione dell'insussistenza di tale inadempimento e/o dell'avvenuta estinzione, in tutto o in parte, di detta obbligazione (cfr.
Cass. n. 10507 del 2019). In altri termini, allorquando venga” azionato “un credito derivante da un prestito finanziario di cui sia incontroversa la dazione della corrispondente somma, è onere del debitore […] dimostrare le ragioni per le quali l'ammontare del credito […] non corrisponda a quello effettivamente vantato” (così Cass. Civ. Sez. VI-I 20.8.2020, n. 17403).
Ancora, nella medesima pronuncia, la Corte regolatrice ha aggiunto che “ad una siffatta conclusione, peraltro, non osta la circostanza che, nella specie, la mera regolamentazione contabile del prestito predetto fosse regolata in conto corrente […], da tanto certamente non derivando l'inapplicabilità dei principi generali dettati, in tema di riparto dei rispettivi oneri probatori, allorquando, in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2592/2019 promossa da:
AN AS (C.F.: [...]) IN PROPRIO E QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DI INVIDIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. E P.IVA: 01617990898), E
LA AT (C.F.: [...]), elettivamente domiciliati in Siracusa, via Eumelo n. 32, presso lo studio dell'avv. MARINA ZAPPULLA, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTI contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO SOCIETÀ COOPERATIVA
(C.F.: 00037750866), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
GA (EN), via Mons. Vito Pernicone n. 1, elettivamente domiciliata in Catania, via
Gorizia n. 64, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE IGNAZIO MONACO, che la rappresenta
e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione notificata il 14.5.2019, TO FA, quale legale rappresentante della debitrice principale Invidia s.r.l. in liquidazione nonché in proprio quale fideiussore, e EL
AP, esclusivamente nelle vesti di garante, hanno chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n.
607/2019, con il quale il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto di pagare alla Banca di Credito
Cooperativo La Riscossa di GA IE IV la somma di €. 58.211,94, oltre accessori
e spese del procedimento monitorio, quale morosità correlata al mutuo chirografario di €. 30.000,00 stipulato il 28.7.2014 – oggetto di accordo di riformulazione del piano di ammortamento del 5.9.2017
-, al mutuo chirografario di €. 70.000,00 stipulato il 17.4.2015 ed al mutuo chirografario di €. 9.000,00 stipulato il 30.8.2017.
Gli opponenti hanno lamentato il mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera della creditrice ingiungente ed hanno invocato la nullità per violazione degli obblighi imposti dall'art. 117 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.), sostenendo a tal proposito che i rapporti azionati con il ricorso per ingiunzione risulterebbero collegati al conto corrente n. 16000002481.
Per altro verso, gli ingiunti hanno lamentato il superamento della soglia di usura nell'ambito dei contratti richiamati da controparte e la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Infine, gli opponenti hanno eccepito la invalidità della garanzia fideiussoria prestata da TO FA
e da EL AP, evidenziando che essa conterrebbe clausole riproduttive delle previsioni di cui allo schema dell'ABI già censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2019 si è costituita in giudizio Banca di Credito
Cooperativo La Riscossa di GA IE IV, chiedendo il rigetto della opposizione.
Parte opposta ha sostenuto di aver adeguatamente comprovato il credito azionato – alla luce della documentazione in atti – ed ha contestato recisamente ogni addebito di usurarietà e di anatocismo, rilevando di non aver in alcun modo fondato la propria pretesa su rapporti di conto corrente.
Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di GA IE IV ha poi ritenuto valide le fideiussioni prestate da TO FA e da EL AP, ritenendo non pertinente il richiamo all'art. 2 della legge n. 287/1990.
Infine, la società opposta ha dato atto di aver ricevuto il 10.5.2019 la somma di €. 28.094,15 da
ED TR s.p.a. ed ha pertanto ridimensionato la propria domanda relativa al mutuo chirografario stipulato il 17.4.2015 in €. 7.287,07.
Conclusasi con esito negativo la mediazione, le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Non essendo necessario l'espletamento di istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, occorre anzitutto ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo
Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sul creditore l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
2.1.1. Tanto premesso, sin dal ricorso monitorio Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di
GA IE IV ha prodotto il contratto di mutuo chirografario stipulato il 28.7.2014, con cui è stato concesso a Invidia s.r.l. l'importo di €. 30.000,00, da restituire in 72 rate mensili di €.
455,81 ciascuna, con previsione di tasso di interessi corrispettivi nominale annuo fisso pari al 3% e di tasso di mora determinato mediante maggiorazione di due punti percentuali (v. pagg.
1-3 dell'all.
2 del ricorso monitorio).
Il testo contrattuale risulta debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della debitrice principale
(v. pagg.
2-3 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
In relazione a tale rapporto risultano altresì depositati l'originario piano di ammortamento – del pari munito di sottoscrizione del mutuatario (v. pagg.
3-4 dell'all. 2 del ricorso monitorio) – e l'accordo di riformulazione di esso raggiunto il 5.9.2017, con cui è stato pattuito il rimborso del residuo in 83 rate di € 203,78 ciascuna (v. pagg.
8-9 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
Unitamente al ricorso monitorio Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di GA IE
IV ha prodotto il contratto di mutuo chirografario stipulato il 17.4.2015, con cui è stato concesso a Invidia s.r.l. l'importo di €. 70.000,00, da restituire in 60 rate mensili di €. 1.386,08 ciascuna, con previsione di tasso di interessi corrispettivi nominale annuo fisso pari al 7% e di tasso di mora del 7% (v. pagg.
1-5 e pagg.
8-9 dell'all. 6 del ricorso monitorio).
Anche in relazione a tale rapporto consta la sottoscrizione, da parte del mutuatario, del testo contrattuale e del relativo piano di ammortamento (v. pag. 2 e pagg.
4-7 dell'all. 6 del ricorso monitorio).
Infine, sin dal ricorso per ingiunzione Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di GA IE
IV ha prodotto il contratto di mutuo chirografario stipulato l'1.9.2017, con cui è stato concesso a Invidia s.r.l. l'importo di €. 9.000,00, da restituire in 48 rate mensili di €. 207,26 ciascuna, con previsione di tasso di interessi corrispettivi nominale annuo fisso pari al 5% e di tasso di mora del 5% (v. pagg.
1-6 e pagg.
9-11 dell'all. 10 del ricorso monitorio).
Il regolamento pattizio e l'annesso piano di ammortamento sono stati regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della debitrice principale (v. pagg. 2, 6 e 8-9 dell'all. 10 del ricorso monitorio).
Deve poi ricordarsi che, secondo quanto di recente rilevato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio
e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, in materia di contratti bancari e finanziari, la omessa sottoscrizione del documento da parte di soggetti riconducibili all'istituto di credito non determina alcuna nullità del contratto per difetto di forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del decr. lgs. n. 385/1993, dovendo il requisito formale essere inteso non in senso strutturale ma funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza da parte del cliente del negozio predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (v. Cass. Civ. Sez. I 18.6.2018, n. 16070;
Cass. Civ. Sez. Un. 16.1.2018, n. 898).
I documenti prodotti devono reputarsi sufficienti ai fini della prova del credito, senza che sia necessaria la produzione degli estratti del conto corrente n. 16000002481.
In proposito, si osserva che, in relazione ad una similare fattispecie in cui il creditore aveva agito per la restituzione di un finanziamento accreditato su conto corrente – sovrapponibile al caso di specie -
, il Supremo Collegio, replicando alla contestazione della ricorrente debitrice per la quale “la documentazione prodotta ex adverso sarebbe del tutto insufficiente a dimostrare sia l'inadempimento
[…], sia, in particolare, l'esatta quantificazione del credito vantato dalla Banca in mancanza degli estratti conto collegati al predetto rapporto di prestito finanziario”, ha affermato che, “alla stregua dei riportati principi, quindi, nella odierna vicenda”, la banca, “una volta dimostrata l'esistenza e
l'opponibilità […] del titolo giuridico posto a fondamento della sua richiesta […], ed allegato
l'inadempimento […] in ordine alla corrispondente obbligazione restitutoria, nessuna altra dimostrazione avrebbe dovuto fornire, spettando alla controparte la dimostrazione dell'insussistenza di tale inadempimento e/o dell'avvenuta estinzione, in tutto o in parte, di detta obbligazione (cfr.
Cass. n. 10507 del 2019). In altri termini, allorquando venga” azionato “un credito derivante da un prestito finanziario di cui sia incontroversa la dazione della corrispondente somma, è onere del debitore […] dimostrare le ragioni per le quali l'ammontare del credito […] non corrisponda a quello effettivamente vantato” (così Cass. Civ. Sez. VI-I 20.8.2020, n. 17403).
Ancora, nella medesima pronuncia, la Corte regolatrice ha aggiunto che “ad una siffatta conclusione, peraltro, non osta la circostanza che, nella specie, la mera regolamentazione contabile del prestito predetto fosse regolata in conto corrente […], da tanto certamente non derivando l'inapplicabilità dei principi generali dettati, in tema di riparto dei rispettivi oneri probatori, allorquando, in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno
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