Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 27

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 27
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 27
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 23302/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23302/2021 promossa da:
PP TA DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
FRISELLA CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII, 51 41012 CARPI presso il difensore avv. FRISELLA CHRISTIAN
ATTORE/I contro
PIAZZA HOTELS&RESIDENCES SRL (C.F. 03763980400), con il patrocinio dell'avv.
SPIGOLON GIANLUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA FERRARI, 3/C 47900 RIMINI presso il difensore avv. SPIGOLON GIANLUCA
CONVENUTO/I
CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA MUGIASCA, 10 22100 COMO presso il difensore avv.
ORLANDONI ANDREA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 4/7/2024 per parte attrice,
3/7/2024 per parte convenuta e 5/7/2024 per la terza chiamata e allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta all'interno della SPA dell'Hotel Baia Flaminia in data 31/08/2020. Riferisce in atto di citazione che, nell'uscire dalla vasca idromassaggio per recarsi in area relax, scivolava sui gradini in discesa, che si presentavano umidi e bagnati e non erano dotati né di zigrinature antiscivolo, né di corrimano. Invoca la responsabilità ex art.
2051 c.c.
della società convenuta e chiede il risarcimento del danno alla persona subito a seguito della caduta, nonché un'ulteriore somma per il danno da vacanza rovinata.
La società convenuta contesta la responsabilità, affermando che l'Area benessere dell'hotel è adeguata alla normativa in materia di sicurezza. Afferma che i gradini su cui avvenne la caduta sono in materiale antiscivolo e dotati di strisce zigrinate, mentre non è necessaria la presenza di corrimano. Fa rilevare che la presenza di acqua a terra in una SPA è naturale ed eccepisce che l'attore non abbia usato la normale prudenza, con ciò integrando il “caso fortuito” idoneo ad esonerare la società convenuta dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.. Chiede in ogni caso, per l'eventualità di una condanna, di essere manlevata dalla propria assicurazione Cattolica Assicurazioni di cui ha chiesto la chiamata in causa.
La causa è stata introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Successivamente è stata disposta la conversione del rito e ammesse le prove orali articolate dalle parti. Esaurite le prove orali è stata disposta una CTU sulla persona dell'attore.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Nel merito, parte attrice fa valere in giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla convenuta, asserendo che l'evento lesivo, ossia la caduta, sia stata causata dalla presenza di acqua sui gradini della SPA non dotati di dispositivi antiscivolo, né di corrimano.
In ordine alla responsabilità da cose in custodia, quale risulta qualificabile la fattispecie oggetto di causa, deve essere preliminarmente rammentato l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella sentenza n. 2094/2013 la Corte di Cassazione ha precisato i principi giuridici che governano la materia e che possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso
(Cass.

7.04.2010 n. 8229;
Cass. 19.02.2008 n. 4279;
Cass.
5.12 2008 n. 828811).
Di conseguenza, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dal caso fortuito, che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (Cfr, Cass. n. 16029/2010 e Cass. n. 2660/2013).
Da quanto affermato derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. pagina 2 di 7
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare: a) il fatto lesivo, come verificatosi in concreto;
b) il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
c) il danno conseguenza. Dall'altro lato il convenuto, per liberarsi della sua responsabilità, avrà l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale;
in altre parole, il convenuto custode dovrà fornire la prova del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (cfr. Cass. civ., n. 22684/2013;
Cass. civ., n. 378/2013;
Cass. civ., n. 15720/2011)
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare in alcune recenti pronunce che
"la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia
l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte" (Cass. civ. sez. III, sent. 5 febbraio 2013 n. 2660;
Cass. civ. sez. III., sent. 29 novembre
2006 n. 25243).
In questi casi sorge, pertanto, la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo;
il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art.

2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass. civ. sez. III, sent. 5 febbraio 2013 n. 2660).
Pertanto, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la quale richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della res, per la prova del nesso causale incombe sul danneggiato l'onere ulteriore di dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. civ. sez III., sent. 13 marzo 2013,
n. 6306). In mancanza, il danneggiato non potrà far gravare sul danneggiante le conseguenze pregiudizievoli dell'evento, non avendo fornito la prova relativa al nesso eziologico che necessariamente deve sussistere tra quest'ultimo e la cosa in custodia.
Qualora al contrario l'attore riesca a dimostrare il suddetto legame causale, sul custode incombe la prova del caso fortuito per ottenere l'esonero della responsabilità.
In particolare, il fatto estraneo (sia esso del danneggiato, del terzo, o determinato da agente esterno) deve avere i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, e quindi, in definitiva, dell'idoneità a produrre in via esclusiva l'evento, ad esclusione di fattori causali concorrenti (Cass. civ. sez. III, sent. 27 gennaio 2005, n. 1655;
Cass. civ. sez. III, sent. 4 febbraio 2004,
n. 2062
;
Cass. civ. sez. III, sent. 21 ottobre 2005, n. 20359).
Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente il rapporto di custodia tra la parte convenuta-proprietaria e la SPA in cui si è verificato l'evento lesivo, peraltro, nemmeno oggetto di contestazione.
Nel caso di specie parte attrice allega di essere caduta sui gradini in discesa in uscita dalla vasca di idromassaggio, i quali si presentavano umidi e bagnati e non erano dotati né di zigrinature antiscivolo, né di corrimano.
Alla luce delle prove testimoniali assunte risulta provato, in primo luogo, il sinistro avvenuto la SPA dell'hotel. Parte convenuta contesta che i testi non abbiano assistito alla dinamica della caduta. In realtà, entrambe i testi escussi all'udienza del 11/10/2022 erano presenti al momento della caduta. Il teste IG, ha infatti riferito: “Non l'ho visto nel momento in cui è scivolato ma l'ho visto a terra subito dopo i gradini che dalla piscina idromassaggio portano all'area relax. Era seduto attaccato pagina 3 di 7 all'ultimo
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