Trib. Bari, sentenza 21/03/2024, n. 1205
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. G
M, all'udienza del 21.3.2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.8786 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. PORTACCIO M, BIRARI M Parte_1
ricorrente
, avv. M DE Parte_2
VIVO resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2020 l'istante conveniva in giudizio la società intimata chiedendo di: accertare di aver lavorato alle dipendenze della società intimata dal 1.1.2016 al 31.1.2.2019 come operaio comune inquadrata nella terza area primo livello del Contratto provinciale di lavoro per gli operi agricoli della provincia di Bari;condanna della società intimata al pagamento della somma di euro
50.297,30 a titolo di differenze retributive oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Si costituiva in giudizio la parte intimata, contestando la fondatezza della domanda anche nel merito. Istruita con prove documentali ed orali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Anzitutto va rilevato il corretto inquadramento dell'istante quale addetta alle pulizie presso la masseria convenuta, come confermato all'unisono dai testi escussi (cfr. deposizione di , Tes_1
, ). L'espletamento di tali mansioni s'inquadra nell'area livello 1 del contratto Tes_2 Tes_3 Tes_4 integrativo provinciale di categoria quale addetta alle pulizie presso aziende agrituristiche. Tanto vale
anche se l'istante ha espletato mansioni di estirpazione nelle campagne della masseria, essendo tale circostanza espressamente prevista nella declaratoria del predetto livello.
1.2. In base a tale inquadramento, la retribuzione corrisposta all'istante appare rispettosa delle voci retributive previste dalle norme collettive sicchè nulla è esigibile a riguardo.
2.1. Tanto chiarito va rilevato che l'istante assume di aver lavorato alle dipendenze della società intimata dal 1.1.2016 al 31.1.2.2018 per 73 giornate per il 2016, per 156 giornate per il 2017, per 148 giornate per il 2018 e per 136 giornate per il 2019, comprensive di domeniche e festivi.
2.2. Tale allegazione è oggetto di specifica contestazione mossa dalla società intimata che assume, sulla base delle buste paga in atti, lo svolgimento da parte dell'istante di 42 giornate nell'anno
2016, 156 nell'anno 2017 e 148 nell'anno 2018.
2.3. Ciò in disparte, non va sottaciuto che l'istante ha (in ricorso) specificato per ciascun anno in contestazione genericamente le giornate complessivamente svolte non già l'articolazione temporale in cui si sono dislocate.
2.4. A fronte della specifica contestazione mossa dalla società convenuta nella sede odierna, il deficit allegativo in discorso (cfr.pag.2 note conclusive di essa), afferendo ai fatti costitutivi della pretesa azionata è talmente radicale da non poter sanarsi in modo postumo né dalla stessa parte attrice nè dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc. Invero, come chiarito da Cass. civ., Sez. lavoro, 25/08/2003, n. 12477 (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/01/2006, n. 2032 Cass. Civ. Sez.
I, 8/4/2004, n. 6943) nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 cpc., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati.
Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 cpc c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti, ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio;ne consegue che, allorché la parte cui incombeva il relativo onere si limita alla deduzione di circostanze giudicate ininfluenti ai fini del decidere, correttamente il giudice esclude che essa abbia assolto l'onere stesso, facendo in tal caso difetto le dovute allegazioni (cfr. Cass. civ.,
16/05/1981, n. 3239;Cass. civ., 13/05/1982, n. 2994;Cass. civ. Sez. I, 07-11-2003, n. 16713;Cass. civ.
Sez. lavoro, 13/03/2009, n. 6218;). Anche Cass. civ., Sez. Unite, 17/06/2004, n. 11353 ha precisato che, nel rispetto del principio dispositivo, i poteri istruttori ex art. 421 cpc non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova, o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. In tale prospettiva, si è anche statuito che il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla
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nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare. Si è anche chiarito che l'attore ha l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato nonché quello di offrire la prova di tali fatti. Nel processo del lavoro ad essi se ne aggiunge, per quanto qui interessa, uno ulteriore, vale a dire quello (art.
414 c.p.c.) di assolvere immediatamente, sin dal ricorso introduttivo, l'onere deduttivo e quello probatorio. In questa prospettiva, sul primo versante è preclusa al ricorrente, nell'ulteriore corso del giudizio, la deduzione di circostanze non esposte nell'atto introduttivo, mentre, sul secondo, all'offerta di prove contenuta nel ricorso si accompagna la decadenza da tutte le prove non indicate in quell'atto, fatta eccezione (art. 420, 5 comma, c.p.c.) per quelle che sarebbe stato impossibile fornire in quella sede, come i documenti di formazione successiva, la prova testimoniale contraria a quella offerta dal convenuto, la prova - documentale od orale - rivelatasi necessaria solo a seguito di certi sviluppi processuali (ad esempio, la prova di una controeccezione, o quella destinata a contrastare le allegazioni di un chiamato in causa). (cfr. in termini Trib. Bari Sez. lavoro, 26/04/2012;Trib. Milano Sez. lavoro,
18/04/2009;App. Potenza, Sez. lavoro, 14/02/2007;App. Firenze, Sez. II, 19/05/2009 e App.
Perugia Sez. lavoro, 05/12/2012 ). Per altro Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13/06/2016, n. 12101 ha ribadito che alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario
(costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex Cass. n. 21847/14).